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Inquinamento atmosferico ed emissioni odorigene: è possibile tener conto delle molestie olfattive in sede di autorizzazione

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Per le emissioni odorigene in base alla normativa nazionale vigente non è prevista la fissazione di limiti di emissione né di metodi o di parametri idonei a misurarne la portata: questo però non significa che, in sede di rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, non possano essere oggetto di considerazione i profili attinenti alle molestie olfattive al fine di prevenire e contenere i pregiudizi dalle stesse causati.
L'articolo 268, comma 1, alla lettera a), del testo unico ambientale, infatti, fa proprio un concetto ampio di inquinamento atmosferico che è definito come
"ogni modificazione dell'aria atmosferica, dovuta all'introduzione nella stessa di una o di più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente", 
e alla lettera b), definisce come emissione in atmosfera 
"qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico e, per le attività di cui all'articolo 275, qualsiasi scarico, diretto o indiretto, di Cov nell'ambiente". 
Pertanto anche se non è rinvenibile un riferimento espresso alle emissioni odorigene, le stesse debbono ritenersi ricomprese nella definizione di "inquinamento atmosferico" e di "emissioni in atmosfera", poiché la molestia olfattiva intollerabile è al contempo sia un possibile fattore di "pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente", che di compromissione degli "altri usi legittimi dell'ambiente", ed in sede di rilascio dell'autorizzazione, dovendo essere verificato il rispetto delle condizioni volte a minimizzare l'inquinamento atmosferico (infatti per l'articolo 296, comma 2, lettera a), del T.U.A. il progetto deve indicare le tecniche adottate per limitare le emissioni e la loro quantità e qualità), possono pertanto essere oggetto di valutazione anche i profili che arrecano molestie olfattive facendo riferimento alle migliori tecniche disponibili
Nel caso all'esame (TAR di Venezia, n. 573/14) risulta che l'Amministrazione ha preso atto dei consistenti elementi offerti dal Comune, dalla scuola media, dalla cittadinanza e dalla polizia locale circa l'esistenza di numerose situazioni di disagio determinate dalle emissioni odorigene degli impianti già nella situazione preesistente, e ciò è sufficiente a dimostrarne il carattere molesto e potenzialmente pericoloso.


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Le vicende Ilva ed Enel: diritto al lavoro versus diritto alla salute; il punto di ASSONIME

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La recente vicenda che vede coinvolta l’ILVA di Taranto è solo uno degli emblemi, l’ultimo in ordine cronologico, non solo del “modo” di (non) fare politica ambientale del nostro Paese, ma anche del ruolo di supplenza svolto dal giudice nella tutela dell’ambiente rispetto a forme di inquinamento (non solo) atmosferico e, infine, della passiva rassegnazione con la quale – secondo una sbagliata logica della sterile contrapposizione – i cittadini si riducono a scegliere fra diritto al lavoro e tutela della salute e della salubrità dell’ambiente. 
Soltanto pochi anni fa, in una bella sentenza del Tribunale di Rovigo-Sezione di Adria, il giudice – nel condannare i vertici dell’ENEL in relazione ai reati di getto pericoloso di cose (art. 674 c.p.), di danneggiamento aggravato (art. 635 c.p.) e peggioramento temporaneo delle emissioni (artt. 13, comma 5 e 25, comma 7, del DPR n. 203/88) – ha sottolineato l’incapacità del “sistema” di far fronte alla drammatica complessità dei problemi, derivanti dall’inquinamento atmosferico, inerenti la tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente. 
Un sistema che è reso ancora più complicato dalle “grandi distanze” fra gli interessi delle rilevanti entità economiche e politiche, da un lato, e quelli dei singoli cittadini dall’altro che, in un processo di tali dimensioni, rendono ancora più evidente l’incomunicabilità fra le posizioni contrapposte e “la sproporzione fra le capacità di attività degli uni e degli altri, che si muovono secondo logiche e in contesti diversi e – appunto – incomunicabili [...] Ma in questo processo la distanza e l’incomunicabilità emergono non solo fra le posizioni contrapposte ma anche all’interno delle singole posizioni astrattamente coincidenti. 
I cittadini danneggiati o preoccupati dall’attività del colosso industriale sentono quest’ultimo come lontano, a volte come nemico. Ma non minore è la distanza fra i vertici dell’industria e i suoi dirigenti e dipendenti locali, che non hanno accesso alle scelte aziendali che produrranno effetti nella realtà locale né di fatto riescono a gestire i risvolti non strettamente tecnici delle vicende. 
Una volta superata la formale unitarietà della difesa (della difesa appunto di quella entità indistinta che nel processo è chiamato ENEL) la posizione dei direttori di centrale è sembrata più che mai diversa e separata da quella degli amministratori. Dall’altra parte le istituzioni (enti locali, associazioni private ecc.) che avrebbero dovuto rappresentare e sostenere negli anni e nel confronto con ENEL i cittadini – istituzioni che pure sono state in gran parte presenti nel processo costituendosi parte civile – nel corso della vicenda hanno più volte dimostrato inerzia, timore, incapacità: tanto che la loro passività oggettivamente ha favorito gli interessi contrapposti a quelli dei cittadini che dovevano rappresentare”. 
Tale mancanza di dialogo è suggellata dall’amara constatazione “di come la perdurante accettazione sociale, politica ed economica di grandi siti inquinati in ragione della salvaguardia del posto di lavoro sia stata ingannevole e si sia svelata, nel tempo, come un compromesso sbagliato […] ed abbia distorto la realtà creando una situazione di grave connivenza tra controllore e controllato, quasi una perversa simbiosi, tale da allentare qualsiasi forma efficiente di monitoraggio ambientale”. Il perdurante caos normativo e l’obsolescenza dei suoi strumenti, l’assoluta incomunicabilità fra posizioni contrapposte, unite alla mancanza di una seria politica energetica, hanno, quindi, creato un clima di assoluta incertezza, cui il Giudice tenta di porre rimedio “come può”, con gli strumenti a sua disposizione.
A Taranto il procedimento è appena iniziato, ma già si intravedono i sintomi dello stesso modus cogitandi… Come cercare, allora, di far convivere due esigenze contrapposte e in apparenza divergenti come quella della tutela della salute versus del posto del lavoro – dietro la quale si cela quella della libertà economica a priori – dall’altro? 
A distanza di quasi un anno dall’entrata in vigore del nuovo sistema, ASSONIME o Associazione fra le Società italiane per Azioni, con la circolare n. 15 del 28 maggio 2012, ha “fatto il punto” della situazione, senza lesinare critiche al “sistema” introdotto dopo quasi due lustri di colpevole ritardo. L’Associazione ha ritenuto necessario verificare il grado di attuazione della direttiva 2009/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente – che richiedeva agli Stati Membri di prevedere anche la responsabilità delle persone giuridiche, quando gli illeciti vengono commessi con dolo o grave negligenza – e quale sia, in ultima analisi, l’impatto che quest’ulteriore estensione della responsabilità da reato degli enti ha sull’organizzazione delle società interessate.
Forti (ed inevitabili) le critiche mossa dall’Associazione inter alia alla scelta dei criteri volti a selezionare i reati presupposto (scelta minimalista e nello stesso tempo eccessiva – sottolinea l’ASSONIME – perché “la legge delega, in aderenza alle direttive comunitarie che ha inteso recepire, aveva selezionato come rilevanti per la responsabilità delle persone giuridiche reati correlati ad effettive situazioni di danno o di pericolo”) e al sistema sanzionatorio.
Il testo completo dell’articolo di Andrea Quaranta “Assonime critica sull’impostazione dei reati ambientali” è stato pubblicato mercoledì 29 agosto 2012 su “Il quotidiano online – Professionalità quotidiana” della casa editrice Ipsoa.



