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Un sistema alimentare sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale ed economico è possibile.

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Sul portale Teknoring sono tornato ad affrontare il tema del sistema alimentare: un sistema alimentare sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale ed economico è fondamentale per attuare pienamente la transizione ecologica, perché il sistema agro alimentare così com'è inquina parecchio; non solo: è fortemente iniquo dal punto di vista sociale ed ha, in alcuni contesti, effetti negativi sulla salute umana. Infine, a seguito di eventi quali la pandemia da Covid 19, l'invasione dell'Ucraina e la crisi energetica, che in parte ha preceduto la guerra, hanno accresciuto le difficoltà economiche del settore. 

Eppure, come potrete leggere negli articoli che ho dedicato al sistema del cibo, qualcosa si sta facendo, sotto molteplici punti di vista. Il primo passo per risolvere i problemi, anche quelli ad elevato tasso di complessità ed interconnessione quali le criticità del sistema alimentare globale, è sempre conoscere le cose sotto tutti i punti di vista, per capire da una parte come orientare le politiche pubbliche e dall'altra diventare consapevoli di cosa possiamo fare non consumatori. 

L'obiettivo è un sistema agro-alimentare più efficiente, equo, sicuro, sostenibile

Articoli sul tema che potrete leggere sul portale Teknoring: 

Foto di Agata da Pixabay



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Consulenza in materia di sicurezza alimentare

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Negli ultimi due anni ho scritto diversi articoli in materia di sicurezza alimentare (in fondo al post troverete alcuni riferimenti). Inoltre, sto lavorando ad un e-book, che presto sarà pubblicato.

Le norme in materia di sicurezza alimentare, infatti, stanno diventando sempre più stringenti, e c’è sempre più bisogno di un’attività di consulenza specifica, perché:
-      la burocrazia è lenta e macchinosa;
-      i controlli (quando ci sono) sono asfissianti;
-      ipertrofica, e spesso frammentaria, è la legislazione italiana.

Consulenza in materia di sicurezza alimentare che, con il passare degli anni, Natura Giuridica ha affiancato a quella, tradizionale, di consulenza ambientale.

Sono molte le domande che i clienti mi pongono, per esempio quelle che riguardano la buona fede nel settore della sicurezza alimentare e la delega di funzioni.

Partiamo dalla prima: il fatto che spesso le prescrizioni imposte da una norma sono generiche (come quelle dettate dall’art. 5 della legge n. 283/1962, in materia di conservazione degli alimenti), non costituisce un’esimente, o almeno un’attenuante alla responsabilità?

Assolutamente no.
La Cassazione ha affermato, al riguardo, proprio in relazione all’ipotesi di reato prevista dall’art. 5 lett. d) della legge n. 283/62, che la norma contiene in sé la nozione di:

  • “nocività”, intesa con riferimento a quelle sostanze alimentari che possono creare un pericolo per la salute pubblica per non essere genuine, e quella di
  • “alterazione”, e cioè della presenza di un processo modificativo di una sostanza alimentare che diviene altra da sé per un fenomeno di spontanea degenerazione.

Non si tratta pertanto di una norma penale in bianco, dovendosi considerare le eventuali indicazioni contenute in circolari del Ministero della Sanità un parametro scientificamente valido al quale ancorare il giudizio (ex multis, v. Cass. Pen., n. 11828/1997, e da ultimo, Cass. Pen., n. 4522/2017).
Per sostanze alimentari “comunque nocive” devono intendersi quelle che possono arrecare un concreto pericolo alla salute dei consumatori, desumibile dal giudice non soltanto nell’ipotesi di superamento dei limiti massimi di concentrazione dei contaminanti alimentari stabiliti dalla legge - che costituisce un solido elemento indiziario in ordine alla idoneità della sostanza rinvenuta a determinare un “vulnus” alla salute degli eventuali fruitori del prodotto - ma anche da altri elementi, purché il relativo apprezzamento sia sul punto adeguatamente e logicamente motivato (Cass. Pen., n. 14483/2016).
Inoltre, il cattivo stato di conservazione degli alimenti ai fini della contravvenzione può essere accertato dal giudice di merito senza dover esperire una perizia tecnica ma in base a dati obiettivi del fatto (Tribunale di Napoli, sez. I  26 settembre 2016 n. 1813).

