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Consumo del territorio: la superficie realmente coperta dagli impianti eolici

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Eolico e consumo del territorio 

Nonostante la giurisprudenza, dopo un’iniziale contrapposizione ideologica, con il tempo abbia con il tempo sviluppato un orientamento volto a porre l’attenzione necessaria al corretto bilanciamento, in concreto, dei diversi interessi in gioco (ambientali ed economici), ancora oggi sono molti i ricorsi che hanno ad oggetto la corretta localizzazione degli impianti eolici. Di recente, la Cassazione si è pronunciata in merito ad un caso relativo ad un particolare aspetto concernente il consumo di territorio: quello relativo all’esatta individuazione del concetto di “superficie coperta” da un impianto eolico, al fine di stabilire con precisione quanto territorio può consumare la realizzazione di un impianto “elettroeolico”. 

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Nella delicata mediazione fra interessi ambientali ed economici, sottesa alla realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia, la localizzazione degli IAFR rappresenta una delle problematiche più “sentite”, che da luogo a numerosi scontri fra i sostenitori dell’uno o dell’altro. 
Nonostante la giurisprudenza, dopo un’iniziale contrapposizione ideologica – che vedeva contrapporsi, da un lato, i sostenitori di una più spinta difesa del paesaggio e, dall’altro, i fautori dello sviluppo di IAFR – con il tempo abbia “sviluppato” un orientamento volto a porre l’attenzione necessaria al corretto bilanciamento, in concreto, dei diversi interessi in gioco, ancora oggi sono molti i ricorsi che, inter alia, hanno ad oggetto proprio la corretta localizzazione degli impianti de quibus, specie quando il loro impatto visivo è rilevante, come nel caso degli aerogeneratori. 
Di recente, la Cassazione si è pronunciata in merito ad un caso relativo ad un particolare aspetto concernente il consumo di territorio: quello relativo all’esatta individuazione del concetto di “superficie coperta” da un impianto eolico, al fine di stabilire con precisione quanto territorio può consumare la realizzazione di un impianto “elettroeolico”.

Il caso oggetto della sentenza della Cassazione (Cassazione penale, sentenza n. 33365/12) riguarda una lunga, complessa e controversa vicenda autorizzatoria, cominciata più di dieci anni prima che – dopo svariati passaggi di proprietà e molti ridimensionamenti progettuali (originariamente erano previste 41 pale eoliche) – pochi mesi fa ha portato al sequestro di alcuni aerogeneratori e delle aree su cui insistono, parte di un più ampio parco eolico in corso di realizzazione in una zona del sud della Sardegna. 
Secondo l’accusa, infatti, l’amministratore delegato della società, che intende realizzare gli impianti eolici, e il progettista-direttore dei lavori hanno effettuato opere edilizie per la realizzazione del parco elettroeolico:
  • in totale difformità dei permessi di costruire rilasciati dal Comune, che prevedevano precisi limiti territoriali, entro i quali realizzare gli impianti de quibus; 
  • occupando una superficie “di gran lunga superiore al limite del 40% di quella totale”, secondo quanto indicato nell’art. 11.5 del Piano regolatore del Consorzio industriale del CASIC (ora CACIP, Consorzio Industriale delle provincia di Cagliari): in particolare, non sarebbero state osservate le distanze minime delle turbine dai confini delle strade provinciali; 
  • senza chiedere la valutazione d’impatto ambientale.
A prescindere dall’analisi di quest’ultimo aspetto – la Suprema Corte, infatti, si è limitata ad osservare che l’ordinanza del GIP appellata aveva escluso che la realizzazione del parco eolico dovesse essere preceduta dalla valutazione d’impatto ambientale, trattandosi di impianto realizzato in area industriale – occorre soffermarsi sulla ricostruzione effettuata dal Collegio in merito ai rapporti fra diritto di superficie, disposizioni contrattuali e normativa urbanistica.

