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Quali sono i criteri e le modalità per localizzare discariche in modo sostenibile (e come difendersi)

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I problemi relativi alla localizzazione di impianti “ambientali” non riguardano solo gli IAFR, argomento di cui ho parlato una settimana fa), ma anche le discariche di rifiuti, come dimostra il “brutto pasticciaccio” relativo al “toto discarica” scoppiato a Roma nel mese di giugno, emblema del caos che regna intorno al settore (non solo) della gestione dei rifiuti nel nostro Paese: una perenne emergenza “contrastata” dal nostro legislatore con approssimazione, con una normativa disorganica, decontestualizzata, priva di visione sistemica, dunque dannosa. Un “modus legiferandi” che ha dei costi non solo ambientali e sociali, ma anche economici. Questi ultimi dipendono: 
a) non solo dal fatto che, in questo contesto di perenne emergenza (e di sostanziale stasi innovativa, con riferimento ai settori tecnologici e giuridici, che dei primi possono farsi anticipatori. Questo tipo di innovazione risulta propedeutica allo “sviluppo sostenibile”, di cui tanto si sente parlare, ma per il quale poco o nulla si fa, e dovrebbe essere inserita all’interno di un autorevole e coordinato progetto lungimirante, incompatibile con lo stillicidio normativo cui assistiamo) non c’è tempo e spazio per lo sviluppo di una filiera, italiana e competitiva, capace di fare da traino, in uno dei pochi settori che nel futuro potranno fungere da propulsore economico, 
b) ma anche come conseguenza della mancata attuazione della normativa comunitaria, che “apre le porte” alle c.d. procedure d’infrazione. Sul numero 7 della rivista “Ambiente & Sviluppo”, edita da IPSOA, sarà pubblicato un mio articolo dal titolo “Emergenza rifiuti in Campania e diritti dell’uomo: quale tutela?”, nel quale è stata analizzata nei dettagli la peculiare situazione campana relativa alla gestione dei rifiuti: situazione nella quale la (mancata, o pessima, a seconda dell’angolo visuale) localizzazione dei siti nei quali realizzare le discariche ha avuto un enorme peso. Negativo, ovviamente. 
In questa sede, oltre a invitarvi alla lettura dell’articolo per scoprire le conseguenze dannose, dal punto di vista ambientale ed economico, che la mancanza di una chiara e coerente politica in materia di gestione dei rifiuti comporta (di recente se n’è occupata la CEDU, la Corte europea dei diritti dell’Uomo, con statuizioni potenzialmente rivoluzionarie), vi ricordo che sul sito di Natura Giuridica potete trovare molti documenti che riguardano, inter alia, proprio la localizzazione di discariche di rifiuti, utili per capire come agire per tutelarsi dalla eventuale non corretta localizzazione, da un lato, e per capire come scegliere il luogo idoneo alla realizzazione di un impianto, dal punto di vista giuridico. Prossimamente saranno disponibili anche documenti di tipo tecnico. 
Ad esempio, un cittadino, proprietario di un’area limitrofa alla zona prescelta per la realizzazione di una discarica, può opporsi alla stessa? E in caso affermativo, in quali modi? Eccependo che cosa? Basta la mera vicinanza a legittimare all’impugnazione dei relativi atti? Sono solo alcuni degli interrogativi ai quali potete trovare una prima risposta nelle pagine del sito di Natura Giuridica: una prima risposta in grado di farvi entrare nei meccanismi del diritto dell'ambiente. Una prima risposta che, sovente, necessita tuttavia di un ulteriore approfondimento, perché ogni storia ha le sue peculiarità, e casi analoghi possono avere soluzioni differenti. Diffidate di chi vi fornisce soluzioni buone per tutte le stagioni…. E ricordatevi che (in generale, ma ancora di più per quanto riguarda il diritto dell’ambiente e dell’energia) muoversi in via preventiva è la cosa migliore. Per difendere i vostri diritti, e farvi assistere, o per evitare lunghe e costose pratiche giudiziali, non esitate a contattare Natura Giuridica: un pool esperti sarà a vostra disposizione per tutte le tematiche relative all’ambiente e all’energia.
Se parte della vostra attività professionale consiste nel gestire tematiche ambientali sotto il profilo tecnico,  giuridico o imprenditoriale, sottoscrivendo un abbonamento PREMIUM a Natura Giuridica sarete sempre "sul pezzo" rispetto alle principali novità in materia di diritto dell'ambiente e dell'energia, saprete come agire, a chi rivolgervi, cosa aspettarvi, e cosa pretendere dal vostro consulente ambientale! E, soprattutto, spenderete molto, molto meno. 


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Emergenza rifiuti in Campania: cronaca di una partita a carte fra Governo, Regione, Sindaco e, soprattutto, UE

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Il fatto: il Ministro Clini vorrebbe che Napoli ospitasse un secondo inceneritore, oltre a quello di Acerra, mentre il sindaco De Magistris si oppone. Sull'emergenza rifiuti in Campania, la solita italica partita a carte con tre giocatori: Governo, Regione stretta tra due fuochi, e Comune, che potrebbe procedere con il solito stillicidio di quotidiane scaramucce, se non fosse che l’Unione Europea ha ammonito duramente l'Italia e Napoli per un problema, quello della gestione dei rifiuti, che ormai si trascina irrisolto da molto, troppo tempo. Se l'emergenza non verrà risolta dalle Istituzioni nazionali e locali entro giugno, ci saranno per l'Italia conseguenze negative sul fronte economico: una multa giornaliera salatissima, da pagare.
Ma che cosa è successo?
La Corte di Strasburgo, con la sentenza del 10 gennaio 2012 (caso Di Sarno e altri c. Italia, n. 30765/08), ha dichiarato, a maggioranza, che l'Italia ha violato l'art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo con esclusione dell'obbligo delle autorità italiane di fornire informazioni sui rischi potenziali corsi dai ricorrenti nonché art. 13 (diritto ad un ricorso effettivo). Il caso riguardava lo stato di emergenza - dall'11 febbraio 1994 al 31 dicembre 2009 - in relazione alla raccolta dei rifiuti, trattamento e smaltimento nella regione Campania, dove i ricorrenti hanno vissuto e/o lavorato, ivi compreso un periodo di cinque mesi durante il quale l'immondizia si era accumulata per le strade cittadine. C’era da attenderselo. Nonostante i richiami più volte operati dalle Istituzioni europee al nostro Stato per risolvere la questione dei rifiuti nel territorio della Regione Campania, il problema, ormai radicatosi da anni, si era progressivamente ingigantito, conducendo, da un lato, la Corte di Giustizia ad infliggere reiteratamente condanne nei confronti del nostro Paese per non aver risolto il problema e, dall’altro, il legislatore nazionale ad emanare una legislazione emergenziale con cui erano state introdotte, a far data dal 2008, anche sanzioni penali di maggiore afflittività (punite come delitti e non come contravvenzioni) per cercare di fronteggiare il fenomeno.
L’Italia è sempre stata perciò nell’occhio del ciclone per la mancata gestione della crisi dei rifiuti in Campania. L'endemica tendenza all'emanazione di "provvedimenti tampone", aventi efficacia limitata nel tempo, la cui adozione era imposta da situazioni locali insostenibili, è riuscita in parte a fronteggiare soltanto situazioni di emergenza senza incidere su situazioni di crisi socio-economico-ambientali nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi.
Si erano, infatti, susseguite una indefinita serie di decreti e di ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui dichiarava lo stato di emergenza in relazione all'aggravamento dello stato di crisi nell'attività di smaltimento dei rifiuti da parte dei comuni sull'intero territorio della regione Campania, soprattutto in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, di tutela delle acque superficiali e di dissesto idrogeologico del sottosuolo.
Per cercare di garantire un più efficace coordinamento si era anche provveduto alla nomina di numerosi “commissari straordinari” chiamati a gestire l’emergenza, dotati di superpoteri.
Lo stato di crisi cronica della gestione dei rifiuti nella Regione Campania aveva determinato la competente Commissione UE ad avviare un procedimento di infrazione contro l'Italia. La Commissione, in particolare inviava nel giugno 2007 una lettera di costituzione in mora con cui chiedeva l'invio di osservazioni entro un mese, stante l'urgenza e la gravità della situazione. Si riteneva che l'Italia fosse venuta meno agli obblighi della direttiva 2006/12/CE sui rifiuti in particolare per i seguenti punti: 1) mancanza di una rete di impianti di smaltimento idonea ad assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana; 2) gravi lacune nella raccolta dei rifiuti comunali e nella lotta allo smaltimento illegale; 3) accumulo di immondizie abbandonate per strada.



