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#SbloccaItalia: tanto rumore per nulla

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Dalla sintetica narrazione di quanto contenuto nel decreto #SbloccaItalia, svolta nei seguenti post: 
  • Le novità ambientali contenute nello #SbloccaItalia: il dissesto idrogeologicodissesto idrogeologico
  • Le novità ambientali contenute nello #SbloccaItalia: le semplificazioni in materia edilizia 
  • #SbloccaItalia:misure nel settore energetico, idrocarburi, gas naturale 
scopriamo che, in realtà, l’ultimo remake normativo emergenziale, straordinario o eccezionale che dir si voglia, non è diverso da quello originale, anche se forse qualcosa è cambiato a livello di comunicazione, come già evidenziato ne "La politica ambientale ai tempi di twitter".

Una nuova comunicazione che, tuttavia, non risolve i problemi: tanto rumore per nulla. 

Per fare solo qualche esempio, ci sono novità soltanto annunciate (terre e rocce da scavo).
Altre che consistono in proroghe concesse per l’adozione di atti i cui termini di scadenza erano già abbondantemente scaduti (conto termico).
Altre ancora la cui “visione strategica” lascia molto perplessi (le norme sull’incenerimento e quelle sulla trivellazione), senza contare che non sono state recepite nel D.Lgs n. 133/14 quelle poche buone cose che il testo uscito dal Consiglio dei ministri del 29 agosto 2014 conteneva . 

Anche in materia di dissesto idrogeologico qualcosa è stato fatto, ma il punto è che, ancora una volta, il nostro legislatore è intervenuto dopo. Dopo un altro disastro, dopo altre vittime, dopo i fiumi di denaro spesi nella gestione dell’emergenza, dopo tanto tempo e, soprattutto, sull’onda dell’“emotività” della politica e dell’opinione pubblica. 

Il risultato di questo modo di intervenire è la produzione schizofrenica di norme scoordinate, confuse, liberamente interpretabili che, spesso, introducono principi generali o anche deroghe, eccezioni e rinvii a futuri decreti attuativi che chissà quando vedranno la luce e che, per questo, stentano ad avere concrete ricadute pratiche. 

In definitiva, ci sono troppe norme inutili, mentre di quelle utili o non si parla, o quando lo si fa il tono è sempre è soltanto quello di chi si limita a reclamare bei principî, senza tuttavia renderli operativi. 

Due esempi su tutti, strettamente connessi al dissesto idrogeologico


Il primo concerne la bozza sulle “linee strategiche”per l’adattamento ai cambiamenti climatici, la gestione sostenibile e la messa in sicurezza del territorio che il ministero dell’ambiente aveva inviato al CIPE nel 2012, nella quale si poneva, fra l’altro, la fine di marzo 2013 come orizzonte temporale massimo entro il quale il Governo avrebbe dovuto adottare un disegno di legge per l’introduzione, nel nostro ordinamento, di un’assicurazione obbligatoria per la copertura dei rischi connessi agli eventi climatici estremi a carico di beni e strutture di proprietà pubblica e privata. 
Un testo la cui adozione tuttavia è stata procrastinata dalla travagliata nascita del Governo delle “larghe intese”, che ha fatto finire questo provvedimento, come tanti altri, nel calderone delle “larghe attese”. 
E pensare che si tratta di un argomento di primaria importanza, non solo dal punto di vista ambientale ma anche da quello, strettamente correlato, economico. 


Il secondo, invece, riguarda il disegno di legge di contenimento del suolo e di riuso del suolo edificato (stop alla cementificazione a tutti i costi), che ha avuto il “via libera” dal Consiglio dei Ministri esattamente un anno fa, il 13 dicembre 2013: una normativa di cui si sentiva sicuramente la mancanza e per la quale il legislatore ha emanato poco più di una minimale messa in scena. 
Non è questa la sede per spiegare i tecnicismi e i ragionamenti giuridici sottesi a questa affermazione; occorre tuttavia segnalare che spesso le parole del nostro legislatore suonano più come una rassicurazione che come il nucleo di una strategia e, l’ipotizzata legge sul contenimento dell’uso del suolo, più che una normativa di riforma economico e sociale, appare per quello che è: un insieme disorganico di parole, che per quanto belle rimangono inutili, se non concretizzate – tanto da chiedersi che senso abbia colmare un vuoto normativo con una normativa vuota. 


