Visualizzazione post con etichetta Riciclaggio. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta Riciclaggio. Mostra tutti i post

Rifiuti. Direttiva 2008/98/CE

0 commenti


Lo scorso 22 novembre 2008 è stata pubblicata sulla G.U.C.E. (Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea) la nuova direttiva sui rifiuti 2008/98/CE, che sostituirà le direttive 2006/12/CE rifiuti, 91/689/CEE rifiuti pericolosi e 75/439/CEE eliminazione degli oli usati.
Gli Stati membri avranno a disposizione due anni per adottare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2008/98/CE. 
Nelle prossime settimane non mancheranno articoli di approfondimento: per il momento voglio sottolineare alcuni dei punti focali della Direttiva 2008/98/CE, sottolineati nei “considerando”.

Innanzitutto, la direttiva sottolinea – e non è pleonastico farlo, specie nel nostro Paese… – che l’obiettivo principale di qualsiasi politica in materia di rifiuti dovrebbe consistere nel ridurre il più possibile le conseguenze negative della produzione e della gestione dei rifiuti per la salute umana e l’ambiente. 
Per questo motivo, la politica ambientale in materia di rifiuti dovrebbe puntare alla riduzione dell’uso delle risorse e alla promozione dell’applicazione concreta della gerarchia dei rifiuti.


Read more

Raccolta differenziata. Ecopiazzole: finalmente la nuova disciplina

0 commenti
Sul numero 7 del 2008 della rivista Ambiente & Sviluppo, Ipsoa, è stato pubblicato un interessante articolo dell’Ing. Alberto Muratori, dedicato ad una delle novità meno «radiografate»: l’introduzione della definizione di «centro di raccolta», ovvero
un’«area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l’attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento».
Prima di iniziare l’analisi del testo normativo, l’autore sottolinea che
a prescindere dall’incertezza del linguaggio e dalla dubbia interpunzione - per non dire della ridondanza dell’inciso «senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica» - quella di «centro di raccolta» poteva sembrare, in prima lettura, solo una delle tante declaratorie general-generiche (oltretutto, anche piuttosto imprecisa), che frequentemente appesantiscono il nostro apparato normativo senza apprezzabili ricadute, anche in considerazione del fatto che, in presenza di così numerose ed eclatanti inadempienze nell’adozione di provvedimenti esecutivi solo preannunciati dalle norme di rango superiore, ma mai concretizzati, era ben difficile attendersi un percorso preferenziale per il decreto cui il cit. art. 183 aveva demandato la fissazione della disciplina relativa alle cosiddette «ecopiazzole», oltretutto, previa parere della Conferenza Unificata Stato - Regioni - Citta` e Autonomie locali.
Quindi, l’autore prosegue con una disamina della vexata quaestio relativa al regime autorizzatorio delle ecopiazzole, che vedeva contrapposti due orientamenti dottrinari, mentre la Magistratura, sia penale che amministrativa, si attestava su posizioni nella quasi totalità dei casi “garantiste”…
Segue un’approfondita disamina dei contenuti del DM 8 aprile 2008, volto ad approfondire:
  • cosa sono i centri di raccolta disciplinati dal decreto;
  • quali sono i soggetti che possono conferire rifiuti e quali quelli che gestiscono tali isole ecologiche;
  • quali sono i rifiuti che possono essere conferiti nelle ecopiazzole;
  • le norme tecnico-costruttive;
  • le prescrizioni relative all’esercizio
Complessivamente, conclude l’Ing. Muratori
la disciplina dei «Centri di Raccolta» di cui al D.M. 8 aprile 2008 […] sembra adeguatamente ampia ed articolata, e del tutto in grado di assicurare quelle finalità di agevolazione-incentivazione non tanto della raccolta differenziata «in sé e per sé» - cui, abbastanza a torto, alcune componenti dell’ambientalismo militante sembrano riconoscere poteri taumaturgici - quanto piuttosto, grazie al controllo sui conferimenti e sul deposito, delle effettive possibilità di riciclaggio e recupero, che flussi omogenei praticamente privi impurezze, così selezionabili, sono senza dubbio in grado di consentire, a condizioni ottimali, e a costi decisamente contenuti.
E ciò , in un quadro di elevata protezione sostanziale dell’ambiente, anche in assenza del «pezzo di carta» rappresentato dall’autorizzazione ex art. 208, e dalla ridondanza di una procedura d’impatto ambientale del tutto spropositata per la generalità delle fattispecie.
E tutto questo, con buona pace di qualche commentatore che, stracciandosi ora le vesti per tali snellimenti procedurali, nello sposare inopinatamente tesi ultra-garantiste, sembra dimostrare totale sfiducia nel principio di sussidiarietà.
Ma il mondo, si sa, è bello perché é vario, e tutte le opinioni hanno diritto di cittadinanza.
Per leggere l’intero articolo: Ecopiazzole: finalmente un decreto a dettarne la disciplina, stop ai conflitti interpretativi, collegati al sito di Lexambiente.
Per informazioni sull’abbonamento alla rivista, vai al sito dell’Ipsoa.

