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La normativa ambientale ai tempi di twitter: lo spalmaincentivi

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Lo scopo dichiarato della normativa prevista per la rimodulazione degli incentivi per il fotovoltaico (#spalmaincentivi), introdotta in un maxiemendamento ad inizio agosto, è quello di “ottimizzare la gestione dei tempi di raccolta ed erogazione degli incentivi, e favorire una migliore sostenibilità nella politica di supporto alle energie rinnovabili”. 

In estrema sintesi, il maxiemendamento ha ri-disciplinato il meccanismo nei seguenti termini: 

  1. dal 1° luglio 2014 il GSE eroga le tariffe incentivanti con rate mensili costanti nella misura del 90% della producibilità media annua stimata di ciascun impianto nell’anno solare di produzione. Il conguaglio è effettuato entro il 30.06 dell’anno successivo;
  2. impianti di potenza nominale > 200 kW: dal 1° gennaio 2015 la tariffa è rimodulata sulla base di una scelta effettuata dall’operatore, fra le tre alternative indicate in tabella;
  3. tariffe omnicomprensive di cui al IV conto energia: le riduzioni si applicano alla sola componente incentivante;
  4. il beneficiario della tariffa incentivante, di cui ai precedenti punti 2 e 3, può accedere a finanziamenti bancari per un importo massimo pari alla differenza fra l’incentivo già spettante al 31.12.2014 e quello rimodulato. I finanziamenti possono beneficiare, cumulativamente o alternativamente, sulla base di apposite convenzioni con il sistema bancario, di provvista dedicata o di garanzia, concessa dalla CDP;
  5. le regioni e gli EE.LL. adeguano, ciascuno per la parte di competenza, e ove necessario, alla durata dell’incentivo rimodulata la validità temporale dei permessi rilasciati per la costruzione e l’esercizio degli impianti;
  6. acquirente selezionato: i beneficiari degli incentivi pluriennali per la produzione di energia elettrica da FER possono cedere una quota degli incentivi (non > all’80%) ad un acquirente selezionato, che subentra nei diritti a percepire gli incentivi rimodulati. In ogni caso, l’AEEG può esercitare annualmente l’opzione di acquisire tali diritti, a fronte della corresponsione di un importo pari alla rata annuale costante, calcolata sulla base di un tasso di interesse determinato. 
In relazione allo #spalmaincentivi sono stati sollevati molti dubbi di costituzionalità, che possono esse sintetizzati come segue:
  1. la seconda opzione, indicata in tabella, non sembra raggiungere l’intento perseguito dal legislatore di creare una situazione di equilibrio fra riduzione, da effettuarsi immediatamente, e maggiorazione, da fare in un secondo momento, dal momento che la prima non è in alcun modo ammortizzata né compensata dalla seconda, anche solo volendo considerare che, nel tempo, gli impianti invecchiano e, dunque, decadono in termini di produttività, ledendo, in questo modo, i diritti quesiti degli operatori. E senza contare che le continue modifiche già avvenute finora su diritti quesiti dagli operatori lasciano ampi spazi di manovra a future, ed ulteriori, modifiche peggiorative: in sostanza, nulla garantisce all’operatore che all’immediata riduzione segua effettivamente la maggiorazione “promessa”;
  2. in relazione ai finanziamenti bancari, la norma è priva di contenuto, dal momento che nel testo, come spesso accade, si fa rinvio ad un futuro decreto del MEF, che dovrebbe prevedere criteri e modalità dell’esposizione della Cassa Depositi e Prestiti, che dovrebbe garantire i prestiti;
  3. anche la “cartolarizzazione” degli incentivi – prevista dalla norma che favorisce la cessione degli incentivi e il recesso degli operatori dai contratti stipulati con il GSE – presenta profili di criticità. Il legislatore sembra volersi costituire, in questo modo, una sorta di “difesa ante litteram” nei confronti di possibili contestazioni da parte degli operatori che dovessero, in futuro, lamentarsi di essere stati lesi, semplicemente affermando di essere stata data loro la possibilità di “disfarsi” di una situazione economica non più in linea con le aspettative originarie. Come se questa scelta potesse, per questo motivo, considerarsi legittima e non lesiva degli interessi, palesemente lesi, degli operatori che, nel recente passato, hanno effettuato scelte economiche sulla base di ben altre indicazioni normative… 
Tant’è che sono previsti numerosi ricorsi da parte di molti operatori del settore, che sottolineano come la Commissione europea abbia:
  • raccomandato in più occasioni che la rimodulazione degli incentivi non deve essere retroattiva e non deve violare gli interessi già consolidati dei produttori;
  • sostenuto che “le misure di intervento pubblico devono rappresentare un impegno stabile, a lungo termine, trasparente, prevedibile e credibile nei confronti degli investitori e dei consumatori”. 
L’azione del Governo, invece, a prescindere dalle dietrologie di chi vede in questa manovra un intervento pro combustibili fossili, intervenendo in modo retroattivo ha sacrificato i legittimi diritti dei produttori che hanno prestato fede agli impegni assunti dallo Stato, facendo affidamento sui principî del legittimo affidamento e della certezza del diritto.

*°*

Le tre alternative
  1. Tariffa erogata per 24 anni dall’entrata in esercizio dell’impianto, con ricalcolo secondo le tabelle di cui all’allegato 
  2. Tariffa erogata sempre in 20 anni, ma rimodulata con la previsione di un primo periodo di fruizione di un incentivo ridotto rispetto a quello attuale, e di un secondo di un incentivo incrementato in egual misura. Le percentuali di rimodulzione sono stabilite con decreto del MiSE 
  3. Tariffa erogata sempre in 20 anni, ma con una riduzione della tariffa di una quota percentuale, per la durata residua del periodo di incentivazione, pari al 6% per impianti da 200 kW a 500 kW, 7% per impianti da 500 kW a 900 kW, 8% per impianti di potenza nominale superiore a 900 kW 
Agli operatori che non comunicheranno la loro scelta, verrà applicata quest’ultima opzione


(continua con: "La normativa ambientale ai tempi di twitter: l’assenza delle istruzioni operative")




(articolo pubblicato sulla rivista "Ambiente e sicurezza sul lavoro", EPC editore, n. 11/2014)


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Le novità in materia di tariffe elettriche ed energie rinnovabili contenute nel "decreto competitività"

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Sulla G.U. del 24 giugno 2014 è stato pubblicato il “decreto competitività”: fra le numerose disposizioni urgenti anche quelle volte a regolare le nuove tariffe incentivanti dell’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici e a semplificare la regolazione amministrativa a favore di interventi di efficienza energetica e impianti a fonti rinnovabili.
Le tariffe incentivanti dell’elettricità prodotta da impianti fotovoltaici 

Dal secondo semestre 2014 
Il GSE: 
  • erogherà le tariffe incentivanti con rate mensili costanti, in misura pari al 90% della producibilità media annua stimata di ciascun impianto, nell’anno solare di produzione; 
  • effettuerà il conguaglio, in relazione alla produzione effettiva, entro il 30 giugno dell’anno successivo. 
Le modalità operative saranno definite dal GSE entro l’8 luglio 2014: il MiSE dovrà successivamente approvarle. 