Forse basterebbero soltanto un po’ di impegno e di pragmatica buona volontà ad ogni livello dell’amministrazione e della cittadinanza, senza aspettare i lunghi tempi di un placet normativo: basti pensare agli esempi virtuosi dei Comuni di Cassinetta di Lugagnano e di Recco, anche se in questo secondo caso le vicende successive (l’amministrazione comunale virtuosa non è stata riconfermata al successivo appuntamento elettorale) insegnano che occorre prevedere, oltre alle parole e ai conseguenti fatti, anche un’opera paziente, ma immediata, di sensibilizzazione e di autorevolezza politica.

In altre parole, occorre passare dall’astrattezza di certe parole alla concretezza della volontà dei fatti, per porre fine all’andirivieni tipico di questo inutile gioco dell’oca, ed arrivare al traguardo finora soltanto pronunciato, ma mai realmente sperato, di vivere in un ambiente antropizzato e (ma) a misura d’uomo.


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#SbloccaItalia:misure nel settore energetico, idrocarburi, gas naturale

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(continua da: "Le novità ambientali contenute nello #SbloccaItalia: le semplificazioni in materia edilizia")

La rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale 
In relazione alla rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale il Governo è intervenuto a stabilire:

  • la competenza dello Stato (al quale sono attribuite le funzioni amministrative, per assicurarne l’esercizio unitario, garantendo comunque la partecipazione degli enti territoriali interessati alle determinazioni in materia di governo del territorio, funzionali al perseguimento degli obiettivi) e quella del consiglio dei ministri, che dovrà individuare le aree de quibus, per ognuna delle quali sarà predisposto un programma di risanamento ambientale e un documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana;
  • la disciplina d’urgenza per le aree comprese nel comprensorio Bagnoli-Coroglio, dichiarate aree di rilevante interesse nazionale. 
Le misure nel settore energetico

Misure a favore degli interventi di sviluppo delle regioni per la ricerca di idrocarburi
Il Governo è intervenuto sulle leggi di stabilità:

  • 2012: attraverso la novella legislativa è stata aggiunta una nuova modalità per la determinazione delle spese finali, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, che per gli anni 2015-2018 dovrà essere determinato dalla somma delle spese correnti e in conto capitale risultanti dal consuntivo al netto anche “delle spese sostenute dalle regioni per la realizzazione degli interventi di sviluppo dell’occupazione e delle attività economiche, di sviluppo industriale e di miglioramento ambientale, nonché per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle aree in cui si svolgono le ricerche e le coltivazioni di idrocarburi”. 
  • 2015: sarà definito per le Regioni, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, il limite della esclusione dal patto di stabilità interno delle spese in conto capitale finanziate con le entrate delle aliquote di prodotto previste dalla normativa relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi 
Misure urgenti per l’approvvigionamento e il trasporto del gas naturale

Con lo scopo di “aumentare la sicurezza delle forniture di gas al sistema italiano ed europeo del gas naturale, anche in considerazione delle situazioni di crisi internazionali esistenti, i gasdotti di importazione di gas dall’estero, i terminali di rigassificazione di GNL, gli stoccaggi di gas naturale e le infrastrutture della rete nazionale di trasporto del gas naturale, incluse le operazioni preparatorie necessarie alla redazioni dei progetti e le relative opere connesse rivestono carattere di interesse strategico e costituiscono una priorità a carattere nazionale e sono di pubblica utilità, nonché indifferibili e urgenti”

Misure per la valorizzazione delle risorse energetiche nazionali
Oltre alla dichiarazione di interesse strategico (e di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili) che rivestono le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, il Governo ha modificato la disciplina relativa:

