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Il disastro ambientale: cos’era, dal punto di vista giuridico, prima della sua recente introduzione nel codice penale? E – soprattutto – cos’è diventato?

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Sul numero di novembre 2015 della rivista Ambiente & Sicurezza sul lavoro, EPC Editore, è stato pubblicato un contributo a cura di Andrea Quaranta in materia di disastro ambientale incentrato sull'evoluzione del concetto di disastro ambientale, tra perenni vuoti normativi, interpretazioni giurisprudenziali e querelles di stampo politico. 
Dopo una prima parte dedicata alla ricostruzione del contesto in cui ha cominciato a farsi strada il concetto di disastro ambientale (In un momento di totale vuoto normativo, il giudice penale ha fatto spesso uso delle disposizioni presenti nel codice penale, anche forzandone i limiti, pur di offrire una qualche tutela all'ambiente e alla salute: il caso più eclatante è l’utilizzo dell’art. 674 del C.p., relativo al getto pericoloso di cose, per contrastare fenomeni di inquinamento atmosferico ed elettromagnetico), l'articolo prosegue con la trattazione dell'evoluzione giurisprudenziale del disastro ambientale, prima della riforma del 2015. In questo caso la giurisprudenza, in mancanza di una specifica normativa, ha utilizzato in via sussidiaria l'articolo 434 del codice penale (crollo di costruzioni o altri disastri dolosi), in base al quale “chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti , commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro avviene”. Questo mentre parte della dottrina (Ruga Riva) riteneva inconciliabile il delitto di cui all’art. 434 del c.p. con le caratteristiche strutture del danno ecologico e con il bene ambiente.
Segue un riferimento specifico al concetto di disastro ambientale così come configurato dalla Cassazione, la quale ha avuto modo di sottolineare in più occasioni che "per configurare il reato di “disastro” è sufficiente che il nocumento metta in pericolo, anche solo potenzialmente, un numero indeterminato di persone: infatti, il requisito che connota la nozione di “"disastro” ambientale, delitto previsto dall’art. 434 c.p., è la “potenza espansiva del nocumento” anche se non irreversibile, e l’“attitudine a mettere in pericolo la pubblica incolumità ”. L'articolo prosegue con un'ampia disamina di altre questioni evidenziate, sempre dalla Cassazione, in relazione al disastro ambientale (per il disastro ambientale basta la consapevolezza; per il risarcimento dei danni da disastro ambientale è sufficiente il patema d'animo) e, nella sua ultima parte, evidenzia le caratteristiche principali della recentissima riforma dei delitti ambientali - Legge, 22/05/2015 n° 68, G.U. 28/05/2015 - , volta - almeno nelle intenzioni del Legislatore - a colmare il vuoto normativo legato al concetto di disastro ambientale e a inserire uno specifico nuovo titolo- gli "eco-reati" - all'interno del codice penale, definendo con chiarezza le fattispecie di reato e le pene connesse. La genesi della riforma è stata tuttavia caratterizzata da un'accesa querelle di stampo politico, nella quale chi ha criticato "questa" riforma ambientale è stato anche accusato di scarso ambientalismo.
Sulla rivista EPC è disponibile l'articolo completo.



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Discarica di Bussi: la pronuncia della Corte d'Assise di Chieti

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Discarica di Bussi: la pronuncia della Corte d'Assise di Chieti

Sul n. 5 della rivista Ambiente e Sicurezza sul Lavoro -  Editore EPC è stato pubblicato il contributo Discarica dei veleni di Bussi: il disastro ambientale “senza colpevoli” nel quale viene illustrato il ragionamento che ha portato la Corte di Assise di Chieti a pronunciare la sentenza di assoluzione degli imputati per uno dei due reati contestati (avvelenamento delle acque), “perché il fatto non sussiste”, e dichiarare il “non doversi procedere” per il secondo (disastro ambientale, derubricato a delitto colposo di danno) per intervenuta prescrizione.
Torniamo indietro e facciamo mente locale su questa annosa vicenda: in Abruzzo, in prossimità della confluenza di due fiumi, il Tirino e il Pescara, in una zona ricca d’acqua superficiale e profonda, nei primi anni del secolo scorso veniva insediato un polo chimico gestito, nel corso del tempo, da diverse società, senza che nessun ente locale sollevasse alcuna questione sul forte impatto ambientale delle attività industriali praticate nel sito;  soltanto nel 2005 l’ARTA Abruzzo inviava una relazione tecnica nella quale si segnalava la “presenza anomala” di sostanze chimiche (stiamo parlando di tricloroetilene, tetracloroetilene, tetraclorometano, cloroformio e altri prodotti tossici e nocivi) riscontrate nelle acque superficiali dell’asta fluviale del Pescara nella zona a valle della confluenza con il Fiume Tirino e, quindi, immediatamente a valle del sito industriale di Bussi. Di qui le indagini, concentratesi soprattutto nella zona delle opere di captazione, finalizzate a fornire acqua potabile, miscelata con quella proveniente dall’acquedotto, all’intera popolazione dei comuni ubicati lungo la valle del Pescara.
Secondo la Corte d'Assise, le fonti documentali “consentivano di acquisire elementi di conoscenza che, confrontati con quanto emerso in occasione dell’analisi chimica svolta sui siti inquinanti, fornivano una quadro probatorio pienamente collimante, consentendo così di poter affermare, in termini di assoluta certezza, che l’attività di sversamento di residui della produzione era iniziata decenni addietro e, soprattutto, si era svolta in carenza di adeguate misure di prevenzione dell’inquinamento”.
Tuttavia, nella parte in fatto della sentenza si evidenzia che “l’apporto di inquinanti fornito dallo stabilimento industriale è rimasto un dato ipotizzato in termini di mera probabilità e rispetto al quale non è stato neppure possibile fornire un’indicazione generica del dato quantitativo, sicché non si può affermare – in termini di certezza come richiesto nel giudizio penale – la sua rilevanza causale rispetto al presunto avvelenamento dell’acqua emunta del campo pozzi”, e che “l’avvelenamento non è determinato dalla mera presenza di sostanze inquinanti, essendo richiesto il superamento di determinati parametri di concentrazione tali da far insorgere un concreto rischio per i potenziali assuntori dell’acqua. Ne consegue che non è ipotizzabile un rapporto lineare tra la presenza di inquinanti e la determinazione dell’effetto nocivo tipico dell’avvelenamento, sicché l’astratta possibilità che sostanze provenienti dall’area dello stabilimento – in quantità in alcun modo determinabile – possano aver raggiunto il campo pozzi è un dato di per sé neutro, atteso che solo ove fosse stato possibile accertare il grado di concentrazione con cui tali sostanze si sono trasferite dallo stabilimento all’acqua emunta, si sarebbe potuto apprezzare l’eventuale contributo causale offerto all’avvelenamento delle acque destinate all’alimentazione”.

