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Con la sentenza n.782 del 2005 il TAR di Brescia è intervenuto nel ricorso intentato dalla Sig.ra Giacomelli, di cui ho già parlato nelle pagine di Natura Giuridica (Affaire Giacomelli 1; Affaire Giacomelli 2).
La Società Ecoservizi S.p.a. gestisce – nel territorio del Comune di Brescia – una piattaforma integrata per il trattamento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi per conto terzi, localizzata nelle immediate vicinanze dell’abitazione della ricorrente.
Con sette distinti riscorsi, riuniti dal TAR Brescia in quanto connessi sotto il profilo oggettivo e soggettivo, la Sig.ra Giacomelli impugnava le plurime determinazioni assunte dall’autorità regionale e dai ministeri competenti, con le quali era stato autorizzato l’esercizio dell’attività di trattamento di rifiuti speciali, non pericolosi e pericolosi.
Per la ricostruzione particolareggiata del fatto, nonché per l’analisi più approfondita della parte in diritto, rimando al testo integrale della sentenza del TAR Brescia n. 782 del 2005.
In questa sede voglio porre l’attenzione su un passaggio fondamentale della sentenza: quello relativo all’“asserita” indebita inversione dell’ordine procedimentale, essendo l’autorizzazione intervenuta prima della completa attuazione delle prescrizioni.
A tale proposito, il TAR di Brescia, dopo aver ricordato di aver avuto già modo di sottolineare come
il mancato rispetto del corretto iter procedimentale sia qualificabile come mera violazione formale priva di conseguenze quando un’infrastruttura già realizzata abbia solamente in seguito costituito oggetto di valutazione sotto il profilo dell’impatto ambientale, e pertanto il potere pubblicistico attribuito dalla Costituzione e dal legislatore all’autorità statale e regionale sia stato comunque esercitato affrontando in modo esauriente le questioni sostanziali connesse al compimento dell’opera
ha dichiarato di non condividere l’affermazione in base alla quale l’autorizzazione avrebbe dovuto essere rilasciata solo dopo la completa attuazione delle prescrizioni: tale scelta, infatti, secondo il TAR Brescia
avrebbe significato – nel doveroso bilanciamento degli interessi in gioco – il blocco assoluto ed ingiustificato di un’attività di pubblica utilità, rispetto alla quale la valutazione di compatibilità ambientale si era conclusa in senso favorevole.
La ricorrente – “sulla scorta” dei numerosi incidenti che nel corso degli anni si sono verificati, e che testimonierebbero i gravi rischi connessi all’esercizio dell’attività con particolare riguardo alla salute pubblica – ha, inoltre, censurato l’irragionevolezza della scelta finale dell’amministrazione circa la compatibilità ambientale dell’opera.
La discrezionalità dell’amministrazione, infatti, secondo la ricorrente, avrebbe dovuto incontrare un limite logico nella ratio delle disposizioni legislative che prescrivono – per le attività di recupero o di smaltimento dei rifiuti – di non esporre a pericolo la salute dell’uomo e di non utilizzare metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente.
Tuttavia, il TAR Brescia non ha condiviso tale impostazione, e ha richiamato il principio di precauzione…
(continua)
Foto: "Misty Bresa" originally uploaded by andrea francesco