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Limitazioni al traffico, diritto alla salute e diritto al buon senso

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Capita di solito ad inizio anno: i Sindaci di molte grandi città impongono limitazioni al traffico veicolare (di solito la domenica) per evitare di superare i livelli di inquinamento atmosferico massimi previsti per legge, per un determinato numero di giorni nell’arco dell’anno.
Probabilmente per “paura”, visto che il trend dei primi giorni dell’anno, magari complici eventi atmosferici negativi, lasciano intravedere che tale limite sarà superato ben prima (ma molto prima) della fine dell’anno…


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Emissioni da biogas di discarica: quando costituiscono molestie alle persone?

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  • Non realizzare barriere frangivento lungo il perimetro di una discarica;
  • non procedere alla corretta captazione e al convogliamento di notevoli quantitativi di biogas sviluppato dalla macerazione dei rifiuti;
  • lasciare vari pozzi di biogas incompleti e liberi di scaricare in aria il biogas accumulato e bruciato solo in parte attraverso l'accensione di fiaccole,
sono condotte atte a molestare persone che vivono nelle aree circostanti?


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Diossina in Puglia: la Regione tace

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Il TAR di Lecce (sentenza n. 3144/09) contro il silenzio della Regione Puglia in materia di inquinamento da diossina.

Negli ultimi anni la Regione Puglia è balzata agli onori della cronaca "rosa-nero" (scandalistica e politico-economica): dalla D’Addario a Tarantini, passando per gli scandali della sanità pugliese, alle infinite diatribe elettorali, con l’eterno scontro Vendola-Boccia per la leadership del centro sinistra, mentre il centro destra cerca ancora un sostituto nel feudo di Fitto.

Ma per fortuna la Puglia è balzata agli onori anche della "cronaca verde": da qualche anno, infatti, è fra i leader nazionali nella produzione di energia pulita. Basterebbe dare un’occhiata rapida al numero di sentenze del TAR di Lecce e di quello di Bari, in materia di fonti di energia rinnovabile, e paragonarla a quelle di altre regioni, per trarre rapidamente le conclusioni…..
Bene.


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Polveri sottili: fumo o…

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Di recente sono stato contattato da un gruppo di cittadini che risiedono nei pressi di un’impresa che, nello svolgimento della propria attività di… "consulenza per la gestione del calore"(proprio così!) provoca, fra l’altro, anche un forte disagio a coloro che abitano nelle immediate vicinanze, causato dalle polveri sottili “gettate” nell’atmosfera.

