Disastro innominato colposo: configurabilità

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La sentenza che vi propongo oggi (Cassazione, Sez. IV, Sent. n. 19342 del 18 maggio 2007, Pres. Marzano , Est. Licari, Ric. Rubiero) trae origine dall’incendio di un enorme cumulo di rifiuti avvenuto l’11 settembre 1997 nel rodigino.

Le fiamme assunsero proporzioni tali da imporre l'intervento dei Vigili del Fuoco: nell’incendio si sprigionarono imponenti fumi che furono analizzati dai tecnici del Comune, i quali rivelavarono la presenza nell'aria di una quantità di acreolina (gas tossico intensamente irritante, altamente volatile, capace di raggiungere considerevoli distanze e rimanere inalterato nel suo potere di tossicità, dall'odore pungente, con effetti lacrimatoli e punto di combustione a 234^ C) tale da destare allarme nelle autorità locali e da determinare l'avvio di nuove indagini da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo.

Tra l’altro, quello dell’11 settembre 1997 non fu l’unico, ma il più grave di una serie di incendi…

Tralasciando, in questa sede, la minuziosa analisi della vicenda giuridica di primo e secondo grado, per la quale si rimanda il lettore al testo integrale della sentenza, è interessante sottolineare quanto statuito dalla Cassazione:
Per la configurabilità del reato di disastro innominato colposo di cui agli articoli 449 e 434 cod. pen. è necessaria una concreta situazione di pericolo per la pubblica incolumità, nel senso della ricorrenza di un giudizio di probabilità relativo all'attitudine di un certo fatto a ledere o a mettere in pericolo un numero non individuabile di persone, anche se appartenenti a categorie determinate di soggetti.

A tal fine, l'effettività della capacità diffusiva del nocumento (cosiddetto pericolo comune) deve essere, con valutazione "ex ante", accertata in concreto, ma la qualificazione di grave pericolosità non viene meno allorché, eventualmente, l'evento dannoso non si è verificato: ciò perché si tratta pur sempre di un delitto colposo di comune pericolo, il quale richiede, per la sua sussistenza, soltanto la prova che dal fatto derivi un pericolo per l'incolumità pubblica e non necessariamente anche la prova che derivi un danno.