(segue da - sei nel terzo ed ultimo di 3 articoli che riguardano la sentenza della Corte di Giustizia Mayer Parry)
La definizione di riciclaggio precisa anche che il rifiuto può essere ritrattato in un processo di produzione per la sua funzione originaria «o per altri fini»: di conseguenza, la nozione di riciclaggio non è circoscritta al caso in cui il nuovo materiale o il nuovo prodotto, dalle caratteristiche paragonabili a quelle del materiale originario, è utilizzato per la stessa funzione di imballaggio metallico, in quanto anche un utilizzo per altri scopi integra la detta nozione (che possono essere i più disparati, a condizione che il ritrattamento dei rifiuti di imballaggio non si traduca in una forma di recupero di energia né sia effettuato mediante smaltimento, perché ciò contrasterebbe con la nozione stessa di riciclaggio come modo di recupero dei rifiuti).
Così interpretata, la definizione di riciclaggio soddisfa gli obiettivi della direttiva 94/62, perché assicura un elevato livello di tutela dell'ambiente, oltre a rispondere alle esigenze di chiarezza e di uniformità connesse agli obiettivi della direttiva stessa riguardo al buon funzionamento del mercato interno, consistenti in particolare nella prevenzione degli ostacoli agli scambi e delle distorsioni di concorrenza.
Alla stregua di tali chiarimenti, il materiale di grado 3 B, quale quello prodotto dalla Mayer Parry si può considerare rientrante in tale nozione?
Una premessa è d’obbligo: le parti nella causa principale non contestano che i materiali o gli oggetti alla base della produzione del materiale di grado 3 B fabbricato dalla Mayer Parry sono rifiuti di imballaggio.
Il problema è che la produzione di materiale di grado 3 B non costituisce un ritrattamento di rifiuti di imballaggio contenenti metallo per ripristinare lo stato iniziale di tale materiale, cioè l'acciaio, e riutilizzarlo conformemente alla sua funzione originaria, ovvero la lavorazione di imballaggi contenenti metallo, o per altri fini.
In sostanza, i rifiuti di imballaggio contenenti metallo ritrattati dalla Mayer Parry non sono sottoposti a un ritrattamento nell'ambito di un processo di produzione che conferisce al materiale di grado 3 B caratteristiche paragonabili a quelle del materiale di cui l'imballaggio metallico era costituito: di conseguenza, detto materiale, prodotto dalla Mayer Parry, non può essere considerato un rifiuto di imballaggio riciclato.
A questo punto, alla Corte rimaneva da accertare se l'utilizzo del materiale di grado 3 B nella produzione di lingotti, lamiere o bobine di acciaio, si potesse definire un'operazione di riciclaggio di rifiuti di imballaggio.
La risposta data dalla Corte di Giustizia è positiva, perché il processo di produzione della Marry Parry sfocia nella fabbricazione di nuovi prodotti, che hanno caratteristiche paragonabili a quelle del materiale di cui erano originariamente costituiti i rifiuti di imballaggio e che si possono impiegare per la medesima funzione iniziale cui era desinato il materiale originario, vale a dire per gli imballaggi metallici, o per altri scopi.
Quindi la Corte di Giustizia ha risolto la seconda questione nel senso che la nozione di «riciclaggio» (direttiva 94/62) dev'essere interpretata nel senso che essa non comprende il ritrattamento di rifiuti di imballaggio contenenti metallo quando questi sono trasformati in materia prima secondaria, come il materiale di grado 3 B, ma riguarda il ritrattamento di tali rifiuti quando sono utilizzati per la fabbricazione di lingotti, lamiere o bobine di acciaio.
Infine la Corte di Giustizia – rispondendo alla prima questione – ha affermato che la soluzione, sopra evidenziata, non cambierebbe se si prendessero in considerazione le nozioni di riciclaggio e di rifiuti cui si riferisce la direttiva 75/442…