 Il punto di partenza è costituito dalle previsioni contrattuali, in base alle quali: 
  • il diritto di superficie interessava numerosi lotti di terreno per una superficie complessiva di ha 91.61.83; 
  • ciascuna piazzola, sulla quale sarebbe stato posizionato un aerogeneratore, avrebbe avuto una superficie di 625 m2; 
  • “le zone dove effettivamente e concretamente il diritto verrà esercitato saranno delimitate ed individuate catastalmente in virtù dell’atto di precisazione che le parti si obbligano a stipulare”, in seguito al quale veniva identificata l’area occupata dagli impianti, e sulla quale veniva esercitato il diritto di superficie (ha 01.14.43). 
Con l’ordinanza, oggetto del ricorso da parte del PM, il Tribunale di Cagliari:
  • ha ritenuto insussistente la violazione delle previsioni dei permessi di costruire con riferimento alle dimensioni della superficie destinata alla realizzazione del progettato parco eolico. Nelle motivazioni, il Tribunale cagliaritano ha evidenziato che i permessi di costruire facevano riferimento al negozio costitutivo del diritto di superficie e alla successiva individuazione dell’effettiva estensione sulla quale sarebbe stato esercitato il diritto;
  • ha rilevato che la superficie occupata da ogni singolo impianto, “da rapportarsi alla base dei tralicci che sorreggono la struttura, è di 151 m2”. Di conseguenza, doveva ritenersi soddisfatto il requisito posto dal cit. Piano regolatore del CACIP circa il rapporto (massimo del 40%) fra superficie totale del lotto destinata a ciascun impianto e quella occupata, appunto, da ogni singolo aerogeneratore. 
La Cassazione ha ribaltato questa decisione, sottolineando la correttezza delle contestazioni sollevate dal PM e l’erroneità del metodo di calcolo prescelto dal Tribunale: infatti, nel calcolare la superficie occupata dai singoli aerogeneratori, si deve tener conto non solo della superficie occupata dai tralicci che sostengono le pale, ma anche del diametro di queste ultime e, in particolare, della superficie occupata in conseguenza del movimento rotatorio di 360 gradi che le stesse effettuano nel seguire la direzione del vento.
Essendo il diametro delle pale di 80 metri – ha sottolineato il PM nel suo ricorso – la superficie occupata da ciascun impianto, rispetto a quella prevista per i lotti sui quali tali impianti insistono, è del 98%. 

Nell’accogliere la tesi della pubblica accusa – e nell’annullare con rinvio, per un nuovo esame su punto, l’ordinanza impugnata – la Corte di Cassazione ha affermato che, “ai fini della determinazione della superficie occupata da ogni singolo impianto eolico, deve tenersi conto della proiezione della parte aerea sull’area sottostante”. 
Ai fini di tale valutazione, infatti, non può non tenersi conto del movimento rotatorio dell’impianto stesso. 

Il concetto di superficie coperta, con riferimento alla realizzazione di impianti industriali, infatti, “non deve essere inteso in senso tecnico-costruttivo, bensì in quello più lato urbanistico-edilizio, quale superficie direttamente impegnata da un impianto fisso anche tenendo conto della superficie occupata per il suo funzionamento, in quanto detta superficie viene sottratta ad ogni altra possibilità di utilizzazione”. 

 Decisione, a parere di chi scrive, ineccepibile, che tuttavia lascia aperto un interrogativo. 
La Cassazione, infatti, fa riferimento al rapporto fra la superficie occupata dal singolo aerogeneratore e quella, sottostante, su cui incide l’impianto: se quest’ultima – come nel caso in esame – è oggetto di una disposizione pattizia fra le parti, ci si domanda se: 
  • al netto delle considerazioni relative al rispetto di tutte le altre normative di settore;
  • ferma restando la disponibilità potenziale di un vasto territorio;
  • per rientrare nei limiti previsti dalle norme di settore (nel caso di specie, la soglia del 40% indicata nel cit. Piano regolatore territoriale) e, quindi, realizzare almeno in parte gli impianti, sia sufficiente ampliare la superficie del lotto sul quale realizzare l’aerogeneratore… 
Come si concilierebbe, questa ipotesi, con una ponderata tutela del paesaggio e del territorio?