Le tariffe incentivanti dell’elettricità prodotta da impianti fotovoltaici 

Sono due le nuove disposizioni che intervengono a rimodulare la tariffe incentivanti previste per il fotovoltaico: 
  1. dal 01.01.2015 la rimodulazione della tariffa incentivante per l’energia prodotta da impianti di potenza nominale > 200kW avverrà secondo la percentuale di riduzione indicata in tabella. La tariffa verrà erogata per un periodo di 24, decorrente dalla data di entrata in esercizio degli impianti; 
  2. per le tariffe omnicomprensive, le riduzioni indicate nella tabella si applicano esclusivamente alla componente incentivante. 
Il beneficiario della tariffa incentivante potrà accedere a finanziamenti bancari per un importo massimo così calcolato: incentivo già spettante al 31.12.2014 – incentivo rimodulato 

Il ruolo delle Regioni 

Le Regioni e gli enti locali, ciascuno per la parte di competenza, dovranno adeguare alla durata dell’incentivo rimodulata, la validità temporale dei permessi rilasciati, comunque denominati, per la costruzione e l’esercizio degli impianti fotovoltaici ricadenti nel nuovo campo di applicazione. 

La semplificazione amministrativa e di regolazione a favore di interventi di efficienza energetica e impianti a fonti rinnovabili 

Le semplificazioni introdotte come modifiche al “decreto Romani” riguardano: 
  1. le procedure autorizzatorie per la realizzazione di interventi di efficienza energetica e piccoli impianti a fonti rinnovabili e 
  2. i regimi di autorizzazione per la produzione di biometano.
[...]

Il testo dell'intero articolo è pubblicato sul sito di IPSOA.



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La riforma del condominio e il fotovoltaico

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Novità in materia di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica, tramite pannelli installati su condomini nel segno della semplificazione e della fictio juris
Il 17 giugno 2013, infatti, entrerà in vigore la riforma del condominio, che ha reso più facili le installazioni di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da FER, mentre con la risoluzione n. 84/E l’Agenzia delle entrate ha affermato che i proventi che derivano da un impianto fotovoltaico condominiale possono essere soggetti a tassazione. 

Con la cit. risoluzione, l’Agenzia delle entrate ha risposto al quesito, postole dal GSE, concernente l’interpretazione dell’art. 28 del DPR 29 settembre 1973 (“ritenuta sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi degli enti pubblici”). 

Nella sua risposta, l’Agenzia delle entrate richiama la circolare n. 46/E del 2007 e la risoluzione n. 13/E del 20 gennaio 2009, quindi, riepiloga quanto affermato dall’istante in merito al trattamento fiscale dei condominî, che restano estranei all’attività di produzione di energia, “in quanto gli effetti economici (percezione dei proventi) e fiscali (tassazione dei proventi) conseguenti allo svolgimento di questa attività, si producono direttamente sui condòmini”. 

Sulla base di quanto stabilito dagli artt. 1117 ss del c.c. il condominio rappresenta una particolare forma di comunione che riguarda le parti comuni dell’edificio: un ente di gestione che opera per conto dei condòmini limitatamente all’amministrazione e al buon uso della cosa comune senza interferire nei diritti autonomi di ciascun condòmino.
Di conseguenza, nell’ipotesi in cui negli spazi condominiali venga realizzato un impianto fotovoltaico avente le caratteristiche che sulla base delle indicazioni rese nella citata circolare n. 46/E del 2007 configura lo svolgimento di un’attività commerciale abituale, vale a dire di potenza fino a 20 KW la cui energia prodotta risulti ceduta totalmente alla rete, oppure, di potenza superiore ai 20 KW, il condominio non può mai configurarsi come soggetto che svolge l’attività di produzione e vendita dell’energia. 

A quale soggetto, dunque, attribuire il reddito d’impresa? 

Che si sia in presenza di un’intesa verbale o di un semplice comportamento concludente, il fatto che esista un elemento oggettivo (rappresentato, nel caso de quo, dal conferimento di beni o servizi, id est dall’impianto fotovoltaico e dagli spazi comuni), e di uno soggettivo (costituito, nel caso del fotovoltaico, dalla comune intenzione di voler conseguire dei proventi) implica l’esistenza di una società di fatto, che, dal punto di vista fiscale: 
  • ai fini delle imposte dirette è equiparata alle SNC o alle SS, a seconda che abbiano, o meno, per oggetto l’esercizio di attività commerciali; 
  • ai fini dell’IVA è un soggetto passivo d’imposta ai sensi dell’art. 4, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633. 
Pertanto, l’accordo individua una società di fatto tra i condòmini.
Poiché la realizzazione dell’impianto fotovoltaico per fini commerciali – conclude l’Agenzia – rientra tra le «Innovazioni» (art. 1120 c.c.) che i condòmini possono disporre per il miglioramento o l’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni, 
“sono considerati soci della società di fatto i condòmini che hanno deliberato con la maggioranza richiesta dall’art. 1136 del codice civile, la realizzazione dell’investimento. Restano esclusi, dalla società di fatto i condòmini che non hanno approvato la decisione e che non intendono trarre vantaggio dall’investimento. In questo caso gli stessi, sulla base di quanto disposto dall’art. 1121, primo comma, ultima parte, del codice civile “sono esonerati da qualsiasi contributo di spesa”. 
Quindi, la società di fatto tra condòmini che gestisce un impianto fotovoltaico è commerciale e deve emettere fattura nei confronti del GSE, in relazione all’energia che immette in rete, e il GSE, che eroga la tariffa incentivante, deve operare nei confronti della società di fatto la ritenuta di cui all’art. 28 del DPR n. 600 del 1973 sulla tariffa relativa alla parte di energia immessa in rete. 


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Come impugnare atti relativi alla localizzazione degli IAFR che ledono i diritti

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Come impugnare gli atti relativi alla localizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia che ledono i diritti.
Il generale disorientamento politico-normativo in materia di diritto dell'energia ha spesso condotto le amministrazioni competenti ad adottare prescrizioni apertamente limitative dal punto di vista temporale (moratorie e prolungati silenzi), quantitativo (eccessivi limiti alla localizzazione o alla potenza massima installabile) o qualitativo (assoggettamento a concessione di un’attività definita dalla legge come “libera”).

