Affaire Giacomelli: ultimo atto? (parte seconda)

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Quindi, prosegue il TAR Brescia,
«la VIA intervenuta in una fase successiva all’autorizzazione dell’impianto e all’inizio dell’attività non ha effetto sanante nè rispetto ai provvedimenti di autorizzazione né rispetto all’attività svolta dai committenti o dai gestori».
In conclusione, secondo il TAR Brescia, una valutazione di impatto ambientale a posteriori «non è in grado di ottenere gli stessi risultati di un esame tempestivamente svolto prima dell’autorizzazione»; ne è derivato, nella specie, un indebolimento «della tutela prevista per i beni della vita individuali e collettivi (proprietà, domicilio, salute, ambiente)».

Di seguito riporto le conclusioni che l’Avv. Milone ha tratto nel suo interessante articolo “VIA postuma: il TAR Lombardia conferma i principi della Corte europea dei diritti dell’uomo”, pubblicato sul numero 8 /2008 della rivista “Ambiente & Sviluppo”.

Con la pronuncia in epigrafe, il TAR si è così conformato alla pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo, secondo cui l’ingerenza nell’esercizio del diritto di cui all’art. 8 della Convenzione è da ritenere assolutamente eccezionale e può essere giustificata soltanto nel caso in cui «il processo decisionale sfociante su delle misure di ingerenza sia equo e rispetti doverosamente gli interessi dell’individuo».
Quindi nella specie, è stato ritenuto che l’interesse pubblico all’esercizio dell’attività di trattamento di rifiuti non potesse giustificare un’ingerenza da parte dell’amministrazione nell’esercizio dei diritti garantiti dall’art. 8 della CEDU.

Del tutto diversa è in genere l’impostazione della giurisprudenza nazionale che tende a considerare l’interesse pubblico all’iniziativa economica pubblica e privata (soprattutto nel caso in cui si tratti della realizzazione di opere, come nella specie, di interesse strategico) prevalente rispetto all’interesse alla tutela della salute e dell’ambiente, anche a prescindere dall’esistenza di garanzie procedurali per i soggetti interessati, nell’ambito dei processi decisionali.

Un esempio in tal senso è offerto dalla giurisprudenza in materia di VIA per le grandi opere, prevista dagli artt. 182, e segg. D.Lgs. n. 163/2006.
Tale disciplina, che ha abrogato e riprodotto le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 190/2002, prevede norme di semplificazione del procedimento di VIA delle opere di rilevante interesse pubblico e strategico.

Com’è noto, infatti, la finalità degli artt. 182, e seguenti del D.Lgs. n. 163/2006, consiste nella realizzazione, nel più breve tempo possibile, delle opere individuate dal Governo come di interesse strategico.

Le disposizioni in materia di VIA per le grandi opere hanno, tra l’altro, notevolmente semplificato la fase di partecipazione del pubblico - fase fondamentale della procedura di VIA ai sensi della Direttiva n. 85/337/Cee – nel cui ambito sono state notevolmente limitate e ridotte le garanzie dei soggetti interessati.

Ciononostante, la giurisprudenza amministrativa non ha mai riconosciuto la difformità della disciplina nazionale di cui agli artt. 182, e segg., D.Lgs. n. 163/2006, con la Direttiva comunitaria…

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Foto: “the end mosaic” originally uploaded by m kasahara