Quello relativo al getto di cose pericolose (art. 674 del c.p.) è un argomento storico del diritto ambientale, che ha dato vita a un acceso dibattito giurisprudenziale e dottrinale, cui ho già fatto cenno nelle pagine di Natura Giuridica, sia in relazione all’inquinamento elettromagnetico, sia in relazione all’inquinamento atmosferico.

Il getto di cose pericolose, come accennato, è regolato dall’art. 674 del codice penale, in base al quale "chiunque getta o versa in luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo atti a cagionare tali effetti”.


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Precauzione o proporzionalità? Questo è il problema

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Spesso si cade nell’errore di abbracciare un’idea, o una ideologia, e di smettere di ragionare con la propria testa, nel nome di dogmi (auto)impostici, di verità preconfezionate, di assurde contrapposizioni da tifoso di curva.

La vita di tutti i giorni, tuttavia, e per fortuna, è più complessa, e certe distinzioni manichee (che suddividono il mondo in bianco e nero; giusto e sbagliato, vero e falso….) lasciano il tempo che trovano.

Il dubbio amletico coinvolge, quasi sempre, anche il diritto ambientale, alla perenne ricerca di una soluzione a questa domanda: proteggere l’ambiente, anche a scapito degli interessi economici, degni di tutela costituzionale, o favorire lo sviluppo, anche a scapito delle esigenze della natura (come se fossero due entità del tutto estranee, senza punti di contatto e senza speranza di trovarne…)?

Perché non cominciare, invece, a cercare un nuovo approccio, che si ponga in un’ottica non di alternativa ma di condivisione?

In parte, questo è il messaggio che si legge nella sentenza del TAR Campania, n. 3727/09, relativa ad un presunto inquinamento atmosferico e alla grave inadempienza al corretto funzionamento del sistema di abbattimento delle emissioni in atmosfera.


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Legambiente Bra - Comunicato stampa

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Oggi ospito un altro comunicato stampa inviatomi dal Presidente del circolo di Legambiente di Bra, Gianni Rinaudo: "Comunicato n. 4 - rettifica ed integrazione del comunicato n. 3 - 2009 sulle polveri fini respirate dai braidesi; Bra, 1 marzo 2009 ore 19,50"

Nel mese di febbraio 2009, fino al giorno 23, la percentuale di polveri nell'aria è stata nuovamente di ben 75,5 mcg di media.
I giorni che hanno superato la media giornaliera consentita (50mcg per la legge) sono stati 16 con punte di 116 mcg il 19 febbraio e 120mcg il 20 febbraio. Come in gennaio 2009, i braidesi hanno respirato polveri più del 50% consentito dalla legge.
Anche nel mese di febbraio 2009 tre giorni non sono stati monitorati, era già stato così nel mese di gennaio, quindi non sono leggibili i dati di 6 giorni, delle pm10 braidesi, dal 1 gennaio 2009 al 23 febbraio 2009).

Ai Braidesi, poi, i dati vengono da sempre resi noti dopo almeno 7 o 10 giorni. Non è così a Cuneo ed in molte altre città del Piemonte.
A Bra dal primo gennaio 2009 al 23 febbraio 2009 i giorni in cui si è superato la media consentita dalla legge sono stati 40. Un bel record. Si ricorda ancora una volta, al distratto lettore, che di 6 giorni in questo periodo, 1 gennaio 2009 - 23 febbraio 2009, non compaiono i dati.

Tanto per consolarci:
- ad Alba la media delle polveri sottili nell'aria nel mese di febbraio 2009, fino al giorno 23, è stata di 50 mcg. Ben 25 punti in meno di Bra.
- Torino (oltre un milione di abitanti, il centro urbano di Bra - dal quartiere Madonna Fiori a quello Oltreferrovia - ne ha appena 20mila) al 19 febbraio 2009 su 50 giorni monitorati ha 41 superamenti (centralina Grassi); Alessandria ha 38 superamenti, Vercelli 20, Novara 23, Cuneo 7, Verbania 1)
Bra dal primo gennaio 2009 al 23 febbraio 2009, su 48 giorni monitorati, ha 40 superamenti giornalieri del limite di legge.

Certamente la pressione atmosferica come in tutti gli inverni, da quando è mondo, sia con l'inquinamento che senza l'inquinamento, è la medesima e quindi non ha senso scaricare la responsabilità su questo fenomeno naturale.
La causa dell'inquinamento atmosferico, nelle città, in genere è data come tutti sanno dalle emissioni provocate dall'attività umana.
A Bra, in questi anni, le realtà che hanno migliorato le loro emissioni in atmosfera sono state le aziende, anche quelle dei laminati. Che se ne dica è così. Certo il controllo e la crescita tecnologica sono sempre auspicabili.


Noi che con determinazione ci siamo occupati della questione riteniamo che sia stata ottima la soluzione di non più far bruciare il polverino in viale Industria, come grazie all'AIA - autorizzazione integrata ambientale - è stato ed è in itinere anche il miglioramento delle cosiddette emissioni diffuse.
Sul fronte del riscaldamento diversi condomini nel centro di Bra sono passati dall'utilizzo del gasolio al metano. Bene.
Non parliamo poi delle eccellenze legate all’uso della geotermia, del solare … per noi è tutto grasso che cola.