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La consulenza giuridica nelle fonti rinnovabili

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Dopo un'estate e un autunno di intenso lavoro, è appena uscito il mio manuale dal titolo La consulenza giuridica nelle fonti rinnovabili, edito da Dario Flaccovio Editore. 
Come ho già avuto modo di sottolineare (e documentare) nei post di questo blog, negli ultimi anni la legislazione in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili ha subito molti, troppi stravolgimenti, non sempre all’insegna della linearità e della coerente programmazione, che hanno sovente messo in difficoltà i cittadini e le imprese, da un lato, e le pubbliche amministrazioni, dall’altro.
Negli anni il sistema è stato indubbiamente semplificato, ma non è ancora semplice da capire, da interpretare, da applicare.
Nella mia attività di consulente ambientale vengo quotidianamente in contatto con diverse realtà, da cui emergono interrogativi specifici e complessi, dettati da esigenze pratiche, a cui occorre dare una risposta adeguata. Spesso questo si rivela un obiettivo difficile da raggiungere.
Tali motivi mi hanno spinto a tentare di mettere ordine nel mare magnum di norme, regolamenti e prassi del diritto dell’ambiente e dell’energia, stratificatosi negli anni, attraverso la lettura in filigrana della normativa e l’interpretazione datane dalla giurisprudenza. Quest’ultima ha assunto il ruolo di indispensabile strumento per comprendere le dinamiche applicative delle normative indirizzando l’azione amministrativa e, soprattutto, consentendo agli operatori di muoversi con meno incertezze, e maggior celerità, nel settore.
Lo scopo di questo manuale è quello di fornire una chiave di lettura teorico-pratica, basata sulla necessità del conoscere per sapersi muovere: in questo contesto politico-normativo, che probabilmente cambierà ancora le regole tecniche in materia di fonti di energia rinnovabile, infatti, orientarsi dal punto di vista giuridico nel settore della produzione di energia elettrica da f.e.r. costituisce quel quid pluris che il manuale si prefigge di dare a cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni.
Si tratta di un approccio integrato che, limitando  l’excursus storico all’essenziale e all’attualità (capitolo 1), da ampio spazio all’analisi degli aspetti critici salienti della normativa, fra i quali spicca il complicato riparto di competenze (capitolo 2) che paralizza ab initio l’intero sistema. Quindi, si passa all’interpretazione giurisprudenziale delle principali problematiche applicative (capitolo 3), mentre il quarto capitolo rappresenta una guida particolareggiata ai numerosi incentivi economico-fiscali che, nel tempo, il legislatore ha introdotto nel sistema normativo, diversificandoli per singola fonte rinnovabile, in modo da permetterne lo sviluppo sostenibile, sulla base delle rispettive, specifiche caratteristiche. Il quinto e ultimo capitolo è infine dedicato alle legislazioni regionali, evidenziandone peculiarità e criticità.

Per ulteriori informazioni segnalo la recensione de La consulenza giuridica sulle fonti rinnovabili pubblicata su quotidianocasa.it


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Impatto visivo di un impianto eolico

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Una volta individuata un’area sulla quale installare un parco eolico, una società spagnola presentava un’istanza per la realizzazione di 15 aerogeneratori, sottolineando che la scelta (nel caso di specie, il monte Ginezzo, in provincia di Arezzo) derivava anche da un’attenta analisi condotta sotto il profilo paesaggistico-ambientale, che teneva conto del fatto che le linee guida predisposte dalla Regione Toscana per la valutazione dell’impatto ambientale degli impianti eolici non annoverano il sito in questione tra le aree “non opportune". Nella conferenza di servizi, però, veniva dato parere negativo sulla realizzazione del progetto, e con successiva delibera la Regione concludeva il procedimento, pronunciando una valutazione negativa di impatto ambientale del progetto. 

Quelli che seguono sono solo alcuni degli interrogativi che nascono dalla sentenza n. 986/10 del TAR Toscana :
• è più importante la tutela del paesaggio o la realizzazione di impianti che producono energia rinnovabile?
• qual è l’impatto visivo di un impianto eolico, e come lo si deve valutare?
•come effettuare una valutazione d’impatto ambientale di un impianto eolico?
IL TAR di Firenze ha sottolineato che, qualora più motivazioni sorreggano autonomamente un provvedimento amministrativo, il venir meno di una di esse non può determinare l’illegittimità dell’atto se altra giustificazione sia in via autonoma idonea a sorreggerlo, non potendosi, perciò, in base al principio di resistenza, pervenire all’annullamento dell’atto gravato. Nel caso sottoposto al suo esame, il Collegio ha sottolineato che, anche laddove il richiamo al divieto di realizzazione di parchi eolici, di cui alla deliberazione impugnata, fosse inappropriato, non può discenderne, per ciò solo, l’illegittimità della pronuncia negativa impugnata, dovendosi valutare la legittimità o meno delle altre giustificazioni addotte dalla Regione a sostegno di siffatta pronuncia. La valutazione di impatto ambientale, giacché finalizzata alla tutela preventiva dell’interesse pubblico, non si risolve in un mero giudizio tecnico, ma presenta profili particolarmente elevati di discrezionalità amministrativa, che sottraggono al sindacato giurisdizionale le scelte della P.A., ove non siano manifestamente illogiche ed incongrue.