Queste le premesse di fatto: ma quali erano i due capi di imputazione?
1. Delitto di avvelenamento delle acque destinate all'alimentazione umana mediante la realizzazione, nel corso degli anni di ben 4 discariche abusive di cui una di dimensioni gigantesche, la dispersione nel suolo sottostante l'area di sedime degli impianti di piombo nonché l'attuazione di una vera e propria strategia d'impresa finalizzata ad eludere gli obblighi derivanti dalla necessità di eliminare le conseguenze di tali condotte.
2. Delitto di cui all’art. 434 del c.p., dal momento che gli imputati avrebbero concorso a cagionare un “disastro ambientale di immani proporzioni che riguardava l’intero suolo e sottosuolo delle aree interne ed esterne al polo chimico-industriale di Bussi.

Dopo una sintetica trattazione degli elementi costitutivi del reato di avvelenamento delle acque, l'articolo dà conto di quanto ritenuto dalla Corte: "’area sulla quale si è insediato lo stabilimento chimico di Bussi e quella immediatamente circostante “proprio perché storicamente interessata da produzioni industriali potenzialmente pericolose ed in grado di alterare la composizione delle acque di falda, hanno fin dall’origine costituito un limite logico, prima ancora che normativamente previsto, affinché l’acqua di falda fosse effettivamente attinta per essere impiegata in usi alimentari", come a dire, l’inquinamento storico realizzatosi in assenza di una specifica disciplina volta ad impedire l’attingimento della falda acquifera da parte delle sostanze tossiche non potrà dar luogo al reato di avvelenamento per il semplice fatto che l’azione dell’uomo ha privato l’acqua di falda del requisito della potenziale utilizzabilità ai fini alimentari e, quindi, viene meno uno dei requisiti del fatto tipico previsto dall’art. 439 c.p.

Per quanto concerne invece il disastro ambientale, la Corte ritiene ampiamente accertato che l'area occupata dallo stabilimento industriale presenta un’elevata contaminazione, determinata dalla storica produzione di sostanze chimiche ivi svolte per oltre un secolo e che ha determinato la dispersione e l’interramento di plurime sostanze tossiche, alcune delle quali anche cancerogene.
In sostanza, “l’intera zona in questione non solo è gravemente inquinata, ma vi è anche una obiettiva diffusività delle sostanze pericolose principalmente mediante le falde acquifere; se tale circostanza non ha in concreto determinato l’avvelenamento delle acque destinate all’alimentazione umana, ciò non esclude affatto che vi sia stata una compromissione rilevante e difficilmente reversibile delle matrici costituenti un presupposto della salubrità ambientale, in modo da determinare che terreni ed acque collocate in prossimità degli impianti ed in corrispondenza delle discariche sono divenuti sicuramente insuscettibili di qualsivoglia impiego, se non a rischio di esporre i frequentatori ed utilizzatori delle suddette aree ad un concreto pericolo per la salute pubblica”, ha affermato la Corte. Tuttavia, dopo una disamina della nozione di disastro ambientale, in particolare relativa ai commi 1 e 2 dell'Art. 434 (aspetti controversi, giurisprudenza e funzione selettiva dell'elemento soggettivo), la Corte ha concluso che la conoscenza parziale del reale stato di contaminazione e delle cause che lo determinavano sia di per sé un elemento difficilmente sormontabile nell'ottica della tesi d'accusa volta a sostenere la commissione dolosa del reato di disastro ambientale; pertanto il reato è stato derubricato a disastro colposo ex art. 449 c.p. e ciò ha determinato la prescrizione.


