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Traffico illecito di rifiuti: non è necessario il verificarsi di un danno ambientale

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Il delitto di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti rappresenta uno strumento molto importante e molto più efficace rispetto ai normali reati contravvenzionali previsti in materia ambientale. 
La sentenza della Cassazione n. 26404/13 ci permette non solo di riassumere brevemente gli elementi costitutivi del reato, ma di evidenziare un aspetto importante: che non rientrano tra i presupposti del reato né il danno ambientale né la minaccia grave dello stesso. 

Il traffico illecito di rifiuti è un reato che non soltanto mette in pericolo la salubrità dell’ambiente e la salute dell’uomo, ma distorce la concorrenza fra le imprese, a causa della concorrenza sleale operata dalle imprese che si rivolgono al mercato nero dello smaltimento non solo nei confronti delle imprese che operano nella legalità (si calcola che tali imprese riescano ad abbattere fino al 90% dei costi legati alla gestione dei rifiuti), ma anche rispetto alle società che operano nel settore del riciclo di materia (riduzione di attività e, quindi, di fatturato). 
Lo strumento più efficace del nostro ordinamento per la lotta al traffico illecito di rifiuti è rappresentato da un articolo del TUA, intitolato “attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”, che punisce con una sanzione penale chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. 
Il delitto in questione è uno strumento molto importante e molto più efficace rispetto ai normali reati contravvenzionali previsti in materia ambientale: gli inquirenti, anche grazie all’utilizzo di strumenti investigativi particolarmente incisivi (intercettazioni; rogatorie internazionali; prescrizioni più lunghe) sono riusciti a smantellare articolate organizzazioni criminali e strutture transnazionali. 

Di recente, proprio per la sua gravità, il delitto de quo è stato introdotto fra quelli di competenza delle procure distrettuali antimafia. 

La sentenza della Cassazione n. 26404/13 ha di recente affermato che non rientrano tra i presupposti del reato né il danno ambientale né la minaccia grave dello stesso, atteso che la previsione di ripristino ambientale contenuta nella norma (“il giudice ordina il ripristino dello stato dell’ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all’eliminazione del danno o del pericolo per l’ambiente”) si riferisce alla sola eventualità in cui il danno o il pericolo si siano effettivamente verificati e non muta la natura del reato da reato di pericolo presunto a reato di danno.


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Natura Giuridica si arricchisce: il Guest posting e nuovi servizi

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Come ho preannunciato nell’ultimo editoriale sul sito di NG, Natura Giuridica allarga la cerchia dei suoi collaboratori: da oggi, infatti, verranno pubblicati sul sito e sul blog alcuni interventi di un giovane avvocato abruzzese, neo specializzato in diritto all’ambiente, Chiara Maiorano.

Con il suo primo contributo (Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti) la nuova collaboratrice di Natura Giuridica comincia a farci conoscere meglio il testo della Convenzione (nata per contribuire in modo più incisivo al contrasto del fenomeno del traffico illecito di rifiuti), partendo dai cenni storici per arrivare al Piano d'azione (controllo movimenti e gestione razionale), delineando gli obiettivi, l'ambito di applicazione, la struttura della Convenzione e gli obblighi delle parti.

Natura Giuridica, anche in seguito alle numerose richieste che le sono pervenute dalla rete, è disponibile ad ospitare, sia sul blog che sul sito, articoli di chi si vuole cimentare in questa difficile, ma gratificante avventura professionale.

In particolare, sul sito www.naturagiuridica.com possono essere ospitati, previa approvazione, contributi scientifici di professionisti del settore (non solamente giuristi, ma anche ingegneri, biologi, chimici, architetti, …).
Natura Giuridica, inoltre, sulla spinta di quanto ferve in rete, valuta ipotesi di collaborazioni e sinergie, al fine di creare un network ambientale a 360 gradi.

