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Rischi Ambientali - Come riconoscerli e gestirli garantendo la business continuity: pubblicati gli atti del convegno

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Sono stati pubblicati gli atti del convegno, che si è tenuto durante i lavori di Safety Expo 2019, Rischi Ambientali - Come riconoscerli e come gestirli garantendo la business continuity coordinato da Andrea Quaranta.

Il dossier di oltre 15 pagine è inserito sul numero di dicembre 2019 della rivista Ambiente & Sicurezza sul Lavoro di EPC periodici (sul numero precedente, quello di novembre, sono inseriti invece altri dossier sempre relativi a eventi di Safety Expo). 

L’incontro, svoltosi lo scorso 19 settembre, si è articolato in una vera e propria narrazione - coordinata dai due interventi di Andrea Quaranta, ad apertura e chiusura del convegno, nonché dagli interventi di raccordo  - in cui sono intervenuti:
Stefano Di Nauta che ha parlato di cosa bisogna fare appena un evento con potenziale impatto sulle matrici ambientali si è verificato (i tempi e le norme da rispettare, i soggetti coinvolti); successivamente, 
Maurizio Melino che ha spiegato cosa occorre fare affinché quel tipo di accadimento non si verifichi. Occorre progettare, realizzare, implementare e aggiornare un sistema di gestione ambientale, ancora meglio se integrato con la sicurezza, visto che spesso gli episodi inquinanti hanno conseguenze pesanti sui lavoratori coinvolti. 
Ultimo punto, ma non meno importante, è capire quali sono gli strumenti per trasferire parte del rischio ambientale e poter usufruire di un aiuto ulteriore nei delicati momenti che seguono il verificarsi dell’evento. Questo aspetto è stato al centro dell’intervento di Lisa Casali.

Per conosce più in dettaglio i relatori e una breve scheda per ciascun intervento, consigliamo la lettura del post Rischi ambientali: come riconoscerli e gestirli garantendo la business continuity pubblicato sul sito di Natura Giuridica.


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Andrea Quaranta interverrà a Safety Expo 2019

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Andrea Quaranta parteciperà a Safety Expo 2019 che si terrà a Bergamo il 18 e 19 settembre prossimo.

Sarà presente sia nella giornata di mercoledì 18 - per ascoltare le esigenze e le problematiche riscontrate da quanti devono confrontarsi con tematiche delicate quali appunto la prevenzione incendi e la sicurezza sul lavoro - sia giovedì 19 settembre dalle 11.00, come relatore nell'ambito del convegno Rischi ambientali: come riconoscerli e come gestirli garantendo la business continuity.

Arrivato alla sua IV edizione, Safety Expo è l’evento nazionale di riferimento per la prevenzione incendi e la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Nasce dall’unione del Forum di Prevenzione Incendi e del Forum di Sicurezza sul Lavoro, dal 2016 uniti in un unico appuntamento.


Ecco la scheda sintetica delle tematiche affrontate da Andrea Quaranta e dai suoi ospiti:

"L’altra faccia del rischio è quella delle opportunità ad esso connesse. Obiettivo del convegno è facilitare la presa di coscienza delle problematiche in gioco. L’ambiente non è soltanto un vincolo per l’azienda, ma può e DEVE essere un veicolo di sostenibilità: economica, finanziaria, sociale. L’incontro vuole condurre il partecipante ad un vero e proprio cambio di paradigma: capire come funziona il “Sistema” per orientarlo a risolvere i problemi e/o - meglio ancora - a prevenirli. Creare business laddove prima si pensava solo a tamponare i guai. Partendo dal Piano di Emergenza Interno (che investe anche aspetti relativi all’antincendio e alla sicurezza) si parlerà delle problematiche ambientali connesse agli incendi (bonifiche). A seguire, l’analisi delle soluzioni operative per far fronte al rischio (ambientale ed economico) chiuderà il cerchio, affrontando in particolare il tema dei Sistemi di Gestione e delle Assicurazioni ambientali: tutte soluzioni in ottica preventiva e proattiva, orientate alla minimizzazione progressiva dei rischi, con tutto quello che ciò comporta in termini di business continuity".


Oltre ad Andrea Quaranta interverranno:

  • ing. Maurizio Melino, Auditor/ Lead Auditor OHSAS 18001, Auditor/ Lead Auditor ISO 14001 , Auditor Interni OHSAS 18001, ISO 50001, si occupa da diversi anni di Gestione integrata Ambiente / Sicurezza ed è docente nell'ambito del Master Sistemi di Gestione Integrati per la Qualità, Sicurezza, Energia e Ambiente di Alma Laboris Business School;
  • Stefano Di Nauta, geologo, consulente esperto in bonifiche;
  • Maurizio Melino, ingegnere chimico, auditor/lead auditor OHSAS 18001, ISO 14001;
  • Lisa Casali, Pool Manager e Compliance Officer Antitrust - Pool Ambiente, Milano; 
  • Alessandro Saletta, Casuality underwriter, Generali Italia SpA, che illustrerà cosa si intende per e cosa ci si dovrebbe aspettare da un'assicurazione ambientale.
L'evento è valido come aggiornamento ai sensi del D.Lgs. 81/08 -Valido ai fini del rilascio di CFP (autorizzazione in fase di ottenimento).