Non è invece migliorata in modo veramente significativo la viabilità di Bra. Tutti sanno infatti che grande responsabilità dell'inquinamento urbano, ovunque nel mondo, ce l'hanno le automobili. A Bra, dove l'aria è mediamente quasi ferma a causa della scarsa ventilazione, le emissioni delle auto sono un veleno garantito e continuo per tutti i nostri polmoni.

La nostra tangenziale ovest continua a non venire completata. Male, malissimo.
Nel centro di Bra è pericolosissimo usare la bicicletta. Infatti mentre la città di Saluzzo ha tolto l'ultimo semaforo e così si procede in quasi tutte le città della Granda, basta farsi un giro ad Alba, da noi ben 9 semafori continuano ad imperare, ad inquinare ed ad impedire d'usare normalmente la bicicletta. Complimenti.

In certe ore della giornata c'è da provare vergogna ad andare a piedi in città, è una vera camera a gas. Chi dobbiamo attendere perchè il buon senso illumini tecnici ed amministratori del nostro Municipio e tale scempio della nostra aria abbia fine?

Informiamo che esistono strumenti manuali assai affidabili per la misurazione del pm10, delle polveri fini. L’ultima assemblea dei soci del nostro circolo ha approfondito ulteriormente la questione e si sta procedendo verso una scelta congrua al fine di dimostrare quante polveri sottili i cittadini che camminano per il centro di Bra sono costretti a respirare.

Per il Circolo Legambiente Bra
Il pres Gianni Rinaudo

Foto: "tomatoes semaphore"originally uploaded by HiSpAnIcO[reloaded]



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Inquinamento atmosferico: esempio dell'incapacità del diritto di far fronte alle emergenze ambientali

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(segue da medley ambientale)

Un esempio in materia di inquinamento atmosferico può rendere più evidente questa lacuna del diritto.
L’art. 674 del c.p. (getto pericoloso di cose) ha sempre rappresentato un valido strumento per la lotta all’inquinamento atmosferico, anche in seguito all’emanazione del D.P.R. n. 203/88.
All’indomani dell’entrata in vigore del c.p., l’art. 674 veniva applicato solo in caso di trasgressione delle prescrizioni imposte dalla legge o dalla P.A. – al fine di non turbare le prospettive di crescita economiche di allora – ma, con il passare degli anni, i giudici ne hanno ampliato la portata applicativa, sottolineando la primaria importanza di tale contravvenzione contro la pubblica incolumità, posta come baluardo della tutela della tranquillità dei cittadini e del loro interesse a non essere sottoposti a preoccupazione o allarme in relazione alla salute.
In sostanza, il reato di getto pericoloso di cose ha assunto un vero e proprio ruolo di supplenza nella tutela dell'ambiente rispetto all'inquinamento atmosferico.
I motivi per i quali, nel corso degli anni, si è assistito ad una progressiva estensione del campo di applicazione dell’art. 674 del c.p., sono da rinvenire, essenzialmente:

  • nella cronica mancanza di una normativa capace di indirizzare in modo univoco gli operatori del settore, e
  • nella deficitaria azione di controllo, puntuale e continua, volta a rendere effettivo e credibile il ruolo della P.A. a tutela dell’ambiente e della salute dell’uomo