  • ai progetti di competenza statale (che ricomprendono anche le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi anche sulla terraferma, oltre che quelli in mare);
  • ai procedimenti di VIA in corso presso le regioni al 13 settembre 2014 (se sono relativi alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, la Regione presso la quale é stato avviato il conclude lo stesso entro il 31 dicembre 2014. Decorso inutilmente tale termine, deve trasmettere la relativa documentazione al MATTM per i seguiti istruttori di competenza, dandone notizia al MiSE);
  • le modalità per l’ottenimento del titolo concessorio per lo svolgimento di attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi Sono svolte a seguito del rilascio di un titolo concessorio unico, sulla base di un programma generale di lavori articolato in una prima fase di ricerca, per la durata di sei anni, prorogabile due volte (per tre anni) nel caso sia necessario completare le opere di ricerca, a seguito della quale, in caso di rinvenimento di un giacimento riconosciuto tecnicamente ed economicamente coltivabile da parte del MiSE seguono la fase di coltivazione (30 anni) da prorogare per una o più volte per un periodo di 10 anni, laddove siano stati adempiuti gli obblighi derivanti dal decreto di concessione e il giacimento risulti ancora coltivabile, e quella di ripristino finale. Il comma 6, invece, stabilisce l’iter burocratico (il titolo concessorio unico è accordato con decreto del MiSE; a seguito di un procedimento unico a soggetti che dispongono di capacità tecnica, economica ed organizzativa, oltre ad offrire garanzie adeguate alla esecuzione e realizzazione dei programmi presentati e con sede sociale in Italia o in altri Stati membri dell’Unione europea e, a condizioni di reciprocità, a soggetti di altri Paesi). Tali disposizioni si applicano, su istanza del titolare o del richiedente, da presentare entro l’11 dicembre 2014, anche ai titoli vigenti e ai procedimenti in corso. Entro sei mesi dall’entrata in vigore del DL, il MiSe dovrà dettare con disciplinare le modalità di conferimento del titolo concessorio unico e quelle di esercizio delle relative attività;
  • alla legge obiettivo per lo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi Nuovo art. 8, commi 1-bis del DL 112/08 : “Al fine di tutelare le risorse nazionali di idrocarburi in mare localizzate in ambiti posti in prossimità delle aree di altri Paesi rivieraschi oggetto di attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi, per assicurare il relativo gettito fiscale allo Stato e al fine di valorizzare e provare in campo l’utilizzo delle migliori tecnologie nello svolgimento dell’attività mineraria, il MiSE, di concerto con il MATTM, sentite le Regioni interessate, può autorizzare, per un periodo non superiore a 5 anni, progetti sperimentali di coltivazione di giacimenti. I progetti sono corredati sia da un’analisi tecnico-scientifica che dimostri l’assenza di effetti di subsidenza dell’attività sulla costa, sull’equilibrio dell’ecosistema e sugli insediamenti antropici e sia dai relativi progetti e programmi dettagliati di monitoraggio e verifica, da condurre sotto il controllo del MiSE e del MATTM. Ove nel corso delle attività di verifica vengano accertati fenomeni di subsidenza sulla costa determinati dall’attività, il programma dei lavori é interrotto e l’autorizzazione alla sperimentazione decade. Qualora al termine del periodo di validità dell’autorizzazione venga accertato che l’attività é stata condotta senza effetti di subsidenza dell’attività sulla costa, nonché sull’equilibrio dell’ecosistema e sugli insediamenti antropici, il periodo di sperimentazione può’essere prorogato per ulteriori 5 anni, applicando le medesime procedure di controllo;
  • all’autorizzazione rilasciata dall’ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia Alla quale saranno soggette, oltre alle attività finalizzate a migliorare le prestazioni degli impianti di coltivazione di idrocarburi, compresa la perforazione, anche quelle che prevedono “la reiniezione delle acque di strato o della frazione gassosa estratta in giacimento”, se effettuate a partire da opere esistenti e nell’ambito dei limiti di produzione ed emissione dei programmi di lavoro già approvati.
In materia di infrastrutture lineari energetiche facenti parte delle reti energetiche nazionali lo Sblocca Italia ha previsto che:

  • anche per i gasdotti di approvvigionamento di gas dall’estero e le opere accessorie l’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio comprende la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, la VIA, ove prevista dalla normativa vigente, ovvero la valutazione di incidenza naturalistico-ambientale l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei beni in essa compresi e la variazione degli strumenti urbanistici e dei piani di gestione e tutela del territorio comunque denominati;
  • l’autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi nonché paesaggistici;
  • i soggetti titolari o gestori di beni demaniali, di aree demaniali marittime e lacuali, fiumi, torrenti, canali, miniere e foreste demaniali, strade pubbliche, aeroporti, ferrovie, funicolari, teleferiche, e impianti similari, linee di telecomunicazione di pubblico servizio, linee elettriche, che siano interessati dal passaggio di gasdotti della rete nazionale di trasporto o da gasdotti di importazione di gas dall’estero, partecipano al procedimento di autorizzazione alla costruzione e in tale ambito sono tenuti ad indicare le modalità di attraversamento degli impianti ed aree interferenti.
(Continua con: "#SbloccaItalia: tanto rumore per nulla")


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#SbloccaItalia: una (falsa?) partenza per il rilancio dell'Italia (per lo meno dal punto di vista ambientale....)