Se volete avere una piccola anticipazione delle tematiche affrontate a Safety Expo, e conoscere un po' meglio Andrea Quaranta, qui di seguito troverete una video intervista a Andrea Quaranta e Danilo Olivero, fondatori di Sistema Iso, realtà specializzata nella progettazione e consulenza nell'ambito dei sistemi di gestione.





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Bozza di DPCM sulla capacità nazionale di incenerimento: le risposte (sbagliate) a…quali domande?

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Sul n. 3/2016 della rivista "Ambiente & Sviluppo" (IPSOA), è stato pubblicato un articolo ,"Bozza di DPCM sulla capacità nazionale di incenerimento: le risposte (sbagliate) a…quali domande?", che analizza l'ultima bozza di DPCM con il quale sono stati quantificati sia la capacità attuale e potenziale degli impianti di incenerimento in esercizio, sia il fabbisogno residuo, individuando nelle macro-aree geografiche i nuovi impianti di trattamento termico da realizzare.

Poco più di un anno fa è stato pubblicato, sulle pagine di questa rivista, un articolo sul pubblicizzato nuovo incenerimento dei rifiuti dal sapore – per così dire – enigmistico: l’articolo, infatti, invitava il (più che) paziente lettore a soffermarsi sulle differenze apportate in materia dal decreto legge #SbloccaItalia, prima, e a stretto giro dalla sua legge di conversione, e a domandarsi quale fosse il senso di quel “fare e rifare, che è tutto un lavorare”, secondo l’icastica, lapidaria ed efficace sintesi proverbial-dialettale, ivi citata.
Perché il punto, come si avrà modo di evidenziare nel prosieguo di questo articolo, è – continua ad essere – proprio questo: per dare delle risposte efficaci, occorre sapersi fare le giuste domande. Non limitarsi ad ingegnosi make-up linguistico-normativi buoni solo per comunicare il risultato di un laborioso (quanto inutile) lavoro di una “riforma”, da vendere ai cittadini-consumatori, molto più numerosi non solo degli addetti ai lavori (nelle cui fila militano anche gli assolutori – del lavoro del Governo di turno – a priori), ma soprattutto di chi prova a far emergere il proprio motivato dissenso non (solo) tanto alla scelta in quanto tale, quanto alla sua realizzazione contestualizzata.
E invece, sulla scia di quel metodo di lavoro tanto caro ai nostri ambidestri legislatori, (e con il consueto ritardo), ci ritroviamo, oggi, a ri-discutere non solo di questa opinabile scelta di metodo, ma anche del suo “merito” (la bozza in progress non appare esente da critiche) e, più in generale, della coerenza di chi continua a spacciarla per…
A spacciarla, confondendo i suoi alibi e le ragioni di chi (anche in questo caso sono in tanti) vorrebbe un sistema integrato e moderno di gestione dei rifiuti reale, e non annunciabile.

Le prime "risposte" a non si sa quali domande di sostenibilità

La bozza di decreto, finalmente analizzabile a luglio dello scorso anno, contiene fin dalle premesse i richiamati elementi di incoerenza politica: magari a sua insaputa, ma sta di fatto che il legislatore ha utilizzato anche in questo caso, quella “tecnica” che consiste (anche) nel far di volta in volta riferimento o a comodi elementi esterni alla volontà politica di chi “è costretto ad agire” (va di moda, ad esempio, trincerarsi dietro al “ce lo chiede l’Europa!”), o a quegli stessi elementi esogeni, ma per sostenere, al contrario, posizioni politico-elettorali di segno opposto (ad esempio: “l’Europa non può dettarci le regole!”).
In un momento storico in cui quotidianamente echeggiano gli strali anti ingerenze europee, il nostro legislatore giustifica questa scelta anche con la necessità di attuare il “progressivo riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale”, di “tenere conto della pianificazione regionale” e di “superare e prevenire ulteriori procedure di infrazione” comunitarie.
Sulla base:
  • di queste di per sé inoppugnabili premesse (ma fin qui siamo alle parole);
  • degli altrettanto indiscutibili principî di gerarchia nella gestione dei rifiuti (in relazione ai quali, tuttavia, il legislatore ha scelto – non si capisce se a sua insaputa o se per noncuranza – di muoversi su un terreno minato), e
  • del continuo richiamo a diverse tipologie di un non meglio specificato “fabbisogno” di trattamento e di incenerimento (per l’interpretazione del quale occorre, a questo punto, affidarsi a qualche aruspice),
la prima bozza di decreto si struttura come segue [...]

L'articolo prosegue con un capitolo intitolato "Le risposte rivedute e corrette e l'utilizzo del Photoshop giuridico", e un altro che analizza le risposte date dalle regioni al maquillage al quale era stato medio tempore sottoposto il DPCM.

