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Il rapporto "ecomafia 2012" di Legambiente: l'ecocriminalità in Piemonte

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Il 19 luglio, in piena estate, è stato presentato a Torino, nel corso di una conferenza stampa, il rapporto Ecomafia 2012, con focus su come cemento e rifiuti si confermano settori clou dell’ecocriminalità in Piemonte.  
Alla presentazione del rapporto Ecomafia 2012, edito da Edizioni Ambiente, con la prefazione di Roberto Saviano (peraltro Saviano ha firmato un editoriale apparso sul New York Times del 27 agosto a proposito dello strettissimo legame tra la crisi economica che stiamo attraversando e le organizzazioni criminali: in un'epoca in cui vi è una diffusa carenza di liquidità, anche nelle banche, si tenderebbe a ricorrere ai danari non tracciati di origine criminale), hanno partecipato Fabio Dovana, presidente di Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta, Antonio Pergolizzi, coordinatore dell'Osservatorio Ambiente e Legalità di Legambiente, Francesca Rispoli, membro dell'ufficio di presidenza di Libera e Roberto Tricarico, presidente della Commissione Consiliare Speciale del Comune di Torino per la promozione della cultura della legalità e del contrasto dei fenomeni mafiosi. 
Certamente la presentazione del documento in piena estate non ne favorisce la sua diffusione, e la riflessione attorno agli importanti temi che esso solleva. E' per questo che ne parliamo ora, a fine settembre, pensando che dopo il riposo estivo si sia maggiormente propensi ad avvicinarsi a tematiche importanti come queste.
Il 2011 verrà ricordato come l’anno delle due più importanti inchieste antimafia di sempre in Piemonte, denominate Minotauro e Alba Chiara. L'inchiesta Minotauro, grazie a cinque anni di attività di indagine, ha portato alla luce un’organizzazione criminale di tipo mafioso con nove articolazioni territoriali dislocate in tutto il torinese e arresti in diverse zone d’Italia. L'organizzazione è risultata essere particolarmente capillare, ed ha incluso nelle sue maglie anche esponenti di amministrazioni locali. "È in particolare nella zona a nord di Torino, lungo l’asse che da Borgaro giunge fino a Cuorgné, che la malapianta ha attecchito pericolosamente. Il canavese e il cuorgnese, residenze storiche di famiglie della ‘ndrangheta, si confermano con questa indagine i nodi strategici per le proiezioni mafiose, anche in altre regioni. Nell’inchiesta Minotauro, come ha affermato il procuratore capo di Torino Giancarlo Caselli, è emerso un “inquietante intreccio tra criminalità organizzata e segmenti della politica”. Sono noti  gli scioglimenti dei consigli comunali di Leinì e Rivarolo (To), e le indagini tuttora in corso per il Comune di Chivasso; tali situazioni hanno fatto venire a galla le collusioni dei cosiddetti “colletti bianchi”, soggetti dalla fedina penale pulita, con ruoli nelle pubbliche amministrazioni e in grado di gestire a fini illegali i loro canali burocratico-amministrativi.
In Piemonte una delle storie che è balzata agli onori della cronaca è quella, recentissima, dell’aprile del 2012, sulla presunta tangente usata per falsare la gara d’appalto indetta per la costruzione della variante di Tortona (Al). "Per una vicenda che risale al mese di settembre 2010 e riguarda un appalto del valore di circa 30 milioni di euro".
Un altro caso emblematico è quello che ha portato il tribunale di Asti a condannare in primo grado 8 persone nell’ambito dell’indagine denominata Asfalto pulito, relativa agli appalti truccati per la costruzione dell’autostrada Asti-Cuneo. In totale, sotto indagine sono finite 31 persone accusate di associazione per delinquere e truffa aggravata. Le indagini, condotte dalla Guardia di finanza, hanno accertato che le imprese impegnate nella posa del bitume nel tratto Isola d’Asti-Alba non lo avevano steso in modo omogeneo e con uno spessore inferiore a quello citato nel capitolato. Accertate, secondo l’accusa, anche turbative d’asta nell’assegnazione dei lavori di manutenzione di numerose strade provinciali astigiane, nelle zone di Canelli e di Castagnole Lanze. 
Se in Piemonte l'abusivismo edilizio non è così diffuso, è il ciclo dei rifiuti quello che fa gola alle organizzazioni mafiose: nel 2011 sono state accertate 279 infrazioni, denunciate 292 persone ed effettuati 70 sequestri di beni. Esiste una microcriminalità diffusa in tema di smaltimento illecito, senza inchieste eclatanti ma con una miriade di discariche abusive da avvelenare, principalmente in aree agricole. "Significativa in tal senso la vicenda dell'interramento illecito del car fluff il rifiuto derivante dalla frantumazione delle carcassedelle automobili, in alcuni campi di mais nel cuneese. Dopo la conclusione a gennaio 2009 di un primo processo penale con una sentenza di terzo grado che giudicava colpevole l'imputato per smaltimento illecito di rifiuti speciali e sostanze tossiche con relativo inquinamento delle falde superficiali, si è aperto in queste settimane un nuovo processo per il ritrovamento di rifiuti in 5 nuovi siti nei comuni di Barge e Revello, che si vanno a sommare agli 8 siti già individuati nel precedente processo". 
Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta è stata riconosciuta parte civile al processo, così come è stato per il processo precedente.

