Affaire Giacomelli: TAR Brescia 782 del 2005 (la storia continua...)

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Il TAR Brescia (sentenza n. 782/05) richiama, a questo punto, l'art. 174 del Trattato C.E. che,
  • al paragrafo 1 indica la protezione della salute umana fra gli obiettivi della politica comunitaria in materia ambientale e,
  • al paragrafo 2, sancisce la forza vincolante del principio di precauzione, il quale si dispone che “la politica della Comunità in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni …. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga»”.
L'obbligo giuridico di assicurare un "elevato livello di tutela ambientale" con l'adozione delle migliori tecnologie disponibili, prosegue il TAR Brescia, tende a spostare il sistema giuridico europeo:
  • dalla considerazione del danno da riparare (principio "chi inquina paga")
  • alla prevenzione (soprattutto mediante la V.I.A.), alla correzione del danno ambientale alla fonte, alla precauzione ed all’integrazione degli strumenti giuridici, tecnici, economici e politici per uno sviluppo economico davvero sostenibile ed uno sviluppo sociale che veda garantita la qualità della vita e l'ambiente quale valore umano fondamentale di ogni persona e della società.
“Per finire”, il TAR Brescia sottolinea che, nonostante il principio di precauzione sia menzionato solamente in relazione alla politica ambientale, lo stesso ha una sfera di applicazione ben più ampia,
estendendo la propria portata a tutti gli ambiti di azione della Comunità, al fine di assicurare un livello elevato di protezione della salute. Ne consegue che esso può essere definito come un principio generale del diritto comunitario che fa obbligo alle autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire taluni rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente, facendo prevalere le esigenze connesse alla protezione di tali valori sugli interessi economici: infatti, essendo le istituzioni comunitarie e nazionali responsabili – in tutti i loro ambiti d'azione – della tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente, la regola della precauzione può essere considerata come un principio autonomo che discende dalle disposizioni del Trattato.
Una volta effettuate queste “belle premesse”, tuttavia, il TAR Brescia ha affermato che nel caso in cui la valutazione scientifica non consenta di escludere con certezza il verificarsi di un rischio, la scelta di ricorrere al principio di precauzione dipende generalmente dal livello di protezione scelto dall'autorità competente nell'esercizio del suo potere discrezionale, anche se, naturalmente, tale decisione deve in ogni caso essere conforme al principio della preminenza della tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente sugli interessi economici, nonché ai principi di proporzionalità e di non discriminazione.

Se occorre correlare – nel singolo caso di specie – gli interventi connessi alle misure protettive con il pericolo temuto, la fissazione di un grado di rischio “tollerabile” per la società costituisce una decisione che implica un’elevata responsabilità sul piano politico, alla quale si può far fronte soltanto se – prima di essa – l'incertezza sia stata ridotta al minimo grazie all'impiego delle migliori risorse scientifiche disponibili: dopo un approfondimento completo ed esauriente si deve stabilire il grado di rischio di volta in volta tollerabile, rientrante nell'ambito di potere discrezionale rimesso alle autorità competenti.
Calando questi principi astratti al caso concreto, il TAR Brescia afferma che pur in presenza di pericoli connessi al trattamento di rifiuti pericolosi – l’amministrazione ben può compiere una valutazione che tenda a privilegiare l’interesse pubblico all’esercizio di un’attività socialmente utile, dopo aver adottato tutte le misure che arretrano la soglia del rischio di danno ambientale ad un livello che possa ritenersi accettabile nell’ottica della tutela di un valore fondamentale quale quello della salute umana garantita dall'art. 32 Cost.
Fin qui mi sembra un discorso ragionevole ed equilibrato, nell’ottica dello sviluppo sostenibile…sempre che sia fatto con una valutazione ex ante...
Nella specie, invece, il TAR Brescia ha considerato legittimo il decreto di compatibilità ambientale ex post, pur avendo accertato che l’impianto assoggettato a VIA e la piattaforma nel cui ambito lo stesso era collocato non garantivano un livello di certezza assoluta per la salute umana.
Insomma: il mancato svolgimento della valutazione d'impatto ambientale precedentemente al rilascio dell’autorizzazione rappresenta una mera irregolarità…
La motivazione?
Trattandosi di un impianto già in esercizio da molti anni, che rispondeva ad esigenze di interesse nazionale, secondo il TAR Brescia la scelta dell’amministrazione non era viziata, anche se non garantiva una tutela assoluta del diritto alla salute dei cittadini.
E, ad ogni modo, il rilascio del provvedimento di VIA ex post, nella specie, era da ritenersi privo di conseguenze, essendo stato, comunque, esercitato il potere pubblicistico in materia di valutazione di impatto ambientale.
Capito?
Una valutazione, che dovrebbe essere effettuata prima della (eventuale) realizzazione dell'opera, viene legittimata se effettuata, comunque, ex post, per ragioni di supremo interesse nazionale…
...nelle premesse al decreto sulla V.I.A. si osserva che l’impianto “si pone al servizio del nord Italia e del territorio nazionale, con percentuali di potenzialità autorizzata pari al 27% della capacità di trattamento degli impianti autorizzati nel nord Italia e pari al 23% della potenzialità disponibile a livello nazionale” ed inoltre “risponde all’esigenza di trattamento di inertizzazione per ridurre la pericolosità dei rifiuti tossico-nocivi, evitando quindi la realizzazione di discariche dedicate”.
E’ pacifico che la piattaforma ove la Società ricorrente esercita l’attività di trattamento di rifiuti non pericolosi e pericolosi non garantisce un livello di sicurezza assoluta, e tuttavia gli adempimenti imposti con gli ultimi provvedimenti autorizzatori prospettano soluzioni accettabili attraverso il compimento di una serie di interventi di salvaguardia ed una costante azione di monitoraggio dei rischi sotto l’attenta regia delle autorità competenti.
Per fortuna, come vedremo nella "prossima puntata" dell'Affaire Giacomelli, lo stesso TAR Brescia, di recente, ha modificato questa sua visione delle cose…

(continua)
Foto: "Misty Bresa" originally uploaded by andrea francesco