Con lo scopo di promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili (programmabili e non) e favorire lo sviluppo di impianti di micro generazione elettrica, alimentati da fonti rinnovabili, il D.Lgs. n. 387/03 ha dettato una serie di norme, fra le quali spiccano, per importanza, quelle relative proprio alla localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, possibile, in linea generale, anche in zone agricole. Le linee guida nazionali (DM 10 settembre 2010) hanno dettato i criteri ai quali le regioni dovevano (molte devono ancora) adeguarsi per individuare le aree non idonee, in linea di principio, alla realizzazione di IAFR; individuazione che, secondo le parole del nostro legislatore,  “non mira a rallentare la realizzazione degli impianti, bensì ad offrire agli operatori un quadro certo e chiaro di riferimento e orientamento per la localizzazione dei progetti” e deve essere effettuata dalle regioni sulla base di una lunga serie di principi (non esclusività; differenziazione dei criteri; precisione; proporzione; concentrazione). Esistono, in definitiva, minuziose regole per bilanciare i diversi interessi che sono coinvolti nella realizzazione di un impianto alimentato da FER, che devono essere seguite al fine di trovare il loro giusto equilibrio. 
Dato l’elevato numero dei criteri, e le molteplici diversità degli interessi in gioco, non è possibile riassumere l’esatta procedura per trovare, nel caso concreto, il giusto equilibrio. Per questo, Natura Giuridica ha seguito, contemporaneamente, due strade parallele:
• da un lato, con la pubblicazione del manuale “La consulenza giuridica nella fonti rinnovabili” (v. la recensione),  ha messo ordine nel mare magnum delle normativa stratificatasi fino alla fine del 2011, sistematizzando e ordinando logicamente il confuso quadro normativo che caratterizza la nostra legislazione;
• dall’altro, attraverso la pubblicazione sul sito www.naturagiuridica.com, ha preparato una serie di documenti che seguono l’evolversi della normativa, e della sua interpretazione (prima, durante e soprattutto) dopo la pubblicazione del manuale, permettendo all’utente di avere, in qualsiasi momento, la situazione sotto controllo. Fra questi documenti, nell’ultimo periodo, sono stati pubblicati nella sezione premium alcuni relativi ad altrettanti casi concreti che riguardavano: 


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Fotovoltaico a terra: assimilabilità dell'edificio a un immobile: il caso di Sommariva di Bosco (Cuneo)

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Un impianto fotovoltaico non è un edificio:   il TAR di Torino si è pronunciato poche settimane fa in merito alla (mancata) realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra a Sommariva del Bosco in provincia di Cuneo, la cui costruzione era stata negata dalla Provincia a causa del diniego espresso da parte del Comune, e motivata con il fatto che l’edificio – così veniva classificato l’impianto fotovoltaico a terra – non poteva essere realizzato, per “motivi di salute” pubblica, nella fascia di rispetto cimiteriale. 
Qualcuno di voi, i più agguerriti avversari del fotovoltaico a terra “senza se e senza ma” diranno “va beh, che importanza ha, alla fine, se tanto il governo Monti, qualche mese fa, ha sostanzialmente vietato la realizzazione di tali impianti”? Ne ha, eccome, di importanza, perché il procedimento autorizzatorio era cominciato ben prima che le regole del gioco cambiassero, e se non ci fossero stati ritardi nei procedimenti autorizzativi, la società ricorrente avrebbe avuto tutto il tempo di realizzare il proprio impianto. Contribuendo, pro quota, al raggiungimento degli obiettivi che l’Italia è obbligata a raggiungere entro il 2020….. 
Ma veniamo ai fatti, che riassumo in questa sede in modo sintetico: potete scaricare il testo della sentenza sul sito di Natura Giuridica sezione premium: sul sito potrete trovare tanti altri documenti utili (sentenze, commenti, pareri) in materia di fotovoltaico, di diritto dell’energia e dell’ambiente più in generale, indispensabili per sapersi orientare in questo difficile e complicato settore, essenziale per il raggiungimento delle molteplici sostenibilità (Per un approfondimento, leggi il post: “All’insegna delle molteplici sostenibilità: ambientali, energetiche, economiche, sociali, culturali, giuridiche”).
A settembre 2011, la Provincia di Cuneo negava la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra nel Comune di Sommariva del Bosco, sulla base di svariati motivi fra i quali spiccano (direi per intrinseci motivi di eccesso di potere e contraddittorietà) quelli relativi al fatto che: 
• sarebbe mancato l’ok comunale alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico a terra. La Provincia, infatti, ha sottolineato la presenza del diniego espresso da parte dell’Amministrazione locale in sede di conferenza di servizi; 
• l’impianto de quo non sarebbe potuto essere realizzato a meno di cento metri dal cimitero (a norma del R.D. n. 1265/34): la centrale fotovoltaica, infatti, doveva essere considerata alla stregua di un edificio. Poco importa se, a quest’ultimo proposito, la stessa amministrazione comunale aveva, tempo addietro, realizzato un proprio impianto fotovoltaico a meno di 50 metri dallo stesso cimitero…. 


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Il Quinto Conto Energia è slittato

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L'attesa Conferenza delle Regioni, che avrebbe dovuto esprimersi sugli schemi governativi di riforma ai regimi incentivanti contenuti nel Quarto Conto Energia, si è conclusa con un nulla di fatto. Le Regioni hanno infatti deciso ufficialmente di rinviare l'esame dei decreti, nella speranza di una revisione del provvedimento da parte del Governo.

Questo è il motivo principale per cui l'entrata in vigore del Quinto Conto Energia, data come imminente, è di fatto slittata, non si sa bene a quando. Tutti coloro che hanno sospeso l'iter di investimenti e realizzazioni di business plan di impianti fotovoltaici hanno di fatto perso quasi due mese, perché è da prima di Pasqua 2012 che circola la voce di una revisione imminente del sistema incentivante.
Le Regioni hanno deciso di rinviare l’esame dei decreti e potrebbero arrivare anche ad impuntarsi qualora l'esecutivo non fosse disposto ad accogliere le modifiche proposte.
Ufficialmente le Regioni hanno annunciato che rimanderanno temporaneamente il parere, ma non è escluso che le Regioni siano pronte anche a non dare alcun parere finché il Governo non mostri di voler accogliere almeno alcune delle loro proposte, bloccando così di fatto l'iter dei due decreti.


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Lombardia: stop alle coperture di amianto entro il 2015

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Come è andata a finire? Segnaliamo il documento Relazione Amianto 2016-2017 pubblicato sul sito della Regione Lombardia, che raccoglie in 14 pagine tutto quanto è stato messo in atto sia per quanto riguarda il censimento (ultimi dati al 28 febbraio 2018) dei siti e la loro bonifica, sia per quanto riguarda il monitoraggio sanitario.