Ecco il link per leggere il rapporto completo http://www.alternativasostenibile.it/archivio/2012/07/08/files/Ecomafia%202012.pdf
ed il testo della presentazione del rapporto a Torino il 19 luglio scorso: http://www.legambientepiemonte.it/doc/19-07-12%20ecomafia%20presentazione.pdf



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Affaire Giacomelli: TAR Brescia 782 del 2005 (la storia continua...)

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Il TAR Brescia (sentenza n. 782/05) richiama, a questo punto, l'art. 174 del Trattato C.E. che,
  • al paragrafo 1 indica la protezione della salute umana fra gli obiettivi della politica comunitaria in materia ambientale e,
  • al paragrafo 2, sancisce la forza vincolante del principio di precauzione, il quale si dispone che “la politica della Comunità in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni …. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga»”.
L'obbligo giuridico di assicurare un "elevato livello di tutela ambientale" con l'adozione delle migliori tecnologie disponibili, prosegue il TAR Brescia, tende a spostare il sistema giuridico europeo:
  • dalla considerazione del danno da riparare (principio "chi inquina paga")
  • alla prevenzione (soprattutto mediante la V.I.A.), alla correzione del danno ambientale alla fonte, alla precauzione ed all’integrazione degli strumenti giuridici, tecnici, economici e politici per uno sviluppo economico davvero sostenibile ed uno sviluppo sociale che veda garantita la qualità della vita e l'ambiente quale valore umano fondamentale di ogni persona e della società.
“Per finire”, il TAR Brescia sottolinea che, nonostante il principio di precauzione sia menzionato solamente in relazione alla politica ambientale, lo stesso ha una sfera di applicazione ben più ampia,
estendendo la propria portata a tutti gli ambiti di azione della Comunità, al fine di assicurare un livello elevato di protezione della salute. Ne consegue che esso può essere definito come un principio generale del diritto comunitario che fa obbligo alle autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire taluni rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente, facendo prevalere le esigenze connesse alla protezione di tali valori sugli interessi economici: infatti, essendo le istituzioni comunitarie e nazionali responsabili – in tutti i loro ambiti d'azione – della tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente, la regola della precauzione può essere considerata come un principio autonomo che discende dalle disposizioni del Trattato.
Una volta effettuate queste “belle premesse”, tuttavia, il TAR Brescia ha affermato che nel caso in cui la valutazione scientifica non consenta di escludere con certezza il verificarsi di un rischio, la scelta di ricorrere al principio di precauzione dipende generalmente dal livello di protezione scelto dall'autorità competente nell'esercizio del suo potere discrezionale, anche se, naturalmente, tale decisione deve in ogni caso essere conforme al principio della preminenza della tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente sugli interessi economici, nonché ai principi di proporzionalità e di non discriminazione.