D’altro canto, la valutazione di impatto visivo ambientale comporta una valutazione anticipata finalizzata, nel quadro del principio comunitario di precauzione, alla tutela preventiva dell’interesse pubblico ambientale. Ne deriva che, in presenza di una situazione ambientale connotata da profili di specifica e documentata sensibilità, anche la semplice possibilità di un’alterazione negativa va considerata un ragionevole motivo di opposizione alla realizzazione di un’attività: anche alla luce dei già ricordati ampi profili di discrezionalità amministrativa che presenta la valutazione di impatto ambientale sul piano dell’apprezzamento degli interessi pubblici, sfugge, pertanto, al sindacato giurisdizionale la scelta discrezionale della P.A. di non sottoporre beni di primario rango costituzionale, qual è quello dell’integrità ambientale, ad ulteriori fattori di rischio che, con riferimento alle peculiarità dell’area, possono implicare l’eventualità

Articoli correlati:
Pillole di giurisprudenza. Energia eolica. TAR Molise n. 20 del 2007. Moratoria.
Energia eolica: TAR Cambobasso n. 20 del 2007. Impianti eolici e Piano energetico Ambientale del Molise

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Poteri delle Regioni in relazione alla realizzazione di impianti eolici

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Oggi un’altra puntata che riguarda il complesso – o complicato? – mondo del riparto di competenze fra Stato e Regioni in materia di energia EOLICA, già affrontato tante volta nelle pagine di Natura Giuridica (a fine post troverete un elenco dei post più visitati, in materia di regioni ed energia eolica).

Nella sentenza di oggi (Corte Costituzionale, n, 344/10, scaricabile gratuitamente dal sito naturagiuridica/fonti-rinnovabili, previa semplice registrazione) la Consulta ha evidenziato che le norme regionali pugliesi, oggetto di esame, emanate prima dell’entrata in vigore delle Linee guida nazionali, nella parte in cui prevedono aree non idonee all’installazione degli impianti eolici e i criteri per individuare le suddette zone, si pongono in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera s): le Regioni, infatti, non possono adottare una propria disciplina in ordine ai siti non idonei alla installazione degli impianti eolici prima dell’approvazione delle indicate linee guida nazionali.


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Energia eolica e regime intertemporale

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Come ho già avuto modo – ahimè – di sottolineare spesso nella pagine di questo blog, la nostra normativa ambientale si caratterizza per le continue modifiche, deroghe, proroghe, che danno vita alle inevitabili problematiche relative all’applicazione di periodi transitori che, a loro volta si sovrappongono.
Unendo, in questo modo, alla confusione legislativa, quella concernente l’interpretazione relativa al regime intertemporale da applicare.
Con il rischio concreto di far cadere il già fragile castello di carta della nostra legislazione energetico-ambientale.
È questo l’argomento trattato nella sentenza che vi propongo oggi (TAR Palermo n. 8677/10, che possono scaricare gratuitamente tutti gli utenti registrati al sito di Natura Giuridica accedendo alla sezione sulle fonti rinnovabili)
Il Giudice amministrativo siciliano ha ricordato che l’art. 52 del T.U.A. – laddove prevede che “i procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della parte seconda del presente decreto, nonché i procedimenti per i quali a tale data sia già stata formalmente presentata istanza introduttiva da parte dell'interessato, si concludono in conformità alle disposizioni ed alle attribuzioni di competenza in vigore all'epoca della presentazione di detta istanza” – risponde alla finalità di regolamentare l’ambito di applicazione delle disposizioni contenute nel DPR 12 aprile 1996, rispetto a quelle di cui al D.Lgs n. 152/06, stante l’intervenuta abrogazione del primo ad opera dell’art. 48 del secondo e la conseguente esigenza di individuare il regime intertemporale della normativa in materia di procedure di valutazione di impatto ambientale.


