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Guardie Ecologiche Volontarie:responsabilità

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L’atto in cui vengono trasfuse le risultanze degli atti accertativi effettuati prende il nome di verbale di accertamento, che si differenzia dal verbale di contestazione, che costituisce una sintetica esposizione dell’addebito, indirizzata al trasgressore e non include la puntuale descrizione dell’attività di accertamento svolta dall’organo di controllo.
Nel verbale di contestazione devono necessariamente figurare:
  • un soggetto attivo (persona fisica, mai un ente)
  • un responsabile solidale (persona fisica o ente)
I rapporti posti alla base del vincolo di solidarietà sono tassativamente indicati dall’art. 6 della L. n. 689/81

Solidarietà
Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.
Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.
Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.
  • una condotta (svolgimento dei fatti e la loro qualificazione in termini di illecito amministrativo;
  • un elemento soggettivo (dolo o colpa)
  • facoltà di presentare una memoria difensiva
  • facoltà di pagare in misura ridotta
  • dichiarazioni spontanee del trasgressore
  • verbalizzante
  • data dell’accertamento
  • data della verbalizzazione
  • sottoscrizione


D) Poteri, responsabilità e tutela (reati)

La denuncia per un illecito con carattere penale può essere presentata:
  • direttamente presso l’Ufficio del Procuratore della Repubblica
  • presso un qualsiasi organo di polizia giudiziaria.
I reati in materia ambientale, come i reati di ogni altra natura, sono di competenza di ogni organo di polizia giudiziaria, senza alcuna distinzione selettiva: nessun organo può rifiutare il suo operato, perché ciò costituirebbe reato di omissione di atti d’ufficio, ex art. 328 c.p.).
Art. 328 - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione.
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.
La competenza della polizia giudiziaria in materia ambientale trova fondamento nel cpp, che è norma generale e non può essere derogata da alcuna norma speciale: di conseguenza, quando una legge ambientale cita uno o più organi di polizia giudiziaria ai quali sembra demandare in via primaria le vigilanze in quel settore, occorre rilevare che – sotto un profilo “procedurale” si tratta di un’attribuzione “politica”, nel senso che la normativa speciale individua, in quel determinato momento politico, in uno o più organi di polizia giudiziaria un organismo “privilegiato”, al quale demanda, appunto, in quel settore, in via primaria la vigilanza.
Questo, tuttavia, non significa che altri organi di polizia giudiziaria, non espressamente citati dalla normativa speciale non possano e non debbano eseguire, comunque, le stesse funzioni di vigilanza demandate in via primaria all’organo citato.

Con questo post si chiude questa breve analisi del ruolo delle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) nella tutela dell’ambiente. I
n estrema sintesi, abbiamo visto:
  1. chi sono le GEV;
  2. la qualifica delle Guardie Ecologiche Volontarie;
  3. il loro ruolo nell'accertamento e repressione dei reati;
  4. i poteri amministrativi;
  5. le responsabilità delle GEV.

Foto: “Guardia civil a caballo 2” originally uuploaded by Alfonso Arenas


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Guardie Ecologiche Volontarie: la qualifica

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Prima di analizzare il dibattito dottrinale e giurisprudenziale sulla qualifica rivestita dalle Guardie Ecologiche Volontarie, occorre delineare, sia pur per sommi capi, le figure:
  1. del pubblico ufficiale: l’art. 357 del codice penale, nel dettarne la definizione, specifica che agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi.La figura di pubblico ufficiale si distingue, non senza confusioni, da quella
  2. dell’incaricato di pubblico servizio. Giova precisare che l'attribuzione di P.U. non comporta necessariamente l'attribuzione di Agente di Pubblica Sicurezza e/o di Polizia Giudiziaria. L’incaricato di pubblico servizio svolge un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.
  3. della polizia amministrativa si occupa dell’osservanza della legge e dei regolamenti amministrativi, in esecuzione delle funzioni proprie del potere esecutivo;
  4. della polizia giudiziaria. L’art. 55 del c.p.p. stabilisce che “la polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa:
- prendere notizia dei reati
- impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori;
- ricercarne gli autori;
- compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e
- raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale.