La Regione Lombardia, attraverso il Piano Regionale Amianto (PRAL) approvato con delibera 8/1526 del 22 dicembre 2005,  individua come uno degli obiettivi strategici il censimento e la mappatura dei siti con amianto presenti nella Regione al fine di definire l’entità del rischio da amianto friabile e compatto e sviluppare programmi di maggiore tutela sanitaria. Lo stesso documento fissa il termine del 2015 per effettuare la rimozione ed il conferimento in discarica di tutto l’amianto presente sul territorio regionale lombardo.

Chi detiene una struttura con presenza di amianto è tenuto alla compilazione della scheda di “notifica presenza amianto in strutture o luoghi” da presentare alla ASL dell’Ambito territoriale dove è presente l’immobile in cui è stata rilevata la presenza dell’amianto, mentre la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto è effettuata tramite l’applicazione dell’Indice di Degrado (I.D.) ed è condotta attraverso l’ispezione del manufatto. 

In effetti, chi possiede una copertura in amianto ha di fronte a sé diverse possibilità sia in relazione allo stato di conservazione dell'amianto, sia alla tipologia di edificio sottostante. Questo perché per "bonifica" si intende  non soltanto la rimozione dell'amianto, e dunque la sostituzione dell'amianto con altra copertura, ma anche procedure come l'incapsulamento e la sovra-copertura.
Infatti, quando una copertura in cemento-amianto è affetta da uno stato di degrado devono essere intraprese azioni di bonifica che consistono in una fra 3 opzioni: sovra-copertura, incapsulamento e rimozione. La sopracopertura consiste in un intervento di confinamento che si ottiene installando una nuova copertura al di sopra di quella in amianto-cemento che viene lasciata in sede quando la struttura portante sia idonea a sopportare un carico permanente aggiuntivo. 
L’incapsulamento prevede invece l’utilizzo di prodotti ricoprenti la copertura in cemento-amianto; preliminarmente all’applicazione di tali prodotti si rende necessario un trattamento della superficie del materiale, al fine di pulirla e garantire l’adesione del prodotto incapsulante. Il trattamento finale dovrà essere certificato dall’impresa esecutrice. Tale intervento non desime il committente dall’obbligo di verificarne lo stato di conservazione. La rimozione prevede un intervento di asportazione totale della copertura in cemento amianto e sua sostituzione con altra copertura. Chiaramente, in quest'ultimo caso, si ha la garanzia totale di non vivere  e/o lavorare più a contatto con questa pericolosa sostanza. 
Tuttavia, le 3 opzioni hanno tutte in comune il fatto che chi detiene i diritti di proprietà del fabbricato dovrà comunque sostenere dei costi qualsiasi sia l'opzione prescelta.

Bonificare e smaltire le coperture in amianto è costoso (vi è un costo al mq + pratica ASL), ma occorre tenere presente che l’onere di questa rimozione può divenire un’interessante opportunità attraverso gli incentivi fissati nel IV Conto Energia, poiché favorisce economicamente la sostituzione di coperture contenenti amianto/eternit incrementando la tariffa incentivante base di 0,05 €/kWh per l’installazione di un impianto fotovoltaico.

A ciò si aggiunge il fatto che le spese edili sostenute per la rimozione godono della defiscalizzazione del 36% (limitatamente alle unità immobiliari a carattere residenziale come esplicita la Guida dell’Agenzia delle Entrate), e dunque ci si può rendere conto di come l’intervento possa essere ammortizzato, coniugando la promozione dell’uso di energie rinnovabili, la bonifica dell’ambiente dai materiali nocivi alla nostra salute ed il risparmio economico conseguente alla riduzione della bolletta elettrica.

Peraltro, oggi chi possiede una copertura e vuole installarvi dei pannelli fotovoltaici ha due alternative: affittare il proprio tetto a terzi, che realizzeranno l'impianto in cambio di un canone periodico, oppure fungere essi stessi da committenti, affrontando delle spese iniziali certo, ma potendo godere in prima persona dei benefici economici ed energetici dell'impianto. Prima di prendere una decisione in merito, sia che si tratti di bonificare una copertura in eternit, sia che si tratti di una copertura libera da amianto, occorre valutare attentamente diversi fattori, confrontando i business plan ed i progetti relativi alle diverse possibilità, verificando la fattibilità tecnica, economica e giuridica del progetto.
A questo proposito può essere opportuno ricorrere ad una consulenza ambientale, per far luce sia sugli aspetti di fattibilità giuridica dei progetti (in base alle normative vigenti nella propria Regione), sia per analizzare gli aspetti contrattualistici rispetto ad un realizzatore terzo, oppure rispetto alla stipula di polizze e contratti di finanziamento. Conoscere e sapersi orientare attraverso un'informazione chiara e corretta sono i presupposti per cogliere tutte le opportunità per liberarsi dal pericolo amianto e al contempo avviare un buon investimento in impianti fotovoltaici.


Fonti:
http://www.lecconotizie.com/rubriche/efficienza-energetica/rimozione-amianto-una-opportunita-economica-ed-energetica-47659/ 
http://www.lombardia.coldiretti.it/amianto.aspx?KeyPub=PAGINA_CD_LOMBARDIA_AT%7C14745336
http://www.lombardia.coldiretti.it/allegato-2.aspx?KeyPub=14745336|16869879&Lingua=IT 


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Piemonte: due delibere in materia di fonti rinnovabili di energia

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Nella seduta del 30 gennaio scorso, la Giunta regionale del Piemonte ha approvato due delibere in materia di energie rinnovabili e biomasse: con la prima sono state definite le indicazioni per il procedimento unico di rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, mentre la seconda individua i criteri sulla cui base la Regione può indicare le aree e i siti non idonei all’installazione ed all’esercizio di impianti alimentati da biomasse, relativamente alle filiere dei combustibili ligno-cellulosici, liquidi e del biogas.

Il primo provvedimento ha l'obiettivo di bilanciare le esigenze di semplificazione delle linee guida nazionali con le peculiarità del territorio piemontese, a tutela delle politiche di salvaguardia del paesaggio, dell’ambiente e del territorio rurale. Per uniformare i procedimenti affidati alle Province, si fa particolare riferimento alla documentazione da allegare alla richiesta, agli oneri istruttori, alle modalità di conduzione dell’iter procedurale, alla compatibilità paesaggistica ed ambientale dell’intervento, alla variante al piano regolatore, alle garanzie finanziarie. Si ritiene così di poter superare le differenze presenti sul territorio regionale.