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Ego te absolvo: il motto dell’Italia dell’anno (sotto) zero.

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Considerazioni sulla puntata di Anno Zero del 28 ottobre 2010 ("Il miracolo no!"), dedicata all'emergenza rifiuti in Campania

Il 26 ottobre 2010 è stato pubblicato su “La Stampa” un ottimo articolo di Mario Deaglio.

In modo lucido e pacato mette a nudo, in poche righe, il male dei mali italiani: un’autoreferenziale e discutibile (anche se di questo non si discute!) auto-assoluzione, nella vana ricerca, di fronte ad una globalizzazione vissuta come “scioccante”, di un federalismo di maniera, che assomiglia più ad una chiusura a riccio nei confronti del mondo, che ad una oculata scelta di decentramento politico.

E così si cercano capri espiatori:
  • l’extracomunitario di turno;
  • il poco diplomatico Marchionne, che di certo non sarà un “santo” (mettiamola così), ma che si è preso la briga di mettere a nudo certe scomode verità, e certi vizi che gli italiani praticano con nonchalance, ma mai e poi mai, nemmeno sotto tortura, o nel confessionale, ammetterebbero di esercitare;
  • il suscettibile avversario politico, anche questo rigorosamente di turno: uno a caso, tanto vale –
in assenza di qualsivoglia argomentazione, di una discussione costruttiva, di un “mea culpa

Niente, solo un lancinante, ripetitivo, ossessionante, “urlificio”, popolato da segugi dall’olfatto avariato, da politici autoreferenziali e vanagloriosi, da vassalli, valvassori e valvassini la cui unica virtù è l’ossequiosa devozione ad personam…

Se il bungagiorno si vede dal mattino, immaginatevi il resto…


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Condanna dell’Italia per la non gestione dell’emergenza rifiuti in Campania: moderna grida manzoniana?

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Si conclude oggi l'analisi della sentenza nella causa C-297/08 (il documento è scaricabile dalla sezione rifiuti del sito previa registrazione gratuita), che ha condannato l'Italia per la gestione dei rifiuti nell'emergenza rifiuti in Campania.
Dopo la cronistoria dei fatti, succedutisi dal 1994 (a questo proposito v. il post Emergenze rifiuti dal 1994), e l'analisi delle posizioni delle parti (Condanna dell'Italia per la non gestione dei rifiuti in Campania: le contestazioni e "le scuse"),vediamo ora cosa ha detto la Corte di Giustizia.

La Corte di Giustizia ha subito sgombrato il campo da equivoci: oggetto di questa causa, ha sottolineato, sono i rifiuti urbani, non quelli pericolosi.
Non si discute, dunque, di rifiuti il cui alto grado di specificità impone un trattamento specifico, che può essere utilmente raggruppato all’interno di una o più strutture a livello nazionale, o persino nell’ambito di una cooperazione con altri Stati membri.

Si parla di rifiuti urbani non pericolosi, per i quali non sono necessari, in linea di principio, impianti specializzati come quelli richiesti per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi: ergo, gli Stati membri devono adoperarsi per disporre di una rete che consenta loro di soddisfare l’esigenza di impianti di smaltimento quanto più vicini possibile ai luoghi di produzione, ferma restando la possibilità di organizzare una rete siffatta nell’ambito di cooperazioni interregionali, o addirittura transfrontaliere, che rispondano sempre al principio di prossimità.


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Condanna dell’Italia per la non gestione dell’emergenza rifiuti in Campania: le contestazioni e “le scuse”

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Nel precedente post (Emergenze rifiuti dal 1994) abbiamo ripercorso la vicenda che ha condotto alla sentenza di condanna dell’Italia per la “gestione” dei rifiuti in Campania, dopo ben 16 anni di emergenze rifiuti…

Ora analizziamo gli argomenti delle parti: le contestazioni, è bene ricordarlo, riguardavano gli artt. 4 e 5 della direttiva 2006/12/CE (ora sostituita dalla direttiva 2008/98/CE), che stabilivano, rispettivamente, che:


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Emergenze rifiuti dal 1994

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Ho fatto un giro in rete, alla ricerca di qualche commento sulla recente, nuova condanna dell’Italia in materia ambientale del marzo 2010 (nella fattispecie, in relazione alla gestione dei rifiuti in Campania, perennemente emergenziale), sperando di trovare, finalmente, qualcosa di serio, di approfondito.

Inutile dirvi che, quando non mi sono imbattuto in rapidissimi flash, o in articoli da giornalismo della pro loco, a farla da padrone sono stati i “commenti” dei tanti facinorosi fan dell’una e dell’altra sponda: per farvi una vaga idea, leggete il "qualunquismo coatto e disinformato de noantri", dove l’analisi è bandita, la volgarità spiccia dilaga, e il servilismo di bandiera sventolato come un trofeo di cui andare fieri.

Eppure non ci vuole la scienza infusa per capire che la gestione dei rifiuti è un problema serio – e lungi dall’essere risolto – sul quale non si possono e non si devono neanche azzardare i soliti, nostrani e ruspanti battibecchi da bar sport, e pensare di aver risolto il problema “emergenza rifiuti”.

Avete visto la puntata “sole-vento-alberi” di Presa Diretta, lo scorso 7 marzo 2010?
Iacona ha sottolineato, mille e mille volte, quasi “meravigliato”, che negli altri paesi, su questioni di vitale importanza come la tutela dell’ambiente, tutte le forze politiche convergono, fanno fronte unico, e si impegnano nella progettazione di un futuro (e di uno sviluppo) sostenibile, di un progetto di vita concreto, di un modello di società umano.
Da noi, oltre il parassitismo di una politica litigiosa, e la opprimente presenza di una burocrazia ammantata di ridicolo, non c’è che un deserto ideologico sterile, una “dignità fatta di vuoto”.