Quanto alla seconda (“La delega di funzioni nell’esercizio di un’attività di impresa esonera il titolare dalla responsabilità penale connessa alla posizione di garanzia?”), occorre premettere che il D.Lgs n. 155/1997 stabiliva che il responsabile dell’industria alimentare era il titolare o il responsabile specificatamente delegato: per la validità della delega occorreva rispettare specifici requisiti di tipo:
-  oggettivo (dimensioni dell’impresa; effettivo trasferimento dei poteri, con autonomia decisionale, gestionale ed economica; norme interne di disciplina del conferimento della delega) e
-   soggettivo (capacità ed idoneità tecnica del soggetto delegato; divieto di ingerenza del delegante) (Cassazione, 23.4.96, Zanoni).

In passato, in molte sentenze si è pretesa la forma scritta della delega; tuttavia, tale orientamento è stato superato dalla successiva giurisprudenza, che ha evidenziato che, diversamente da quanto accade per le responsabilità connesse agli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro, nel diritto penale alimentare non vi è una norma che richiede la delega scritta.
In sostanza, in tema di vendita di sostanze alimentari, il titolare dell'impresa è esonerato da responsabilità solo se fornisce la prova del conferimento espresso, inequivoco e certo di una delega di funzioni ad una persona:

  • tecnicamente capace;
  • dotata delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento;
  • che abbia accettato lo specifico incarico.

  • Tutto ciò, a prescindere dalla forma orale o scritta dell'atto.

    Di recente, tuttavia, la Cassazione, sotto la vigenza della nuova normativa (D.Lgs n. 193/2007) è tornata sui suoi passi, affermando che la delega di funzioni nell'esercizio di un'attività di impresa esonera il titolare dalla responsabilità penale connessa alla posizione di garanzia soltanto se è conferita per iscritto al delegato, essendo inidonea l'attribuzione in forma orale (Cass., n. 16452/2012; n. 6872/2011): di conseguenza, la responsabilità del delegato deve essere esclusa nel caso in cui vi sia l'attribuzione meramente verbale di una qualifica, non accompagnata dalla specifica individuazione delle funzioni e delle responsabilità che a tale qualifica conseguono.

    Concludo suggerendovi qualche approfondimento in materia di sicurezza alimentare (si tratta di articoli che ho pubblicato per la rivista Ambiente & Sviluppo, edita da IPSOA).


    La “nuova” normativa sugli OGM: quando oggi è già ieri, in Ambiente & Sviluppo, IPSOA, n. 2/2017

    Il TTIP: le ragioni (e i torti) del sì e del no, in Ambiente & Sviluppo, IPSOA, n. 11/2016



    La giurisprudenza alimentare ai tempi di EXPO 2015 e il ruolo del legislatore”, in Ambiente & Sviluppo, IPSOA, n. 7/2015




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    Sicurezza alimentare: normative e prospettive per un settore strategico, ma non adeguatamente presidiato