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Le continue riforme degli incentivi alle rinnovabili

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I commentatori politici hanno sovente sottolineato che quasi tutti i governi italiani hanno avuto il tratto comune di voler a tutti i costi fare la riforma della scuola e/o dell'università e della ricerca, con l'obiettivo di fissare una propria impronta sul sistema formativo nazionale, che sforna i futuri cittadini-elettori.
Lo stesso adagio potrebbe essere ripetuto anche per quanto riguarda gli incentivi statali alle energie prodotte da fonti rinnovabili; dopo il rapidissimo avvicendarsi del terzo e del quarto conto energia (fotovoltaico), dopo i ripensamenti e le numerose polemiche, legate soprattutto al fotovoltaico in zona agricola, anche il Governo Monti ha detto la sua e, in attesa che venga presentato il decreto di riforma degli incentivi statali alle energie rinnovabili diverse da quella fotovoltaica (agroenergie, biogas, biomasse, eolico, geotermia ecc), nel decreto liberalizzazioni, appena licenziato, all'art. 65 si stabilisce gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole non possono più accedere agli incentivi statali previsti dal Decreto Rinnovabili (Dlgs 28/2011).


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La consulenza giuridica nelle fonti rinnovabili

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Dopo un'estate e un autunno di intenso lavoro, è appena uscito il mio manuale dal titolo La consulenza giuridica nelle fonti rinnovabili, edito da Dario Flaccovio Editore. 
Come ho già avuto modo di sottolineare (e documentare) nei post di questo blog, negli ultimi anni la legislazione in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili ha subito molti, troppi stravolgimenti, non sempre all’insegna della linearità e della coerente programmazione, che hanno sovente messo in difficoltà i cittadini e le imprese, da un lato, e le pubbliche amministrazioni, dall’altro.
Negli anni il sistema è stato indubbiamente semplificato, ma non è ancora semplice da capire, da interpretare, da applicare.
Nella mia attività di consulente ambientale vengo quotidianamente in contatto con diverse realtà, da cui emergono interrogativi specifici e complessi, dettati da esigenze pratiche, a cui occorre dare una risposta adeguata. Spesso questo si rivela un obiettivo difficile da raggiungere.
Tali motivi mi hanno spinto a tentare di mettere ordine nel mare magnum di norme, regolamenti e prassi del diritto dell’ambiente e dell’energia, stratificatosi negli anni, attraverso la lettura in filigrana della normativa e l’interpretazione datane dalla giurisprudenza. Quest’ultima ha assunto il ruolo di indispensabile strumento per comprendere le dinamiche applicative delle normative indirizzando l’azione amministrativa e, soprattutto, consentendo agli operatori di muoversi con meno incertezze, e maggior celerità, nel settore.
Lo scopo di questo manuale è quello di fornire una chiave di lettura teorico-pratica, basata sulla necessità del conoscere per sapersi muovere: in questo contesto politico-normativo, che probabilmente cambierà ancora le regole tecniche in materia di fonti di energia rinnovabile, infatti, orientarsi dal punto di vista giuridico nel settore della produzione di energia elettrica da f.e.r. costituisce quel quid pluris che il manuale si prefigge di dare a cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni.
Si tratta di un approccio integrato che, limitando  l’excursus storico all’essenziale e all’attualità (capitolo 1), da ampio spazio all’analisi degli aspetti critici salienti della normativa, fra i quali spicca il complicato riparto di competenze (capitolo 2) che paralizza ab initio l’intero sistema. Quindi, si passa all’interpretazione giurisprudenziale delle principali problematiche applicative (capitolo 3), mentre il quarto capitolo rappresenta una guida particolareggiata ai numerosi incentivi economico-fiscali che, nel tempo, il legislatore ha introdotto nel sistema normativo, diversificandoli per singola fonte rinnovabile, in modo da permetterne lo sviluppo sostenibile, sulla base delle rispettive, specifiche caratteristiche. Il quinto e ultimo capitolo è infine dedicato alle legislazioni regionali, evidenziandone peculiarità e criticità.

Per ulteriori informazioni segnalo la recensione de La consulenza giuridica sulle fonti rinnovabili pubblicata su quotidianocasa.it


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A Bressanone, Bolzano, il primo catasto solare

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Dal 30 novembre 2011, i cittadini del comune di Bressanone (Bolzano) sono in grado di sapere se il proprio tetto è adatto a installare un impianto fotovoltaico.
Lo si deve all'istituzione di un vero e proprio catasto solare, risultato di un progetto di ricerca degli Istituti per le Energie Rinnovabili e per il Telerilevamento Applicato dell’Accademia Europea di Bolzano (EURAC) in collaborazione con il comune di Bressanone.
L'accesso al catasto solare avviene tramite internet, nella sezione città solare del sito eurac.eu.
Dopo aver individuato il proprio appartamento nella mappa all'interno del sito, occorre cliccarvi sopra per conoscere il proprio potenziale fotovoltaico. Il sito indica la superficie in metri quadrati della casa, l'insolazione media annuale raccolta dal tetto in kWh/m², quanto il tetto è adatto all'installazione di un impianto sulla base dei diversi livelli di irraggiamento (come si vede nella foto, nella mappa i diversi livelli di irraggiamento sono rappresentati da quattro diversi colori: rosso, arancio, giallo e nessun colore) e la produzione di energia elettrica annua in chilowattora con quattro differenti tecnologie fotovoltaiche (silicio cristallino ad alta efficienza, silicio cristallino standard, tellururo di cadmio o materiali basati su rame-indio, silicio amorfo doppia giunzione).
Ma come è stato possibile ottenere la mappatura di tutti gli edifici di Bressanone?


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L' assoggettabilità degli impianti fotovoltaici all'ICI

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L'assoggettabilità o meno degli impianti fotovoltaici al pagamento dell'ICI (imposta comunale sugli immobili) rappresenta un importante aspetto tributario relativo alle fonti energetiche rinnovabili, sul quale permane una notevole incertezza, causata sia dalla controversie interpretative fra Agenzia del territorio e Agenzia delle Entrate, sia dalle contradditorie sentenze dei giudici pronunciatisi in merito. In questa sede tratteremo della querelle tra le 2 agenzie.

La questione (che può essere posta in questi termini: l'impianto costituisce un bene mobile, dunque non soggetto a ICI, oppure è un bene immobile, e per questo non soggetto all'imposta?) è quanto mai stringente perché l'attuale incertezza riguarda l'azione amministrativa stessa delle 2 agenzie, gli investitori in energie rinnovabili, l'azione dei Giudici Amministrativi, presso cui vengono ad aprirsi in contenziosi e, non da ultimo, i Comuni nei quali quegli stessi impianti sono collocati, che si trovano alla perenne ricerca di fonti di finanziamento, dato il progressivo venire meno dei trasferimenti statali.