Effettuata tale doverosa premessa, adesso possiamo delineare quanto affermato in dottrina e giurisprudenza, dove è da sempre dibattuto il problema della qualifica rivestita dalle guardie venatorie volontarie ed in genere dalle guardie volontarie delle associazioni ambientaliste, alle quali, di volta in volta, è stato riconosciuta:
  1. la veste di pubblici ufficiali, in primis, e, quindi,
  2. di agenti di polizia giudiziaria,
per poi venire immancabilmente travolti da successivi pronunciamenti e ribaltamenti di prospettiva.

Questo altalenarsi di pronunce:
  1. ora favorevoli ad un'apertura nei confronti della vigilanza volontaria, in quanto longa manus dell'amministrazione votata a compiti di prevenzione e tutela dei beni ambientali in base a specifiche disposizioni di legge,
  2. ora contrarie a riconoscere ad organismi sostanzialmente privati poteri accertativi e di controllo,
ha così dato vita ad un carosello giurisprudenziale dei più mossi.
In estrema sintesi:

A) Riconoscimento del ruolo di pubblici ufficiali alle guardie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche

Il primo riconoscimento di una specifica qualifica delle guardie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche riconosciute si è mosso nel quadro della previgente normativa sulla caccia e dell'abrogato codice di procedura penale, nel cui ambito, in relazione ai compiti di vigilanza dalla stessa previsti, è stata appunto affermata la sussistenza della qualifica di pubblico ufficiale, con conseguente attribuzione del valore probatorio proprio dell'atto pubblico ai verbali di accertamento di infrazioni alla disciplina sulla caccia, redatti dalle suddette guardie.

Pur non giungendo dunque al riconoscimento, in capo alle guardie venatorie volontarie, della qualifica di agenti di polizia giudiziaria, ad essi, nell'esercizio delle loro funzioni, è stato comunque attribuito - e non senza contestazioni - il ruolo di pubblici ufficiali, connesso all'esercizio di poteri autoritativi e certificativi nell'ambito dell'attività di protezione della fauna selvatica, e quindi a tutela di un interesse pubblico della comunità nazionale.

La giurisprudenza è giunta così, anche in sede amministrativa, a inquadrare la vigilanza volontaria nell'ambito della c.d. "amministrazione indiretta", ovverosia in quella fattispecie per la quale l'amministrazione può avvalersi, nell'espletamento delle proprie funzioni, di enti od organismi privati…
A tali guardie, quindi, con qualifica di guardie particolari giurate, il riconoscimento della qualifica di pubblici ufficiali ha comportato l'ammissione dell'esercizio, da parte delle stesse, di una pubblica funzione e dell'attribuzione di poteri autoritativi o certificativi (Cfr. Cassazione penale, Sez. VI, 25 marzo 1996), ma non di accertamento e repressione dei reati.


Foto: “Call of the Raven (formerly Nature's Special Effects)” originally uploaded by walkaboutwolf


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Guardie Ecologiche Volontarie: chi sono

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Oggi inizia una serie di post dedicati alle GEV, Guardie Ecologiche Volontarie.

Lo scopo è quello di delineare per sommi capi il loro ruolo nella tutela dell’ambiente, tracciando i profili essenziali dei poteri e delle responsabilità.

Con decreto ministeriale n. DEC/RAS/224/2007 emesso in data 1° marzo 2007, il Ministro dell’Ambiente ha individuato l'Associazione denominata «Federgev Italia - Federazione Nazionale delle Guardie Volontarie Ecologiche ed Ambientali GEV-GAV» con sede in Bologna via della Selva di Pescarola n. 26, tra le Associazioni di protezione ambientale ai sensi dell'Art. 13 della Legge 349/1986 e successive modificazioni.