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Per "qualche" euro in più

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Molto si sta scrivendo sul "caso ILVA" e sul "braccio d'acciaio" fra Governo e magistratura, spesso con i toni apodittici di chi ritiene assertivamente di avere la ragione dalla propria parte. 
Ritorneremo, in queste pagine, sulla vicenda ILVA quando  il DL salva-ILVA sarà diventato legge dello Stato - vedremo in che termini - e se e quando la magistratura avrà sollevato (perché credo che lo farà) la questione di legittimità costituzionale o il conflitto di attribuzioni fra poteri dello Stato.
In questo post voglio accennarvi, invece, a quanto, meno conosciuto, è (già) stato fatto nel 2010 dalla BEI, la banca europea per gli investimenti, che ha finanziato un progetto - Riva Taranto Energy & Environment per “la sostenibilità tecnica, ambientale e finanziaria a lungo termine”, presentato dalla società proprietaria del polo siderurgico tarantino.
Il progetto riguardava un programma di investimenti volto a mantenere la competitività del sito, consolidando l'occupazione ma al tempo stesso riducendo le emissioni di gas serra e l'impatto ambientale delle attività produttive. Tramite una procedura di "procurement" la società avrebbe avviato, per attuare il progetto stesso, una negoziato internazionale volto all'ottenimento delle attrezzature e servizi necessari, fra le poche imprese in grado di fornirli. Costo totale: circa 750 mln di euro, di cui la metà finanziati dalla BEI.
Nell’annosa, complicata vicenda relativa all’ILVA di Taranto, il “mondo” politico intero si arrovella per mostrarsi efficiente, invece di “trovare” una soluzione in grado di cominciare a coniugare – davvero e ora – tutela dell’ambiente e della salute dell’uomo, da un lato, con gli interessi economici di datori e lavoratori, dall’altro. 
Così facendo, quello stesso mondo politico si dimentica, tuttavia, di porre (ehm: porsi) alcune domande, non perché siano indiscrete, ma perché potrebbero esserlo, indiscrete, le risposte cui neanche loro – a meno di giravolte (para)dialettiche eclatanti – si potrebbero sottrarre. 
Fermo restando che ora – per forza, non s’è fatto nulla dal punto di vista politico fino ad oggi – la vicenda costituisce un’urgenza da risolvere, bene e in fretta, vi sono alcune domande che meriterebbero non solo risposte puntuali, ma anche analitici resoconti su ciò che medio tempore non è stato fatto (e neanche si è tentato di fare).
Considerando che il Governo, soltanto pochi mesi fa, ha stanziato 336 milioni di euro per la bonifica di Taranto nel “braccio d’acciaio” a tre fra lo stesso Governo, la magistratura e l’Ilva, come e quando verrà effettuata la bonifica? 
Perché il vice-presidente della Commissione europea, nonché responsabile per l’industria continua a promettere, invocandoli, anche i fondi europei della BEI, la banca europea per gli investimenti?

Quando si parla di (tanti) soldi, occorre andare cauti, e non cedere alla facile “tentazione” di lamentarsi per il loro utilizzo: ma proprio per gli stessi motivi occorre capire di che cosa stiamo parlando… 
La BEI, infatti, di soldi ne ha già dati....
Che fine hanno fatto?

Sul  sito della Casa Editrice Ipsoa di Milano, potete continuare a leggere, nell'articolo Il “caso” Ilva: progettare il futuro a partire da risposte indiscrete, pubblicato il 18 dicembre scorso, le impressioni di chi ritiene, appunto, che occorra progettare il futuro cominciando a partire da risposte indiscrete.



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Sentenza eternit di Torino: considerazioni in attesa di leggere le motivazioni

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La notizia, pochi giorni fa, è di quelle "storiche": nell'ambito del processo Eternit, il magnate svizzero Stephan Schmidheiny, 65 anni, e il barone belga Louis De Cartier De Marchienne, 91 anni, sono stati condannati a 16 anni di reclusione per disastro doloso e omissione dolosa di misure infortunistiche.
La condanna vale per i reati commessi negli stabilimenti piemontesi di Casale e Cavagnolo, dal 13 agosto 1999 in avanti. Altri invece risultano prescritti, come quelli contestati in determinati periodi negli stabilimenti di Bagnoli e Rubiera.
E' appena stato pubblicato il dispositivo (128 pagine, coincidenti con l'elenco delle parti civili costituite) della sentenza di Torino che condanna i capi della Eternit al risarcimento per i danni provocati ai cittadini e all'ambiente di Casale Monferranto, sede dello stabilimento in cui si produceva l'eternit appunto, un (allora) "innovativo" materiale composto da fibra di amianto.
Di seguito, pongo alcune considerazioni partendo dall'articolo pubblicato sul sito di Repubblica, a firma di Antonio Cianciullo, dal titolo più che evocativo: "Le altre eternit, diecimila vittime in tanti anni di inquinamento".

Nell'articolo si concentra l'attenzione sul significato che la sentenza riveste da un duplice punto di vista: il reato non riguarda un evento singolo, come Seveso per intenderci, ma l'inquinamento "da stillicidio", causato ad un territorio e ad una popolazione "poco a poco", nel corso di anni e anni di attività.
Inoltre, e qui arriviamo alla seconda importante novità, ad essere considerati colpevoli non sono i capi di reparti o sotto reparti demandati alla sicurezza, ma l'asset proprietario dell'impresa.
Citando dall'articolo: "la sentenza di Torino è destinata a fare da apripista a tante altre. A rilanciare storie di discariche, acciaierie e impianti chimici che hanno gravemente danneggiato il territorio e la salute della gente. Oltre 5 milioni di persone interessate con dati impressionanti di mortalità in eccesso. Questo è il commento asciutto di Rino Pavanello, da 25 anni segretario dell'associazione Ambiente e lavoro".