In estrema semplificazione, la discussione parte dalla definizione di bene immobile: un bene risulta immobile perché inamovibile da un bene immobile (un terreno, un fabbricato) nel quale è inserito, oppure è immobile perché privo dell'integrazione con il supporto immobile (di nuovo, il terreno o il fabbricato), o dell'integrazione fra le parti stesse che lo compongono?

Il tutto può essere affrontato con esiti diametralmente opposti se si pensa ad un impianto energetico domestico (dotato di un numero di parti componenti minore rispetto ad un omologo di maggiori dimensioni), diciamo sotto o attorno ai 20 kw,  oppure ad un impianto di potenza superiore. Nel primo caso, l'amovibilità - quanto meno teorica - è fattibile e senza costi economici aggiuntivi eccessivi (posso quindi pensare ai pannelli sul tetto di un condominio come un bene mobile), mentre risulta difficile pensare di poter spostare, se non a fronte di costi economici ingenti, un intero parco fotovoltaico da un terreno ad un altro!

Altra questione è la connessione o meno dell'impianto alla rete elettrica nazionale: nel caso di un grande impianto connesso alla rete elettrica può configurarsi un interesse pubblico, e dunque un'esenzione dall'imposta ICI? Questa è l'interpretazione, innovativa, del Consiglio Nazionale del Notariato, di cui parlo in seguito.
L'Agenzia delle Entrate fa peraltro notare che la destinazione urbanistica di un terreno su cui viene ospitato un impianto fotovoltaico non è destinata a cambiare per il fatto stesso di ospitare l'impianto: se era agricolo, o edificabile, rimane comunque tale...

L'occasione per affrontare questo argomento è data dall'attesa (che si trascina da diverso tempo) della pubblicazione di una circolare congiunta delle 2 agenzie volta a far chiarezza proprio in relazione agli aspetti prima evidenziati.



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Fertilità dei terreni agricoli dopo il fotovoltaico

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Fra il secondo ed il quarto conto energia, in Italia sono cresciuti gli impianti fotovoltaici installati a terra. Molti di questi impianti sono stati costruiti su terreni agricoli perché, grazie all'incentivo statale e ad una congiuntura non favorevolissima per il settore agricolo, parecchi agricoltori hanno ritenuto più remunerativo vendere o affittare i propri terreni al fine di produrre energia da impianti fotovoltaici piuttosto che continuare a coltivare la terra come hanno sempre fatto.

Ma che cosa succederà ai terreni su cui sono stati installati impianti fotovoltaici tra 20 anni (termine per il godimento dell'incentivo statale) o fra 25/30 anni (durata media attuale di un pannello fotovoltaico)? Questo è l'interrogativo di fondo che sta alla base di una ricerca volta ad analizzare la fertilità dei terreni dopo la dismissione di un impianto fotovoltaico, con l'obiettivo di salvaguardarla e proteggerla.



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Costi e benefici del fotovoltaico

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Il 20 ottobre scorso, Confindustria A.N.I.E. e G.I.F.I. hanno diffuso la monografia Costi e Benefici del Fotovoltaico con l'obiettivo di diffondere una serie di dati e informazioni corretti e veritieri in materia di energia fotovoltaica:
"[...] l’impegno di ANIE/GIFI è stato quello di raccogliere in questo dossier informazioni statistiche e di mercato autorevoli, unitamente a stime elaborate all’interno del Gruppo, per portare all’attenzione degli interlocutori i grandi benefici connessi all’espansione del fotovoltaico".
Ad oggi, si legge nel rapporto, "sono oltre 11.000 i MWp connessi alla rete elettrica nazionale e questi hanno permesso nel mese di agosto 2011 di compensare integralmente l’aumento della domanda elettrica nazionale, riducendo le importazioni dall’estero. Nel periodo gennaio-agosto 2011 il fotovoltaico ha generato il 3% dell’energia elettrica consumata in Italia". 
Le Associazioni che raggruppano gli imprenditori del fotovoltaico risultano ad oggi poco rappresentative perché troppo frastagliate e, date le numerose batoste inferte al settore, come il ribasso degli incentivi contenuto nel recente Quarto Conto Energia, ora cercano una strategia comune che porti loro ad acquisire una voce sufficientemente forte da interloquire con il Governo.
E' questa l'opinione espressa nell'articolo di Jacopo Giliberto Il fotovoltaico reclama certezze, pubblicato su "Il Sole24ore" del 21 ottobre scorso. Nell'articolo si legge che Andrea Claudio Gemme, presidente di ANIE dal settembre scorso, e Valerio Natalizia di GIFI stanno lavorando in vista di un coordinamento unitario per superare sia i problemi legati all'incertezza normativa, che rende problematica la programmazione degli investimenti, sia le polemiche relative al peso degli incentivi in bolletta, al fotovoltaico in zona agricola e, più in generale, al fatto che il settore fotovoltaico, in attesa della grid parity, è ancora sostenuto dagli incentivi statali.
"Gli incentivi al fotovoltaico - prosegue la monografia - hanno favorito la creazione nel nostro Paese di una filiera industriale (corsivo mio) che oggi vanta produttori, distributori e integratori di sistemi e componenti fotovoltaici, oltre a migliaia di progettisti ed installatori che si sono specializzati in questo settore attraverso formazione dedicata ed esperienza diretta. Una programmazione nel medio termine è quanto mai doverosa per un settore che ha dimostrato di poter creare prosperità per il Paese. Un ammontare pari a 40 miliardi di euro di investimenti l’anno provenienti per lo più da privati, hanno creato oltre 100.000 posti di lavoro dei quali circa 20.000 addetti diretti e con età media inferiore ai 35 anni. Per quanto riguarda gli introiti per le casse dello Stato essi ammontano a quasi 4 miliardi di euro nel solo 2010 e si tratta di entrate che non hanno richiesto nessun esborso da parte dello Stato. Altrettanti benefici potrebbero essere creati al 2020 (e oltre) se solo riuscissimo a porci obiettivi più ambiziosi e pianificare uno sviluppo sostenibile del mercato, fotovoltaico ed elettrico, attraverso una normativa stabile ed una strategia energetica nazionale che preveda un equilibrato mix delle fonti di generazione".