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Sul numero 11/2014 della rivista "Ambiente & Sviluppo", edita da IPSOA, è stato pubblicato un articolo dal titolo «#SbloccaItalia e “news” ambientali: novità all’insegna di cosa?»



Natura Giuridica offre ai suoi lettori una panoramica del contenuto dell’articolo.

Il trailer di un film già visto

Sembra il trailer di un film già visto, sentito e letto tante volte. Una voce fuori campo che annuncia che “ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per accelerare e semplificare la realizzazione di opere infrastrutturali strategiche, indifferibili e urgenti […] ritenuta altresì la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni in materia ambientale per la mitigazione del rischio idrogeologico, la salvaguardia degli ecosistemi, l’adeguamento delle infrastrutture idriche e il superamento di eccezionali situazioni di crisi connesse alla gestione dei rifiuti, nonché di introdurre misure per garantire l’approvvigionamento energetico e favorire la valorizzazione delle risorse energetiche nazionali” (e via discorrendo), il Governo ha deciso di porre “definitivamente rimedio” alle (svariate) emergenze di turno, ricorrendo per l’occorrenza alla decretazione d’urgenza per modificare, in questa tornata, anche (rectius: nuovamente) la normativa ambientale e quella energetica.
In questa sede ci occuperemo delle novità, annunciate, in fieri ed operative contenute nel D.L. n. 133/2014, il c.d. “Sblocca Italia”, in materia di terre e rocce da scavo, bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati, di energia e di incenerimento di rifiuti, con lo scopo di verificare se qualcosa, nel remake di questo film, è cambiato.

Le modifiche annunciate: la disciplina sulle terre e rocce da scavo

Lo Sblocca Italia interviene nuovamente a modificare la disciplina sulle terre e rocce da scavo: [...]
Il testo del decreto pubblicato in gazzetta ufficiale, “ai fini di rendere più agevole la realizzazione degli interventi che comportano la gestione delle terre e rocce da scavo”, si limita a rinviare a fine anno (entro il 12 dicembre) l’adozione di disposizioni di riordino e di semplificazione della materia secondo i seguenti principî e criteri direttivi:
a. coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti;
b. indicazione esplicita delle norme abrogate;
c. proporzionalità della disciplina all’entità degli interventi da realizzare;
d. divieto di introdurre livelli di regolazione superiori a quelli minimi previsti dall’ordinamento europeo.

Le semplificazioni in materia di bonifica e messa in sicurezza

Il DL introduce nuove semplificazioni in materia di bonifica, apportando alcune modifiche al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. In particolare, il Dl prevede che:
  • nel caso in cui le stazioni appaltanti si avvalgano della facoltà di limitare il numero di candidati da invitare, le stesse debbano richiedere ai soggetti invitati di presentare apposita documentazione attestante i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa anche nei casi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati;
  • la norma, in base alla quale il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, in relazione ad una specifica gara di lavori, servizi, forniture può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell’attestazione SOA di altro soggetto, non si applica al requisito dell’iscrizione all’ANGA; [...]

La rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale

In relazione alla bonifica ambientale e alla rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale – finalizzate al risanamento ambientale e alla riconversione delle aree dismesse e dei beni immobili pubblici, al superamento del degrado urbanistico ed edilizio, alla dotazione dei servizi personali e reali e dei servizi a rete, alla garanzia della sicurezza urbana – il Governo è intervenuto a stabilire:
  • la competenza dello Stato (al quale sono attribuite le funzioni amministrative, per assicurarne l’esercizio unitario, garantendo comunque la partecipazione degli enti territoriali interessati alle determinazioni in materia di governo del territorio, funzionali al perseguimento degli obiettivi) e quella del consiglio dei ministri, che dovrà individuare le aree de quibus, per ognuna delle quali sarà predisposto un programma di risanamento ambientale e un documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana;
  • la disciplina d’urgenza per le aree comprese nel comprensorio Bagnoli-Coroglio, dichiarate aree di rilevante interesse nazionale.