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    La percezione 
    Basta entrare in una qualsiasi panetteria di un qualsiasi paesino di montagna, oggi, per accorgersi di come sia cambiata la percezione del cittadino/consumatore rispetto al problema della sicurezza alimentare (“cosa cerca il cittadino” o forse “cosa vuole sentirsi dire”), e di come si siano “affilate” le strategie del cittadino/venditore di fronte ad un settore vitale come quello alimentare. 
    In questo esercizio non si usa olio di palma”, infatti, rappresenta, con qualche eccezione e, a volte, qualche svarione ortografico, la scritta oggi più presente in questi esercizi commerciali per “venire incontro” ad una richiesta (veicolata in qualche modo anche dalla “TV”) sempre più pressante del mercato. 
    Una dicitura che simboleggia l’ultima frontiera al confine fra una divertita (e a volte divertente) comunicazione fai-da-te e il dare (più che altro: dire) una soluzione, o almeno una risposta, alla domanda di sicurezza alimentare, che invece rappresenta una delle sfide più importanti che la politica dovrebbe affrontare. 
    In un mondo in cui: 
    • il numero di abitanti, il consumo di suolo, l’inquinamento e gli sprechi alimentari crescono a ritmi vertiginosi, e 
    • la legislazione stenta a tenere il passo dell’economia e della globalizzazione, e a cercare di indirizzarle, 
    la classe politica, infatti, dovrebbe essere in prima fila, e indicare una strada, una visione, più che suggerire strategie spicciole, anche e soprattutto in questo complesso settore (la sicurezza alimentare ha infatti profonde interconnessioni con altri settori di primaria importanza: dalla salute umana al benessere animale; dalle regole formali sull’etichettatura a quelle sostanziali sulla sostenibilità; dalla cultura – non solo alimentare – all’inquinamento; dalla qualità dei prodotti; …..). 
    E invece l’(inadeguatezza) immobilismo del legislatore ha fatto sì che, ad oggi, il confine fra ciò che è (o che dovrebbe essere) la sicurezza alimentare e la disinformazione, il gossip culinario, lo hearsay (non importa da quale fonte), i “fatti alternativi” e la psicosi virale da social network è labile, e va a finire che l’argomento cibo (qualcosa di diverso dalla sicurezza alimentare…) viene trattato con séguito soltanto dal punto di vista ludico in uno degli immancabili programmi di cucina, con buona pace dei pochi programmi (“Indovina chi viene a cena”) che stanno cercando di sensibilizzare la stessa (potenziale) platea sull’importanza delle regole. 
    Di quelle che ci sono ma soprattutto di quelle che dovrebbero esserci.
    Perché la domanda è: in quella “terra di nessuno” che sembra essere diventato oggi il diritto (non solo alimentare), cosa succede? 
    Qual è il punto della situazione in materia di sicurezza alimentare
    Il legislatore riesce a garantire sicurezza e rapidità di risposte, congrue alle promesse che non lesina?
    Prima di addentrarci in un’analisi – sia pure parziale, per ragioni di spazio – dello status quo della normativa alimentare, al fine di esporre (e cercare di capire) come siamo messi, occorre però fare un sia pur breve riassunto delle “puntate precedenti” che ho dedicato al tema, al fine di mettere in evidenza il minimo comun denominatore fra le tematiche alimentari settoriali: l’inveterata tendenza a non portare a compimento nulla e la smaniosa inclinazione alla programmazione fine a se stessa (perché si limita a rinviare, senza soluzione di continuità, ad altre programmazioni). 
    Riassunto delle “puntate” precedenti [...]
    Il punto della situazione: la propaganda ministeriale 
    Sul sito del ministero della Salute esiste un’apposita sezione dedicata alla sicurezza alimentare, nella quale oggi – oltre ad uno scarno (rispetto all’importanza del tema) drappello di news – sono in evidenza due relazioni (v. infra): 
    1) la prima riguarda il controllo ufficiale alimenti e bevande (dati del 2015); 
    2) la seconda concerne, invece, il Piano nazionale di controllo ufficiale delle micotossine negli alimenti (2016-2018). 
    Segue una lunghissima serie di links ai più disparati “sottotemi” – cui si è fatto cenno in premessa – della sicurezza alimentare, che si è voluto riassumere nel cloud seguente. 

    Le principali disposizioni della disciplina speciale: a) la normativa generale sugli alimenti [...]
    b) le autorizzazioni sanitarie, le competenze e i controlli [...]
    c) il commercio dei prodotti alimentari [...]
    d) il consumatore e il diritto all’informazione [...]