L'affermazione che oggi in Italia esista una vera e propria filiera industriale delle energie rinnovabili non è condivisa da tutti. Secondo l'economista Alberto Clò, "Le politiche energetico-ambientali oggi vigenti in Italia sono paralizzate, e occorre superare quanto prima la fase “assistenziale”, fondata su eccessivi ed ingiustificati incentivi (il caso più lampante è quello del conto energia), non accompagnati da alcuna politica industriale degna di questo nome […] Occorre una nuova consapevolezza: non bisogna chiedersi se sviluppare le fonti di energia rinnovabile, ma come farlo, prendendo spunto da quanto avvenuto in Germania, dove nel giro di 15 anni è stato costruito un intero “sistema rinnovabili”, mentre negli stessi anni da noi non è nato nulla” (Torino, Terza Conferenza sul bio-etanolo di marzo 2011).
Il fotovoltaico rappresenta oggi una fonte di energia interamente producibile all’interno dei confini nazionali, pulita e rinnovabile che ha bassissimi costi di produzione. Una fonte energetica sulla quale il cittadino, l'impresa e l'ente pubblico possono fare leva senza dipendere dai precari equilibri geopolitici mondiali che causano oscillazioni nei costi energetici.
Restano i problemi legati all'effettiva utilizzabilità dell'energia elettrica prodotta, che sono diretta conseguenza della discontinuità con la quale alcune fonti rinnovabili producono energia. A parere delle associazioni, si tratta di problemi superabili con l'ausilio di nuove tecnologie, da applicare e combinare caso per caso.

Il  testo completo della monografia è scaricabile dal sito GIFI accedendo alla pagina tutta la verità sul fotovoltaico


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La bozza del decreto sviluppo e altri provvedimenti in materia di rinnovabili

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Si rincorrono nelle ultime ore voci di una serie di provvedimenti in materia di fonti rinnovabili, che sarebbero contenute nel decreto sviluppo in preparazione dal nostro Governo.
In particolare, diversi giornali hanno parlato fino a poche ore fa di condono tombale per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici abusivi, e poi ancora di moratoria per i grandi impianti, ossia di uno stop per legge in attesa di interventi di messa in sicurezza delle rete di distribuzione e, dulcis in fundo, dell'introduzione di criteri perequativi per il godimento degli incentivi statali.
Le notizie hanno scosso tutte le associazioni di categoria e molte sono state le reazioni di condanna di tali presunti interventi.
Il capitolo condono tuttavia sembra essere ormai chiuso, dopo la smentita ufficiale arrivata dal sottosegretario allo sviluppo economico con delega all'energia Stefano Saglia. Nel medesimo intervento, Saglia ha espresso parere negativo anche sui sistemi di perequazione, ma con una smentita meno secca.
Come funzionerebbe questo sistema?



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Quarto conto energia (DM 5maggio 2011 sul fotovoltaico): una panoramica a sei mesi dall'entrata in vigore

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Introdotto con il decreto ministeriale del 5 maggio 2011 il Quarto Conto Energia è entrato in vigore il primo giugno 2011, sulla scia di numerose polemiche, dovute all'incertezza normativa che ha frenato investitori e operatori del settore.

Il decreto 5 maggio 2011, emanato in seguito al criticato Decreto Romani, avrà effetti fino al 2016 e si fonda su un netto cambio nella filosofia che sta alla base del sistema di incentivazione.
La riduzione degli incentivi infatti non penalizzerà tanto i piccoli impianti, ma avrà ripercussioni maggiori su quelli di grandi dimensioni (in particolare, quelli realizzati a terra) che hanno consentito, finora, grandi speculazioni:  per famiglie, condomini e PMI, che decideranno di produrre energia installando pannelli fotovoltaici sul proprio tetto, gli aiuti previsti continuano ad essere piuttosto consistenti.

Con riferimento alle installazioni realizzate entro il 2012, ad esempio, gli incentivi vanno dai 34 centesimi per chilowattora (impianti sugli edifici, di potenza fra 1 e 3 kW)  e 30 centesimi per kW/h (altri impianti fotovoltaici, stessa dimensione) di ottobre 2011, ai 25 centesimi (impianti sugli edifici) e ai 22 (altri impianti fotovoltaici, stessa dimensione) del secondo semestre 2012.
Vi è la possibilità di rivendere al GSE l'energia che si è prodotta ma non auto-consumata, energia che, ai prezzi correnti di mercato, vale all’incirca 10 centesimi a chilowattora; si otterrebbe, quindi, una rendita che va dai 44 ai 31 centesimi per ogni chilowattora immesso nella rete elettrica. In caso di autoconsumo, poi, il risparmio per l’energia non acquistata si aggira intorno ai 20 centesimi a chilowattora, che, unito al valore dell’incentivo, porterebbe ad una remunerazione superiore a mezzo euro. Il fattore tempo influisce poi sulla portata della tariffa incentivante, che decresce col passare degli anni: dal 2013 la quota si abbasserà di circa 20 centesimi rispetto al mezzo euro attuale, pur rimanendo una fra le più alte in Europa.

In altri termini, è stato introdotto il decalage delle tariffe incentivanti, al fine di diminuire gradualmente il peso degli incentivi, in vista della c.d. grid parity. A ciò si aggiunge la misura dell’innalzamento dell’obiettivo indicativo di potenza installata a livello nazionale, che balza dagli 8.000 mw entro il 2020 ai circa 23.000 mw al 31 dicembre 2016: dunque una stima maggiormente realistica, che tiene conto delle reali dimensioni  del mercato fotovoltaico.

Una delle novità più interessanti del D.M. 5 maggio 2011 è  l'introduzione di premi aggiuntivi, non cumulabili tra loro: 
  • incrementi pari a 5 centesimi al chilowattora per gli impianti fotovoltaici installati su tetti in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto;
  • incrementi del 10% per gli impianti il cui costo di investimento (per quanto riguarda i componenti diversi dal lavoro, quindi pannelli, inverter…) sia per non meno del 60% riconducibile a una produzione realizzata nell'Unione europea; 
  • incrementi dal 5% al 30% in presenza di un nuovo attestato di certificazione energetica dell'edificio su cui è ubicato l'impianto. 



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Campionato solare termico 2011

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Lo scorso 22 settembre sono stati presentati a Bolzano i vincitori della competizione annuale di Legambiente Campionato Solare Termico. I comuni di Terento (BZ), Torre San Giorgio (CN) e Prato allo Stelvio (BZ) sono i primi tre classificati, premi speciali invece a Vaiano e Padova per i migliori progetti locali. 

Il Campionato Solare seleziona ogni anno le città più virtuose in materia di fotovoltaico e solare termico: i vincitori sono dunque i comuni “più solari” d’Italia, quelli più avanti nella rivoluzione energetica che il solare consente di realizzare come alternativa alle fonti fossili.