L'ultimo capitolo è intitolato un po' ironicamente, un po' provocatoriamente "42 è la risposta!Ma a quale domanda?"....

"[...]
Nella“Guida galattica per autostoppisti” – serie di romanzi di fantascienza umoristica – un supercomputer, realizzato per cercare la risposta alla “domanda fondamentale sulla vita, l’universo e tutto quanto”, dopo sette milioni e mezzo di anni fornisce la risposta: “42”.

«“Quarantadue!” urlò Loonquawl. “Questo è tutto ciò che sai dire dopo un lavoro di sette milioni e mezzo di anni?”
“Ho controllato molto approfonditamente” disse il computer, “e questa è sicuramente la risposta. Ad essere sinceri, penso che il problema sia che voi non abbiate mai saputo veramente qual è la domanda”»

Fatti gli opportuni distinguo, e con il Massimo rispetto per il ruolo, anche la politica 2.0, nonostante le premesse, sembra seguire – nei fatti, e per utilizzare un vocabolario comunicativo, e in quanto tale approssimativo, ma in ogni caso efficace –  lo stesso schema da “prima Repubblica”, infarcito di asserzioni aprioristiche, di espressioni normative sfarzose, di enunciazioni di principî solenni, di una comunicazione raffinata quanto vacua, di risposte generiche e contraddittorie a domande spesso sbagliate e in ogni caso non circostanziate né contestualizzate, quelle rare volte che il politico nelle vesti di legislatore (e non di comunicatore) ipotizza di risolvere i problemi partendo dall’analisi delle necessità, e quindi dalle domande.
Come si accennava in premessa, e probabilmente come conseguenza dell’assertività governativa e della relativa assenza di dubbi sul metodo e sul merito anche di questa scelta, le domande – che avrebbero dovuto, che dovrebbero indirizzare il legislatore – sono le grandi assenti anche di questa ennesima riforma ambientale.
Ed il legislatore fornisce, non può che fornire, risposte prive di significato, di soluzioni, di efficacia: si potrebbe quasi dire, a valle della lettura di questi testi, se la situazione non fosse così grave, che il legislatore sia portato più per la fantascienza umoristica che per governare le sorti di un Paese.

Volendo sintetizzare le criticità che, a parere di chi scrive, emergono dalla lettura dell’articolato normativo, si possono enucleare almeno tre categorie.
La prima, difficilmente riassumibile con un unico aggettivo, ha a che fare con l’innato carattere del nostro legislatore, poco incline a farsi domande, più propenso invece a far vedere di fare (soprattutto a dire) qualcosa e a manipolare le parole.
Tali criticità si manifestano:
  • a volte in modo palese, ad esempio laddove il legislatore continua a volersi riferire al fatto che tali impianti di “termovalorizzazione” “costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale, e realizzano un sistema integrato e moderno di gestione di rifiuti urbani e assimilati, garantendo la sicurezza nazionale nell'autosufficienza del ciclo di gestione integrato dei rifiuti”: parole (parole parole) dotate evidentemente di poteri taumaturgici (per il legislatore), ma soprattutto autoassolutorie e funzionali alla comunicazione tautologica e martellante che domina la scena politica degli ultimi anni;
  • a volte in modo più sfumato, e quindi potenzialmente ancora più pericoloso, sotto forma di altri ipse dixit distorsivi del senso delle parole e/o della comunicazione e/o di quella che dovrebbe essere la ratio della normativa ambientale, più in generale.
Ne costituiscono un esempio il disinvolto richiamo a diktat esogeni, per giustificare qualsiasi decisione, specie se impopolare; l’utilizzo approssimativo di una terminologia non sempre coerente, sia che si tratti di “terminologia di dettaglio”, sia che si tratti di definizioni anche all’apparenza più cogenti, sia che si tratti, infine, di espressioni dirimenti per capire il contesto operativo; il pedante richiamo ad una gerarchia di gestione dei rifiuti diversa da quella reale, e modellata sulla base degli obiettivi (ehm: interessi) che si intendono raggiungere; la possibilità concessa di revisionare periodicamente le previsioni del decreto, salvo farlo soltanto “in presenza di variazioni documentate” (in sostanza: solo a consuntivo, e non in base alle previsioni delle programmazioni regionali per il futuro…); la nuova formulazione delle disposizioni finali (comma 6), laddove il legislatore stabilisce che per le modifiche del decreto, si debba tener conto anche delle politiche in atto relative alla dismissione di impianti o alla riduzione di capacità di incenerimento per le sole regioni caratterizzate da una sovraccapacità di trattamento rispetto al relativo fabbisogno di incenerimento.
L’intenzione, in questo caso, sembra essere quella di “depotenziare il conflitto istituzionale con la Lombardia, ove il caso della sovraccapacità è clamoroso”, salvo farlo “senza alcuna coerenza con la previsione fondamentale della bozza che, individuando solo l’incenerimento come destinazione ultima del rifiuto residuo, cancella le previsioni, incluse nella precedente bozza, dei 3 nuovi inceneritori per il Nord”.