    Gli altri rivoli della materia e le recenti relazioni del ministero [...]
    “E il”: il limbo, l’intuizione, la percezione e la realtà 
    […] In un interessante contributo di qualche anno fa, l’autore cercava di fornire una chiave di lettura della strategia comunitaria in materia di sicurezza alimentare, partendo dalla definizione del concetto di “qualità”, alla luce della “sicurezza alimentare”. 
    Dopo alcune interessanti considerazioni generali, l’autore poneva l’accento sul fatto che la sicurezza alimentare è “l’espressione più evidente di quello standard elevato di protezione della salute che gli artt. 95 e 152 del Trattato CE impongono, e che in larga misura essa rappresenta una «presa di consapevolezza» del Legislatore europeo dell’importanza e dei contenuti del diritto al consumo […].
    Di tale strategia fa tuttavia parte anche un secondo aspetto di carattere più strettamente «commerciale» legato al recupero di un certo rapporto «fiduciario» fra produttore e consumatore nelle produzioni agroalimentari, basato in larga misura sulla percezione degli aspetti qualitativi dei prodotti, che può aiutare a comprendere meglio le finalità e la natura delle diverse attività comunitarie connesse alla «sicurezza alimentare»”. La distinzione degli aspetti di «prevenzione» legati alla salute umana dagli elementi «commerciali» di promozione della qualità – prosegue l’autore – “poggia su di una ambiguità di fondo legata alla concezione stessa di quest’ultima […] “Il mercato oggi richiede innanzitutto sicurezza, come risulta evidente da tutte le indagini sui consumi svolte ultimamente. Si tratta tuttavia di una forma di sicurezza più ampia di quel semplice pre-requisito comune a tutti i prodotti che vengono commercializzati, poiché investe una serie di fattori ulteriori quali la conoscibilità delle origini dell’alimento e dei suoi processi produttivi, un certo legame con la tradizione, l’esclusione dell’impiego di organismi e sostanze ritenute «sospette» anche se ancora scientificamente non dichiarate «nocive», una corretta informazione sui contenuti nutrizionali del prodotto, sulla eventuale presenza di «allergeni» […] In sostanza possiamo affermare che la «sicurezza degli alimenti» si è oggi arricchita di connotazioni ulteriori che non afferiscono immediatamente alla «idoneità al consumo» del prodotto, ma che invadono la sfera delle caratteristiche più strettamente «qualitative» fondamentali nel dialogo produttore-consumatore. D’altra parte è la stessa Commissione a non far mistero nel Libro Bianco del 2000 sulla sua intenzione di «recuperare il rapporto fiduciario produttore-consumatore» proprio attraverso gli «strumenti» della sicurezza alimentare. È chiaro che la «sicurezza» degli alimenti un tempo esclusivamente elemento della c.d. «qualità nutrizionale» è oggi parte integrante nella sua accezione contenuta nel Libro Bianco anche del «sistema qualità» (certificazione) e della «qualità commerciale» (ossia caratteristica del prodotto in esso incorporata percepibile dal consumatore come valore aggiunto attraverso i suoi elementi più evidenti. Si pensi ad esempio alla tracciabilità)”.
    Da allora sono passati quasi tre lustri, ma le ambiguità permangono, così come permane una generalizzata sfiducia dei cittadini-consumatori, soprattutto nei confronti della politica, alla quale non si chiede soltanto di intuire, di programmare o di inventarsi nuove strategie, ma soprattutto di diventare credibile, e di mettere in pratica quello che promette. 
    Migliorandolo. 
    Diversamente – continuando a mancare la fiducia nel (e un rapporto fiduciario con il) legislatore – il rischio (molto) forte è quello che lo stesso cittadino finisca: 
    • con l’aver fiducia nel “primo [venditore] che passa” (sia esso il piccolo panettiere di montagna o la grande multinazionale, con il suo codazzo di influencers e di comunicatori), in grado di sfruttare, anche nel settore della sicurezza alimentare, la sua credulità/debolezza (rectius: il suo bisogno di credere in qualcosa), e 
    • con l’accontentarsi di banalità, comunicate però “con simpatia ”, con buona pace della “sicurezza alimentare”, annessi e connessi, nelle sue diverse sfaccettature. 
    Senza neanche immaginare – anche se non sarebbe difficile immaginarselo – che, in assenza di regole e controlli, “so bboni tutti, a mettece ‘na scritta”.


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    TTIP: molte domande e poche risposte. Parliamone....