Se occorre correlare – nel singolo caso di specie – gli interventi connessi alle misure protettive con il pericolo temuto, la fissazione di un grado di rischio “tollerabile” per la società costituisce una decisione che implica un’elevata responsabilità sul piano politico, alla quale si può far fronte soltanto se – prima di essa – l'incertezza sia stata ridotta al minimo grazie all'impiego delle migliori risorse scientifiche disponibili: dopo un approfondimento completo ed esauriente si deve stabilire il grado di rischio di volta in volta tollerabile, rientrante nell'ambito di potere discrezionale rimesso alle autorità competenti.
Calando questi principi astratti al caso concreto, il TAR Brescia afferma che pur in presenza di pericoli connessi al trattamento di rifiuti pericolosi – l’amministrazione ben può compiere una valutazione che tenda a privilegiare l’interesse pubblico all’esercizio di un’attività socialmente utile, dopo aver adottato tutte le misure che arretrano la soglia del rischio di danno ambientale ad un livello che possa ritenersi accettabile nell’ottica della tutela di un valore fondamentale quale quello della salute umana garantita dall'art. 32 Cost.
Fin qui mi sembra un discorso ragionevole ed equilibrato, nell’ottica dello sviluppo sostenibile…sempre che sia fatto con una valutazione ex ante...
Nella specie, invece, il TAR Brescia ha considerato legittimo il decreto di compatibilità ambientale ex post, pur avendo accertato che l’impianto assoggettato a VIA e la piattaforma nel cui ambito lo stesso era collocato non garantivano un livello di certezza assoluta per la salute umana.
Insomma: il mancato svolgimento della valutazione d'impatto ambientale precedentemente al rilascio dell’autorizzazione rappresenta una mera irregolarità…
La motivazione?
Trattandosi di un impianto già in esercizio da molti anni, che rispondeva ad esigenze di interesse nazionale, secondo il TAR Brescia la scelta dell’amministrazione non era viziata, anche se non garantiva una tutela assoluta del diritto alla salute dei cittadini.
E, ad ogni modo, il rilascio del provvedimento di VIA ex post, nella specie, era da ritenersi privo di conseguenze, essendo stato, comunque, esercitato il potere pubblicistico in materia di valutazione di impatto ambientale.
Capito?
Una valutazione, che dovrebbe essere effettuata prima della (eventuale) realizzazione dell'opera, viene legittimata se effettuata, comunque, ex post, per ragioni di supremo interesse nazionale…
...nelle premesse al decreto sulla V.I.A. si osserva che l’impianto “si pone al servizio del nord Italia e del territorio nazionale, con percentuali di potenzialità autorizzata pari al 27% della capacità di trattamento degli impianti autorizzati nel nord Italia e pari al 23% della potenzialità disponibile a livello nazionale” ed inoltre “risponde all’esigenza di trattamento di inertizzazione per ridurre la pericolosità dei rifiuti tossico-nocivi, evitando quindi la realizzazione di discariche dedicate”.
E’ pacifico che la piattaforma ove la Società ricorrente esercita l’attività di trattamento di rifiuti non pericolosi e pericolosi non garantisce un livello di sicurezza assoluta, e tuttavia gli adempimenti imposti con gli ultimi provvedimenti autorizzatori prospettano soluzioni accettabili attraverso il compimento di una serie di interventi di salvaguardia ed una costante azione di monitoraggio dei rischi sotto l’attenta regia delle autorità competenti.
Per fortuna, come vedremo nella "prossima puntata" dell'Affaire Giacomelli, lo stesso TAR Brescia, di recente, ha modificato questa sua visione delle cose…

(continua)
Foto: "Misty Bresa" originally uploaded by andrea francesco


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Affaire Giacomelli: TAR Brescia 782 del 2005

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Con la sentenza n.782 del 2005 il TAR di Brescia è intervenuto nel ricorso intentato dalla Sig.ra Giacomelli, di cui ho già parlato nelle pagine di Natura Giuridica (Affaire Giacomelli 1; Affaire Giacomelli 2).

La Società Ecoservizi S.p.a. gestisce – nel territorio del Comune di Brescia – una piattaforma integrata per il trattamento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi per conto terzi, localizzata nelle immediate vicinanze dell’abitazione della ricorrente.

Con sette distinti riscorsi, riuniti dal TAR Brescia in quanto connessi sotto il profilo oggettivo e soggettivo, la Sig.ra Giacomelli impugnava le plurime determinazioni assunte dall’autorità regionale e dai ministeri competenti, con le quali era stato autorizzato l’esercizio dell’attività di trattamento di rifiuti speciali, non pericolosi e pericolosi.


Per la ricostruzione particolareggiata del fatto, nonché per l’analisi più approfondita della parte in diritto, rimando al testo integrale della sentenza del TAR Brescia n. 782 del 2005.

In questa sede voglio porre l’attenzione su un passaggio fondamentale della sentenza: quello relativo all’“asserita” indebita inversione dell’ordine procedimentale, essendo l’autorizzazione intervenuta prima della completa attuazione delle prescrizioni.