Quest’ultimo passaggio ci permette di passare al secondo filone di criticità: quello delle incongruenze/contraddizioni.
La più evidente – ma non per chi ha ipotizzato queste risposte – è quella che non riesce a rispondere alla seguente domanda, per il semplice fatto di non essersela posta: perché puntare sull’incenerimento dei rifiuti, con questa presunta fretta “non operativa” (ma senz’altro con frettolosità), in un momento in cui la produzione di rifiuti è in netto calo?
E/ma soprattutto, perché puntare in questo modo così “cautelativo” sugli inceneritori che, per definizione, hanno una continua necessità di ricevere rifiuti, e per stessa ammissione del legislatore in passato sono stati sovradimensionati?
Non si tratta, con tutta evidenza, delle domande che chi legifera dovrebbe porsi prima di intraprendere un percorso normativo, quanto piuttosto di interrogativi ex post che sorgono dalla lettura di queste risposte…
Viene da chiedersi, inoltre, ad esempio:
-      perché, stando così le cose, il legislatore afferma, in premessa, che “l’individuazione di un fabbisogno basato su percentuali di raccolta differenziata minori rispetto al 65 per cento e senza tener conto degli obiettivi di ulteriore riduzione di rifiuti urbani e assimilati, determinerebbe una capacità impiantistica sovradimensionata rispetto alle esigenze nazionali”?
Senza contare il fatto che “gli impianti di trattamento preliminare hanno una capacità spesso superiore rispetto al fabbisogno di trattamento calcolato su una quantità di rifiuti residui derivanti da una raccolta differenziata a norma di legge”.
-      perché non si coordina la sedicente “strategia dell’incenerimento” (o incenerimento delle strategie?)  con quanto di recente approvato con la legge sulla green economy, la quale prevede una serie di interventi che vanno in assoluta controtendenza rispetto a questa bozza di decreto?
L’ultima, ma non meno importante, contraddizione, è quella che riguarda l’assenza di qualsiasi connessione con gli scenari delineati nel “Pacchetto sull’economia circolare”, adottato dalla Commissione europea il 2 dicembre 2015 per promuovere la transizione dell'Europa verso un'economia circolare che aumenterà la competitività globale, sosterrà la crescita economica e genererà nuova occupazione.
Il pacchetto – che contiene alcune proposte legislative riviste sui rifiuti nonché un piano d'azione globale, sulla base di una visione chiara e ambiziosa di lungo termine per aumentare il riciclaggio e ridurre il collocamento in discarica – parla anche di incenerimento, ma in termini (non mistificatori) più realistici, anche se utilizza il termine termovalorizzazione in modo giuridicamente border line…
Alla precisa domanda (“Nell'ambito di queste proposte è ancora permesso l'incenerimento dei rifiuti?”) la Commissione, infatti, risponde affermando che “se non è possibile evitare di produrre rifiuti né è possibile riciclarli, recuperarne il contenuto energetico è di norma preferibile al collocamento in discarica, sia sotto il profilo ambientale che economico. Vi è quindi spazio per la termovalorizzazione, che contribuisce a creare sinergie con le politiche unionali in materia di energia e clima, ma sempre seguendo i principi della gerarchia dei rifiuti stabilita dall'UE. La Commissione esaminerà come ottimizzare questa pratica, senza compromettere il potenziale di realizzazione di tassi di riutilizzo e di riciclaggio più elevati e come sfruttare al meglio tale potenziale energetico. A tal fine la Commissione adotterà un'iniziativa sulla termovalorizzazione nell'ambito dell'Unione dell'energia”.

Si tratta, in sostanza, di una questione di numeri, che rappresentano la terza e – almeno alla fine di questa prima lettura – ultima criticità di questa bozza.
Come s’è visto, i conti non tornano già solo se si considera il trend decrescente della produzione di rifiuti; a ciò si deve aggiungere che non vi è nessuna revisione dei calcoli per le Regioni con nuove programmazioni in corso di preparazione e che anche la terminologia utilizzata – non ulteriormente specificata – lascia ampi margini di movimento, sia in relazione ai presupposti localizzativi, sia con riguardo alla vera e propria realizzazione “di un sistema moderno ed integrato di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati”.

La normativa, specie quella ambientale, non ha bisogno di continui ritocchi di facciata, ma di essere presa sul serio e di dare risposte precise domande strategiche.
Ma chi di dovere queste domande se le deve porre consapevolmente prima, e non dopo che un altro danno si è verificato.
In quel caso, infatti, si tratta al massimo domande retoriche, quando non semplici constatazioni interrogative di quello che è accaduto, e che si sarebbe potuto evitare, ma buone in ogni caso per giustificare altre scelte emergenziali.
E le risposte non sono quelle programmatorie e strategiche di cui abbiamo bisogno (e che ci aspetteremmo), ma semplici risposte (para-umoristiche) che – come diceva quel(l)o – il legislatore ha dentro di sé.
E che, però, sono sbagliate.