I criteri alla base della classica sono molteplici e tengono conto di diversi fattori, perché mettono in luce i risultati più importanti realizzati nei Comuni in termini di risposta del solare ai fabbisogni delle famiglie (elettricità e acqua calda sanitaria, riscaldamento delle case) e sono elaborate in funzione della popolazione residente, proprio perché diverse sono le situazioni nei grandi, medi e piccoli comuni. Inoltre, punteggi “bonus” sono assegnati ai comuni che hanno favorito lo sviluppo del solare attraverso precise politiche energetiche, come i Regolamenti Edilizi, e per progetti energetici realizzati in aree degradate o soggette a bonifica e sono “premiati” gli impianti fotovoltaici su tetti o coperture rispetto a quelli a terra, proprio perché una delle opportunità del solare consiste nell’avvicinare domanda e produzione di energia. 

  1. A Terento, primo classificato, sono collocati ben 186 impianti distribuiti tutti su tetti e coperture. In questo piccolo comune altoatesino, il contributo del fotovoltaico copre al 100% i fabbisogni elettrici delle famiglie residenti, grazie a 834 kW di impianti fotovoltaici installati, mentre sono 1.800 i mq impianti termici che permettono ridurre sensibilmente le bollette delle famiglie. 
  2. A Torre San Giorgio, in provincia di Cuneo, sono installati 3,3 MW fotovoltaici, con una crescita di ben 2,6 MW solo nell’ultimo anno, e 1.556 mq di pannelli solari termici di cui 1.000 su un originale impianto a parete verticale di un’azienda locale. 
  3. Prato allo Stelvio può vantare 1.100 mq di pannelli solari termici e 5,6 MW di impianti fotovoltaici distribuiti in 99 impianti, e grazie al suo articolato e integrato sistema di impianti da fonti rinnovabili è al 100% rinnovabile sia per la parte elettrica che per la parte termica. 
Come si diceva, 2 premi speciali sono andati, per l’impegno e le scelte effettuate, al Comune di Padova per il progetto di solarizzazione degli edifici comunali, che ha portato a installare 52 impianti, e al Comune di Vaiano (Po), per il progetto di un impianto fotovoltaico integrato realizzato in una ex discarica. 

Il Campionato Solare è una competizione tra comuni, nata allo scopo di diffondere la cultura del solare termico e fotovoltaico nei territori italiani. E’ curato da Legambiente e realizzato in collaborazione con la Fiera Klimaenergy di Bolzano, dove sono stati presentati appunto i risultati dell’edizione 2011, e alla quale hanno partecipato 3.921 comuni italiani (il 48,4% del totale), ossia quelli che ospitano sia impianti solari termici che fotovoltaici. 
Non necessariamente si tratta di piccoli comuni (2.260 dei comuni partecipanti hanno meno di 5.000 abitanti), perché 1.276 sono comuni medi (tra 5.001 e 20.000 abitanti), 341 sono medio grandi (con un numero di abitanti compreso tra 20 mila e 100 mila) e ben 44 sono grandi comuni (> 100.000 mila abitanti). 



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Fotovoltaico, vincoli paesaggistici e denuncia inizio attività

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Presento al Comune una denuncia di inizio attività per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza inferiore a 1MW.

Richiedo anche l’autorizzazione paesaggistica, visto che l’area in cui intendo realizzare il mio impianto ricade in un’area gravata da vincolo paesaggistico.
Quest’ultima autorizzazione mi viene rilasciata, sulla base di una serie di considerazioni:
a) l’intervento ... non contrasta con i caratteri ambientali e paesaggistici tutelati dal vincolo. Il terreno oggetto di trasformazione è privo di vegetazione arborea o pregiate essenze locali, essendo, allo stato, incolto e caratterizzato dalla presenza di infestanti;
b) l’intervento non comporta un impatto visivo significativo né crea discontinuità,
c) il progetto è conforme agli indirizzi di tutela previsti per l’ambito interessato…

Nonostante ciò, l’autorizzazione viene annullata con un decreto della sovrintendenza perché “il provvedimento autorizzatorio comunale sarebbe privo di “adeguate motivazioni”.
Ovviamente faccio ricorso.


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Fotovoltaico in zona agricola (prima delle linee guida rinnovabili)

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Natura Giuridica ha parlato numerose volte di fotovoltaico in zona agricola, sia nelle pagine del blog che in quelle del sito (v. link in fondo al post).
Oggi torniamo sull’argomento fotovoltaico in zona agricola per analizzare cosa ha detto un giudice amministrativo (TAR Trentino, sentenza n. 240/10, che potete consultare sul sito NaturaGiuridica/rinnovabili,  basta essere registrati).

In estrema sintesi, un Sindaco dell’Alta val Badia aveva rigettato la domanda di concessione edilizia per la realizzazione di un impianto fotovoltaico su terreni di proprietà del richiedente, con destinazione a verde agricolo.
Nel ricorso amministrativo, il richiedente si doleva:


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Ripresa del fotovoltaico e dell'immobiliare

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Con l''approvazione della manovra finanziaria, sono state sciolte tutte le incertezze dervanti dalle voci  e dalle ipotesi circolate su quali sarebbero stati i settori su cui si sarebbe abbattuta la scure delle nuove tasse.
Nel corso dei lavori preparatori del testo, per esempio, si sono rincorse voci - rivelatesi poi infondate - di nuove tasse sulla casa e sul settore delle energie rinnovabili. Come è noto invece, il Governo ha deciso di colpire i patrimoni e le pensioni, nonché i trasporti con l'aumento delle accise sulla benzina.
Le voci incontrollate hanno tenuto in trepidante attesa sia il mercato delle vendite immobiliari, sia quello legato alla compravendita ed alla realizzazione di impianti fotovoltaici.
Ora che i dubbi sono stati sciolti, si assiste ad una ripresa degli investimenti, sia per quanto riguarda il settore casa, sia per quello delle rinnovabili. I costi dei pannelli fotovoltaici stanno cominciando ad "allinearsi" (cominciano a costare di meno, "in linea" con la riduzione degli incentivi statali...), e questo permette agli investitori di riconsiderare un settore, poche settimane fa dato in "fin di vita", anche se, a detta degli operatori del settore, allo stato attuale  fra le fonti di energia rinnovabili appare molto più attrattivo, in prospettiva, il settore delle biomasse rispetto a quello fotovoltaico.
A propositio di biomasse, prossimamente su Natura Giuridica potrete trovare interessantissime notizie per progetti di microgenerazione diffusa di energia rinnovabile: un investimento lungimirante e sostenibile.
Inoltre, stiamo per entrare nel mese di agosto, un mese importantissimo per le vendite immobiliari: le famiglie in cerca di prima casa hanno più tempo da dedicare alle visite presso le agenzie immobiliari,  ed al calcolo della rata del mutuo (collegamento sponsorizzato), mentre per chi vuole acquistare una seconda casa questo è il tempo giusto per cercare la località ideale dove trascorrere le vacanze "stanziali".


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