La sentenza ha fatto notizia nei media di tutto il mondo, e sembra essere la miccia pronta a riaccendere  centinaia di vertenze "dormienti" relative all'impatto sanitario e ambientale dell'inquinamento nel lungo periodo dei vecchi colossi della chimica, dell'acciaio e delle discariche sui territori che li hanno ospitati. Quei territori che, nel caso delle fabbriche e degli stabilimenti industriali sorti nel boom economico, hanno ricevuto molto in termini di lavoro e iniziale benessere, dovendo poi restituire, in una proporzione assolutamente sballata, in termini di vite umane e danni incalcolabili all'ambiente.

Per una ricostruzione accurata del profondo e controverso legame che unisce un territorio al proprio "mostro chimico" suggerisco la lettura de Il segreto tra di noi, ambientato fra le langhe piemontesi, che attraverso la vicenda letteraria racconta anche il dramma dell'Acna di Cengio, la grande fabbrica che avvelenò il fiume Bormida e i suoi operai.


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Il disastro ambientale della Concordia

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A pochi giorni dalla tragedia umana e dal pontenziale disastro ambientale causato dallo schianto della nave da crociera Concordia su uno scoglio davanti all'Isola del Giglio, vorrei soffermarmi, in questo articolo, sul concetto giuridico di disastro ambientale.
L'incidente verificatosi sulla nave comandata dal chiacchierato Schettino potrebbe infatti provocare, in seguito alla fuoriuscita incontrollata di carburante sulla costa antistante l'isola, danni incalcolabili all'ecosistema circostante. In queste ore si sta tentando con ogni mezzo di impedire una tale catastrofica eventualità, che potrebbe verificarsi a causa dell'inabissamento della nave.

Cos'è, dal punto di vista giuridico, un disastro ambientale? E, soprattutto, per configurare il reato di disastro è necessario che l'evento abbia luogo oppure è sufficiente che una condotta avventata o un dolo ne provochino un rischio potenziale?

Il punto di partenza è costituito dall'articolo 434 del c.p. (crollo di costruzioni o altri disastri dolosi), in base al quale “chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti – fra i quali rientrano gli attentati alla sicurezza dei trasporti e degli impianti di energia elettrica e del gas, disastro ferroviario e altri disastri – commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro avviene”.

In più occasioni la Cassazione ha avuto modo di sottolineare che per configurare il reato di “disastro” è sufficiente che il nocumento metta in pericolo, anche solo potenzialmente, un numero indeterminato di persone: infatti, il requisito che connota la nozione di "disastro" ambientale, delitto previsto dall'art.434 c.p., è la "potenza espansiva del nocumento" anche se non irreversibile, e l'"attitudine a mettere in pericolo la pubblica incolumità".
Il termine “disastro” (nella specie ambientale) implica che esso sia cagione di un evento di danno o di pericolo per la pubblica incolumità "straordinariamente grave e complesso", ma non "eccezionalmente immane" (Cassazione Sez. V, n. 40330/2006): pertanto,"è necessario e sufficiente che il nocumento abbia un carattere di prorompente diffusione che esponga a pericolo, collettivamente, un numero indeterminato di persone". 

Strettamente connessa alla nozione disastro ambientale è la problematica relativa alle conseguenze risarcitorie/patrimoniali dello stesso: di recente, la Cassazione (11059/09, relativa al disastro ambientale di Seveso; sentenza che potete scaricare sul sito di Natura Giuridica, dopo esservi registrati gratuitamente; per cercare la sentenza utilizzate il motore di ricerca interno del sito) ha affermato che anche il “semplice” - si fa per dire – “patema d'animo” sofferto dai cittadini, preoccupati per le ripercussioni sulla salute, causate dal disastro ambientale, deve essere risarcito come danno morale.


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Danno morale per patema d’animo: risarcimento per il disastro ambientale di Seveso

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La Cassazione Civile (sentenza n. 11059/09) ha affrontato un tema molto delicato, relativo alle conseguenze risarcitorie/patrimoniali del disastro ambientale di Seveso (i tags principali, per riassumere, sono: danno ambientale, risarcimento del danno non patrimoniale, mezzi di prova, risarcibilità, diossina, disastro ambientale, danno esistenziale, Class action).

Il “patema d’animo” dei cittadini, preoccupati per le ripercussioni sulla salute, causate dalle sostanze tossiche sprigionatesi in seguito al disastro ambientale di Seveso, deve essere risarcito come danno morale, nonostante le tesi sostenute, a gran voce, dall’Icmesa nel ricorso presentato in Cassazione per l’annullamento della sentenza di secondo grado che, confermando quanto già statuito dal Tribunale di Milano, aveva condannato a società ad un risarcimento pari a 5.000 € per ciascun ricorrente.

Tesi che ruotavano tutte intorno a questo concetto: non esistono i presupposti per il danno morale perché, inter alia, non c’è la prova che i residenti della “zona della nube tossica” avessero avuto delle ripercussioni nella vita sociale o anche di relazione…

La Cassazione, con un sentenza che vi consiglio vivamente di leggere d’un fiato (potere liberamente scaricare la sentenza della Corte di Cassazione Civile n. 11059/09 sul sito di Natura Giuridica, consulenza ambientale per imprese e pubbliche amministrazioni) ha statuito, invece, e per fortuna giuridico-ambientale, che è giuridicamente corretto inferire l’esistenza di un danno non patrimoniale, ravvisato nel patema d’animo indotto dalla preoccupazione per il proprio stato di salute e per quello dei propri cari, ove tale turbamento psichico sia provato in via documentale.