Anche oggi, nonostante l’entrata in vigore del c.d. Testo Unico Ambientale – con il quale si sarebbe dovuto, inter alia, riordinare la normativa in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera – l’art. 674 del c.p. pare rimanere la norma di più immediata ed efficace applicazione nella lotta contro tutte le forme di attività industriali inquinanti.
Con il Testo Unico Ambientale, in particolare, nulla è cambiato nell’apparato sanzionatorio, che non solo non è stato coordinato né integrato, ma continua a non essere improntato al principio della dissuasività.
Le violazioni (di carattere formale) sono sanzionate con contravvenzioni oblazionabili (l’arresto, infatti, è sempre considerato alternativo all’ammenda…) identiche a quelle previste, quasi vent’anni fa, dal DPR 203/88…: la loro irrisorietà conferma l’inadeguatezza del sistema a garantire un’efficace tutela.
Di recente, questa tesi è stata avvalorata dall’articolata sentenza del Tribunale di Rovigo-Sezione di Adria del 31 marzo 2006 (ben 322 pagine, depositata in data 22 settembre 2006), con la quale sono stati condannati i vertici dell’Enel – e due direttori della centrale di Porto Tolle – in relazione ai reati di getto pericoloso di cose (art. 674 c.p.), danneggiamento aggravato (art. 635 c.p.) e peggioramento temporaneo delle emissioni (artt. 13, comma 5 e 25, comma 7, del D.P.R. n. 203/88).
La scoordinata frammentarietà della disciplina, lasciata irrisolta dal T.U.A., fa sì che la gestione integrata delle differenziate fonti di inquinamento atmosferico continui ad essere…tramandata al futuro legislatore!
E, in questa situazione la tutela dell’aria (e della salute dell’uomo) è stata spesso:
- “delegata” alla decretazione d’urgenza, inidonea, in quanto tale, a risolvere il problema alla radice, o
- “affidata”, appunto, al solo art. 674 c.p., che la giurisprudenza ha utilizzato come passepartout per cercare di “tappare le falle” dell’impianto normativo, tanto da arrivare ad affermare, come nella cit. sentenza, che la sola presenza attiva della centrale, che emette fumi visibili e di notevoli dimensioni, è sufficiente a creare allarme, e a giustificare l’applicazione dell’art. 674 del c.p.
Ma al di là delle perplessità suscitate da quest’ultima affermazione, tale sentenza ha avuto il pregio di porre l’accento sugli aspetti problematici sopra evidenziati, e di sottolineare, con forza, l’incapacità del sistema di far fronte alla drammatica complessità dei problemi, derivanti dall’inquinamento atmosferico, inerenti la tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente.
Un sistema che è reso ancora più complicato dalle “grandi distanze” fra gli interessi delle rilevanti entità economiche e politiche, da un lato, e quelli dei singoli cittadini dall’altro che, in un processo delle dimensioni di quello di Porto Tolle, rendono ancora più evidente l’incomunicabilità fra le posizioni contrapposte e “la sproporzione fra le capacità di attività degli uni e degli altri, che si muovono secondo logiche e in contesti diversi e – appunto – incomunicabili”.
Tale mancanza di dialogo è suggellata dall’amara constatazione “di come la perdurante accettazione sociale, politica ed economica di grandi siti inquinati in ragione della salvaguardia del posto di lavoro sia stata ingannevole e si sia svelata, nel tempo, come un compromesso sbagliato […] ed abbia distorto la realtà creando una situazione di grave connivenza tra controllore e controllato, quasi una perversa simbiosi, tale da allentare qualsiasi forma efficiente di monitoraggio ambientale”.
Il perdurante caos normativo e l’obsolescenza dei suoi strumenti, l’assoluta incomunicabilità fra posizioni contrapposte, unite alla mancanza di una seria politica energetica, hanno, quindi, creato un clima di assoluta incertezza, cui il Giudice tenta di porre rimedio “come può”, con gli strumenti a sua disposizione.
>Nelle conclusioni – dopo aver sottolineato l’“inaccettabile stortura” del nostro sistema, che pretende di “far passare per un processo penale un periodo così vasto di inefficienze amministrative, omissioni legislative, ambiguità politiche e industriali, […] peso quasi insostenibile per un giudice solo” – è lo stesso Giudice che riconosce di aver cercato “l’impossibile sintesi di eventi troppo grandi e complessi”…

(continua con Il ruolo della Regione nel Testo Unico Ambientale)

Foto: “TrafficKills.com, Torino (Italy) photo MrFijodor” originally uploaded by Traffic Kills





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Legambiente Bra. Polveri sottili – Comunicato stampa

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Oggi ospito un comunicato stampa – inviatomi dal Presidente del Circolo di Legambiente di Bra, Gianni Rinaudo – relativo ai dati sulle polveri sottili nella città piemontese.
Comunicato stampa n.1 2009 sulle polveri fini respirate dai braidesi Bra, 8 febbraio 2009

Nel mese di gennaio 2009 considerate le nevicate, la pioggia ecc... la percentuale di polveri nell'aria è stata di ben 75,5 mcg di media.
Questo dato che supera di oltre il 50% per cento il limite giornaliero consentito dalla legge sembra impossibile a parere di chi segue questi fenomeni atmosferici da ormai 7 anni, in modo continuo.
Quindi se non fosse nevicato e piovuto la nostra braida sarebbe diventata una vera camera a gas. Altro che miglioramento.
Inoltre nel mese di gennaio 2009 quattro giorni non sono stati monitorati, ovvero non compare il dato nel sistema web a cui si attingono queste informazioni.
Si ricorda che ai Braidesi i dati vengono da sempre resi noti dopo almeno 7 o 10 giorni. Non è così a Cuneo ed in molte altre città del Piemonte. Ad Alba la media delle polveri sottili nell'aria nel mese di gennaio 2009 è stata di 59mcg. Ben 16 punti in meno di Bra.
Altro dato su cui riflettere e che nessuno ha portato alla conoscenza dei cittadini è che nel mese di dicembre 2008 i giorni analizzati per quanto riguarda il pm10 sono stati appena 9 su 31. Quindi di 22 giorni non si sa quante polveri i braidesi hanno respirato.
Scorrendo tutto il sistema che comunica questi dati ai cittadini piemontesi non ci pare d'aver trovato altre centraline così poco efficienti come quella di via Piumati, relativamente al dicembre 2008. Di tale mancanza di dati sul pm10 di dicembre 2008 si potrà avere un giorno una qualsiasi spiegazione?
Forse, quindi, la media annuale su Bra riportata dalla Regione non può ritenersi attendibile.
I soli giorni analizzati del dicembre 2008 sono il 5 con 67mcg; il 13 con 53mcg;il 14 con 22mcg; il 17 con 39mcg;il 18 con 46mcg;il 19 con 67mcg;il 20 con 57mcg; il 21 con 52 mcg; il 30 con 58mcg.
Il tutto per una media di 51. Anche solo in 9 giorni si sfora il limite di legge, di poco ma si supera. E' bene ricordare che forse le fabbriche cittadine in questo periodo erano chiuse.
Infatti mentre la città di Saluzzo ha tolto l'ultimo semaforo e così si procede in quasi tutte le città della Granda; basta farsi un giro ad Alba, da noi ben 9 semafori continuano ad imperare, ad inquinare ed ad impedire d'usare normalmente la bicletta. Complimenti.
In certe ore della giornata c'è da provare vergogna ad andare a piedi in città, è una vera camera a gas.
Chi dobbiamo attendere perchè il buon senso illumini tecnici ed amministratori del nostro Municipio e tale scempio della nostra aria abbia fine?
Informiamo che esistono strumenti manuali assai affidabili per la misurazione del pm10, delle polveri atmosferiche. Stiamo progettandone l'acquisto al fine di dimostrare quante polveri sottili i cittadini che camminano per il centro di Bra sono costretti a respirare.