Proviamo a leggere insieme cosa ha detto la sentenza della Corte di Giustizia (C-297/08 - Emergenza rifiuti in Campania, condanna dell’Italia, liberamente scaricabile dal sito di Natura Giuridica, previa semplice registrazione a Natura Giuridica), e, quindi, a trarre delle semplici conclusioni logiche…


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Inceneritore di Acerra: pregiudizio potenziale

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Gestione dei rifiuti, incenerimento, termovalorizzatori, localizzazione dell’impianto di "termovalorizzazione" di combustibile derivato dal rifiuti (CDR) di Acerra, autorizzazione unica e V.I.A., compatibilità ambientale, pregiudizio meramente potenziale e consultazione popolare…

Di tutto questo si è occupata la sentenza n. 1028/09 del TAR Lazio, pubblicata sul sito di Natura Giuridica (Il sito di consulenza legale ambientale che offre servizi professionali di consulenza per imprese e pubbliche amministrazioni in materia di diritto ambientale).


L'inceneritore di Acerra è quello inaugurato da Berlusconi lo scorso 26 marzo 2009, quello, tanto per intenderci, che ha risolto il problema dei rifiuti.
Risolto, oddio.
Tamponato, grazie alla consueta politica dell’emergenza tipica del nostro (bel) Paese.
Grazie alle deroghe, alle proroghe, ai condoni, ………….

Il TAR Lazio ha dichiarato improcedibile il ricorso, proposto dal Comune di Acerra aveva chiesto l’annullamento di un’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (n. 3657/08) e di alcune disposizioni di due successivi decreti legge, emanati anche questi, tanto per cambiare, per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania e per consentire il passaggio alla gestione ordinaria…

In estrema sintesi, il Comune di Acerra deduceva:
1) violazione della normativa sull’incenerimento dei rifiuti (in particolare delle disposizioni sulla pubblicità delle domande di autorizzazione per impianti di trattamento dei rifiuti)
2) mancata indicazione delle circostanze che giustificavano la necessità di derogare alle disposizioni che prevedevano l’autorizzazione unica;
3) inadeguata istruttoria in relazione al’ordinanza che prescriveva il rispetto dei livelli di emissione inquinanti
4) la “nullità per violazione della sentenza T.A.R. Campania n. 20691 del 2005, resa sul presupposto – dal quale ci si sarebbe illogicamente discostati – che l’impianto in questione non poteva essere utilizzato che per il CDR”.

Il TAR Lazio, nel farlo, ha evidenziato che tanto la direttiva n. 85/337/CE, quanto la n. 96/61/CE, conformemente alla loro natura di atti destinati ad orientare ed a conformare la normativa interna dei singoli Stati, fissano un obiettivo al quale questi ultimi devono tendere, lasciandoli, per il resto, liberi di introdurre le modalità procedurali che meglio si inseriscono nei loro rispettivi ordinamenti.
Nella specie, dunque, ricorre comunque l’esenzione di cui all’art. 1, quinto comma, della direttiva 85/337/CE, in base al quale la direttiva non si applica ai progetti adottati nei dettagli mediante un atto legislativo nazionale specifico, inteso che gli obiettivi perseguiti, incluso l’obiettivo della disponibilità delle informazioni, vengono raggiunti tramite la procedura legislativa.
La norma in oggetto, infatti, costituisce l’atto legislativo specifico richiesto per operare in deroga, atteso che esso risulta approvato dal Parlamento…

Operare in deroga: se fosse una “voce da P.I.L”, il nostro Paese non avrebbe problemi di sorta…

Se fosse.

Sì, perché, caso mai ci fosse bisogno di un’ulteriore dimostrazione, il nostro Paese vive di proroghe, deroghe e sanatorie: l’ultima in ordine temporale è quella relativa al Testo Unico sulla sicurezza del lavoro.

Sì, avete capito bene.
Deroga al Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro.

Nel Dpcm dello scorso 23 gennaio 2009 (pubblicato, però, in G.U. solo il 7 maggio 2009) sono disposti alcuni adeguamenti del D.Lgs. n. 81/08 in relazione alla complessiva azione di gestione dell’emergenza rifiuti nella regione Campania, trasferita un anno fa sotto l’egida della Protezione civile.

In sostanza: tenuto conto dell’impossibilità pratica di programmare ed adottare completamente le più adeguate misure di prevenzione e protezione, è stata sospesa la piena applicazione di tutta una lunga serie di prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro (formazione molto generale e generalista da fornire ai lavoratori su temi scottanti come la sicurezza e l’autoprotezione; esonero per i datori di lavoro della compilazione del documento sulla valutazione dei rischi; sottoposizione del personale impiegato ad una sorveglianza sanitaria una tantum; e via discorrendo….).

Deroghe alla sicurezza sul lavoro che non valgono solo per il personale della Protezione civile, ma si estendono, in questa “fase emergenziale”, a tutte le aziende ed i lavoratori che operano in Campania nel settore dello smaltimento dei rifiuti…

E così, oltre all’interminabile stillicidio di norme (e alla conseguente incapacità di avere norme stabili, credibili, di prospettiva), alle discipline “mutilate” per omessa emanazione delle norme esecutive, all’incertezza del diritto, figlia dell’incapacità di scrivere le norme in modo intelligibile, al federalismo sanzionatorio, alle croniche deroghe-proroghe-condoni, alla disinformazione pilotata, alla collezione di condanne per violazione della normativa comunitaria che ci obbligano a vivere in un funzionale stato di perenne emergenza, ora arriva pure la deroga del rispetto di parte delle previsioni in tema di sicurezza sul lavoro, almeno fino alla fine dell’emergenza.

Che, peraltro, dovrebbe essere finita da un pezzo. O, almeno, così mi (dovrevve) risulta(re)...

Siamo proprio un Paese civile, lungimirante, moderno.

Difatti, in Campania ed in Sicilia


Foto 1: “Cotto e mangiato” originally uploaded by SuPerDraS
Foto 2: web



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Western all'italiana e giochi di Prestigiacomo

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Ad ogni modo, il Tribunale di Torre Annunziata ha sollevato una questione di legittimità costituzionale, con ordinanza del 12 novembre 2008, chiamato a giudicare più imputati di concorso in abbandono di rifiuti ingombranti nonché in attività di raccolta e trasporto dei medesimi in assenza di autorizzazione, ha dichiarato la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, lett a) e d) del d.l. n. 172/2008, per contrasto con gli artt. 3, 25 e 77 Cost.