Il danno non patrimoniale può essere provato anche per presunzioni e la prova per inferenza induttiva non postula che il fatto ignoto da dimostrare sia l’unico riflesso possibile di un fatto noto, essendo sufficiente la rilevante probabilità del determinarsi dell’uno in dipendenza dell’altro, secondo criteri di regolarità causale.

Si tratta, del resto di principi affermati già in passato (Cass. Sez. Un. civ. n. 2515/2002, in caso di compromissione dell’ambiente a seguito di disastro colposo - art. 449 c.p.) nel caso del verificarsi di un delitto di pericolo presunto a carattere plurioffensivo: qui la Cassazione sottolineava che alla lesione dell’interesse adespota all’ambiente ed alla pubblica incolumità, si affianca il pregiudizio causato alla sfera individuale dei singoli soggetti che si trovano in concreta relazione con i luoghi interessati dall’evento dannoso, in ragione della loro residenza o frequentazione abituale. Ove sia dimostrato che tale relazione è stata causa di uno stato di preoccupazione è configurato il danno non patrimoniale in capo a detti soggetti, danno risarcibile in quanto derivato da reato.

In armonia con un’altra decisione della Cassazione (Cass. Sez. Un. civ. n. 26972/2008) il giudice di legittimità delle leggi ha, inoltre, stabilito che va esclusa l’autonomia del c.d. danno esistenziale, il quale non rappresenta altro che una delle voci del danno non patrimoniale.
Nel caso in cui il fatto illecito, da cui è derivato il danno, si configuri come reato, il danno non patrimoniale è risarcibile nella sua più ampia accezione di danno determinato da lesioni di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica.

In questo contesto, la sofferenza morale può ben protrarsi anche per lungo tempo e la sua durata assume rilievo ai fini della quantificazione del risarcimento, e il Giudice ha il compito di accertare l’effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome ad esso attribuito.

Altri post pubblicati sul blog di Natura Giuridica, relativi al risarcimento per danno ambientale:


Evoluzione del danno ambientale nella politica europea (1, 2, 3, 4, 5, 6)

Siti di interesse nazionale: convegno a Roma (“Bonifica e danno ambientale nei SIN”)



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Earth Overshoot Day: l'escalation senza regole e senza freni dei capricci insostenibili dell'uomo

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Quando in anticipo sul tuo stupore
verranno a crederti del nostro amore
a quella gente consumata nel farsi dar retta
un amore così lungo
tu non darglielo in fretta

non spalancare le labbra ad un ingorgo di parole
le tue labbra così frenate nelle fantasie dell'amore
dopo l'amore così sicure a rifugiarsi nei "sempre"
nell'ipocrisia dei "mai"


Mentre leggevo il post sull’Earth Overshoot Day sul blog di Beppe Grillo, le immagini che scorrevano nella mia mente erano accompagnate dalle note di questa splendida canzone di Fabrizio De Andrè…"Verranno a chiederti del nostro amore"

Un’associazione di immagini, niente di più, probabilmente legata al fatto che gente consumata a farsi dar retta (l’uomo moderno, volendo generalizzare) sta cedendo l’amore (per la natura) un po’ troppo in fretta, tanto per dirne una.

Il 23 settembre 2008, infatti, è stato l’Earth Overshoot Day di quest’anno: il giorno, cioè, in cui (una parte de) l’umanità ha finito di consumare tutte le risorse che la natura è in grado di produrre in un anno solare.

Come a dire che da quella data stiamo già consumando le risorse future, con buona pace dello sviluppo sostenibile, e dell’ingorgo di parole che si spendono per ribadire i soliti mai (mai più comportamenti scellerati, mai più politiche insostenibili, mai più …), e rifugiarsi nell’ipocrisia dei sempre (d’ora in poi lotteremo sempre contro gli sprechi, le ingiustizie, bla bla bla…).

In definitiva: siamo sulla "buona strada" per la bancarotta ecologica.

Il 23 settembre 2008 è la data indicata dal Global Footprint Network fondato da Mathis Wackernagel, l'inventore del concetto di impronta ecologica, un indice statistico utilizzato per misurare la richiesta umana nei confronti della natura, mettendo in relazione il consumo umano di risorse naturali con la capacità della Terra di rigenerarle.

Il Global Footprint network ha sintetizzato il concetto di Overshoot.

Dopo aver paragonato la natura ad una società che, come una società, possiede un proprio budget, l’accento viene posto sul fatto che ogni anno possono essere prodotte solo un tot di risorse e solo una certa quantità di rifiuti può essere assorbita.
Il problema è rappresentato dal fatto che la nostra domanda di “servizi naturali” eccede l’offerta…
Nel 2008 (una parte de) l’umanità ha consumato ben il 40 % in più di quello che la natura era in grado di generare.
In definitiva
this problem -- using resources faster than they can regenerate and creating waste faster than it can be absorbed -- is called ecological overshoot.
e loro si stupiranno
che tu non mi bastavi

Sul sito di You Tube è stata inserita l’intervista a Wackernagel, il quale evidenzia, in estrema sintesi, l’escalation senza regole e senza freni che i consumi hanno avuto negli ultimi decenni, cui è corrisposto il progressivo assottigliarsi delle capacità della Terra di rigenerare le risorse tanto insensatamente delapidate