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Analisi delle più recenti normative e sentenze in materia di siti contaminati

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"Un’idea, finché resta un’idea è soltanto un’astrazione", cantava Giorgio Gaber una quarantina di anni fa.
Un'astrazione.

Ecco, il diritto ambientale italiano assomiglia ad un'astrazione: tanti bei principi, un profluvio di leggi che, nelle intenzioni di chi le concepisce, dovrebbero garantire certezza e stabilità, ma che all'atto pratico - quando, da idea, la normativa deve produrre fatti concreti. In altri termini: business - si dimostrano inutili, tutt'altro che semplici, per nulla semplificatorie, oltre a comportare costi per gli operatori del settore.
Insomma, quello dell'operatore del settore bonifiche è un compito difficile, a livello interpretativo, operativo, di responsabilità.

Nel nostro Bel Paese, martoriato da continue emergenze (non solo) ambientali, esistono ben 57 siti di interesse nazionale da bonificare: spesso si tratta di siti che hanno visto succedersi, negli anni, diversi proprietari (e diversi soggetti inquinatori), e nei quali sono compresenti, ad oggi, numerose industrie altamente impattanti sul territorio e sull’ambiente. 
Parlare di responsabilità per l’attuale inquinamento non è un compito semplice, e non può essere semplificato (nel senso di schematizzato, decontestualizzandolo) né reso giornalisticamente magari in termini semplicistici (ovvero di contrapposizione): per questi motivi la giurisprudenza, in particolare quella amministrativa, lo ha (quasi) sempre affrontato in punta di (piedi) diritto, cercando delle soluzioni in grado di contemperare la tutela della salubrità dell’ambiente, da un lato, e gli interessi sociotecnico- economici, dall’altro. 
In sostanza, con lo spirito proprio di chi cerca di perseguire le molteplici sostenibilità. 

Non è semplice neanche districarsi fra le normative che il legislatore continua ad emanare in materia: le recenti modifiche al TUA che il Legislatore/Governo ha introdotto nel nostro ordinamento, nel dichiarato intento di semplificare l’iter delle bonifiche, costituiscono un’ulteriore conferma dell’incapacità di progettare un sistema strutturato che riesca, oltre che a proclamare, a raggiungere le sostenibilità.

Proprio in considerazione delle difficoltà, cui si è appena fatto cenno, Natura Giuridica ha deciso di realizzare un vademecum sulle ultime e più significative novità normative in materia di bonifica, nonché sulle principali sentenze concernenti i più significativi aspetti presi in considerazione dai giudici, nell'analizzare i casi concreti sottoposti al loro esame.
Il vademecum è utile per avvocati, consulenti ambientali, operatori del settore, per aggiornarsi e strutturare in modo adeguato le strategie difensive e/o d'impresa: il rispettivo business.

Si tratta di un lungo articolo che Natura Giuridica ha pubblicato sul suo sito: l'articolo è a pagamento.
Per scaricarlo occorre innanzitutto registrarsi gratuitamente sul sito, quindi collegarsi a questo link e seguire le istruzioni che compariranno a video e che verranno inviate tramite e-mail.

Il lungo articolo (dodici pagine) contiene un’analisi delle più recenti novità in materia di bonifica dei siti contaminati (contenute nello #SbloccaItalia, che ha introdotte alcune semplificazioni procedurali) e della più significativa giurisprudenza amministrativa e penale, con particolare riferimento al regime delle responsabilità, alla gestione delle acque emunte dalla falda durante operazioni di bonifica, alla discrezionalità tecnica dell’amministrazione, all’omessa bonifica, all’inquinamento storico, al potere del Sindaco. 

Il costo per il download è di 20 € + iva (15 + iva per utenti premium).

Nella richiesta inserire i dati per la fatturazione. 




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I nuovi controlli in materia ambientale: uno strumento utile (anche) per promuovere la gestione del rischio

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Sul numero 34 della rivista Risk Management News è stato pubblicato, fra gli altri, un articolo nel quale vengono analizzate le conseguenze sul settore assicurativo del nuovo sistema dei controlli introdotto dal D.Lgs n. 46/2014, il "decreto emissioni industriali".

I nuovi controlli periodici 
Il recente decreto “emissioni industriali” (D.Lgs n. 46/2014) ha profondamente riformato la disciplina sull’autorizzazione integrata ambientale: fra le innovazioni normative, la più importante dal punto di vista della gestione del rischio è quella concernente l’obbligo di inserire nella domanda di AIA – nei casi in cui l’attività comporti l’utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterrane nel sito dell’installazione – anche una relazione di riferimento, elaborata dal gestore prima della messa in esercizio dell’installazione o del primo aggiornamento dell’autorizzazione rilasciata, per la quale l’istanza costituisce richiesta di validazione. 
L’obiettivo del legislatore consiste nel controllo periodico – in fase di esercizio e al momento della cessazione definitiva dell’attività – dello stato delle matrici ambientali rispetto alla situazione in essere al momento della messa in esercizio dell’installazione.