In estrema sintesi, durante la celebrazione del rito direttissimo in seguito ad un arresto operato in data 10.11.2008 da militari dell’Arma dei Carabinieri, Stazione di Boscoreale (NA), il Pubblico ministero d’udienza, in via preliminare:
  • sollevava eccezione d’illegittimità costituzionale dell’art. 6 lett. a) e d) D.L. 172/2008, per violazione degli artt. 3 e 102 della Costituzione, sostanzialmente per ingiustificato deteriore trattamento del soggetto che abbia a commettere la/e condotta/e in contestazione nel ristretto ambito geografico individuato dalla richiamata legge e circoscritto alle aree in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti dichiarato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  • rilevava la violazione dell’art. 102 Cost. in relazione all’intervenuta, conseguente costituzione di un giudice speciale, chiamato a decidere su questioni aventi ambito territoriale ristretto.
Il Giudice, Claudio Marcopido, dopo aver sottolineato la rilevanza della questione di legittimità costituzionale – perché dal suo accoglimento deriverebbe l'irrilevanza penale del fatto ascritto ai prevenuti e/o la derubricazione in fattispecie avente trattamento sanzionatorio meno grave con riferimento alla contestazione di cui alla lettera d) dell’art. 6 D.L. 172/08 – ha, in sintesi:
  1. censurato l’istanza proposta dalla Pubblica Accusa relativa alla ipotizzata istituzione di un Giudice speciale, in quanto, “il legislatore, lungi dal voler creare un Giudice speciale o straordinario, ha conservato l’ordinario criterio di competenza territoriale, senza modificare detto riparto (come invece avvenuto con l’istituzione della cd. “Super Procura di Napoli”: al D.L. 90/2008 convertito nella L. 123/2008)”;
  2. nel caso di specie, piuttosto, è stata creata una nuova figura di reato, e trasformato un illecito penale (già preventivamente configurato) in delitto, con il relativo inasprimento della sanzione, limitatamente ad alcune zone geograficamente ristrette e potenzialmente, periodicamente, mutabili, in cui venga di volta in volta dichiarato lo stato di emergenza ambientale sancito dalla L. 225/1992. Proprio per questo motivo il Giudice di Torre Annunziata non ha ritenuto manifestamente infondata l’ulteriore censura ipotizzata dalla Pubblica Accusa con riferimento alla violazione del principio di uguaglianza formale dei cittadini sancito dall’art. 3 della Costituzione (oltre che di ragionevolezza delle leggi). Facilmente intuibile la motivazione: se è vero che qualsiasi cittadino, italiano o straniero, che compia una delle condotte sanzionate nel decreto legge, in una delle aree per cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza ambientale può essere potenzialmente soggetto, in modo uniforme, alle sanzioni previste dalla norma de qua, è altrettanto vero che, in concreto, gli abitanti nelle aree di applicazione della norma in oggetto diventano i reali e pressoché unici destinatari della norma penale maggiormente sfavorevole destinata a regolamentare, peraltro temporaneamente, alcune zone del territorio nazionale e non altre.
  3. non è manifestatamene infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 del D.L. 172/2008 con l’art. 25 Cost., che impone un’assoluta riserva di legge primaria, quale fonte di sanzione penale;
  4. non è manifestamente infondato contrasto tra l’art. 6 del D.l n. 172/08 e e l’art. 77, comma 2, della Costituzione, nella parte in cui evidenzia come indispensabili i requisiti della necessità e dell’urgenza per l’utilizzo dello strumento del decreto legge di adozione governativa.
Cosa dire…l’Italia non è capace di dotarsi di una seria politica ambientale strutturata e lungimirante, e si illude, sempre con rinnovato entusiasmo, di risolvere i problemi con deroghe “momentaneamente perenni”, o “mostrando i muscoli”, come in questo caso, peraltro solo a qualcuno…

D’altronde, anche quando si parla d’ambiente, la serietà e il dialogo vengono banditi, e i media - con ignoranza, superficialità e arroganza - ci propinano dibattiti sul tema, in cui si cerca il conflitto e lo sconto a tutti i costi...

Un western all’italiana

Già, l'Italia, un Paese, come ho già avuto modo di sottolineare, incastrato nella sua disonestà, la cui produzione legislativa si presenta come “una interessante operazione di marketing politico"; che si occupa d’ambiente solo per caso, perché la cultura ambientale non esiste, neanche per caso

Un Paese in cui tira una brutta aria, e il Ministro dell’Ambiente, invece di occuparsi delle scottanti questioni che le competerebbero, fa “giochi di Prestigiacomo”…
Così, non andremo molto lontano.


Foto: “binario morto” originally uploaded by
paride63



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Federalismo sanzionatorio: la pena come supplente dell’incapacità amministrativa dello Stato

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Lo scorso 6 novembre 2008 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, contenente “Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale".

In breve, il decreto legge prevede:
  1. per tutta la durata dello stato di emergenza (rectius: perenne emergenza. Da noi va di moda l’ossimoro…) nel settore dello smaltimento dei rifiuti in Campania sono previste misure per incentivare il conferimento di rifiuti ingombranti, di imballaggi usati e di rifiuti di imballaggio, attraverso l’autorizzazione alla raccolta e al trasporto occasionale o saltuario nella misura massima di 100 chilogrammi al giorno. In cambio, al soggetto conferente il materiale spetta un indennizzo forfetario;
  2. in via sperimentale, naturalmente sempre solo fino a quando durerà lo stato d’emergenza (ma non era finita?) chi provvede al conferimento dei rifiuti ingombranti a soggetti pubblici o privati, autorizzati a svolgere il servizio di raccolta a domicilio e' esentato dal pagamento degli oneri di trasporto e di smaltimento;
  3. allo scopo di fronteggiare il fenomeno dell'illecito abbandono dei rifiuti sul territorio della Campania, i soggetti pubblici competenti dispongono la rimozione ed il trasporto di cumuli di rifiuti (anche pericolosi) presenti su aree pubbliche o private da parte di soggetti in possesso dei necessari titoli abilitativi, anche in deroga alle procedure vigenti…e sempre in deroga (ma sempre, s'intende, fino a quando l’emergenza non finirà…) i soggetti pubblici competenti individuano apposite aree attrezzate o da attrezzare quali siti di stoccaggio provvisorio per la salvaguardia dell'ambiente, presso cui conferire i rifiuti rimossi per il tempo necessario ad una prima selezione e caratterizzazione […];
  4. sono previsti il commissariamento degli enti locali ubicati nei territori nei quali vige lo stato d’emergenza, nel caso in cui non siano osservati gli obblighi posti a carico delle province o dei comuni, ciascuno in relazione alle proprie competenze; l’affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti nella provincia di Caserta (art. 4); nuovo lavoro straordinario per il personale militare (art. 5); una campagna informativa e di comunicazione, volta a sensibilizzare e responsabilizzare la popolazione sul sistema di raccolta differenziata dei rifiuti (art. 7); il potenziamento delle strutture di contrasto al fenomeno degli incendi (art. 8); una norma di interpretazione autentica di un articolo di un altro decreto-legge (DL n. 90/2008. art. 10); nuovi incentivi per la realizzazione di inceneritori, che si sostanziano in una proroga “inderogabile” (!) e in una piccola aggiunta al comma 1117 della legge n. 296 del 2006 (la finanziaria 2007, quella che prevedeva incentivi e finanziamenti alle fonti energetiche assimilate…insomma, agli inceneritori), la quale fa “salvi i finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli impianti, senza distinzione fra parte organica ed inorganica, ammessi ad accedere agli stessi per motivi connessi alla situazione di emergenza rifiuti che sia stata, prima della data di entrata in vigore della medesima legge, dichiarata con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri”.
Ma, soprattutto, sono previste nuove sanzioni penali nel caso del verificarsi di determinate condotte – in particolare l’abbandono di rifiuti ingombranti aventi determinate dimensioni – costituenti mero illecito amministrativo nel restante territorio italiano, nonché l’incriminazione, come delitti, di altri fatti – per es. raccolta, trasporto, smaltimento ecc. di rifiuti pericolosi in mancanza dell’autorizzazione – che altrove costituiscono contravvenzioni, punendoli altresì con pene notevolmente più severe di quelle applicabili nelle altre regioni italiane.