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    Sul n. 11/2016 della rivista “Ambiente & Sviluppo”, edita da IPSOA, è stato pubblicato un mio articolo che parla del famigerato TTIP, il Transatlantic Trade and Investment Partnership, di cui tanto si è sentito parlare in televisione, ma in modo fumoso.
    Fumoso perché il TTIP è circondato dal mistero.
    È proprio dal mistero, che parte il mio articolo, di cui voglio riportare qualche stralcio (sono stati tagliati alcuni pezzi e la maggior parte delle note. Per la lettura dell'articolo completo, si rimanda il lettore alla rivista "Ambiente & Sviluppo", edita da IPSOA).

    Il TTIP: le ragioni (e i torti) del si e del no

    “Questa gente divisa, questa storia sospesa[1]

    Gli elementi tipici della “spy story” ci sono tutti: notizie di accordi internazionali segreti improvvisamente trapelate grazie alla “rete”; un certo e momentaneo risalto sui media tradizionali; i “buoni” e i “cattivi” a contendersi lo scettro della verità, contro le menzogne e le omissioni della parte avversa; il conflitto fra il singolo individuo (o gruppi organizzati) e la “struttura sociale”.
    Non si tratta di una personale sensazione, derivante anche dalla recente, godibilissima, lettura di Purity, di Jonathan Franzen[2]: infatti, anche se con il passare del tempo se ne parla sempre di più in modo sporadico (per lo meno “in TV”), il TTIP – acronimo di Transatlantic Trade and Investment Partnership – ha tutti i crismi di una storia di spie, buona per creare, e rafforzare, due opposte fazioni post-ideologiche, intente a passare il loro tempo più ad idolatrare il proprio vessillo dottrinale e a distruggere le tesi avverse che a cercare un dialogo per trovare un punto di equilibrio (e di svolta riformista), secondo un cliché che la politica usa ormai da molto tempo. Troppo.
    E pensare che le premesse erano ben altre, almeno a parole: gli accordi ai quali faccio riferimento, infatti, hanno improvvisamente riempito le pagine dei giornali, e i palinsesti televisivi, fra la primavera e l’estate di quest’anno a seguito delle notizie trapelate grazie a Greenpeace Olanda, che ha diffuso il testo degli accordi, per “favorire la trasparenza ed innescare un dibattito informato sul trattato”, che “minaccia di avere gravi ripercussioni per l’ambiente e la vita di più di 800 milioni di cittadini dell’Unione europea e degli Stati Uniti[3].
    Ma dopo questa sacrosanta rivendicazione (“dibattito informato”) sembra che il ricercato dialogo abbia fin da subito assunto le vesti del solito scambio di “accuse [e scuse] senza ritorno[4]”, dell’attribuirsi (e rinfacciarsi) vicendevolmente ogni genere di nefandezza, più o meno verosimile, che poco interessa a chi vuole capire di cosa stiamo parlando, per potersi formare un’opinione quantomeno fondata su dati e non su opinioni.
    A ben vedere, allora, alla luce di quello che, sia pur rapidamente, si leggerà nei prossimi capitoli, la sensazione che si tratti di una spy story rimarrà tale: ciò di cui stiamo parlando assomiglia di più ad una scialba telenovela di provincia.




    [1] F. De André, Disamistade, in “Anime Salve”, Dischi Ricordi, 1981
    [2] J. Franzen, Purity, Einaudi, 2016
    [4] F. De André, Hotel Supramonte, in “Indiano”, BMG Ricordi, 1996


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    TTIP: molte domande e poche risposte. Parliamone.... L'azzardo morale

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    L’azzardo morale


    “Lo scopo di internet e delle tecnologie connesse
    era «liberare» l'umanità dai compiti
    – fabbricare cose, imparare cose, ricordare cose –
    che prima davano significato alla vita
     e perciò ne costituivano l'essenza.
    Ora sembrava che l'unico compito significativo fosse
    l'ottimizzazione per i motori di ricerca[17]”.

