Elettrosmog e Radio Vaticana: irrazionalità del sistema e incertezze giuridiche. Il primo grado

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Nella sentenza che comincerò a delineare oggi (Cassazione Penale, Sez. III, n. 36845 del 26 settembre 2008) il tema trattato è particolarmente delicato e ostico: i rapporti intercorrenti fra l’art. 674 del codice penale (getto pericoloso di cose) e la normativa di settore.

Tanto che la Suprema Corte di Cassazione lo affronta in una corposa sentenza, nella quale, prima di giungere alla definizione del caso concreto, si dilunga nell’esegesi evolutiva dell’art. 674 c.p. effettuata dalla dottrina e dalla giurisprudenza, e sottolinea le difficoltà interpretative, sempre al limite dell’irrazionalità del sistema normativo

Prima di procedere all’analisi della sentenza, è opportuno riportare il testo dell’art. 674 del codice penale, in modo da rendere più agevole la comprensione della sentenza:

Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone,
ovvero,
nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti,
è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a 206 euro.
L’attore protagonista della vicenda è Radio Vaticana: la vicenda, in estrema sintesi, è la seguente:

Il cardinale Roberto Tucci, mons. Pasquale Borgomeo, D. G. e l'ing. Costantino Pacifici, vice direttore tecnico, vennero rinviati a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 674 c.p. “per avere, quali responsabili della Radio Vaticana, diffuso, tramite gli impianti siti in Santa Maria in Galeria, radiazioni elettromagnetiche atte ad offendere o molestare persone residenti nelle aree circostanti […] arrecando alle stesse disagio, disturbo, fastidio e turbamento”;

La sentenza di primo grado (9 maggio 2005), dichiarò il card. Tucci e mons. Borgomeo responsabili del reato loro ascritto e li condannò all’“esemplare” pena di dieci giorni di arresto ciascuno (sospensione condizionale della pena) e con la condanna al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili da liquidarsi in separata sede.
Assolse invece l'ing. Pacifici per non aver commesso il fatto.


In sostanza, il Giudice di prime cure osservò che:

1) l'emissione di onde elettromagnetiche poteva farsi rientrare, in via di interpretazione estensiva e non di applicazione analogica, nell'ambito della prima delle due ipotesi previste da 674 c.p.;

2) per la sussistenza del reato non era necessario il superamento dei limiti imposti dalle leggi speciali, perché la clausola «nei casi non consentiti dalla legge» si riferisce esclusivamente alla seconda ipotesi di reato di cui all'art. 674 c.p., ossia alle sole emissioni di gas, vapori e fumo;

3) per molestia si deve intendere anche come il semplice arrecare generalizzata preoccupazione ed allarme circa eventuali danni alla salute da esposizione ad emissioni inquinanti;

4) di conseguenza, erano irrilevanti sia la mancanza di una attitudine all’«offesa» alla persona, sia l'entrata in vigore della L. n. 36/2001 ("Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici"), la quale, nello stabilire i limiti di emissione delle onde elettromagnetiche, configura il loro superamento (art. 15) come un illecito amministrativo.

5) tale ultimo illecito può concorrere con il reato di cui all'art. 674 c.p. quando – come nella specie – sia provato che è stata arrecata molestia alle persone: tra le due disposizioni, infatti, non è applicabile il principio di specialità;

6) doveva presumersi che i limiti fissati dal d.m. n. 381 del 1998 (Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana) fossero stati superati prima del 2002, in quanto a) un teste, infatti, aveva dichiarato che Radio Vaticana aveva accettato di rientrare nei limiti previsti «per cortesia diplomatica» in seguito all'accordo raggiunto con lo Stato italiano 1'8 giugno 2001; b) i disturbi agli apparecchi domestici si erano attenuati dopo il 2002, e c) comunque le questioni relative al superamento dei limiti non incidevano sulla sussistenza del reato anche successivamente al 2002, attesa la presenza di rilevanti molestie fino al febbraio 2004.
    Foto: “View on Radio Vaticana” originally uploaded by geo1971