Bertolaso, a proposito, ha auspicato che la minaccia del carcere venga spalmata a tutto il territorio italiano, in modo da “sfruttare l’esperienza campana per risolvere i problemi dei rifiuti in tutta Italia”, non senza sottolineare alcune contraddizioni, e i limiti, dell’attuale normativa, e ricordare che la bontà del Decreto Legge è dimostrata dal fatto che il Presidente Napoletano lo ha firmato

Sulle sanzioni penali federaliste si sono pronunciati anche gli ambienti accademici: come riassume Carlo Ruga Riva sul sito Lexambiente:
  • secondo quanto riportato dai quotidiani ben due ex Presidenti della Corte Costituzionale (A. Baldassarre e V. Onida) hanno espresso forti perplessità a proposito di una disciplina reputata a rischio di illegittimità costituzionale, per contrasto con il principio di uguaglianza (“Limitare l’arresto a una sola regione è una violazione dell’articolo 3 della Costituzione”; “la limitazione territoriale è un problema. L’abbandono di un frigo o di un mobile arreca lo stesso pregiudizio all’ambiente in qualsiasi regione. Il fatto che in Campania ci sia un’emergenza rifiuti mi sembra una considerazione debole. Se in una località ci fossero più furti che altrove, sarebbero giustificate pene più severe?”
  • mentre altri autorevoli penalisti (G. Marinucci e di C.E. Paliero) non hanno ravvisato violazioni dell’art. 3 Cost. (“non si può affermare che la norma sia discriminatoria…perché è agganciata alla dichiarazione dello stato di emergenza…, con il rimando all’art. 2 della legge 225 del 1992”; “paradossalmente il problema di ragionevolezza della norma, che così come è congegnata è corretta, sorgerebbe se si decidesse di estenderla a tutto il territorio…si creerebbe una sproporzione nell’apparato sanzionatorio del tutto ingiustificata. La pena diventerebbe un supplente dell’incapacità amministrativa dello stato).

Foto: “L’Italia fra le nuvole” originally uploaded by gicap


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Diritti dell’uomo e libertà fondamentali: l’Affaire Giacomelli (2)

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(segue da)

Se la minaccia è grave, questa può privare una persona del suo diritto perché le impedisce di godere del suo domicilio, anche a prescindere dall’esistenza di un pericolo grave per la salute dell’interessato, come avvenuto, fra gli altri, nei casi riguardanti:
  • il rumore provocato dagli aeroplani dell’aeroporto di Heathrow, che aveva diminuito la qualità della vita provata e i piaceri della casa di ciascun ricorrente (causa Powell et Rayner c. Royaume-Uni);
  • l’inquinamento da rumori e odori di un impianto di depurazione (causa López Ostra c. Espagne), nel quale la Corte ha stimato che “i pregiudizi gravi all’ambiente possono ledere il benessere di una persona e privarla del godimento del suo domicilio in maniera da nuocere alla sua vita privata e familiare, senza peraltro mettere in grave pericolo la salute dell’interessato”.
Per verificare se vi è stata una violazione da parte dello Stato dell’art. in questione, occorre valutare se sia stato perseguito il giusto equilibrio tra gli interessi concorrenti della collettività e quelli del singolo.
La Corte – cui spetta verificare che il processo decisionale sfociante su delle misure di ingerenza sia equo e rispetti doverosamente gli interessi – prosegue elencando gli element
i procedurali da prendere in considerazione (realizzazione di indagini e studi appropriati; accesso al pubblico a questi studi oltre che alle informazioni; possibilità di presentare ricorso per gli individui coinvolti), e ha accertato che:
  • le autorizzazioni rilasciate in relazione all’impianto di inertizzazione non erano state precedute da uno studio appropriato (la procedura di valutazione di impatto ambientale, infatti, si è conclusa soltanto nel 2004, dopo circa quattordici anni dall’inizio dell’attività dell’impianto);
  • la ricorrente non ha potuto contare su adeguate garanzie procedurali e processuali (l’Amministrazione, infatti, oltre ad avere violato le disposizioni nazionali in materia di Valutazione d'impatto ambientale, non ha eseguito due sentenze amministrative, che avevano disposto la sospensione dell’attività dell’impianto.
In definitiva,
«nonostante il margine di apprezzamento riconosciuto allo Stato convenuto, questi non ha saputo ricercare un giusto equilibrio tra gli interessi della collettività di disporre di un impianto di trattamento dei rifiuti industriali tossici e il godimento effettivo per la ricorrente al rispetto del suo domicilio e della sua vita privata e familiare».
Nel caso in esame, la violazione del diritto riconosciuto dall’art. 8 della Convenzione è avvenuta in conseguenza della protratta inazione dell’amministrazione, che al mero impegno negativo di astenersi da ingerenze arbitrarie, è positivamente obbligata all’effettivo rispetto della vita privata e familiare.

Si configura, pertanto, una violazione dell’art. 8 in tutte le ipotesi in cui le autorita` nazionali non abbiano provveduto, come nella specie, ad assicurare la tutela dei diritti protetti da tale disposizione della Convenzione.

(continua)




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Diritti dell’uomo e libertà fondamentali: l’Affaire Giacomelli

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Oggi inauguro una serie di post dedicati ad un argomento interessante: l’affaire Giacomelli, relativo ad una fattispecie riguardante il rumore persistente ed le emissioni nocive generati da impianto di stoccaggio e trattamento di “rifiuti speciali” classificati come pericolosi e non pericolosi, situato a trenta metri da una privata abitazione.

I primi due post riguardano la sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomoCausa Giacomelli contro Italia, ricorso n. 59909/00). Sez. III sent. 2 novembre 2006.


La causa trae origine dal ricorso che, nel lontano 1998, la signora Giacomelli
presentò alla Commissione europea dei Diritti dell’Uomo ai sensi dell’articolo 25 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali.

La ricorrente – che dal 1950 abita in una casa situata nei dintorni di Brescia, a 30 metri da un impianto di stoccaggio e trattamento di “rifiuti speciali” classificati come pericolosi e non pericolosi (gestito dalla Ecoservizi) – si lamentava, in estrema sintesi, della violazione del suo diritto al rispetto del suo domicilio e della sua vita privata garantiti dall’articolo 8 della Convenzione.

Per la ricostruzione in fatto della lunga e complessa vicenda che, dopo l’autorizzazione alla inertizzazione dei rifiuti industriali, ha visto susseguirsi ben tre procedure giudiziarie, e nella quale si evidenziano i passaggi fondamentali delle procedure di impatto ambientale condotte dal Ministero dell’Ambiente, si rimanda alla lettura del testo integrale della sentenza, che potete leggere sul sito di Lexambiente.

I questa sede, vorrei mettere in evidenza la decisione adottata dalla Corte europea dei diritti dell’Uomo.