Il rafforzamento dei controlli: il cambio di prospettiva
Il sistema di controlli ambientali, dunque, è stato rinforzato. 
Ne costituisce ulteriore riprova la modifica nella disciplina del contenuto prescrittivo dell’AIA che, in estrema sintesi, ha stabilito che: 
  1. l’AIA include le ulteriori disposizioni […] adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee, e relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell’installazione; 
  2. l’autorità competente fissa valori limite di emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli associati alle migliori tecnologie disponibili (BAT) attraverso una delle due opzioni indicate dall’art. 29-sexies, comma 4-bis. In particolare, la seconda prevede la fissazione di “valori limite di emissione diversi [rispetto a quelli di cui alla prima opzione…] in termini di valori, tempi di riferimento e condizioni, a patto che l’autorità competente stessa valuti almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio normali, non superino i livelli di emissione associati alle BAT”; 
  3. l’AIA contiene anche, nel caso della cit. seconda opzione, di cui al punto precedente, una sintesi dei risultati – previsti già dalla disciplina previgente – “espressi in un formato che consenta un confronto con i livelli di emissione associati alle BAT, rendendo disponibili, a tal fine, anche i risultati del controllo delle emissioni per gli stessi periodi e alle stesse condizioni di riferimento dei livelli di emissione associati alle BAT”; l'AIA, inoltre, contiene l’obbligo di comunicare all’autorità competente, ai comuni interessati e all’ente responsabile degli accertamenti, i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall’AIA; 
  4. nell’ambito dei controlli, di cui al punto precedente, è espressamente prevista un’attività ispettiva presso le installazioni, svolta con oneri a carico del gestore dall’autorità di controllo che preveda l’esame di tutta la gamma degli effetti ambientali indotti dalle installazioni interessate; 
  5. fatto salvo quanto specificato nelle conclusioni sulle BAT applicabili, l’AIA programma specifici controlli almeno una volta ogni cinque anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni dieci anni per il suolo, a meno che sulla base di una valutazione sistematica del rischio di contaminazione non siano state fissate diverse modalità o più ampie frequenze per tali controlli; 
  6. fatto salvo quanto disposto dalla disciplina sulla tutela delle acque dall’inquinamento e sulla bonifica dei siti contaminati, l’autorità competente stabilisce condizioni di autorizzazione volte a garantire che il gestore, fra l’altro: a) elabori e trasmetta per validazione all’autorità competente la relazione di riferimento prima della messa in servizio della nuova installazione o prima dell’aggiornamento dell’autorizzazione rilasciata per l’installazione esistente, quando l’attività comporta l’utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell’installazione, mentre b) al momento della cessazione definitiva delle attività, valuti lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall’installazione; c) adotti le misure necessarie per rimediare all’inquinamento che dovesse emergere da quest’ultima valutazione, in modo da riportare il sito allo stato antecedente, tenendo conto della fattibilità tecnica di dette misure. 
Fatta salva quest’ultima disposizione, il gestore deve, al momento della cessazione definitiva delle attività, eseguire gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose in modo che il sito, tenuto conto dell’uso attuale o dell’uso futuro approvato:
  • cessi di comportare un rischio o 
  • non comporti un rischio significativo 
se la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito comporta un rischio significativo per la salute umana o per l’ambiente in conseguenza delle attività autorizzate svolte dal gestore anteriormente al primo aggiornamento dell’autorizzazione per l’installazione esistente.

La tutela del più importante asset dell’impresa: il suolo su cui sorge 
Si tratta di una novità importante, che finalmente sembra rispondere alla necessità di unire al trasferimento del rischio per danno ambientale – valorizzandolo – anche la gestione del rischio inquinamento e della crisi. 
La visione tradizionale ha sempre considerato, a torto, l’inquinamento come un evento (molto) raro e connesso al concetto di rilascio e alla presenza di sostanze pericolose allo stato liquido, e in ogni caso associato alle “grandi industrie”. 
Tuttavia, la realtà ha dimostrato che: 
  • non vale l’equazione piccola azienda = piccolo danno; 
  • la contaminazione dei luoghi è connessa anche, e soprattutto, ad eventi quali l’incendio, l’esplosione, gli eventi naturali, che colpiscono innanzitutto l’area del sito produttivo.
In sostanza, l’analisi della realtà già evidenziava che era indispensabile affiancare alla tradizionale polizza assicurativa generale – che lascia scoperti molti aspetti: uno su tutti, il terreno sul quale sorge l’impresa – una serie di strumenti ulteriori: un risk & crisis management adeguato e una polizza ambientale ad hoc.
Ora, con questa novità normativa il legislatore, sia pure con il consueto ritardo, sembra correre ai ripari, prevedendo un obbligo che, almeno in teoria, dovrebbe contribuire anche a rendere consapevoli gli imprenditori dell’importanza di dotarsi proprio di quegli strumenti cui si è appena fatto riferimento, con lo scopo di tutelare l’impresa dall’evento, più frequente di quanto non si possa immaginare, di inquinamento e, soprattutto, uno dei suoi asset più importanti: il suolo su cui sorge. 
L’uso di queste due espressioni: “sembra”, e “in teoria” è d’obbligo. 
Per rendere effettiva la riforma occorrerà valutare se, alla prova dei fatti, il nuovo sistema di controlli sarà reale ed efficace, o se rimarrà soltanto lettera morta, come purtroppo è spesso accaduto in passato.