A tale proposito, il TAR di Brescia, dopo aver ricordato di aver avuto già modo di sottolineare come
il mancato rispetto del corretto iter procedimentale sia qualificabile come mera violazione formale priva di conseguenze quando un’infrastruttura già realizzata abbia solamente in seguito costituito oggetto di valutazione sotto il profilo dell’impatto ambientale, e pertanto il potere pubblicistico attribuito dalla Costituzione e dal legislatore all’autorità statale e regionale sia stato comunque esercitato affrontando in modo esauriente le questioni sostanziali connesse al compimento dell’opera
ha dichiarato di non condividere l’affermazione in base alla quale l’autorizzazione avrebbe dovuto essere rilasciata solo dopo la completa attuazione delle prescrizioni: tale scelta, infatti, secondo il TAR Brescia
avrebbe significato – nel doveroso bilanciamento degli interessi in gioco – il blocco assoluto ed ingiustificato di un’attività di pubblica utilità, rispetto alla quale la valutazione di compatibilità ambientale si era conclusa in senso favorevole.
La ricorrente – “sulla scorta” dei numerosi incidenti che nel corso degli anni si sono verificati, e che testimonierebbero i gravi rischi connessi all’esercizio dell’attività con particolare riguardo alla salute pubblica – ha, inoltre, censurato l’irragionevolezza della scelta finale dell’amministrazione circa la compatibilità ambientale dell’opera.
La discrezionalità dell’amministrazione, infatti, secondo la ricorrente, avrebbe dovuto incontrare un limite logico nella ratio delle disposizioni legislative che prescrivono – per le attività di recupero o di smaltimento dei rifiuti – di non esporre a pericolo la salute dell’uomo e di non utilizzare metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente.

Tuttavia, il TAR Brescia non ha condiviso tale impostazione, e ha richiamato il principio di precauzione…

Foto: "Misty Bresa" originally uploaded by andrea francesco



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Legge, cultura e responsabilità per la tutela dell’Ambiente

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Venerdì 17 ottobre 2008 si è tenuta, presso il Consiglio regionale del Piemonte, a Torino, un convegno intitolato “Legge, cultura e responsabilità per la tutela dell’Ambiente”.


Anch’io ho partecipato in qualità di relatore: nel mio intervento ho cercato di delineare, contestualizzandolo, il ruolo delle regioni nella politica ambientale.
Per ovvi motivi di tempo, non ho potuto scendere a livello di dettaglio: per questo motivo ho predisposto, per chi volesse approfondire, una relazione, il cui testo completo si può scaricare sul sito internet di Natura Giuridica.

Quello che segue è un breve riassunto.

La mia analisi è partita da un citazione del Prof. Maddalena, Giudice della Corte Costituzionale, che:
  • ha sottolineato la difficoltà di definire l'ambiente sul piano giuridico, e di indicare i presupposti giuridici della sua tutela;
  • ha posto l’accento sulla profonda crisi del sistema normativo, nel quale il diritto, diventato pura forma e procedimento (osservati questi, qualsiasi interesse può prevalere…) ha perso molta della sua forza) e
i valori tradizionali, ed in particolare il valore della giustizia, sembrano regredire di fronte all'avanzata, possente e distruttiva insieme, dell'interesse economico.
Questa crisi in campo ambientale è più evidente che mai, e investe tutti i livelli di governo.
Di qui si è, quindi, sviluppata la mia analisi:
  • sull’evoluzione della legislazione normativa italiana che, figlia di un modo di legiferare perennemente emergenziale (…continuamente prorogato…), ha creato notevoli problemi pratici fra gli operatori del settore, ha influito negativamente sullo sviluppo economico del nostro Paese (frenandolo) e, soprattutto, ha impedito un’efficace tutela dell’ambiente. Legislazione che neanche il c.d. Testo Unico Ambientale è riuscito a razionalizzare, semplificare e coordinare (di questo ho già cominciato a parlare nelle pagine di Natura Giuridica).
  • sul ruolo della giurisprudenza nella tutela dell’ambiente e della salute dell’uomo.

Effettuata questa doverosa premessa, necessaria per contestualizzare il mio intervento, ho:
  • sottolineato che la crisi del diritto ambientale si complica se, dal livello nazionale, ci si spinge ad un’analisi delle varie legislazioni regionali;
  • evidenziato le problematiche attinenti alla ripartizione delle competenze Stato-Regioni, così come stabilite nel Testo Unico Ambientale;
  • sintetizzato la giurisprudenza della Corte Costituzionale,
al fine di verificare, in concreto, quali sia il ruolo della Regione nella materia de qua.

Dopo una breve panoramica della politica ambientale piemontese, prima delle conclusioni ho sottolineato l’importanza dell’InFormazione e della comunicazione dell’ambiente in generale, e del diritto ambientale: cioè la mission di Natura Giuridica.

