Guardie Ecologiche Volontarie:responsabilità

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L’atto in cui vengono trasfuse le risultanze degli atti accertativi effettuati prende il nome di verbale di accertamento, che si differenzia dal verbale di contestazione, che costituisce una sintetica esposizione dell’addebito, indirizzata al trasgressore e non include la puntuale descrizione dell’attività di accertamento svolta dall’organo di controllo.
Nel verbale di contestazione devono necessariamente figurare:
  • un soggetto attivo (persona fisica, mai un ente)
  • un responsabile solidale (persona fisica o ente)
I rapporti posti alla base del vincolo di solidarietà sono tassativamente indicati dall’art. 6 della L. n. 689/81

Solidarietà
Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.
Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.
Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.
  • una condotta (svolgimento dei fatti e la loro qualificazione in termini di illecito amministrativo;
  • un elemento soggettivo (dolo o colpa)
  • facoltà di presentare una memoria difensiva
  • facoltà di pagare in misura ridotta
  • dichiarazioni spontanee del trasgressore
  • verbalizzante
  • data dell’accertamento
  • data della verbalizzazione
  • sottoscrizione


D) Poteri, responsabilità e tutela (reati)

La denuncia per un illecito con carattere penale può essere presentata:
  • direttamente presso l’Ufficio del Procuratore della Repubblica
  • presso un qualsiasi organo di polizia giudiziaria.
I reati in materia ambientale, come i reati di ogni altra natura, sono di competenza di ogni organo di polizia giudiziaria, senza alcuna distinzione selettiva: nessun organo può rifiutare il suo operato, perché ciò costituirebbe reato di omissione di atti d’ufficio, ex art. 328 c.p.).
Art. 328 - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione.
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.
La competenza della polizia giudiziaria in materia ambientale trova fondamento nel cpp, che è norma generale e non può essere derogata da alcuna norma speciale: di conseguenza, quando una legge ambientale cita uno o più organi di polizia giudiziaria ai quali sembra demandare in via primaria le vigilanze in quel settore, occorre rilevare che – sotto un profilo “procedurale” si tratta di un’attribuzione “politica”, nel senso che la normativa speciale individua, in quel determinato momento politico, in uno o più organi di polizia giudiziaria un organismo “privilegiato”, al quale demanda, appunto, in quel settore, in via primaria la vigilanza.
Questo, tuttavia, non significa che altri organi di polizia giudiziaria, non espressamente citati dalla normativa speciale non possano e non debbano eseguire, comunque, le stesse funzioni di vigilanza demandate in via primaria all’organo citato.

Con questo post si chiude questa breve analisi del ruolo delle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) nella tutela dell’ambiente. I
n estrema sintesi, abbiamo visto:
  1. chi sono le GEV;
  2. la qualifica delle Guardie Ecologiche Volontarie;
  3. il loro ruolo nell'accertamento e repressione dei reati;
  4. i poteri amministrativi;
  5. le responsabilità delle GEV.

Foto: “Guardia civil a caballo 2” originally uuploaded by Alfonso Arenas