Novità in materia di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica, tramite pannelli installati su condomini nel segno della semplificazione e della fictio juris.
Il 17 giugno 2013, infatti, entrerà in vigore la riforma del condominio, che ha reso più facili le installazioni di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da FER, mentre con la risoluzione n. 84/E l’Agenzia delle entrate ha affermato che i proventi che derivano da un impianto fotovoltaico condominiale possono essere soggetti a tassazione.
Con la cit. risoluzione, l’Agenzia delle entrate ha risposto al quesito, postole dal GSE, concernente l’interpretazione dell’art. 28 del DPR 29 settembre 1973 (“ritenuta sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi degli enti pubblici”).
Nella sua risposta, l’Agenzia delle entrate richiama la circolare n. 46/E del 2007 e la risoluzione n. 13/E del 20 gennaio 2009, quindi, riepiloga quanto affermato dall’istante in merito al trattamento fiscale dei condominî, che restano estranei all’attività di produzione di energia, “in quanto gli effetti economici (percezione dei proventi) e fiscali (tassazione dei proventi) conseguenti allo svolgimento di questa attività, si producono direttamente sui condòmini”.
Sulla base di quanto stabilito dagli artt. 1117 ss del c.c. il condominio rappresenta una particolare forma di comunione che riguarda le parti comuni dell’edificio: un ente di gestione che opera per conto dei condòmini limitatamente all’amministrazione e al buon uso della cosa comune senza interferire nei diritti autonomi di ciascun condòmino.
Di conseguenza, nell’ipotesi in cui negli spazi condominiali venga realizzato un impianto fotovoltaico avente le caratteristiche che sulla base delle indicazioni rese nella citata circolare n. 46/E del 2007 configura lo svolgimento di un’attività commerciale abituale, vale a dire di potenza fino a 20 KW la cui energia prodotta risulti ceduta totalmente alla rete, oppure, di potenza superiore ai 20 KW, il condominio non può mai configurarsi come soggetto che svolge l’attività di produzione e vendita dell’energia.
A quale soggetto, dunque, attribuire il reddito d’impresa?
Che si sia in presenza di un’intesa verbale o di un semplice comportamento concludente, il fatto che esista un elemento oggettivo (rappresentato, nel caso de quo, dal conferimento di beni o servizi, id est dall’impianto fotovoltaico e dagli spazi comuni), e di uno soggettivo (costituito, nel caso del fotovoltaico, dalla comune intenzione di voler conseguire dei proventi) implica l’esistenza di una società di fatto, che, dal punto di vista fiscale:
- ai fini delle imposte dirette è equiparata alle SNC o alle SS, a seconda che abbiano, o meno, per oggetto l’esercizio di attività commerciali;
- ai fini dell’IVA è un soggetto passivo d’imposta ai sensi dell’art. 4, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.
Poiché la realizzazione dell’impianto fotovoltaico per fini commerciali – conclude l’Agenzia – rientra tra le «Innovazioni» (art. 1120 c.c.) che i condòmini possono disporre per il miglioramento o l’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni,
“sono considerati soci della società di fatto i condòmini che hanno deliberato con la maggioranza richiesta dall’art. 1136 del codice civile, la realizzazione dell’investimento. Restano esclusi, dalla società di fatto i condòmini che non hanno approvato la decisione e che non intendono trarre vantaggio dall’investimento. In questo caso gli stessi, sulla base di quanto disposto dall’art. 1121, primo comma, ultima parte, del codice civile “sono esonerati da qualsiasi contributo di spesa”.
Quindi, la società di fatto tra condòmini che gestisce un impianto fotovoltaico è commerciale e deve emettere fattura nei confronti del GSE, in relazione all’energia che immette in rete, e il GSE, che eroga la tariffa incentivante, deve operare nei confronti della società di fatto la ritenuta di cui all’art. 28 del DPR n. 600 del 1973 sulla tariffa relativa alla parte di energia immessa in rete.