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Se si ritenesse applicabile l’art. 674, si potrebbe, secondo parte della dottrina, determinare un sistema sanzionatorio nel suo complesso manifestamente irrazionale:
- il semplice superamento dei limiti, infatti, sarebbe punito con la sanzione del pagamento di una somma da € 1.032 ad € 309.874 e
- nei casi più gravi, anche con la chiusura e l'oscuramento dell'emittente;
- se, però, il superamento dei limiti dovesse determinare anche un concreto ed effettivo pericolo per la salute o la tranquillità delle persone, si verificherebbe l’irrazionalità paventata: sebbene, infatti, questo concretizzi un comportamento oggettivamente più grave, le pesanti sanzioni amministrative non sarebbero più applicabili, e lascerebbero il posto all’esclusiva pena prevista dall'art. 674 cod. pen. (arresto fino ad un mese o, alternativamente, e quindi oblazionabile, ammenda fino ad € 206)
In sostanza: in virtù della clausola contenuta nell’art. 15, comma 1, della legge n. 36 del 2001 (le sanzioni amministrative ivi previste si applicano «salvo che il fatto costituisca reato») la circostanza che il fatto, essendo anche in concreto potenzialmente nocivo, integri il reato di cui all'art. 674 cod, pen., potrebbe comportare l'esclusione della applicabilità delle sanzioni amministrative.
D’altra parte – continua la Corte – se per la sussistenza del reato è necessaria la presenza di un qualche elemento ulteriore, e specializzante, rispetto al solo superamento dei limiti (e se, quindi, la fattispecie penale fosse qualificabile come norma speciale rispetto a quella amministrativa), potrebbe ritenersi che le sanzioni amministrative non possano trovare applicazione anche in forza del principio di specialità.
Insomma: al fine di evitare le pesanti sanzioni amministrative, sarebbe sufficiente invocare la sussistenza proprio della contravvenzione del «getto pericoloso di cose», e, per questa via, si verrebbe a determinare una situazione paradossale che comprometterebbe seriamente (con il rischio addirittura di eluderlo…) il concreto funzionamento della specifica disciplina introdotta dal legislatore, e degli obiettivi di tutela della salute che essa si prefigge…
E allora?
Si dovrebbe ritenere, anche alla stregua di una interpretazione adeguatrice, che la volontà oggettiva del legislatore sia quella di escludere comunque l'emissione di onde elettromagnetiche dall'ambito dell'art. 674 cod. pen….
Però (ma va?!)...
Però la Cassazione scende ancora nei dettagli, per giustificare la sua presa di posizione: ovvero, che, almeno allo stato, non è necessario giungere a questa conclusione, perché:
- (in teoria) la sanzione penale dovrebbe, in quanto tale, essere più affittiva di quella amministrativa (sulla carta, certo, ma nella realtà spesso pesanti sanzioni amministrative possono avere un risvolto pratico più incisivo…): quindi, partendo da questo assunto, la Cassazione ritiene risolta la questione dell’irrazionalità…
- questa presunta irrazionalità si verificherebbe solo se l'applicazione della sanzione penale esaurisse sempre l'illiceità del fatto ed escludesse sempre l'applicazione della sanzione amministrativa.
Conseguenza che, però, allo stato attuale non si può dire certa, perché sul punto non si sono ancora formati orientamenti giurisprudenziali consolidati.
Ad ogni modo, la paventata irrazionalità, continua la Corte, non sussisterebbe se, nel caso di superamento dei limiti accompagnato dalla prova certa ed oggettiva di un effettivo e concreto pericolo di offesa o di molestia, si ritenessero applicabili sia la sanzione amministrativa che quella penale.
Tuttavia, non essendo stato contestato anche l'illecito amministrativo, la Cassazione sorvola su questo punto e non approfondisce oltre…
Dopo un ulteriore rilievo, affrontato dalla Suprema Corte per completezza, la Cassazione giunge finalmente alle conclusioni, e afferma il principio di diritto in base al quale:
“Il fenomeno della emissione di onde elettromagnetiche rientra, per effetto di una interpretazione estensiva, nell'ambito dell'art. 674 cod. pen. Detto reato è configurabile soltanto allorché sia stato, in modo certo ed oggettivo, provato il superamento dei limiti di esposizione o dei valori di attenzione previsti dalle norme speciali e sia stata obiettivamente accertata una effettiva e concreta idoneità delle emissioni ad offendere o molestare le persone esposte, ravvisabile non in astratto, per il solo superamento dei limiti, ma soltanto a seguito di un accertamento (da compiersi in concreto) di un effettivo pericolo oggettivo, e non meramente soggettivo”.
Di conseguenza, la Cassazione annulla con rinvio la sentenza impugnata.
Per un approfondimento, consiglio l’articolo “Radio Vaticana, elettrosmog e Cassazione: una sentenza molto discutibile”, di Gianfranco Amendola sul sito di Lexambiente, in cui l’Autore si scaglia contro la probatio diabolica
(occorre, quindi, “non solo il superamento dei limiti ma anche la sussistenza di una prova certa e obiettiva di una effettiva e concreta idoneità delle onde elettromagnetiche a ledere o molestare i potenziali soggetti esposti”)
la quale non solo non tiene in alcun conto il principio di precauzione, ma, soprattutto, pur riconoscendo che il reato in esame è reato di pericolo, ne limita la sussistenza alla sola ipotesi in cui vi sia, oltre al superamento dei limiti, la prova del danno (molestia) visto che attualmente il mondo scientifico, se pure riconosce che l’esposizione all’inquinamento elettromagnetico certamente porta ad alterazioni dell’organismo umano, ancora non è giunto a conclusioni universalmente riconosciute sull’entità delle conseguenze e neppure su quale sia (se c’è) il “limite di innocuità” o , se si preferisce, di pericolosità (forse qualcuno ricorda che gli stessi argomenti furono usati per il nucleare).
In tal modo viene frustrata totalmente la ratio della norma, la quale – non dimentichiamolo- mira a tutelare la tranquillità delle persone, che viene tanto più messa oggettivamente a rischio se non vi sono certezze scientifiche sulla innocuità delle radiazioni.
Con questo post si chiude questo ciclo dedicato alla vicenda radio vaticana, iniziato con il riassunto della vicenda di primo grado, proseguita con l’appello e la prima analisi degli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali sull’art. 674 del c.p. (getto pericoloso di cose), con la cronaca dell’irrazionalità del sistema e delle incertezze giuridiche create dalla molteplici interpretazioni e con la forte sottolineatura della complessità della materia.
Foto: “Electromagnetic Sunset” originally uploaded by Got Xiney?