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Responsabilità ambientale e Assicurazioni - IPSOA

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Ambiente & Assicurazioni
Nell'allegato al numero 8/9 della rivista "Ambiente & Sviluppo", edito da IPSOA, si parlerà per la prima volta in modo strutturato ed approfondito di un tema particolarmente importante: quello del rapporto fra l'Ambiente e il mondo delle Assicurazioni.

I temi affrontati in questo primo numero monografico sono i seguenti:

La gestione del rischio ambientale d’impresa
L’assicurabilità dei danni da inquinamento
Il ruolo dell’assicuratore
Analisi delle diverse tipologie di polizza
La gestione di un sinistro ambientale
Sistemi di analisi del rischio per PMI
Il danno ambientale, le problematiche dell’inquinamento graduale
Prospettive per il mercato delle assicurazioni ambientali

Vi riporto il testo del primo articolo, che introduce la tematica.

Gestire il rischio ambientale, minimizzare i danni da inquinamento, creare business sostenibile
I costi dovuti alla mancata (o inadeguata) gestione del rischio ambientale e delle crisi
La complessa precarietà della normativa ambientale italiana è costata molto cara sia al “sistema Italia”, sia agli operatori del settore: costi non solo ambientali, ma anche giuridici ed economici, che hanno condizionato – e continuano a farlo – la redditività dell’impresa.
Ma oltre ai costi intrinseci a questo sistema ci sono altri, alti, costi ambientali, di cui finora non si è adeguatamente tenuto conto: quelli relativi alla mancata o inadeguata gestione delle situazioni di rischio e di crisi dal punto di vista tecnico e giuridico.
Sotto il primo profilo (gestione del rischio), un errore nel quale spesso, finora, sono incorsi molti “gestori fai-date”, è che possano essere concepite soluzioni tecniche homemade generali (tuttavia, proprio per questo, generiche), in grado di metterli in salvo dai “soliti rischi” e di evitare, fra l’altro, di doversi sobbarcare anche le spese per un’assicurazione ad hoc, erroneamente considerate inutili e, per questo motivo, eccessivamente onerose e, in ultima analisi, sacrificabili.
In sostanza, si tratta di un atteggiamento che allo stesso tempo ha una visione decontestualizzata (“soluzioni generali”) e limitata (“soliti rischi”) della realtà, e considera la prevenzione un ulteriore orpello economico, tanto da preferirle il rischio – considerato erroneamente basso – di accettare le conseguenze di un eventuale danno, che in ipotesi si considera in qualche modo gestibile.
Un grave errore, che lungi dal risolvere i problemi, ne crea di ulteriori, nel momento in cui – molto più facilmente di quanto non accadrebbe, se esistesse un adeguato sistema di gestione del rischio – si dovessero verificare degli “inconvenienti”.
E con questo veniamo al secondo profilo (gestione delle crisi). 
Quando un danno ambientale/da inquinamento si verifica, infatti, i “costi evitati” per la mancata:
 implementazione di un sistema di environmental risk management e
 sottoscrizione di una polizza ad hoc, nella falsa credenza che l’estensione della normale polizza di responsabilità sia sufficiente a coprire tutti gli ipotizzati danni di questo tipo, si moltiplicano esponenzialmente.
Da un lato perché intimamente connessi alla gravità del danno provocato, alle difficoltà della sua quantificazione e all’inevitabile strascico giudiziario che si porta dietro.
Dall’altro perché anche l’emergenza, che si verifica quando il danno è stato fatto, deve essere gestita al meglio, attraverso una serie mirata di specifiche e coordinate attività da parte di professionisti del settore che possano intervenire sulla scena del sinistro il più rapidamente ed efficacemente possibile, limitando, oltre che i danni ambientali/da inquinamento, anche gli effetti dannosi del sinistro e l’entità del danno, sia diretto (ad esempio: i macchinari), sia indiretto (il fermo dell’impresa).
La mancata gestione (tecnico-giuridica) del rischio, e un’inadeguata gestione (tecnico-giuridica) dell’emergenza portano ulteriori danni/costi, legati:
 al vasto mondo della comunicazione (istituzionale, giornalistica e social), e quindi all’immagine dell’impresa;
 ai rapporti con le autorità amministrative competenti in materia ambientale, e quindi alla macchina burocratica;
 alle problematiche giudiziarie, corollario inevitabile e costoso del danno, sia in termini economici che di responsabilità.
Costi che, ancora una volta, influenzano negativamente la redditività dell’impresa.