Sul sito www.guardiecologiche.it si spiega, a grandi linee:
1) chi è una guardia ecologica:
  • “è un normalissimo cittadino che decide di mettere a disposizione della collettività, del tutto gratuitamente, parte del proprio tempo libero in azioni di tutela ambientale, di informazione, di prevenzione e di vigilanza.
  • è una Guardia Giurata ed é un Pubblico Ufficiale che procede all'accertamento di illeciti di natura amministrativa, commina sanzioni, accerta l'identità dei possibili trasgressori e può procedere al sequestro, quando necessario e consentito.
  • è particolarmente tutelata dalla legislazione vigente: in caso di oltraggio o minaccia si può avvalere della possibilità di denunciare il trasgressore per oltraggio, minacce o lesioni a pubblico ufficiale”.
2) da chi vengono nominate:
  • nominate dal Prefetto o dal Presidente della Regione.
3) quali sono le sue funzioni
  • promuovere l'informazione sulla legislazione vigente in materia di tutela ambientale;
  • concorrere alla protezione dell'ambiente ed alla vigilanza in materia ecologica, nonché all'accertamento delle violazioni di disposizioni in materia ecologica, contenute in singole leggi indicate nel decreto d'incarico;
  • promuovere l'educazione ambientale in collaborazione con gli insegnanti delle scuole di ogni grado;
  • collaborare con gli Istituti di ricerca, l'ARPA, la Provincia o i Comuni per il rilevamento ambientale, il censimento di specie protette o il monitoraggio dei fiumi;
  • offrire la propria disponibilità alle autorità competenti per collaborare in opere di soccorso in caso di pubbliche calamità o disastri di carattere ambientale (Protezione Civile).
4) quali sono le attività di vigilanza e sanzionatorie che sono autorizzate ad esercitare:
  • salvaguardia della flora spontanea e rara, disciplina della raccolta dei prodotti del bosco, del sottobosco e tutela della cotica erbosa superficiale;
  • disciplina e regolamenti dei Parchi Naturali Nazionali, Regionali e delle riserve naturali;
  • disciplina degli scarichi nelle fognature e nei corsi d'acqua superficiali;
  • disciplina per lo smaltimento dei rifiuti (abbandono e combustione di rifiuti);
  • vincolo idrogeologico;
  • prescrizioni di Polizia Forestale;
  • applicazione dei regolamenti comunali delle ordinanze sindacali finalizzate alla tutela dell'ambiente;
  • norme per la tutela della fauna e l'esercizio dell'attività venatoria e piscatoria;
  • accensione di fuochi e abbruciamenti;
  • percorsi fuoristrada e parcheggi in prati e aree agricole;
  • tutela di alcune specie di fauna minore (formica rufa, gamberi, anfibi e chiocciole);
5) i poteri che possono esercitare:
  • le GEV esercitano la vigilanza. L'incarico è loro conferito da un organo della Pubblica Amministrazione per lo svolgimento di una pubblica funzione: l'accertamento di violazioni amministrative nel settore dell'ecologia. É grazie a questo che le Guardie Ecologiche Volontarie sono pubblici ufficiali e più precisamente agenti di Polizia Amministrativa.
  • la GEV, nel suo lavoro di accertamento, ha il potere di chiedere le generalità: cosa che una semplice guardia giurata non può fare.
  • il cittadino quando è di fronte ad un pubblico ufficiale, è tenuto a fornire, se richiesto, le proprie generalità esibendo un documento valido per l'identificazione.
  • la GEV può e talvolta deve procedere a sequestro cautelare: una misura con cui si priva una persona del possesso di una cosa di sua proprietà per poter disporre di una prova della violazione commessa.
  • Le GEV stendono verbali che fanno fede sino a querela di falso.

Foto: “blessing of nature originally uploaded by ichiro kishimi



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