Per il Circolo Legamb Bra
Il pres Gianni Rinaudo


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Piccola lezione sul clima

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di Naide Della Pelle

Piccola lezione sul clima di Kerry Emanuel è un libro di neppure 100 pagine in cui l’autore ci racconta a che punto è arrivata la conoscenza scientifica dei cambiamenti climatici sul nostro pianeta. 
Kerry Emanuel è professore di meteorologia al Mit di Boston ed è molto conosciuto per le sue pubblicazioni in materia di atmosfera e dinamiche degli uragani tropicali. Parlandoci di quali sono le conclusioni cui la scienza è arrivata, Kerry ci mette davanti all’importante ruolo dei giornalisti, ed in particolare dei divulgatori scientifico-ambientali, nell’istruire l’opinione pubblica a proposito dei cambiamenti climatici che si sono verificati e si verificheranno nel nostro pianeta.

Oggi la comunità scientifica per esempio riconosce come un dato di fatto l’influenza dell’Uomo sul cambiamento del clima. 



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Centro Oli di Ortona: un ricorso che non s’aveva da fare

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Questa settimana Natura Giuridica si occuperà dell’Abruzzo, Regione ultimamente al centro di “scandali di varia natura”, specie in campo ambientale…

In futuro tornerò ad occuparmi del “Caso Abruzzo”…questa settimana vi parlerò delle due sentenze del 22 settembre 2008 sul “Centro oli” di Ortona (oggi e domani), del peculiare ruolo della Chiesa nelle vicende ambientali regionali (Natura allo specchio di mercoledì) e dello scandalo della discarica di Bussi e dell’inquinamento del fiume Pescara, attraverso le recensione di “Ce l’hanno data a bere”, "il libro-inchiesta del quotidiano on line PrimaDaNoi.it, che ricostruisce con documenti e testimonianze tutto quello che è accaduto nell’“isola felice”, un posto che oggi appare sempre più come una terra stuprata dalla mano incivile dell’uomo" (giovedì e venerdì).
Una Regione dove alcuni degli avvenimenti succedutisi nel corso degli ultimi anni, "oltre ad incidere pesantemente sul presente e sul futuro della società civile, riescono in qualche modo a cambiare anche il passato. 
Meglio: l'idea di un certo passato che l'opinione pubblica aveva fino ad un dato momento".

Con due sentenze del 22 settembre 2008 (117 e 116) il TAR Abruzzo, sede de L’Aquila, ha dichiarato inammissibili due ricorsi presentati da associazioni ambientaliste e da produttori agricoli del settore vitivinicolo contro “tutti gli atti della sequenza procedimentale” (testuali parole...Considerando che l’atto che ha dato il là al progetto del Centro oli è la deliberazione del CIPE del 2002…tale curiosa "approssimazione" fa storcere il naso al giurista che legge…Non esistono termini per l’impugnazione?) che hanno definito la localizzazione e la realizzazione di un centro oli nel Comune di Ortona.

Nel primo ricorso, il TAR Abruzzo, dopo aver ricordato, non senza una venatura polemica, che
deducendo un interesse che attiene sostanzialmente alla violazione dell’ambiente sarebbe necessario che i ricorrenti non rappresentino interessi agricoli di carattere produttivo, limitati ad un preciso ambito territoriale, ma interessi diffusi alla tutela dell’ambiente
si è limitato a richiamare “la giurisprudenza”, la quale
ha sempre affermato che nella materia urbanistica può essere ammessa l'azione impugnatoria solo da parte di chi abbia effettivamente un legame immediato con il territorio interessato dagli atti di pianificazione.
Con la conseguenza che una società produttiva di carattere agricolo non è legittimata ad impugnare provvedimenti che incidano sul governo del territorio: la sua posizione, infatti,

