Affaire Giacomelli: ultimo atto? (parte prima)

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La sentenza che vi propongo oggi (TAR Brescia, sentenza n. 726 del dicembre 2007) è interessante perché tocca un tema di delicata attualità in campo ambientale: quello della “valutazione d’impatto ambientale postuma”, vale a dire dopo la realizzazione dell’opera…

E lo fa ribaltando la sua precedente presa di posizione, confermando i principi espressi dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

Per la ricostruzione in fatto della lunga e complessa vicenda si rimanda alla lettura del testo integrale della sentenza (TAR Brescia, sentenza n. 726/2007).


In questa sede si vuole sottolineare che il TAR Lombardia-Brescia ha applicato i principi affermati dalla Corte europea dei diritti dell'Uomo, riconoscendo la violazione del diritto al domicilio della ricorrente, in relazione al mancato assoggettamento dell’impianto a valutazione d’impatto ambientale (intervenuta postuma, quattordici anni dopo l’avvio dell’esercizio dell’impianto…).


La sentenza in esame, secondo cui
«i giudici nazionali si pronunciano sulle questioni sottoposte alla loro attenzione applicando i principi individuati dalla CEDU e per il resto le norme del diritto interno e comunitario»
si inserisce nel recente orientamento giurisprudenziale e di parte della dottrina che afferma l’immediata vincolatività delle sentenze della Corte europea.

Come ho preannunciato, questa presa di posizione ha, in concreto, condotto il TAR Brescia a smentirsi, seppure implicitamente…

Nella sentenza n. 782 del 2005, infatti, lo stesso TAR Brescia aveva:
  • considerato legittimo il decreto di compatibilità ambientale postumo emanato nel 2004, pur avendo accertato che l’impianto assoggettato a valutazione d’impatto ambientale e la piattaforma nel cui ambito lo stesso era collocato non garantivano un livello di certezza assoluta per la salute umana;
  • sottolineato che è compito dell’amministrazione fissare il livello accettabile di rischio e […] nella specie, la scelta del Ministero dell’ambiente di privilegiare «l’interesse pubblico all’esercizio di un’attività socialmente utile» era da ritenersi legittima perché si trattava di un impianto già in esercizio da molti anni, che rispondeva ad esigenze di interesse nazionale, anche se non garantiva una tutela assoluta del diritto alla salute dei cittadini;
  • affermato che, comunque, il rilascio del provvedimento di VIA ex post, nella specie, era da ritenersi privo di conseguenze, essendo stato, comunque, esercitato il potere pubblicistico in materia di valutazione di impatto ambientale…

Con la sentenza n. 726 del 2007, invece, il TAR Brescia cambia rotta…

Infatti, il Giudice amministrativo lombardo afferma che il mancato svolgimento della valutazione d’impatto ambientale precedentemente al rilascio dell’autorizzazione rappresenta non una mera irregolarità , ma una violazione di legge, «che impedisce ai privati una partecipazione efficace all’azione amministrativa e condiziona le scelte successive della stessa amministrazione».

La valutazione d’impatto ambientale, infatti, si ispira ai principi comunitari di prevenzione e precauzione: un’opera di rilevante impatto ambientale, quindi, potrà essere approvata soltanto in seguito alla valutazione di tutti gli effetti diretti e indiretti che derivano dalla realizzazione dello stesso progetto sull’ambiente.

Quando la valutazione d’impatto ambientale interviene successivamente all’autorizzazione di un impianto – sottolinea il TAR – la funzione di prevenzione degli impatti ambientali negativi si trasforma, come è avvenuto nella specie, in mitigazione delle conseguenze negative di un’attività pericolosa già in esercizio...


Foto: “Dopo il temporale” originally uploaded by martega