Ma nonostante il complesso contesto giuridico consigliasse implicitamente le imprese di dotarsi di un sistema di gestione all inclusive dei rischi ambientali, nella stragrande maggioranza dei casi queste ultime – facendo leva anche sui blandi sistemi sanzionatori previsti dalla normativa – non si sono mai dotate di un serio sistema di environmental risk management, preferendo accollarsi gli eventuali oneri ambientali a valle della commissione di reati nel settore, o del verificarsi di dannosi eventi calamitosi.
Una tutela, quand’anche approntata da professionisti seri e competenti, parziale. In ogni caso tardiva.
Eppure quello della green economy – termine che comprende anche una corretta e sostenibile gestione delle problematiche ambientali – rappresenta un asset strategico per la sostenibilità ambientale e, prima ancora, per quella economica: tant’è che, da qualche anno, sia a livello internazionale che nazionale, la green economy è al centro di più o meno intense pianificazioni e di dibattiti.
In Italia, in particolare, da qualche anno si tengono gli Stati generali della green economy, “una proposta di sviluppo della green economy per contribuire a far uscire l’Italia dalla crisi".
Per quanto concerne il tema, oggetto di questo inserto, vale la pena ricordare che, fra le soluzioni proposte assumono particolare rilievo quelle concernenti gli strumenti economico-fiscali e gli investimenti-finanziamenti.
In quest’ultima categoria rientrano anche le assicurazioni, in relazione alle quali – nel documento programmatico che viene stilato ogni anno nell’ambito di questa iniziativa – si è detto che occorre “accrescere il contributo delle assicurazioni per il sostegno ad un’adeguata gestione del rischio ambientale, anche alla luce dell’intensificazione degli eventi calamitosi e delle necessità richieste dall’adattamento ai cambiamenti climatici".
L’assicurabilità del danno ambientale/da inquinamento nella sua triplice accezione
Il “monito” degli Stati generali della green economy non è che la sintesi ex post di quanto da anni i più accorti consulenti ambientali vanno dicendo.
Vale a dire che è indispensabile affiancare ad una corretta e tempestiva gestione delle crisi (che in ogni caso interviene a valle del problema), anche, a monte, uno strutturato ed adeguato sistema che preveda:
 il risk management ambientale e
 il trasferimento contestualizzato del rischio.
Un nuovo atteggiamento, in grado di innescare un circolo virtuoso, nel quale l’impresa, oltre ad essere finalmente tutelata in maniera adeguata (dal punto di vista economico e giuridico) e, quindi più sicura, si fa anche artefi ce di un dialogo costruttivo e promotrice di business. 
Un circolo virtuoso innescato da un comportamento attivo e non più passivo dell’impresa, che ha posto il sistema assicurativo – nella sua triplice e più lata accezione – al centro della propria politica industriale:
a. oltre all’assicurazione in senso tecnico, volta a trasferire il rischio ambientale, anche gli altri due “strumenti di assicurazione” (e di “rassicurazione”: non bisogna sottovalutare l’aspetto psicologico) che la integrano, a monte e a valle, con lo scopo di rendere il servizio all inclusive;
b. il risk management ambientale (a monte) e
c. il crisis management (a valle).
In un recente convegno dal titolo “Le aziende e i rischi. Minacce emergenti e soluzioni possibili“, dopo aver sottolineato che “la crisi si scontra con uno scenario che impone il taglio dei costi e al tempo stesso l’obbligo di ricercare nuovi spazi di sviluppo, tutelando investimenti e asset sottoposti a rischi sempre più interconnessi, imprevedibili e di difficile gestione (dal controllo della supply chain al rischio ambientale, dalle catastrofi naturali al cyber risk, dal rischio di credito alle responsabilità degli amministratori)” i relatori si sono posti alcuni dei quesiti:
  • Come orientarsi in questa complessità e quali priorità dare per la tutela delle aziende e delle loro risorse?
  • Il prodotto assicurativo è sufficiente a coprire le aree di rischio?
  • Quali iniziative sono indispensabili da parte delle aziende e degli assicuratori?
  • Come proteggersi, e a quali costi?
Negli articoli presenti in questo numero monografico si cominceranno a fornire al lettore alcune risposte e alcuni strumenti per capire come migliorare questa situazione, creando business e sostenibilità.
Perché le imprese – tutte le imprese, senza distinzioni di dimensioni e settore operativo – non devono più continuare a considerare l’ambiente come un elemento esogeno e, perciò, incontrollabile, ma come un fattore competitivo, che però deve essere gestito e protetto adeguatamente. 
Gestire il rischio ambientale, assicurarsi e pilotare la crisi costituisce, in ultima analisi, l’“asset nella manica” delle imprese. 

Sommario del primo monografico su
Ambiente e Assicurazioni



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