La sentenza ha ravvisato, nella specie, la violazione da parte dello Stato Italiano, dell’art. 8, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

Prima di proseguire, occorre sottolineare che la Corte europea dei diritti dell’Uomo non contiene disposizioni finalizzate alla salvaguardia dell’ambiente: tuttavia, a partire dagli anni ’70, l’accresciuta sensibilità sociale per le questioni ambientali ha determinato il riconoscimento di un interesse alla protezione dell’ambiente,
«tutelabile attraverso i diritti garantiti dalla Corte europea dei diritti dell'uomo»: in tal modo è stata perseguita una tutela ambientale anticipata, rendendo possibile «un intervento prima che lo stato dell’ambiente circostante l’individuo sia così degenerato da mettere in pericolo la sopravvivenza di quest’ultimo: indirettamente, per questa via, si rende possibile preservare forme più gravi e irrimediabili di inquinamento ».
Tale principio viene sostanzialmente ribadito anche nella pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo del 2 novembre 2006, che ha affermato che
le minacce al diritto al rispetto del domicilio non riguardano solamente i pregiudizi materiali o corporali, quali l’intromissione nel domicilio di una persona non autorizzata, ma anche i pregiudizi immateriali e incorporei, come i rumori, le emissioni, gli odori e altre ingerenze.



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Recoplastica del dopo meeting: se non ci assecondano, scendiamo in campo

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Nel post Recoplastica: bene ma non esageriamo paventavo il rischio di una strumentalizzazione politica dell’“affaire Recoplastica”, e concludevo con plauso al progetto, con l’invito a non esagerare con il rappresentare una realtà che non esiste, (la presunta quanto miracolosa risoluzione dell'emergenza campana) e con il finirla con i messaggi di occulta propaganda politica che sfruttano la eco che ha avuto a livello mediatico un progetto condivisibile negli intenti.

Insomma: guai a esasperare i toni, rischiando di banalizzare la delicata questione relativa al recupero dei rifiuti semplificandola con discorsi fin troppo semplici e semplicistici - l’immagine del vecchietto che tira avanti grazie agli aiuti della Recoplastica può far sicuramente colpo, da un punto di vista mediatico, ma un conto è fare marketing, altro è supportare un’idea, per quanto valida, con un progetto serio e solido, da contestualizzare nelle regole - e meritevoli di un ben altro approfondimento, e riducendola ad una contrapposizione fra i buoni(Recoplastica, che vuole comprare i rifiuti) e cattivi (una particolare categoria di politici, quelli di centro sinistra, che ostacolerebbero il progetto…).

Volevo andare al meeting di Moncalieri per cercare di capirne qualcosa di più…
Non ci sono riuscito perché, pare, le domande di partecipazione superavano di gran lunga le possibilità di accoglienza…

Chi c’è andato, però, a quanto pare, non è stato entusiasta di quanto sentito…
Movimento Impatto Zero, infatti, sottolinea che
Roberto Gravinese assessore eletto nella lista civica di S. Gillio "L'Italia che pensa", consigliere di Recoplastica, nonchè padre spirituale dell'iniziativa […] apparso in perfetto stile business rampante, sembrava appena uscito fresco da un corso di marketing di Publitalia. Avventuratosi in discorsi un po’ urlati, arte evidentemente affinata dalla militanza politica, forniva più l'impressione che stesse vendendo la propria azienda anzichè proporre un progetto…
Scendendo nel dettaglio, il MIZ racconta con dovizia di particolari l’assoluta mancanza di dati relativi alla fattibilità economica del progetto, e il tentativo velleitario di addossare, in qualche modo, le colpe al sistema del porta a porta, senza tralasciare di mettere in evidenzia il rischio che gli ecopunto, se non applicati al porta a porta e ad altre azioni per ridurre il rifiuto a monte
potrebbero fungere anche da incentivo per la maggiore produzione del rifiuto stesso.
Non manca anche un riferimento al mio post del 9 settembre (Recoplastica: bene, ma non esageriamo), e al pericolo di strumentalizzazione politica:
per il centro-destra sarebbe la ricetta ideale per nascondere la soluzione del problemi legati allo smaltimento dei rifiuti: l'iniziativa privata, che puntualmente risolve ogni cosa, tanto più se si prevede da parte del governo un riassetto dei consorzi obbligatori di riciclo. Credo che la fretta con cui è stato organizzato il meeting si spieghi con l'esigenza di ottenere una risonanza mediatica, ovvero pubblicitaria.
Chi volesse leggere per intero l’interessante post di MIZ, clicchi qui: Meeting Recoplastica: the day after.
Che la strumentalizzazione politica fosse più che un dubbio personale lo dimostrano anche le parole (con venature “vetero-populiste”) con cui Gravinese spiega che
Il rifiuto è di proprietà dei cittadini che l’hanno comprato […] Credo sia giusto che siano proprio i cittadini a ricapitalizzarlo direttamente in modo efficiente ed eccellente
Non vogliamo che l’iniziativa venga strumentalizzata politicamente, ma nel caso in cui dovessero esserci rimostranze da parte delle amministrazioni comunali, i 320 negozi aperti in franchising diventeranno altrettante sedi di partito, “L’Italia che pensa”, di cui sono segretario nazionale”. L’Italia che pensa è un movimento politico costituitosi a Moncalieri lo scorso 5 giugno.
Appunto…



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Recoplastica: bene ma non esageriamo

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Nel post Ecopunto Informativo di Recoplastica. esordivo così
"Oggi voglio cominciare con una bella notizia, che fa parte di un circuito virtuoso che, per fortuna, esiste - il concetto e l’abitudine della spesa alla spina, di cui ho già parlato in questo blog in articoli dedicati alla spesa alla spina, ne costituisce un esempio - e che tuttavia non viene per niente pubblicizzato, né fatto oggetto di propaganda…se non nei pochi blog che si occupano, pro quota, di tematiche ambientali… Natura Giuridica, prefiggendosi di trovare il necessario dialogo fra il mondo della natura, dell’ambiente, dell’ecologia, da un lato, e quello del suo utilizzo da parte dell’uomo e delle sue leggi, dall’altro (oltre che di InFormare sul – e comunicare il – diritto ambientale), rientra a pieno titolo fra questi…"
Nel successivo intervento (2 settembre 2008, Recoplastica. Franchising. Meeting del 13 settembre 2008) ho ribadito, in modo chiaro ed inequivoco, quanto già avevo sottolineato allora nelle mie “conclusioni”:
"E, personalmente, sono convinto che il riutilizzo, prima ancora del recupero, sia la strada da perseguire: ma penso che iniziative come questa debbano essere seguite e incoraggiate, proprio perché, inserite in un contesto integrato, rappresentano il contributo che ci si aspetta da ognuno di noi, e perché concorrono a diffondere una cultura ambientale, indispensabile base per costruire, giorno dopo giorno, un mondo migliore".
Non ho assolutamente cambiato idea, anzi.