Anche le conclusioni iniziano con una citazione.
Se, come dice Aristotele, la legge non ragiona di cose particolari e presenti, ma di cose future e generali e se il futuro (specie in ambiti in cui sono coinvolte questioni tecnico-scientifiche) è caratterizzato dall’incertezza, dalla varietà dei casi ogni giorno più sorprendenti, non si può non convenire che il diritto ambientale dimostri come il legislatore tenda ad essere sempre più spesso scavalcato, ridimensionato e limitato.
"E infatti, costretto nelle pastoie di procedure lunghe e complesse, sballottolato nel teatro nazionale della politica, questi resta costantemente indietro rispetto al regolato formale, affannandosi in una sorta di corsa contro il tempo che inevitabilmente produce sovrapposizioni, contrasti incertezze".
Credo, in estrema sintesi, che l’unica azione credibile, dopo anni di velleitarie politiche settoriali, consiste in interventi coordinati e razionali, strutturali e strutturati, sia in campo giuridico che in campo economico: una politica dell’ambiente integrata e di ampio respiro, dinamica, che sia al tempo stesso incentivante e dissuasiva, adeguata e, soprattutto, effettivamente operativa, capace di dare, finalmente, una seria e concreta risposta all’esigenza di tutela, troppo a lungo disattesa.

Questo a livello di politica ambientale.

Ma “le odierne sfide ambientali impongono di guardare oltre l’approccio strettamente normativo e di assumere una strategia su più fronti, capace di indurre i necessari cambiamenti dei nostri modelli di produzione e di consumo”.

In sostanza, non è sufficiente “delegare” il problema ambiente alla classe politica, per pensare di poterlo risolvere: occorre responsabilizzarsi, uscire dal pantano di cinismo rassegnato in cui ci dimeniamo, dalla miopia culturale.

Bisogna prendere coscienza e consapevolezza delle possibilità e del potere dei piccoli gesti quotidiani, cominciare a informarci, comunicare, dialogare e collaborare veramente, come capita in altri paesi più civili del nostro, per la costruzione di un bene comune: in sostanza, formare una solida cultura della legalità ambientale.

Fondamentale, in questa prospettiva, è il ruolo della governance, ovvero di un nuovo modo di governare, basato su un approccio condiviso ed allargato, alternativo al tradizionale intervento politico dall’alto: nell’attuazione delle politiche ambientali diventano così prioritari i comportamenti degli attori pubblici e privati, di interessi economici e di singoli cittadini, quotidianamente chiamati, con le loro azioni, a mettere in pratica la sostenibilità.

Da ciò l’importanza della comunicazione e dell’informazione ambientale, volte a rendere consapevole il cittadino delle problematiche ambientali e delle politiche mese in atto per la loro risoluzione.

Foto Torino B&W originally uploaded by Semaone.



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Diritti dell’uomo e libertà fondamentali: l’Affaire Giacomelli (2)

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(segue da)

Se la minaccia è grave, questa può privare una persona del suo diritto perché le impedisce di godere del suo domicilio, anche a prescindere dall’esistenza di un pericolo grave per la salute dell’interessato, come avvenuto, fra gli altri, nei casi riguardanti:
  • il rumore provocato dagli aeroplani dell’aeroporto di Heathrow, che aveva diminuito la qualità della vita provata e i piaceri della casa di ciascun ricorrente (causa Powell et Rayner c. Royaume-Uni);
  • l’inquinamento da rumori e odori di un impianto di depurazione (causa López Ostra c. Espagne), nel quale la Corte ha stimato che “i pregiudizi gravi all’ambiente possono ledere il benessere di una persona e privarla del godimento del suo domicilio in maniera da nuocere alla sua vita privata e familiare, senza peraltro mettere in grave pericolo la salute dell’interessato”.
Per verificare se vi è stata una violazione da parte dello Stato dell’art. in questione, occorre valutare se sia stato perseguito il giusto equilibrio tra gli interessi concorrenti della collettività e quelli del singolo.
La Corte – cui spetta verificare che il processo decisionale sfociante su delle misure di ingerenza sia equo e rispetti doverosamente gli interessi – prosegue elencando gli element
i procedurali da prendere in considerazione (realizzazione di indagini e studi appropriati; accesso al pubblico a questi studi oltre che alle informazioni; possibilità di presentare ricorso per gli individui coinvolti), e ha accertato che:
  • le autorizzazioni rilasciate in relazione all’impianto di inertizzazione non erano state precedute da uno studio appropriato (la procedura di valutazione di impatto ambientale, infatti, si è conclusa soltanto nel 2004, dopo circa quattordici anni dall’inizio dell’attività dell’impianto);
  • la ricorrente non ha potuto contare su adeguate garanzie procedurali e processuali (l’Amministrazione, infatti, oltre ad avere violato le disposizioni nazionali in materia di Valutazione d'impatto ambientale, non ha eseguito due sentenze amministrative, che avevano disposto la sospensione dell’attività dell’impianto.
In definitiva,
«nonostante il margine di apprezzamento riconosciuto allo Stato convenuto, questi non ha saputo ricercare un giusto equilibrio tra gli interessi della collettività di disporre di un impianto di trattamento dei rifiuti industriali tossici e il godimento effettivo per la ricorrente al rispetto del suo domicilio e della sua vita privata e familiare».
Nel caso in esame, la violazione del diritto riconosciuto dall’art. 8 della Convenzione è avvenuta in conseguenza della protratta inazione dell’amministrazione, che al mero impegno negativo di astenersi da ingerenze arbitrarie, è positivamente obbligata all’effettivo rispetto della vita privata e familiare.