non si presenta differenziata e qualificata rispetto a quella propria della generalità dei cittadini, laddove la legittimazione al sindacato giurisdizionale presuppone la specificazione, con riferimento alla situazione concreta e fattuale, del come, perché ed in quale misura il provvedimento impugnato si rifletta negativamente sulla propria posizione sostanziale, determinandone una lesione concreta, immediata e di carattere attuale.
Oltretutto, nella specie:
  • non veniva dedotta la possibilità di un danno alla salute di un singolo cittadino (che potrebbe astrattamente rientrare tra coloro che sono abilitati a dedurre censure contro un insediamento produttivo), ma un mero interesse economico produttivo;
  • nella specie gli interessati non hanno provato – né sotto il profilo della propria posizione in senso di vicinitas, né sotto i reali effetti dannosi che l’impianto in questione possa provocare alla agricoltura della zona – che l’impianto possa provocare una lesione concreta e definitiva per la sua attività, "ma si sono limitati ad affermare, in modo apodittico, che tale struttura produttiva rappresenta un danno reale per l’ambiente (censurandolo, poi, sotto il mero profilo urbanistico)".
Dulcis in fundo, il TAR non ha potuto che constatare che:
il ricorso è stato prodotto solo al momento della adozione di una variante, mentre tutti gli atti della sequenza procedimentale erano già stati adottati da tempo, mentre l’eventuale danno si era in realtà concretizzato già al momento dell’adozione da parte del Ministero della localizzazione della struttura.
Insomma: questo ricorso non s’aveva (ormai…) da fare.

Del secondo – più “interessante” per via di una discutibile affermazione del Giudice – parlerò domani.

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La politica ambientale nel paese del Gattopardo (4): un esempio concreto in tema di inquinamento atmosferico

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Dopo aver delineato i tratti salienti della nozione di sviluppo sostenibile (sulla quale tornerò, in futuro, considerata l’estrema attualità dell’argomento) e sulle sue concrete applicazioni pratiche, vorrei cominciare a scendere nel dettaglio delle politiche ambientali nel nostro paese, per sottolinearne la complessità e l’immobilismo nel quale continuano a barcamenarsi…

Un primo esempio, in materia di inquinamento atmosferico.

L'art. 674 del c.p. ha sempre rappresentato un valido strumento per la lotta all’inquinamento atmosferico, anche in seguito all’emanazione del D.P.R. n. 203/88; all’indomani dell’entrata in vigore del c.p., l’art. 674 veniva applicato solo in caso di trasgressione delle prescrizioni imposte dalla legge o dalla P.A., ma con il passare degli anni i giudici ne hanno ampliato la portata applicativa, sottolineando la primaria importanza di tale contravvenzione, posta come baluardo della tutela della tranquillità dei cittadini e del loro interesse a non essere sottoposti a preoccupazione o allarme in relazione alla salute.
In sostanza, il reato di getto pericoloso di cose ha assunto un vero e proprio ruolo di supplenza nella tutela dell'ambiente rispetto all'inquinamento atmosferico.

Questa tesi sembra confermata dall’articolata sentenza del Tribunale di Rovigo-Sezione di Adria del 31 marzo 2006, che rappresenta un’occasione per mettere a confronto le diverse teorie giurisprudenziali succedutesi, in materia, nell’arco degli ultimi anni e per aprire prospettive sulle possibili evoluzioni della normativa in materia di inquinamento atmosferico, nonostante la recente emanazione del T.U.A. (per una ricostruzione della vicenda, nelle sue linee essenziali, clicca qui)

In breve, l’art. 674 c.p. prevede due distinte ipotesi ivi previste, che puniscono chiunque:
  1. getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero,
  2. nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti
Questa distinzione ha fornito lo spunto per prospettare differenti soluzioni del rapporto intercorrente fra la norma del codice penale, quella civilistica di cui all’art 844 cod. civ. e quelle previste dalle discipline speciali di settore, le quali prevedono norme sanzionatorie di tipo formale, che prescindono dai reali effetti dell’inquinamento atmosferico, e perseguono il (solo) mancato rispetto burocratico dei parametri, fissato per legge.

Un primo orientamento giurisprudenziale ha evidenziato che le normative antinquinamento non hanno, di fatto, legittimato qualsiasi emissione inferiore ai limiti tabellari, anche nell’ipotesi in cui non siano attuate le opere di prevenzione e contenimento adeguate al processo tecnologico.

Un altro filone giurisprudenziale, sviluppatosi a partire dal 2000, ha sostenuto, invece, che l’espressione «nei casi non consentiti dalla legge» costituisce una «precisa indicazione circa la necessità che tale emissione avvenga in violazione delle norme che regolano l’inquinamento atmosferico »: pertanto sussiste una sorta di presunzione di legittimità delle emissioni di fumi, vapori o gas che non superino la soglia fissata dalle leggi speciali in materia.

Di recente, sembra esserci stato un «recupero» dell’originaria impostazione giurisprudenziale, volto ad estendere l’ambito di applicazione dell’art. 674, cod. pen., al semplice superamento del limite della normale tollerabilità (quindi, anche nei casi in cui esista un’autorizzazione amministrativa): tuttavia non mancano pronunce di segno opposto .

Comunque sia, i motivi per i quali, nel corso degli ultimi anni, si è assistito ad una progressiva estensione del campo di applicazione dell’art. 674 del c.p., che ha assunto un vero e proprio ruolo di supplenza nella tutela dell’ambiente rispetto all’inquinamento atmosferico, sono da rinvenire, essenzialmente, nella cronica mancanza di una normativa capace di indirizzare in modo univoco gli operatori del settore, e nella deficitaria azione di controllo, puntuale e continua, volta a rendere effettivo e credibile il ruolo della P.A. a tutela dell’ambiente e della salute dell’uomo.