Foto


Read more

L’Antitrust vuole maggiore concorrenza nel sistema di riciclaggio dei rifiuti da imballaggio

0 commenti
Con un comunicato stampa del 14 agosto 2008, l’AGCM, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha portato a conoscenza i risultati dell’indagine conclusiva sui rifiuti riciclabili da imballaggio raccolti sul suolo pubblico.
Rifiuti che “sono una risorsa economica che i Comuni italiani non riescono a sfruttare e che potrebbe invece, con un opportuno ricorso al mercato, garantire ai cittadini un servizio di raccolta migliore e tariffe più basse”.
Nelle quasi 100 pagine di documento – si legge nel comunicato stampa –
l’Autorità fa il punto su un settore che è stato interessato da continue modifiche del quadro normativo e dal ricorso, in molte aree del Paese, soprattutto al Sud, alle gestioni emergenziali: due fattori che hanno ostacolato una corretta organizzazione delle attività di recupero di prodotti che, all’origine, valgono 25 miliardi di euro, e che hanno influito negativamente sul livello di concorrenza del settore.

Per superare una situazione che si traduce in un aumento dei costi a carico degli utenti, l’Autorità ha proposto una serie di correttivi:


Read more

Sentenza Mayer Parry: nozione di rifiuto e riciclaggio. Trattamento dei rifiuti di imballaggio contenenti metallo (3)

0 commenti
(segue da - sei nel terzo ed ultimo di 3 articoli che riguardano la sentenza della Corte di Giustizia Mayer Parry)

La definizione di riciclaggio precisa anche che il rifiuto può essere ritrattato in un processo di produzione per la sua funzione originaria «o per altri fini»: di conseguenza, la nozione di riciclaggio non è circoscritta al caso in cui il nuovo materiale o il nuovo prodotto, dalle caratteristiche paragonabili a quelle del materiale originario, è utilizzato per la stessa funzione di imballaggio metallico, in quanto anche un utilizzo per altri scopi integra la detta nozione (che possono essere i più disparati, a condizione che il ritrattamento dei rifiuti di imballaggio non si traduca in una forma di recupero di energia né sia effettuato mediante smaltimento, perché ciò contrasterebbe con la nozione stessa di riciclaggio come modo di recupero dei rifiuti).

Così interpretata, la definizione di riciclaggio soddisfa gli obiettivi della direttiva 94/62, perché assicura un elevato livello di tutela dell'ambiente, oltre a rispondere alle esigenze di chiarezza e di uniformità connesse agli obiettivi della direttiva stessa riguardo al buon funzionamento del mercato interno, consistenti in particolare nella prevenzione degli ostacoli agli scambi e delle distorsioni di concorrenza.

Alla stregua di tali chiarimenti, il materiale di grado 3 B, quale quello prodotto dalla Mayer Parry si può considerare rientrante in tale nozione?

Una premessa è d’obbligo: le parti nella causa principale non contestano che i materiali o gli oggetti alla base della produzione del materiale di grado 3 B fabbricato dalla Mayer Parry sono rifiuti di imballaggio.

Il problema è che la produzione di materiale di grado 3 B non costituisce un ritrattamento di rifiuti di imballaggio contenenti metallo per ripristinare lo stato iniziale di tale materiale, cioè l'acciaio, e riutilizzarlo conformemente alla sua funzione originaria, ovvero la lavorazione di imballaggi contenenti metallo, o per altri fini.
In sostanza, i rifiuti di imballaggio contenenti metallo ritrattati dalla Mayer Parry non sono sottoposti a un ritrattamento nell'ambito di un processo di produzione che conferisce al materiale di grado 3 B caratteristiche paragonabili a quelle del materiale di cui l'imballaggio metallico era costituito: di conseguenza, detto materiale, prodotto dalla Mayer Parry, non può essere considerato un rifiuto di imballaggio riciclato.