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Eolico off-shore: quali i margini di movimento delle Regioni?

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Gli Abruzzi (Abruzzo e Molise), negli ultimi anni, sono balzati agli “onori” della cronaca per ragioni ambientali (la mega discarica di Bussi sul Tirino e i gravi problemi legati all’inquinamento dell’acqua) ed energetiche (il centro Oli di Ortona, emblematicamente sintetizzate da Naide nel post Buonanotte Abruzzo.

In particolare, nel Molise si è parlato molto di eolico (di eolico off-shore, per la precisione), come già sottolineato in questo post, in cui si è stigmatizzato l’incedere non solo del legislatore di turno, ma anche dei tanti, troppi, NO che vengono opposti a tutti i progetti ambientali-energetici, in nome di un malinteso senso dell’appartenenza ad un territorio che non si vuole “deturpato”….


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Cosa può fare un’Amministrazione comunale in relazione alla localizzazione di impianti minieolici?

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Quale valore ha il Regolamento Comunale di Programmazione per l’insediamento di parchi eolici, atto di programmazione territoriale con il quale il Comune può individuare, tra l’altro, le aree nelle quali è possibile localizzare  impianti minieolici?

Cosa succede se alcuni cittadini contestano la classificazione impressa ai propri fondi e la legittimità del regolamento stesso, in quanto ostativo alla facoltà di procedere alla installazione di aereo generatori per la produzioe di energia elettrica da impianti minieolici?


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Sovrapposizioni legislative-amministrative

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Quale natura hanno le disposizioni del Piano Energetico Ambientale Regionale della regione Sicilia, regione a Statuto speciale?
Qual è, di conseguenza, il loro ruolo nella gerarchia delle fonti del diritto?

Sono domande che a prima vista possono sembrare questioni di lana caprina, perché sembrano volare alto, al di sopra dei problemi della quotidianità amministrativa.

Ma non è così, se solo si pensa che la questione relativa al riparto delle competenze fra Stato, regioni ed enti locali rappresenta uno snodo fondamentale nella gestione della legislazione dell’ambiente e dell’energia.
Solo per fare qualche esempio, basta che leggiate alcuni dei post in materia di riparto di competenze pubblicati sul blog di Natura Giuridica, che vi riporto in calce a questo post di oggi.


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Linee Guida Abruzzo: fotovoltaico ed eolico

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Anche la Regione Abruzzo ha adottato un provvedimento con il quale ha regolamentato la realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili: le proprie linee guida rinnovabili.
In realtà, il provvedimento adottato dalla Giunta regionale lo scorso 29 dicembre 2010 si limita a sottolineare che le precedenti linee guida regionali, adottate nelle more dell’emanazione di quelle nazionali, non si pongono in difformità con i principi e i criteri sanciti da queste ultime.

Dunque continueranno ad applicarsi i criteri e gli indirizzi per il rilascio dell’autorizzazione unica per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui alla DGR 351 754 del 2007 che riguardano, rispettivamente, gli impianti alimentati da FER, in generale, e gli impianti eolici, in particolare.

La prima deliberazione – dopo aver individuato nel SINA il soggetto responsabile del procedimento – ha distinto, ai fini dell’applicazione di regole più o meno stringenti:
• gli impianti con potenza non superiore a 20 KW, per i quali è necessario richiedere la DIA, denuncia di inizio attività;
• gli impianti fotovoltaici che superano tale soglia, realizzati su elementi di arredo urbani e viario, e quelli realizzati a terra compresi fra i 20 Kw e 1 Mw, i quali, in via generale, si intendono autorizzati nei casi e secondo le modalità specificate nell’allegato, per la lettura del quale vi rimando alla pagine Premium
e ha dettato in modo analitico in campo di applicazione delle stesse linee guida, le deroghe.