    Alla luce di quanto, sia pur sia pur sinteticamente, si è visto in queste pagine, si può comprendere il significato delle parole con cui si chiudeva l’introduzione.
    Ovvero che la sensazione è che quella relativa al TTIP sia più simile ad una telenovela di provincia, che ad una vera e propria spy story (anche se forse è così che ci piace immaginarla, per sopperire – almeno idealmente – alla pochezza della scena politica di oggi), e che quanto si trova su internet, frutto di analisi partigiane e di testi seo oriented, non è che una parte della pura verità, finora celatasi dietro semplici punti di vista.
    Per accorgersene basta rileggere le categoriche prese di posizione sul tema, che si trovano nella rete, e il testi segreti relativi all’agricoltura e allo sviluppo sostenibile, intrisi:
    ·         di premesse;
    ·         di rispetto delle reciproche differenze (che in teoria si dovrebbero in qualche modo, ed invece, livellare, uniformare);
    ·         di reminder;
    ·         di propositi di cooperare per instaurare dialoghi fruttuosi o per agevolare la conclusione positiva di ulteriori negoziati;
    ·         di tentativi di “garantire che l'effetto di tali provvedimenti non crei inutili ostacoli agli scambi di prodotti agricoli tra di loro e che i provvedimenti non siano più restrittivi per gli scambi di quanto necessario per conseguire il loro obiettivo legittimo”;
    ·         di riaffermazioni di principî;
    ·         di sforzi;
    ·         di promozioni;
    ·         di rinvii a future proposte;
    ·         di stucchevoli rassicurazioni (promesse?) a latere (L’“affermazione” conseguente alla preoccupazione relativa al fatto che il TTIP potrebbe ridurre i diritti dei lavoratori e pregiudicare il ruolo dell’OIL (“Desideriamo che il TTIP preveda livelli di tutela elevati per i lavoratori, basati sugli strumenti dell’OIL”) non sembra, infatti, una risposta, quanto una promessa da marinaio…).
    Il tutto, naturalmente, quasi esclusivamente attorno agli scambi (agli aspetti commerciali, insomma), con buona pace della sostenibilità, che fa capolino nel momento in cui si fa cenno alla necessità di adoperarsi per promuovere:
    ·         ulteriori negoziati, in relazione ai quali, tuttavia, non si fa riferimento a qualità ambientali ma solo ad una più generica (e commerciale) efficienza nella produzione alimentare (Il riferimento al fatto che, nello stesso tempo, tale efficienza deve garantire “la gestione sostenibile delle risorse naturali” sembra più che altro una forma di stile che un proposito, più che un’obbligazione di risultato);
    ·         lo sviluppo agricolo internazionale e una maggiore sicurezza alimentare globale, anche se non si riesce a comprendere a fondo rispetto a che cosa, soprattutto se si considerano le azioni che le parti intendono mettere in campo per il raggiungimento di tale obiettivo” (La promozione di solidi mercati globali per i prodotti alimentari e per i fattori di produzione agricoli; la “restrizione” delle misure commerciali ingiustificate che aumentano i prezzi alimentari a livello mondiale o acuiscono la volatilità dei prezzi, in particolare evitando l'impiego di tasse sulle esportazioni, divieti di esportazione o restrizioni alle esportazioni dei prodotti agricoli; la promozione e il sostegno alla ricerca e all'istruzione, allo scopo di sviluppare nuovi prodotti agricoli innovativi e strategie che facciano fronte alle sfide globali legate alla produzione abbondante, sicura e accessibile di alimenti, mangimi, fibre ed energia).
    Ecco, di fronte a questo panorama ci si domanda come mai enunciazioni tanto eteree debbano essere tenute nascoste e/o spacciate per chissà quale scoop (para)giornalistico e/o oggetto di così sclerotiche prese di posizione.
    Beninteso, non si vogliono minimizzare i potenziali pericoli che si possono celare anche dietro a testi tanto condivisibili quanto poco coercitivi (ed essere classificati come pro TTIP), né gridare al complotto ad ogni piè sospinto (ed essere, al contrario, additabile alle stregua di un NO-TTIP).
    Semplicemente, ci si vuole porre delle domande, ben sapendo che esistono tensioni positive nell’una come nell’altra campana.
    Basti pensare, a mero titolo di esempio:
    -          (pro fautori del TTIP), alla necessità e all’urgenza di cercare di uniformare la normativa (naturalmente in senso migliorativo) di creare nuovi sbocchi per il mercato, di alleggerire, più in generale, un sistema per certi versi anchilosato e connotato da protezionismi a corrente alternata;
    -          (pro detrattori del trattato), alle questioni relative ai timori paventati sulla qualità del cibo e alla tutela dell’ambiente.
    Nonostante il testo sia etereo, può preoccupare, preoccupa il fatto che le questioni sulle sostenibilità siano tratteggiate, quando lo sono, e non invece trattate con più forza, senza sottointesi.
    A proposito di sottointesi, cosa dire del “nodo” relativo alle controversie?
    Nel testo si legge che “le parti s’impegnano ad istituire un meccanismo efficace ed efficiente per risolvere le controversie che possono insorgere tra le Parti stesse in merito all'interpretazione e all'applicazione del presente accordo con l'obiettivo di pervenire, laddove possibile, a soluzioni concordate”.
    A rigor di logica si parla di controversie relative alle “parti” che dovrebbero sottoscrivere il trattato (id est, in mancanza di una definizione di parti, gli Stati), e quindi si fa fatica, almeno di primo acchito, a comprendere la polemica relativa alla possibilità per le corporation di intentare causa ai singoli Stati, con l’effetto paradosso cui si è fatto cenno. Ma se così fosse (se davvero le controversie oggetto del paragrafo dovessero riguardare anche le corporation), c’è da domandarsi perché prevedere uno strumento “altro” rispetto all’ordinaria giustizia, per il semplice fatto che si garantirebbero tempistiche più consone: il problema dell’eterna lentezza della giustizia non si risolve accorciando i tempi di prescrizione, o devolvendo le controversie a giudici sulla cui terzietà si potrebbero scrivere interi pamphlet
    A proposito, invece, di argomenti che rischiano di passare in secondo piano, in questa diatriba settoriale (e, quindi, destrutturata e deconstestualizzata), siamo sicuri che già oggi – mentre l’Europa è in “crisi esistenziale” (J.P. Junker) – non si importino, ad esempio, prodotti contraffatti e/o sofisticati da altri paesi (asiatici), in un silenzio reso ancora più totale dall’accanimento contro uno strumento necessario, anche se necessariamente perfettibile?