L’incenerimento dei rifiuti: l’urgenza per giustificare la realizzazione di un sistema integrato e “moderno”

All’insegna dell’urgenza anche le misure volte all’individuazione e alla realizzazione di impianti di recupero di energia dai rifiuti urbani e speciali, costituenti infrastrutture energetiche di preminente interesse nazionale, che prevede:
a. innanzitutto l’annuncio che, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del DL, il MATTM dovrà individuare, con proprio decreto, gli impianti di recupero di energia e di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, esistenti o da realizzare per attuare un sistema integrato e moderno di gestione di tali rifiuti atto a conseguire la sicurezza nazionale nell’autosufficienza e superare le procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee di settore;
b. la verifica della sussistenza dei requisiti per la qualifica di impianti di recupero energetico R1 per gli impianti esistenti dovrà avvenire, da parte delle Autorità competenti, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del DL, termine entro il quale, inoltre, le stesse Autorità dovranno revisionare “in tal senso […] quando ne ricorrono le condizioni, le autorizzazioni integrate ambientali” [...]

Le misure nel settore energetico: l’urgenza per giustificare la “trivellazione selvaggia”?
[...]

Qual è la trama del film?

Dalla sintetica narrazione di quanto contenuto nel decreto “sblocca Italia”, scopriamo che, in realtà, l’ultimo remake normativo emergenziale, straordinario o eccezionale, che dir si voglia, non è diverso da quello originale (id est: consueto), sia nella forma (ad esempio: ci sono molti rinvii), sia nella sostanza (manca una strategia), anche se forse qualcosa è cambiato a livello comunicativo.
Da quando i tweet del politico di turno hanno soppiantato le analisi giornalistiche (e giuridiche: sic!), va di moda parlare di hashtag: volendo semplificare, si potrebbe dire che lo “sblocca Italia” è il decreto, in ordine sparso – e prendendo le seguenti parole con la dovuta cautela, proprio perché inserite all’inizio dello stesso DL dal Governo che in questo modo giustifica il suo atto – della semplificazione, accelerazione (dei tempi), urgenza, straordinaria necessità, eccezionale situazione, pubblica utilità ed urgenza.
Tutte parole rigorosamente precedute dal simbolo # hastag.
Ma soprattutto lo “sblocca Italia” è il decreto della definitiva consacrazione del termine #strategico: avendo ormai perso di vigore, il concetto di urgenza, sotteso (e sottinteso) a tutti i termini sopra riportati, è stato affiancato, sulla scia di quanto negli ultimi mesi si è cominciato a fare, da quello di strategia, come se il solo evocarla fosse di per sé sufficiente a garantire un qualche successo.
Ma non è che un “modo nuovo” di dire cose vecchie: da tempo (quasi) immemore si parla delle stesse problematiche che hanno condotto all’adozione di questo (ennesimo) atto d’urgenza. Ma, ahimè, è anche un “modo nuovo” per non risolvere i problemi.
Per fare solo qualche esempio, che verrà analiticamente ripreso sui prossimi numeri della rivista, ci sono novità soltanto annunciate (terre e rocce da scavo); altre che consistono in proroghe concesse per l’adozione di atti i cui termini di scadenza erano già abbondantemente superati (conto termico); altre ancora la cui “visione strategica” lascia molto perplessi (le norme sull’incenerimento e quelle sulla trivellazione), senza contare che non sono state recepite nel D.Lgs n. 133/14 quelle poche buone cose che il testo uscito con l’imprimatur dal CdM conteneva (le previsioni in materia di detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica, che forse, ma solo forse, si vocifera che potrebbero arrivare con la prossima legge di stabilità; gli interventi di miglioramento sismico ed energetico degli edifici).
Per non parlare di tutte le altre disposizioni “non ambientali”, non oggetto del presente contributo, che si ispirano ai medesimi… hashtag.
È già stato provato – e soprattutto lo sanno anche i muri – che curare una situazione di emergenza, generata dal sovrapporsi di norme emergenziali, dettate delle motivazioni politiche del momento, non ha fatto altro che peggiorare la situazione.
Se la ricetta continua ad essere la stessa (norme considerate, da chi le concepisce, strategiche, ma che di strategico possono avere al massimo il nome – fino a che anche questa parola non si usurerà – perché adottate in situazioni di emergenza per far fronte alle emergenze provocate dallo stesso metodo, usato in passato) ci ritroveremo, fra qualche mese, ad utilizzare le stesse logore parole per raccontare lo stesso film, che ci verrà riproposto: un film figlio delle tattiche, o meglio, dei tatticismi (di ieri e di oggi), ovvero – secondo il significato attribuito dal dizionario della lingua italiana, e non da twitterlandia – dall’“eccesso di manovre e di espedienti per il raggiungimento di uno scopo”.
Anche se, in tutta onestà, si fa fatica a capire qual è questo scopo.
E soprattutto se c’è…


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