Sono tre le aree nelle quali – sottolinea Wackernagel – ci dobbiamo concentrare:
La prima è che, come per l'economia, dobbiamo essere coscienti di quanto spendiamo e quanto utilizziamo. Una buona contabilità non salva dalla bancarotta, ma aiuta a capire quanto ci siamo vicini.
La seconda: se si guarda alle infrastrutture costruite oggi o nel passato... le infrastrutture rimangono per decenni. Pensate a come sono costruite le vostre città: questo determina come vivete in queste città, determina per decenni quanto le case consumano.
La terza, è orientare l'innovazione nella giusta direzione. L'innovazione è il miglior strumento per risolvere i problemi, ma se non è concentrata sui problemi giusti questi non verranno risolti. Se abbiamo chiare le questioni da risolvere possiamo raggiungere gli obiettivi dell'innovazione più facilmente e iniziare a investire in questi obiettivi.
L’intervista prosegue ponendo l’accento sull’importanza di riconsiderare i rifiuti non solo dal punto di vista culturale (i rifiuti sono l’inizio, e non la fine, del ciclo), ma anche da quello economico (i rifiuti sono una risorsa) e organizzativo (fondamentale è il recupero attraverso un’adeguata separazione.

L’era dell’Overshoot è cominciata nel 1986, anche se allora ci siamo salvati in zona Cesarini (31 dicembre 1986): di lì in avanti ogni anno la situazione è andata via via peggiorando…

Solamente dopo 9 anni, nel 1995, già a partire dal 21 novembre, la quantità di risorse andava oltre la capacità degli ecosistemi di rigenerarsi.
Nel 2005 l’Earth Overshoot Day è caduto il 2 ottobre.
Quest’anno, come anticipato, la data è stata anticipata al 23 settembre.
Secondo le proiezioni delle Nazioni Unite, di questo passo nel 2050 si arriverà alla scadenza anticipata del 1° Luglio, ovvero si avrà bisogno di un secondo pianeta per soddisfare i capricci insostenibili degli esseri umani.

I responsabili di questo scempio ecologico sono, naturalmente, i paesi più industrializzati.

Dai dati emerge che se tutto il mondo avesse lo stile di vita Stati Uniti ci vorrebbero 5,4 terre, mentre con quelli del Regno Unito e Germania si scenderebbe rispettivamente a 3,1 e 2,5 terre.
Il dato per L’Italia è di 2,2 pianeti, ci servirebbe cioè Marte e un quinto di Venere per continuare a portare avanti le nostre scellerate abitudini.
Trasferimento su Marte?
Il panorama è desolante.
Tuttavia voglio concludere il post con una bella notizia: una delle tante campagne di sensibilizzazione ad un uso più sostenibile delle risorse.
Si chiama “Sing before the shower”…


Foto n. 1 originally uploaded by willc2



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Disastro innominato colposo: configurabilità

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La sentenza che vi propongo oggi (Cassazione, Sez. IV, Sent. n. 19342 del 18 maggio 2007, Pres. Marzano , Est. Licari, Ric. Rubiero) trae origine dall’incendio di un enorme cumulo di rifiuti avvenuto l’11 settembre 1997 nel rodigino.

Le fiamme assunsero proporzioni tali da imporre l'intervento dei Vigili del Fuoco: nell’incendio si sprigionarono imponenti fumi che furono analizzati dai tecnici del Comune, i quali rivelavarono la presenza nell'aria di una quantità di acreolina (gas tossico intensamente irritante, altamente volatile, capace di raggiungere considerevoli distanze e rimanere inalterato nel suo potere di tossicità, dall'odore pungente, con effetti lacrimatoli e punto di combustione a 234^ C) tale da destare allarme nelle autorità locali e da determinare l'avvio di nuove indagini da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo.

Tra l’altro, quello dell’11 settembre 1997 non fu l’unico, ma il più grave di una serie di incendi…

Tralasciando, in questa sede, la minuziosa analisi della vicenda giuridica di primo e secondo grado, per la quale si rimanda il lettore al testo integrale della sentenza, è interessante sottolineare quanto statuito dalla Cassazione:
Per la configurabilità del reato di disastro innominato colposo di cui agli articoli 449 e 434 cod. pen. è necessaria una concreta situazione di pericolo per la pubblica incolumità, nel senso della ricorrenza di un giudizio di probabilità relativo all'attitudine di un certo fatto a ledere o a mettere in pericolo un numero non individuabile di persone, anche se appartenenti a categorie determinate di soggetti.

A tal fine, l'effettività della capacità diffusiva del nocumento (cosiddetto pericolo comune) deve essere, con valutazione "ex ante", accertata in concreto, ma la qualificazione di grave pericolosità non viene meno allorché, eventualmente, l'evento dannoso non si è verificato: ciò perché si tratta pur sempre di un delitto colposo di comune pericolo, il quale richiede, per la sua sussistenza, soltanto la prova che dal fatto derivi un pericolo per l'incolumità pubblica e non necessariamente anche la prova che derivi un danno.


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Deriva energetica italiana

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Ieri ho parlato dell’Italia dei NO a (quasi) tutto.
Oggi anche.
Perché è bene soffermarsi su dati e cifre, per comprendere, per dialogare e confrontarsi.
Per informare e formare una coscienza ambientale, oggi ancora troppo “elitaria”…
L’articolo che vi propongo oggi è di tre mesi fa, e porta la firma dei due autori de “La casta”, Sergio Rizzo e Gian Antonio Stella.