    Chi scrive non condivide il “gioco delle parti” in voga in modo generalizzato in questo periodo che prevede solo due opzioni (a favore o contro il TTIP, secondo una logica dell’“azzardo morale”): chi scrive non è contrario al TTIP, ma a questo TTIP, perché frutto di una politica infantile (che insegue – ognuno per la propria strada, secondo le proprie “idee” – una purezza irraggiungibile, che ha qualcosa di nauseante, oltre che ottuso[18]), cui fanno da cassa di risonanza sia una parte del web (rectius: chi utilizza il web in modo non corretto), sia un certo “neo-giornalismo d’assalto”, autoreferenziale e destinato alla marginalità culturale.
    Prescindere dagli opposti punti di vista, spacciati per verità, significa cercare "La" verità – che poi dovrebbe essere niente di più, niente di meno che il Bene Comune – che “si trova da qualche parte nella tensione fra i due estremi[19]”.
    È la Politica che dovrebbe trovare questa via di mezzo, senza cedere agli azzardi morali delle opposte fazioni.
    Discutendo, anche in modo animato, ma con una prospettiva diversa rispetto al passato.
    Capendo che si discute (si dovrebbe discutere) per capire.
    Non per avere ragione.

    << TTIP: molte domande e poche risposte. Parliamone.... Focus sul capitolo sullo sviluppo sostenibile





    [17] J. Franzen, Purity, cit.
    [18] “La stupidità scambiava se stessa per intelligenza, mentre l’intelligenza riconosceva la propria stupidità”. J. Franzen, Purity, cit.. Come a dire, occorrerebbe essere consapevoli dei limiti intellettuali ed estetici dell’approccio militante.
    [19] “Ed è lì che dovrebbe vivere il giornalismo, in quella tensione”. J. Franzen, Purity, cit.



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