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Linee guida rinnovabili regionali: eolico

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Prossimamente sul blog di Natura Giuridica cominceremo a pubblicare qualche osservazione a caldo sulle linee guida rinnovabili regionali che, in seguito alla pubblicazione in gazzetta delle linee guida nazionali, le regioni hanno cominciato ad emanare “a modo loro”…
Facciamo prima un passo indietro, e vediamo cosa ha detto la Corte Costituzionale nella sentenza 366/2010 (pubblicata nel sito nella sezione sulle fonti rinnovabili) in merito ai limiti che le linee guida regionali devono avere.
Il giudizio di legittimità questa volta riguardava una legge regionale della Puglia, una delle regioni più “calde” nel settore delle fonti di energia rinnovabile. 
La cronistoria di quanto accaduto la potete leggere sfogliando gratuitamente le pagine della sentenza, dopo averla scaricata dal sito di Natura Giuridica, previa semplice registrazione.
Alle stregua delle considerazioni effettuate, la Consulta ha ribadito che sono illegittime le norme regionali che individuano i luoghi non idonei all’installazioni di impianti che producono energia elettrica da fonti rinnovabili, in assenza delle linee guida nazionali, in quanto l’indicazione da parte delle Regioni dei luoghi ove non è possibile costruire i suddetti impianti può avvenire solo a seguito della approvazione delle linee guida nazionali per il corretto inserimento degli impianti eolici nel paesaggio da parte della Conferenza unificata ex art. 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dovendosi qualificare l’indicata norma quale espressione della competenza esclusiva dello Stato in materia ambientale.
La predisposizione delle indicate linee guida è finalizzata a garantire un’adeguata tutela paesaggistica, di talché non è consentito alle Regioni «proprio in considerazione del preminente interesse di tutela ambientale perseguito dalla disposizione statale, di provvedere autonomamente alla individuazione di criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa».

Nella specie, il Collegio ha evidenziato che le norme regionali pugliesi, nell’allora assenza delle linee guida nazionali in materia di fonti di energia rinnovabile, nella parte in cui prevedevano aree non idonee all’installazione degli impianti eolici e i criteri per individuare le suddette zone, si ponevano in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.,.


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Linee guida rinnovabili in Valle d’Aosta: fotovoltaico ed eolico

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Quello di oggi è il post n. 500 del blog di Natura Giuridica: un numero davvero importante e rilevante, perché raggiunto in appena tre anni di vita, lasso di tempo davvero breve (e numero di post davvero elevato…) per un “blog di nicchia”, che si occupa di diritto ambientale e di diritto dell’energia. Un blog di InFormazione e comunicazione del diritto ambientale.

Un blog che ha aperto la strada anche al sito di consulenza legale ambientale, che ha da poco inaugurato la sezione Premium.

Un blog e un sito la cui storia è stata raccontata nel libro wwworkers, edito da “Il Sole 24 Ore”, che ha scelto Natura Giuridica come uno dei simboli del nuovo modo di lavorare, nell’era della comunicazione glbale, di internet: direttamente da casa, per clienti sparsi in tutta Italia (ma anche dall’estero), ma mai così vicini, al fine di garantire, in un ambiente di lavoro, e in una città, più a misura d’uomo, un servizio professionale a costi inferiori…
Perché far pagare al cliente una parcella maggiorata per potersi mantenere sfarzosi studi legali in centro città?


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Minieolico in zona agricola per autoconsumo: denuncia di inizio attività?

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Una società presenta denuncia di inizio attività per l’installazione di un impianto minieolico composto da un unico aerogeneratore: il Comune può rigettare la DIA?
A questa domanda da una risposta il TAR di Bari, nella sentenza (2637/10) che vi propongo oggi, scaricabile gratuitamente dal sito di Natura Giuridica, nella sezione fonti rinnovabili previa semplice registrazione.


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Pronti, partenza, DIA!

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Quali sono le competenze della Regione in materia di energia da fonti rinnovabili?
Quando deve essere concessa l'autorizzazione unica, e quando è sufficiente la denuncia di inizio attività?
La Corte Costituzionale è intervenuta molte volte in materia di fonti di energia rinnovabile, e nelle pagine del blog e del sito Natura Giuridica vi ha parlato spesso, e con dovizia di particolari, degli argomenti oggetto di diverse sentenze della Consulta: consulta in proposito i post su sentenze corte costituzionale di blog natura giuridica


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Un Comune può “tirarsi fuori” dal procedimento autorizzatorio in materia di FER?