Il titolo e il sottotitolo la dicono lunga. Energia, l'Italia dei no. Eolico, nucleare, rigassificatori: tutti bocciati. I consumi? Come mezzo miliardo di africani”.

Insomma: una deriva energetica


Al di là degli approfondimenti – sempre e più che mai in questo caso necessari, per evitare di continuare a trasformare l’ambiente in un motivo di scontro ideologico fra diversi, ma ugualmente sterili, integralismi – ho trovato l’articolo provocatorio, perché pone l’accento sul deserto culturale che oggi domina in Italia, mentre in altri paesi…
[…]
Alberto Asor Rosa un rovello ce l'ha: «A fronte della minaccia di scempio del paesaggio non è da escludersi il ricorso alle centrali nucleari».
E come lui, uno dei protagonisti dell'intellighenzia di sinistra italiana, cominciano ad averlo in tanti. Piuttosto che distese immense di pannelli solari e sconfinate foreste metalliche di mulini a vento, non sarà il caso di tornare all'energia atomica?
Ma per carità, s'infiamma Alfonso Pecoraro Scanio: «Chernobyl ha dimostrato che le dimensioni del rischio nucleare sono inaccettabili e immorali. Per difendere il bello non c'è bisogno di giocare alla roulette dell'atomo».
Meglio le centrali a carbone? No, le centrali a carbone no.
Meglio le centrali a petrolio? No, le centrali a petrolio no.
Meglio il gas, che però chiede i rigassificatori, cioè impianti che riportino il combustibile dalla forma liquida a quella gassosa? Ma per carità!
È vero che si potrebbero usare le piattaforme dove un tempo si estraeva metano, già allacciate ai metanodotti e abbandonate in mare aperto nell'Adriatico, ma prima «bisogna preparare una valutazione sugli impatti ambientali insieme con i nostri vicini, soprattutto con la Slovenia, ma anche con la Croazia ».
Allora l'eolico? Adagio: «Alcuni impianti si possono fare. Però non dobbiamo installare torri gigantesche proprio sulle rotte degli uccelli migratori, che vengono sterminati dalle pale».
Di più: «L'Europa ci condannerebbe».
L'Europa, a dire il vero, ha fatto scelte diverse. […]
Siamo alla mercé dei capricci degli altri. Il che, se l'Italia fosse una comunità di Amish della Pennsylvania che si alzano al levar del sole, si coricano al tramonto e vivono rifiutando la modernità, non sarebbe un problema enorme.
Il guaio è che non lo siamo (né vogliamo esserlo, aggiungerei io…)
L’articolo prosegue enumerando una serie di dati che rendono l’idea della vastità dl problema. Che mettono i brividi, come sottolineano Stella e Rizzo
Secondo Eurostat, l'Italia «brucia» tanta energia elettrica quanto Turchia, Polonia, Romania e Austria le quali messe insieme hanno 136 milioni di abitanti. O se volete (stavolta i dati sono dell'Aie, l'Agenzia internazionale dell'energia) quanto mezzo miliardo di africani. E avanti di questo passo nel 2025 consumeremo il 5,3% di tutta l'energia prodotta nel pianeta con lo 0,7% della popolazione mondiale. Bene: esaurita ogni possibilità di sfruttare ancora di più le risorse idriche (ogni salto, dalle Alpi valdostane ai monti Nebrodi, è già stato usato) e poveri come siamo di materie prime, la nostra autonomia è pari al 12% del totale. Per il resto dipendiamo dall'estero.
Il 12% lo compriamo direttamente dai Paesi vicini, il che significa, spiega l'ingegner Giancarlo Bolognini, «che all'estero ci sono 8 centrali nucleari della potenza di quella di Caorso che lavorano a pieno regime per noi». Il 75% ce lo facciamo da noi ma solo grazie a materie prime acquistate da governi e società stranieri (gas dalla Russia e dall'Algeria, petrolio da più parti).
Risultato finale: l'energia elettrica prodotta in Italia costa il 60% più della media europea […]
Siamo il Paese europeo che (nonostante il gas naturale copra ormai la metà del settore) dipende di più dal petrolio. Nel solo 2005 ne abbiamo consumato nelle centrali circa 6 milioni e mezzo di tonnellate, pari a 32 superpetroliere come la Exxon Valdez che anni fa affondò in Alaska causando un disastro ecologico. Sei volte di più che la Germania o la Francia, dodici volte più che il Regno Unito.[…]
Un Paese serio, davanti a un quadro così fosco di dissesto energetico e alla minaccia di blackout come quello che paralizzò ore e ore l'Italia il 28 settembre del 2003 per un guasto dovuto alla caduta in un albero in Svizzera, non si darebbe pace nella ricerca di vie d'uscita. Nucleare o solare, eolica o geotermica: ma una soluzione.La cronaca di questi anni, invece, è un impasto di veti, controveti, velleitarismi, fughe in avanti, viltà e retromarce. Nel caos più totale.[…]
Ma resta il tema: o facciamo qualcosa o restiamo appesi, con le nostre fabbriche e le nostre lampadine, ai capricci degli stranieri che ci tengono in pugno. Ed è lì che si vede la disastrosa incapacità della nostra classe dirigente, non solo dei «signor no» dell'ambientalismo talebano, di fare delle scelte.
Anche gli svedesi, per dire, votarono a favore del progressivo abbandono del nucleare. Molto prima di noi, nel 1980. Ma dandosi scadenze lunghe lunghe. Per spegnere completamente la centrale di Barsebäck hanno aspettato venticinque anni e l'ultima chissà quando la chiuderanno davvero dato che tutti i sondaggi dicono che la stragrande maggioranza dei cittadini ha cambiato idea: piuttosto che finire ostaggio degli stranieri, meglio il nucleare. In ogni caso, si sono mossi. Cercando sul serio le alternative possibili.Come hanno fatto tutti i governi seri in tutto il mondo. Compresi quelli che il petrolio ce l'hanno. Noi invece…
Per leggere l'intero articolo "Energia, l'Italia dei no"