Però con altrettanta chiarezza vorrei dire che non condivido quanto affermato dalla Recoplastica nel suo comunicato del 04 settembre 2008, nel quale, dopo i ringraziamenti di rito per le oltre 150.000 (pare) persone che hanno visitato il sito della società dal maggio di quest’anno, e dopo aver ribadito la bontà del loro progetto (che condivido, nei termini sopra richiamati), si dilunga in una propaganda politica che trovo, sinceramente, fuori luogo.
Infatti, dopo un richiamo – peraltro sibillino – ad una millantata indipendenza politica
un governo per lo più amico, non può esimersi dal valutare con estrema attenzione un progetto che piace a tutti gli italiani, indipendentemente dal colore politico perché ricordiamo che i prodotti che noi compriamo come materie prime, inclusi anche i contenitori, non hanno bandiera [...]
il comunicato incredibilmente prende una piega diversa, facendo passare, fra le righe, un messaggio che, invece, con l’indipendenza politica nulla ha a che fare…
Nel comunicato, infatti, si legge che
il presidente Berlusconi ha dimostrato che per l'ambiente nulla è impossibile pulendo in 3 mesi una città come Napoli e una regione come la Campania, che è stata agli occhi del mondo, per un sistema mediatico internazionale, per il suo stato di degrado.
Ci stiamo rendendo conto che le amministrazioni di centro-destra vedono gli ecopunti con maggior interesse, e di questo siamo dispiaciuti, perché l'attenzione agli interessi dei cittadini più deboli dovrebbe essere la priorità assoluta di ogni governo ad ogni livello.
Ci siamo recati a Napoli lunedì 1 settembre scorso ed abbiamo incontrato una popolazione solare e splendida che per interessi di qualcuno ha subìto l'angheria di vedersi dipinta come la più incivile del mondo per la discarica a cielo aperto che è stata creata per le vie cittadine.
Ribadisco: condivido il progetto Recoplastica, nei termini sopra richiamati, e non si discute della solarità dei partenopei.
Il fatto è che – a prescindere da come, e da chi, e con quali mezzi, è stata gestita la questione napoletana in tutti questi lunghi anni di emergenza – come molti napoletani testimoniano, l’emergenza è tutt’altro che finita.
Semplicemente, non se ne parla più come prima.
Ma non per questo significa che non esista…

Un video girato proprio il primo settembre da Graziella Mazzoni, e pubblicato su You Tube, infatti, mostra una realtà ben diversa da quella idealizzata dalla Recoplastica…

E in un post di qualche giorno prima (28 agosto 2008), apparso su Notecologiche, Marianna Sansone, napoletana, nel suo blog sottolinea, con amarezza, che se nessuno ne parla non è emergenza…

Un’altra, a titolo di esempio, è quella comparsa sul sito di Ecquologia, in cui Michele Buonuomo, presidente della sezione campana di Legambiente, afferma che
dire che oggi l’emergenza rifiuti è superata è come se un vigile del fuoco, dopo aver svuotato una casa allagata dicesse che è stato risolto il problema del dissesto idrogeologico in Italia… Quello che si può dire è che c’è stata un’azione straordinaria di pulizia e sicuramente sono state individuate alcune soluzioni che per essere temporanee vanno anche bene, ma guai se confondessimo queste azioni con la soluzione del problema. Serve un approccio ben diverso che richiede un’azione radicale diversa
Quindi: un plauso al progetto, ma non esageriamo con il rappresentare una realtà che non esiste…
E, soprattutto, finiamola con i messaggi di occulta propaganda politica che sfruttano l’eco che ha avuto a livello mediatico un progetto condivisibile negli intenti.

4 novembre 2011


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Truffa ai danni dei Consumatori nel nome del claim pubblicitario

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Galbani vuol dire fiducia”.
Già, proprio così recitava un claim pubblicitario

Un altro, a proposito del formaggio Bel Paese, nomen omen… sottolinea che “il bello è che si scioglie in bocca”…

Slurp, gnam gnam…

Sono sempre stato un strenuo sostenitore del consumo critico e consapevole: anche in campo alimentare, l’InFormazione è essenziale per scegliere, e capire.

Spesso, dietro gli slogan accattivanti delle multinazionali, e alle réclame patinate di prodotti “che vogliono dire fiducia”, si celano comportamenti incuranti delle più elementari regole sociali, ambientali..igienico-sanitarie.
Dev’essere la mano invisibile del mercato, vai a sapere…

Non si tratta delle “solite farneticazioni” dei “soliti disfattisti”, nemici giurati del progresso e rompipalle per vocazione…

Sentite qua: un “imprenditore” siciliano, con alcuni “compagni di merende”, riciclava scarti alimentari avariati, contaminati da muffe, plastiche, ferro ed escrementi di topo, per rivenderli a discount ed anche marchi della grande distribuzione...il tutto,con il placet dell’ASL…e l’odiosa connivenza di operai e impiegati.


Il faccendiere siciliano – tale Domenico Russo, 46 anni, originario di Partinico e residente a Oleggio, si legge su “La Repubblica” di venerdì 4 luglio 2008 – è l’“uomo” chiave attorno al quale ruota l'inchiesta, il punto di riferimento di marchi come Galbani, ma anche Granarolo, Cademartori (però!), Brescialat, Medeghini, Igor, Centrale del Latte di Firenze, Frescolat, Euroformaggi, Mauri, Prealpi, e altre multinazionali europee…
Una vera bomba ecologica per la salute dei consumatori

Nel formaggio avariato e putrefatto c'era di tutto: comincia così l’ottimo articolo di Paolo Berizzi…

“Vermi, escrementi di topi, residui di plastica tritata, pezzi di ferro. Muffe, inchiostro.
Era merce che doveva essere smaltita, destinata ad uso zootecnico.
E invece i banditi della tavola la riciclavano.
La lavoravano come prodotto "buono", di prima qualità.

Quegli scarti, nella filiera della contraffazione, (ri)diventavano fette per toast, formaggio fuso, formaggio grattugiato, mozzarelle, provola, stracchino, gorgonzola. Materia "genuina" - nelle celle frigorifere c'erano fettine datate…1980! - ripulita, mischiata e pronta per le nostre tavole. Venduta in Italia e in Europa.

In alcuni casi, rivenduta a quelle stesse aziende - multinazionali, marchi importanti, grosse centrali del latte – che, anziché smaltire regolarmente i prodotti ormai immangiabili li piazzavano, senza spendere un centesimo ma guadagnandoci, a quattro imprese con sede a Cremona, Novara, Biella e Woringen (Germania)”.

Del resto, noi siamo il paese in cui (fino all’attesa sentenza della Corte di Giustizia dello scorso 18 dicembre 2008 (causa C-195/05), che ci ha, guarda caso, condannati per essere venuti meno agli obblighi che ci incombono in forza della direttiva sui rifiuti, e fino all'adeguamento, ancora non avvenuto...) gli scarti alimentari originati dall’industria agroalimentare destinati alla produzione di mangimi erano per legge esclusi dall’ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti
L'indagine sulla maxitruffa ai danni dei consumatori è partita nel novembre del 2006, quando gli uomini delle fiamme gialle fermarono un Tir il cui carico aveva un odore nauseabondo…

I successivi controlli e le intercettazioni telefoniche hanno permesso di ricostruire l'intera organizzazione, il cui giro d'affari è stimato in svariati milioni di euro.

“Non possono ancora immaginare gli investigatori, che quello stabilimento dove si miscela prodotto avariato con altro prodotto pronto è lo snodo di una vera e propria filiera europea del riciclaggio. Mettono sotto controllo i telefoni.

Scoprono che i pirati della contraffazione sono "coperti" dal servizio di prevenzione veterinaria dell'Asl di Cremona (omessa vigilanza, ispezioni preannunciate; denunciati e sospesi il direttore, Riccardo Crotti, e due tecnici)”

Dalle intercettazioni emerge la “totale assenza di scrupoli da parte degli indagati:
"La merce che stiamo lavorando, come tu sai, è totalmente scaduta... ", dice Luciano Bosio, il responsabile dello stabilimento della Tradel, al suo capo (Domenico Russo).
Che gli risponde: "Saranno cazzi suoi... " (delle aziende fornitrici, in questo caso Brescialat e Centrale del Latte di Firenze, ndr).