Si configura, pertanto, una violazione dell’art. 8 in tutte le ipotesi in cui le autorita` nazionali non abbiano provveduto, come nella specie, ad assicurare la tutela dei diritti protetti da tale disposizione della Convenzione.

(continua)




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Diritti dell’uomo e libertà fondamentali: l’Affaire Giacomelli

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Oggi inauguro una serie di post dedicati ad un argomento interessante: l’affaire Giacomelli, relativo ad una fattispecie riguardante il rumore persistente ed le emissioni nocive generati da impianto di stoccaggio e trattamento di “rifiuti speciali” classificati come pericolosi e non pericolosi, situato a trenta metri da una privata abitazione.

I primi due post riguardano la sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomoCausa Giacomelli contro Italia, ricorso n. 59909/00). Sez. III sent. 2 novembre 2006.


La causa trae origine dal ricorso che, nel lontano 1998, la signora Giacomelli
presentò alla Commissione europea dei Diritti dell’Uomo ai sensi dell’articolo 25 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali.

La ricorrente – che dal 1950 abita in una casa situata nei dintorni di Brescia, a 30 metri da un impianto di stoccaggio e trattamento di “rifiuti speciali” classificati come pericolosi e non pericolosi (gestito dalla Ecoservizi) – si lamentava, in estrema sintesi, della violazione del suo diritto al rispetto del suo domicilio e della sua vita privata garantiti dall’articolo 8 della Convenzione.

Per la ricostruzione in fatto della lunga e complessa vicenda che, dopo l’autorizzazione alla inertizzazione dei rifiuti industriali, ha visto susseguirsi ben tre procedure giudiziarie, e nella quale si evidenziano i passaggi fondamentali delle procedure di impatto ambientale condotte dal Ministero dell’Ambiente, si rimanda alla lettura del testo integrale della sentenza, che potete leggere sul sito di Lexambiente.

I questa sede, vorrei mettere in evidenza la decisione adottata dalla Corte europea dei diritti dell’Uomo.

La sentenza ha ravvisato, nella specie, la violazione da parte dello Stato Italiano, dell’art. 8, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

Prima di proseguire, occorre sottolineare che la Corte europea dei diritti dell’Uomo non contiene disposizioni finalizzate alla salvaguardia dell’ambiente: tuttavia, a partire dagli anni ’70, l’accresciuta sensibilità sociale per le questioni ambientali ha determinato il riconoscimento di un interesse alla protezione dell’ambiente,
«tutelabile attraverso i diritti garantiti dalla Corte europea dei diritti dell'uomo»: in tal modo è stata perseguita una tutela ambientale anticipata, rendendo possibile «un intervento prima che lo stato dell’ambiente circostante l’individuo sia così degenerato da mettere in pericolo la sopravvivenza di quest’ultimo: indirettamente, per questa via, si rende possibile preservare forme più gravi e irrimediabili di inquinamento ».
Tale principio viene sostanzialmente ribadito anche nella pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo del 2 novembre 2006, che ha affermato che
le minacce al diritto al rispetto del domicilio non riguardano solamente i pregiudizi materiali o corporali, quali l’intromissione nel domicilio di una persona non autorizzata, ma anche i pregiudizi immateriali e incorporei, come i rumori, le emissioni, gli odori e altre ingerenze.



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