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Danno ambientale per inquinamento da DDT: Tribunale Torino condanna Syndial a 1,9 miliardi di euro

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In questo post parlo del danno ambientale per inquinamento da DDT scoperto nel 1996 nelle acque del Lago Maggiore.
La storia dello stabilimento chimico di Pieve Vergonte dal quale provenvivano le sostanze inquinanti è lunga, e vi si intrecciano numerosi cambi di proprietà, molteplici linee di produzione, riconversioni…

Ma, soprattutto, è una storia di uno stillicidio: quello dell’inquinamento ambientale, “scoperto” solo nel 1996, quando una rilevazione fatta dal laboratorio cantonale di Lugano sulle acque del Lago Maggiore denunciò una «contaminazione diffusa» da DDT dei pesci pescati nel lago, superiore ai limiti della legge elvetica.
Furono informate le autorità italiane, che l’11 giugno dello stesso anno fecero analisi sui pesci, trovando una contaminazione che superava i limiti di legge.



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Disastro ambientale: pugno duro della Cassazione

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Con questa importante sentenza (9418 del 2008) la Corte di Cassazione adotta il pugno duro nei confronti di chi, attraverso un illecito smaltimento di ingenti quantitativi di rifiuti pericolosi, mette in serio pericolo la salute dei cittadini e l’ambiente.

Il caso

Tutto parte da un’imponente attività istruttoria (rappresentata da appostamenti, riprese filmate, sequestri e dichiarazioni di soggetti coinvolti nelle indagini e da intercettazioni telefoniche), che costituiva lo sviluppo di altri filoni investigativi (convogliati nelle operazioni Madre Terra I e Madre Terra II).
Il quadro emerso individuava l’esistenza di una organizzazione criminale dedita al traffico illecito dei rifiuti.

In estrema sintesi, secondo la impostazione accusatoria:
  • i rifiuti speciali pericolosi costituiti dai fanghi derivanti dal ciclo di depurazione delle acque
  • i rifiuti liquidi delle navi approdate nel porto di Napoli
  • destinati ai centri di compostaggio di alcune società
invece di essere sottoposti al necessario trattamento, erano smaltiti illecitamente (quasi tutti sparsi su terreni agricoli o nei corsi d'acqua).

Il tutto avveniva attraverso un collaudato meccanismo di complicità fra produttori di rifiuti, gestori degli impianti di compostaggio, titolari e dipendenti delle ditte di trasporto, titolari di aziende agricole.

Rimandando al testo integrale della sentenza della Cassazione n. 9418 del 2008 per l’approfondimento della vicenda, è importante, in questa sede, sottolineare, quanto statuito dalla Cassazione in relazione alla nozione di disastro ambientale.

Per configurare il reato di “disastro” è sufficiente che il nocumento metta in pericolo, anche solo potenzialmente, un numero indeterminato di persone.
Infatti, il requisito che connota la nozione di "disastro" ambientale, delitto previsto dall'art.434 c.p., è la "potenza espansiva del nocumento" anche se non irreversibile, e l'"attitudine a mettere in pericolo la pubblica incolumità".

Nella caso di specie, i Giudici hanno evidenziato una imponente contaminazione di siti realizzata dagli indagati mediante l'accumulo sul territorio e lo sversamento nelle acque di ingenti quantitativi di rifiuti speciali altamente pericolosi: tali condotte hanno insita una elevata portata distruttiva dell'ambiente con conseguenze gravi, complesse ed estese ed hanno una alta potenzialità lesiva tanto da provocare un effettivo pericolo per la incolumità fisica di un numero indeterminato di persone idonee a confermare gli arrestati domiciliari a un imprenditore per lo smaltimento illecito di rifiuti speciali pericolosi.

Il termine “disastro” (nella specie ambientale) implica che esso sia cagione di un evento di danno o di pericolo per la pubblica incolumità "straordinariamente grave e complesso", ma non "eccezionalmente immane" (Cassazione Sez. V, n° 40330/2006).
Pertanto, "è necessario e sufficiente che il nocumento abbia un carattere di prorompente diffusione che esponga a pericolo, collettivamente, un numero indeterminato di persone"


Quando la durata in termini temporali e l'ampiezza in termini spaziali delle attività di inquinamento (in specie gestione illecita di rifiuti), giustificano la sussunzione della fattispecie concreta nella contestata ipotesi di reato di disastro innominato; questo delitto comporta un danno, o un pericolo di danno, ambientale di eccezionale gravità non necessariamente irreversibile, ma certamente non riparabile con le normali opere di bonifica.

La Cassazione ha, così, confermato gli arresti domiciliari per il titolare di un’azienda (sedicente!) ecologica, indagato per traffico illecito di rifiuti, che aveva cercato di sminuire il suo ruolo fino a sostenere che la sua attività si limitava al trasporto dei rifiuti agli impianti di compostaggio e non era “notiziato” del loro successivo destino.


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