Il formaggio comprato e messo in lavorazione è definito - senza mezzi termini - "merda". Ma non importa, "... perché se la merce ha dei difetti. .. io poi aggiusto, pulisco, metto a posto... questo rimane un discorso fra me e te... " (Russo a un imprenditore campano, si tratta la vendita di sottilette "scadute un anno e mezzo prima").

Nell'ordinanza (decine le persone indagate e denunciate: rappresentanti legali, responsabili degli stabilimenti, impiegati, altre se ne aggiungeranno presto) compaiono i nomi delle aziende per le quali il pm Francesco Messina configura "precise responsabilità".

Perché, "a vario titolo e al fine di trarre un ingiusto profitto patrimoniale, hanno concorso nella adulterazione e nella contraffazione di sostanze alimentari lattiero-casearie rendendole pericolose per la salute pubblica".

Il marchio maggiormente coinvolto - spiegano gli investigatori - è Galbani, controllato dal gruppo Lactalis Italia che controlla anche Big srl.
"Sono loro i principali fornitori della Tradel. Anche clienti", si legge nell'ordinanza. Per i magistrati il sistema di riciclaggio della merce si basa proprio sui legami commerciali tra le aziende fornitrici e la Tradel. Con consistenti vantaggi reciproci. Un business enorme: 11 mila tonnellate di merce lavorata in due anni. Finita sugli scaffali dei discount e dei negozi di tutta Europa. Tremila le tonnellate vendute in nero. E gli operai e gli impiegati? Erano consapevoli. Lo hanno messo a verbale. Domanda a un'amministrativa: "Ha mai riferito a qualcuno che la merce era scaduta o con i vermi?".


Risposta: "No, tutti lo sapevano".

Quante strade deve percorrere un uomo
prima di essere chiamato uomo?
E quanti orecchie deve avere un uomo
prima che ascolti la gente piangere?
E per quanti anni può la gente esistere
prima di avere il permesso di essere libera?
E per quanto tempo può un uomo girare la sua testa
fingendo di non vedere?


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Emergenza rifiuti: deroghe per decreto legge. Niente di nuovo sotto il sole

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Ci sono dubbi sull’effettiva urgenza di alcune parti: così sottotitola un articolo pubblicato sul Sole 24 il 30 giugno scorso, intitolato “Rifiuti, un decreto legge imperniato sulle deroghe”.

In effetti, anche a voler prescindere dalla correttezza (e, soprattutto, dall’efficacia) del costante utilizzo del decreto legge, ciò che desta qualche perplessità è il fatto che, oltre alle misure straordinarie per l’emergenza (perenne) rifiuti in Campania, il Governo abbia inserito alcune disposizioni destinate ad operare in tutto il territorio nazionale…



Il decreto legge prevede, in estrema sintesi:
  • misure volte ad agevolare, sotto la direzione di un sottosegretario di Stato, la concreta realizzazione di discariche e di inceneritori, nonché per l’acquisizione di impianti, cave dismesse o abbandonate ed altri siti per lo stoccaggio o lo smaltimento di rifiuti. Il Sottosegretario potrà agire “anche in deroga a specifiche disposizioni legislative e regolamentari in materia ambientale, paesaggistico-territoriale, di pianificazione del territorio e della difesa del suolo, nonché igienico-sanitaria…”
  • deroghe per quanto riguarda i termovalorizzatori di Acerra (NA) Santa Maria La Fossa (CE) e Salerno (art. 5); il termovalorizzatore di Napoli, ecoballe e stoccaggi (art. 8); le discariche (art. 9); gli impianti di depurazione (art. 10); la complessiva funzionalità dell'Amministrazione (art.15). Senza contare il lungo elenco di altre deroghe contenute nell’art. 18..
  • proroghe (si veda, ad esempio, l’art. 8, comma 3, che stabilisce la proroga, “per un triennio rispetto al termine di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, lo stoccaggio dei rifiuti aventi codice CER 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01, in attesa di smaltimento, nonche' il deposito dei rifiuti stessi presso qualsiasi area di deposito temporaneo”;
  • disposizioni relative alla raccolta differenziata, in cui si “prevedono” maggiorazioni della tariffa di smaltimento dei rifiuti indifferenziati per quei Comuni che non raggiungano l’obiettivo minimo di raccolta differenziata entro il 31 dicembre 2008. Vedremo se si tratta di grida manzoniane, e se ci si muoverà nel senso di dotare la regione di impianti di recupero adeguati: se mancano le strutture per il recupero del materiale raccolto in modo differenziato, mi domando a cosa serva la raccolta differenziata...se non ad illudersi di aver risolto il problema...
  • maggior informazione e partecipazione dei cittadini (art. 13), anche attraverso iniziative di educazione ambientale;
  • la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie, anche in ordine alla fase cautelare, comunque attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati. La giurisdizione di cui sopra si intende estesa anche alle controversie relative a diritti costituzionalmente tutelati.
In relazione a quest’ultima disposizione, in particolare, occorre fare una precisazione.
Nella famosa sentenza n. 27187 del 18 dicembre 2007, le Sezioni Unite civili della Cassazione avevano affermato che:
  • le controversie relative alla installazione delle discariche di rifiuti spettano all'esclusiva giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto questioni afferenti la gestione del territorio nell'interesse dell'intera collettività nazionale, anche qualora sia denunciata una lesione ai diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione;
  • anche in materia di diritti fondamentali tutelati dalla costituzione, quali il diritto alla salute (art. 32 Cost.), allorché la loro lesione sia dedotta come effetto di un comportamento materiale, espressione di poteri autoritativi e conseguente ad atti della P.A. di cui sia denunciata l'illegittimità, in materie riservate alla giurisdizione esclusiva dei giudici amministrativi (come ad es. in quella di gestione del territorio) compete a detti giudici la cognizione esclusiva delle relative controversie e circa la sussistenza in concreto dei diritti vantati e il contemperamento o la limitazione dei suddetti diritti in rapporto all'interesse generale pubblico all'ambiente salubre e la emissione di ogni provvedimento cautelare, per assicurare provvisoriamente gli effetti della futura decisione finale sulle richieste inibitorie, demolitorie ed eventualmente risarcitorie dei soggetti che deducono di essere danneggiati da detti comportamenti o provvedimenti;
  • spetta allo stesso giudice amministrativo adottare, se ne ricorrono le condizioni, i provvedimenti cautelari per assicurare provvisoriamente gli effetti della futura decisione finale sulle richieste inibitorie, demolitorie ed eventualmente risarcitorie dei soggetti che deducono di essere danneggiati dai comportamenti materiali o dai provvedimenti autoritativi finalizzati all'installazione delle discariche.
Tuttavia, di recente la Corte Costituzionale ha affermato che non sussistono i requisiti di necessità e urgenza per quelle norme che sono connotate da evidente estraneità rispetto alla materia del decreto legge, e che la legge di conversione non sana l’eventuale carenza dei requisiti di necessità e urgenza del decreto (Sentenza n. 171/2007).

Inevitabile, allora, domandarsi: quale la legittimità costituzionale di siffatta norma?

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