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In un’epoca di presenzialismo fine a se stesso, fa rumore il…silenzio rivendicato da un Comune pugliese in materia di fonti di energia rinnovabile.

La cronaca: una società, una volta avviato l’iter volto ad ottenere l’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di un parco eolico, si è trovata di fronte al silenzio dell’Amministrazione. 
Il Giudice di primo grado ha accolto tale ricorso, prontamente impugnato dall’Amministrazione stessa, che sosteneva l’inesistenza di qualsivoglia obbligo a suo carico nel procedimento, dal momento che il famoso art. 12 del D.Lgs n.387/2003 prevede che “la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentata da energie rinnovabili […] sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione”

Come a dire, titolare del procedimento per l’autorizzazione unica è solo la Regione, e il Comune può pilatescamente lavarsene le mani…

Non è proprio così….


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Se qualcuno è contrario parli ora o taccia per sempre

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Chiunque, nell’ambito dei procedimenti per l’autorizzazione alla realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili (in questo caso, impianti eolici), ha dei motivi per far valere il proprio dissenso, lo deve fare nell’ambito della Conferenza di servizi: della serie, se qualcuno è contrario parli ora o taccia per sempre

In attuazione della direttiva comunitaria 2001/77/CE, e in ossequio a impegni internazionali e comunitari, finalizzati alla riduzione dell’inquinamento, anche mediante lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, il nostro legislatore ha varato, nel “lontano” 2003, il D.Lgs. n. 387.
Uno dei principi cardine del Decreto legislativo è quello volto alla semplificazione e all’accelerazione delle procedure finalizzate alla realizzazione e gestione degli impianti di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili.
In particolare, l’art. 12 del D.Lgs n. 387/2003, proprio per snellire l’iter, ha previsto un’autorizzazione unica, che sostituisce tutti i pareri e le autorizzazioni altrimenti necessari: la Conferenza di Servizi, in cui confluiscono le valutazioni di carattere paesaggistico, quelle relative alla esistenza di vincoli di carattere storico- artistico, ogni ordine di valutazione insomma.
Si tratta di un principio così importante che la Corte Costituzionale ha riconosciuto all’articolo 12 del D.Lgs n. 387 del 2003 valore di principio fondamentale, vincolante per le Regioni nella materia di legislazione concorrente “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”, cui è da ascrivere la realizzazione e gestione degli impianti di energia da fonte eolica.


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Autorizzazione agli impianti di energia rinnovabile in Piemonte

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Da oggi è acquistabile sul sito Natura Giuridica il parere ambientale sulle Energie rinnovabili in Piemonte: chi, come e quando autorizza gli impianti di Andrea Quaranta, consulente in diritto ambientale.

Prende così avvio il nuovo servizio pareri ambientali on line di Natura Giuridica.
Il parere ambientale inserito oggi risponde in modo specifico ai seguenti quesiti: 
  • A chi si deve chiedere l’autorizzazione unica alla realizzazione e all’esercizio di un impianto fotovoltaico in Piemonte? 
  • In quali casi è sufficiente la presentazione della dichiarazione inizio attività? 
  • Per gli impianti fotovoltaici in zona agricola, quale iter occorre seguire? 
  • E per il fotovoltaico a terra
  • Eolico e biomasse, come sono regolati?
In questo primo documento di consulenza ambientale on-line, NG mette a disposizione dei propri lettori un valido strumento per muoversi nella normativa nazionale e regionale in materia di diritto dell’energia.
Come si evince, il parere è incentrato sulla situazione normativa - autorizzatoria attuale della Regione Piemonte, con un'accurata disamina delle diverse situazioni che si registrano nelle Province del Piemonte. Infatti, vi sono province che hanno dettato delle linee guida in materia di autorizzazioni per l'apertura di impianti di fonti di energie rinnovabili, mentre altre che per ora non hanno emanato regolamenti.


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I poteri del Comune nella localizzazione degli impianti eolici

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Nel post “Quali poteri hanno i Comuni in materia di fonti rinnovabili di energia?” abbiamo cominciato a delineare i confini dei poteri dei Comuni hanno in materia di energia rinnovabile.