A questo punto, alla Corte rimaneva da accertare se l'utilizzo del materiale di grado 3 B nella produzione di lingotti, lamiere o bobine di acciaio, si potesse definire un'operazione di riciclaggio di rifiuti di imballaggio.

La risposta data dalla Corte di Giustizia è positiva, perché il processo di produzione della Marry Parry sfocia nella fabbricazione di nuovi prodotti, che hanno caratteristiche paragonabili a quelle del materiale di cui erano originariamente costituiti i rifiuti di imballaggio e che si possono impiegare per la medesima funzione iniziale cui era desinato il materiale originario, vale a dire per gli imballaggi metallici, o per altri scopi.

Quindi la Corte di Giustizia ha risolto la seconda questione nel senso che la nozione di «riciclaggio» (direttiva 94/62) dev'essere interpretata nel senso che essa non comprende il ritrattamento di rifiuti di imballaggio contenenti metallo quando questi sono trasformati in materia prima secondaria, come il materiale di grado 3 B, ma riguarda il ritrattamento di tali rifiuti quando sono utilizzati per la fabbricazione di lingotti, lamiere o bobine di acciaio.

Infine la Corte di Giustizia – rispondendo alla prima questione – ha affermato che la soluzione, sopra evidenziata, non cambierebbe se si prendessero in considerazione le nozioni di riciclaggio e di rifiuti cui si riferisce la direttiva 75/442…


Read more

Sentenza Mayer Parry: nozione di rifiuto e riciclaggio. Trattamento dei rifiuti di imballaggio contenenti metallo (2)

0 commenti

La Mayer Parry sosteneva che, secondo la giurisprudenza della Corte, esistono quattro principi guida che consentono di stabilire il momento in cui sono stati riciclati rifiuti:
  1. sapere se una sostanza è un «rifiuto» rientrerebbe nella competenza del giudice nazionale e tale questione andrebbe risolta alla luce dell'insieme delle circostanze del caso di specie;
  2. qualsiasi sostanza è un rifiuto se chi la possiede se ne disfa o vuole disfarsene;
  3. esisterebbe una distinzione tra il «recupero dei rifiuti» e il «trattamento industriale normale»;
  4. vi sarebbe recupero se il processo in questione permettesse di ottenere materie prime secondarie utilizzabili in un processo industriale: infatti, quando una materia prima secondaria è stata ottenuta a tale scopo come, nella causa principale, il materiale di grado 3 B prodotto dalla Mayer Parry, il recupero e quindi il riciclaggio si considererebbero ultimati e i materiali non costituirebbero più dei rifiuti.
Dal canto suo, l’Environment Agency – al fine di sapere in quale momento i rifiuti sono da considerarsi riciclati – sosteneva che:
  • da un lato, una sostanza non cessa di essere un rifiuto per il solo fatto che è posseduta da una persona diversa dal produttore originario e che tale persona non ha lei stessa l'intenzione o l'obbligo di disfarsene;
  • dall'altro, sebbene i rifiuti non cessino necessariamente di essere tali solo perché si può affermare che sono stati sottoposti a un'operazione di recupero, la descrizione di talune di queste operazioni potrebbe tuttavia consentire di determinare in quale momento un materiale cessa di essere un rifiuto (così, a titolo di esempio, riteneva che non vi fosse motivo di mantenere i controlli di gestione dei rifiuti su materiali che sono già stati utilizzati per la produzione di energia […)
In conlusione, l’agenzia per l’ambiente non riteneva che le attività di un'azienda quale la Mayer Parry porti al riciclaggio perchè, in qualità di produttore, essa effettuerebbe solamente operazioni di pretrattamento o altre operazioni che modificano la natura o la composizione dei rifiuti contenenti metallo trattati. (vedi testo sentenza Mayer-Parry).

La Corte di Giustizia, dopo aver sottolineato il rapporto fra le due direttive “chiamate in causa” (la direttiva 94/62 dev'essere considerata una legge speciale – lex specialis – rispetto alla direttiva 75/442 cosicché le sue disposizioni prevalgono su quelle di quest'ultima direttiva nei casi che essa intende specificamente disciplinare), ha stabilito quanto segue, partendo dalla seconda questione.