Nonostante lo “sforzo”, e al di là dei proclami, il c.d. “Testo unico Ambientale” non è riuscito a rendere concrete le aspettative di semplificazione, razionalizzazione e coordinamento del coacervo di norme – prive di un disegno unitario – succedutesi negli ultimi quarant’anni (anche) in materia di inquinamento atmosferico.

In particolare, nulla è cambiato nell’apparato sanzionatorio, che non solo non è stato coordinato né integrato, ma continua a non essere improntato al principio della dissuasività.

Le violazioni (di carattere formale) sono sanzionate con contravvenzioni oblazionabili (l’arresto, infatti, è sempre considerato alternativo all’ammenda…) identiche a quelle previste, quasi vent’anni fa, dal DPR 203/88…: la loro irrisorietà conferma l’inadeguatezza del sistema a garantire un’efficace tutela.

La scoordinata frammentarietà della disciplina, lasciata irrisolta dal T.U.A., fa sì che la gestione integrata delle differenziate fonti di inquinamento atmosferico continui ad essere…tramandata al futuro legislatore.

In questa situazione la tutela dell’aria (e della salute dell’uomo) è stata spesso “delegata” alla decretazione d’urgenza – inidonea, in quanto tale, a risolvere il problema alla radice – o “affidata”, appunto, al solo art. 674 c.p., che la giurisprudenza ha utilizzato come passepartout per cercare di “tappare le falle” dell’impianto normativo, tanto da arrivare ad affermare, come nella sentenza in esame, che la sola presenza attiva della centrale, che emette fumi visibili e di notevoli dimensioni, è sufficiente a creare allarme, e a giustificare l’applicazione dell’art. 674 del c.p.

Ma al di là di quest’ultima affermazione – che desta qualche perplessità di natura giuridica (in merito all’affermazione della penale responsabilità), e non sembra risolvere i problemi alla radice, se solo si considera l’esiguità delle pene comminate – tale sentenza ha il pregio di porre l’accento sugli aspetti problematici sopra evidenziati, e di sottolineare, con forza, l’incapacità del sistema di far fronte alla drammatica complessità dei problemi, derivanti dall’inquinamento atmosferico, inerenti la tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente.

Un sistema che è reso ancora più complicato dalle “grandi distanze” fra gli interessi delle rilevanti entità economiche e politiche, da un lato, e quelli dei singoli cittadini dall’altro che, in un processo di così grandi dimensioni, rendono ancora più evidente l’incomunicabilità fra le posizioni contrapposte e “la sproporzione fra le capacità di attività degli uni e degli altri, che si muovono secondo logiche e in contesti diversi e – appunto – incomunicabili”.

Tale mancanza di dialogo è suggellata dall’amara constatazione “di come la perdurante accettazione sociale, politica ed economica di grandi siti inquinati in ragione della salvaguardia del posto di lavoro sia stata ingannevole e si sia svelata, nel tempo, come un compromesso sbagliato […] ed abbia distorto la realtà creando una situazione di grave connivenza tra controllore e controllato, quasi una perversa simbiosi, tale da allentare qualsiasi forma efficiente di monitoraggio ambientale”.

Il perdurante caos normativo e l’obsolescenza dei suoi strumenti, l’assoluta incomunicabilità fra posizioni contrapposte, unite alla mancanza di una seria politica energetica, hanno, quindi, creato un clima di assoluta incertezza, cui il Giudice tenta di porre rimedio “come può”, con gli strumenti a sua disposizione.
Nelle conclusioni – dopo aver sottolineato l’”inaccettabile stortura” del nostro sistema, che pretende di “far passare per un processo penale un periodo così vasto di inefficienze amministrative, omissioni legislative, ambiguità politiche e industriali, […] peso quasi insostenibile per un giudice solo” – è lo stesso Giudice che riconosce di aver cercato “l’impossibile sintesi di eventi troppo grandi e complessi”.

Ciò che, in conclusione, si vuole sottolineare è che, in mancanza di una responsabile politica preventiva, la tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente contro i fenomeni di inquinamento atmosferico continua ad essere demandata a (e ad essere perseguita con) uno strumento che, utilizzato in modo così lato, rischia di svuotarsi di significato, e di rendere ancora più flebile la risposta ai gravi problemi relativi all’inquinamento atmosferico, il cui incremento esponenziale (e le conseguenti, gravi, ripercussioni sul clima del pianeta, connesse all’aumento dell’effetto serra, nei confronti del quale la politica mondiale si mostra riottosa ed incapace a trovare una soluzione adeguata e condivisa) impone l’adozione di una serie di misure incisive, capaci di dare una svolta alla stasi che, di fatto, al di là dei proclami, continua a dominare l’attuale scenario normativo.

L’unica azione credibile, dopo anni di velleitarie politiche settoriali, consiste in interventi coordinati e razionali, strutturali e strutturati, sia in campo giuridico che in campo economico: una politica dell’ambiente integrata e di ampio respiro, dinamica, che sia al tempo stesso incentivante e dissuasiva, adeguata e, soprattutto, effettivamente operativa, capace di dare, finalmente, una seria e concreta risposta all’esigenza di tutela, troppo a lungo disattesa.


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