Con riferimento, in particolare, agli impianti eolici, quali poteri ha l’Amministrazione comunale di tipizzare il proprio territorio, indicando le aree ritenute idonee ad ospitare impianti eolici?

L’art. 12, comma 7, del D.Lgs n. 387/03 si limita a stabilire che gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili possono essere ubicati nelle zone agricole, ma non dice nulla in relazione all'Ente competente a bilanciare i diversi interessi in gioco, salvo il riferimento al potere regionale di “procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti”.

In sostanza, se è pacifico che la Regione abbia una “certa” competenza pianificatoria “in negativo”, da esercitare nel rispetto delle linee guida nazionali, cosa dire, invece, dei poteri del Comune?


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Denuncia inizio attività per la realizzazione di un impianto eolico

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Il caso sottoposto all’analisi del TAR di Bari aveva per oggetto la validità della sola denuncia di inizio di attività (DIA) per la realizzazione di un impianto eolico per la produzione di energia elettrica, di potenza pari ad 1 MW, in un Comune in Puglia.

La vicenda, come spesso accade in questi casi, è complessa, e potete approfondirla scaricando gratuitamente il testo dell’ordinanza n. 155/2009 del TAR di Bari sul sito di Natura Giuridica, previa semplice registrazione.

Ordinanza, avete letto bene, non sentenza: perché il TAR di Bari ha considerato che il caso sottoposto al suo vaglio fosse così complicato da dover rimettere alla Corte Costituzionale una questione di legittimità costituzionale della legge regionale della Puglia, applicabile al caso concreto (LR 1/2008).


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Diritto dell’energia: autorizzazione unica per un impianto eolico

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Gli ultimi anni hanno visto la Sicilia in prima linea nella richiesta di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di parchi eolici.

Molte le richieste di concessione dell’autorizzazione unica alla realizzazione di impianti per la produzione di energia pulita prodotta da fonte eolica: molte anche le opposizioni a tali richieste, che hanno intasato le aule dei due TAR, quello di Palermo e quello di Catania.

Di recente il TAR di Palermo si è trovata a dover giudicare le fondatezza di tre distinti ricorsi.

Nel primo (sentenza n. 1760/09) è stato affrontato un tema delicato, oggetto di numerosi post nelle pagine del blog di Natura Giuridica: l’illegittimità del silenzio inadempimento dell’amministrazione, di cui potete leggere un sintetico riassunto nel post “The sound of silence”.

Nel secondo (sentenza n. 272/10), una famosa società leader nel campo eolico ha impugnato gli atti con i quali un Comune del palermitano aveva individuato la proposta progettuale ritenuta più vantaggiosa attraverso l’espletamento di una procedura informale.

Nel terzo (sentenza n. 274/10) la società ricorrente ha impugnato gli atti con cui è stata respinta la richiesta di autorizzazione unica per la realizzazione di un progetto di parco eolico, a seguito di illegittimi ritardi da parte dell’Amministrazione procedente.


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Denuncia inizio attività eolico

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Denuncia di inizio attività (DIA) per la realizzazione di un impianto eolico.

La denuncia d’inizio attività o D.I.A. per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte eolica rappresenta, come quella edilizia, un regime sostitutivo della normale procedura autorizzatoria: Natura Giuridica ne ha già parlato, all’interno del blog, con particolare riferimento:
La denuncia di inizio attività, in sostanza, rappresenta un istituto volto alla semplificazione, perché consente di bypassare, al ricorrere di determinati requisiti, stabiliti dalla legge, l’iter burocratico (di per sé già semplificato, almeno a parole) previsto per la realizzazione di impianti che producono energia rinnovabile.

Ma non bisogna abusarne, come ha fatto un privato cittadino, in Puglia, che, dopo aver presentato una denuncia d’inizio attività (DIA) per la realizzazione di un impianto eolico da 900 kW si è visto chiedere dal Comune una serie di documenti, con contestuale sospensione dell'inizio dei lavori.

Di fronte al silenzio, questa volta del privato cittadino (per i silenzi della Pubblica Amministrazione, leggete il post “The sound of silence”) che però pretendeva di avere copia della denuncia di inizio attività, il Comune rigettava l’istanza volta ad ottenere copia della DIA, precisando che quest’ultima sarebbe stata rilasciata solo dopo il deposito della documentazione richiesta.


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