In base alla definizione di riciclaggio, sottolinea la Corte, il rifiuto di imballaggio dev'essere sottoposto a «un ritrattamento in un processo di produzione», il quale implica che il rifiuto di imballaggio dev'essere manipolato per produrre un nuovo materiale o per fabbricare un prodotto nuovo.
In questo senso, il riciclaggio si distingue nettamente da altre operazioni di recupero o di trattamento dei rifiuti previsti dalla normativa comunitaria, quali il recupero di materie prime e di composti di materie prime, il pretrattamento, il miscuglio o altre operazioni che mutano solo la natura o la composizione di detti rifiuti

Inoltre, un rifiuto può essere considerato riciclato solo se è stato sottoposto a un ritrattamento tale da ottenere un materiale nuovo o un prodotto nuovo «ai fini della sua funzione originaria»: in sostanza, il rifiuto dev'essere trasformato nel suo stato originario per poter, eventualmente, essere utilizzato per una funzione identica a quella che aveva inizialmente il materiale all'origine del rifiuto.
Detto in altri termini: un rifiuto di imballaggio contenente metallo dev'essere considerato riciclato quando è stato sottoposto a un ritrattamento nell'ambito di un processo finalizzato alla produzione di un nuovo materiale o a fabbricare un prodotto nuovo dalle caratteristiche paragonabili a quelle del materiale di cui era costituito il rifiuto, per poter essere riutilizzato per la produzione di imballaggi contenenti metallo.


Read more

Sentenza Mayer Parry: nozione di rifiuto e riciclaggio. Trattamento dei rifiuti di imballaggio contenenti metallo

0 commenti
Continua la rassegna di giurisprudenza della Corte di Giustizia sulla nozione di rifiuto, cominciata con la sentenza Vessoso e Zanetti e proseguita con l’analisi delle sentenze Tombesi, Wallonie, Arco, Fornasar e Palin - Granit.
(I link agli articoli correlati si trovano a fondo pagina).

Oggi, proseguendo in rigoroso ordine cronologico, vi propongo la sentenza Mayer Parry (causa C-444/00).
In breve (il testo della sentenza è accessibile dal link Mayer Parry 444/00), la Mayer Parry è una società specializzata nel trattamento dei rifiuti contenenti metallo, al fine di renderli utilizzabili dalle acciaierie per la produzione dell'acciaio.

La Mayer Parry si procura rifiuti contenenti metallo (fra i quali quelli di imballaggio, in particolare di origine industriale), che hanno un valore commerciale e che la società generalmente deve acquistare.
Quindi raccoglie, ispeziona, controlla la radioattività, smista, pulisce, taglia, separa e frantuma (riduce in frammenti) tali rifiuti: mediante questo processo la Mayer Parry trasforma rifiuti contenenti metallo ferroso in un materiale dalle specifiche del grado 3 B, e lo vende ad acciaierie, che lo utilizzano per la produzione di lingotti, lamiere o bobine di acciaio.

La vicenda che ha condotto alla sentenza della Corte di Giustizia nasce dalla richiesta della Mayer Parry di essere accreditata come «trasformatore» (definito come soggetto le cui attività consistono nel recuperare e riciclare rifiuti) e dal successivo rifiuto da parte dell'Environment Agency inglese.

Nella conseguente controversia la High Court ritenendo che la causa necessitasse dell'interpretazione della normativa comunitaria, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Nel caso in cui un'impresa tratti materiali di imballaggio, metalli ferrosi inclusi, che (quando ricevuti da quella impresa) costituiscono rifiuti […] smistandoli, pulendoli, tagliandoli, frantumandoli, separandoli e/o imballandoli in modo tale da rendere questi materiali adatti ad essere utilizzati come materia base nella fornace, per produrre lingotti, lamiere o bobine di acciaio, tali materiali devono considerarsi riciclati e cessano di essere rifiuti, qualora siano stati:
a) resi adatti ad essere utilizzati come materia base, o
b) utilizzati da un produttore di acciaio per la produzione di lingotti, lamiere o bobine di acciaio?
2. Questi materiali devono considerarsi come riciclati qualora siano stati:
a) resi adatti ad essere utilizzati come materia base, o
b) utilizzati da produttori di acciaio per produrre lingotti, lamiere o bobine di acciaio?

Sentenze citate a inizio articolo:
per Vessoso e Zanetti, guarda l'articolo pillole di giurisprudenza
per Tombesi, scarica il testo della sentenza Tombesi
per Wallonie, scarica il testo della sentenza Wallonie
per Arco, guarda l'articolo sulla nozione di rifiuto
per Fornasar, guarda l'articolo sulla qualificazione di rifiuto pericoloso
per Palin Granit, guarda l'articolo dal titolo Palin Granit: il sottoprodotto fa capolino nella giurisprudenza della Corte di Giustizia



Read more