Nel blog, invece, Natura Giuridica offre la possibilità di ospitare i c.d. “Guest post” su tematiche ambientali: il “guest posting” consente il verificarsi di quella situazione che gli americani sintetizzano con la formula: Win Win Win
Di risultare, in sostanza, uno strumento vincente:
* non solo per chi scrive il post (che, in questo modo, ha l’opportunità di farsi conoscere, pubblicando su una piattaforma che nel corso dei mesi ha acquisito progressivamente maggiore autorevolezza nel settore ambientale, anche grazie alla lunga e proficua esperienza in uno degli studi italiani più blasonati nel settore ambientale),
* ma anche per il blog che lo ospita (che è in grado di offrire agli utenti un servizio qualitativamente e quantitativamente sempre migliore e più completo) e, in ultima analisi,
* anche per il lettore, più e meglio informato.

Tutti i contributi inviati a Natura Giuridica saranno vagliati con attenzione, e dovranno essere scritti con un stile semplice e chiaro, avere un contenuto di qualità e originale, essere attinenti con le tematiche ambientali, oggetto delle tematiche dell’EcoBlogico di InFormazione, comunicazione e diritto ambientale e del sito di consulenza in materia di diritto dell’ambiente.
Nel caso di contributi scientifici, saranno inoltre particolarmente graditi i riferimenti bibliografici.

Per Natura Giuridica, dopo la pausa estiva, comincia una nuova stagione, ed il modo migliore per iniziare è RINGRAZIARE di cuore tutti quelli che, e sono tanti, hanno contattato N.G. e continuano a farlo, con frequenza sempre più incalzante, sia via e-mail che per telefono, per richiedere pareri e consulenze in materia di diritto ambientale, e propormi interessanti collaborazioni.

La scelta di integrare sito e blog è la prima in questo settore, e i risultati sin qui ottenuti e le prospettive future dimostrano che, grazie alla rete, è possibile concepire un network ambientale in grado di InFormare, da un lato, e di offrire un servizio professionale di consulenza in tutti i settori del diritto ambientale.

Oltre al Guest posting, Natura Giuridica annuncia che, a breve, sul sito di consulenza ambientale arriveranno due nuovi ed utili servizi, funzionali alle diverse esigenze dell’utente-cliente, e nati in seguito alle numerose richieste in tal senso pervenute da parte dei lettori: il servizio pareri legali ambientali e servizio premium.

Nei prossimi post approfondiremo questa tematica, per scoprire le soluzioni più adatte al tuo business ambientale, alle esigenze della tua azienda, alla gestione dell’ambiente da parte delle pubbliche amministrazioni,ai bisogni dei singoli cittadini o di associazioni,….

Foto: “Acquarello” originally uploaded by Könrad



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Disastro ambientale: pugno duro della Cassazione

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Con questa importante sentenza (9418 del 2008) la Corte di Cassazione adotta il pugno duro nei confronti di chi, attraverso un illecito smaltimento di ingenti quantitativi di rifiuti pericolosi, mette in serio pericolo la salute dei cittadini e l’ambiente.

Il caso

Tutto parte da un’imponente attività istruttoria (rappresentata da appostamenti, riprese filmate, sequestri e dichiarazioni di soggetti coinvolti nelle indagini e da intercettazioni telefoniche), che costituiva lo sviluppo di altri filoni investigativi (convogliati nelle operazioni Madre Terra I e Madre Terra II).
Il quadro emerso individuava l’esistenza di una organizzazione criminale dedita al traffico illecito dei rifiuti.

In estrema sintesi, secondo la impostazione accusatoria:
  • i rifiuti speciali pericolosi costituiti dai fanghi derivanti dal ciclo di depurazione delle acque
  • i rifiuti liquidi delle navi approdate nel porto di Napoli
  • destinati ai centri di compostaggio di alcune società
invece di essere sottoposti al necessario trattamento, erano smaltiti illecitamente (quasi tutti sparsi su terreni agricoli o nei corsi d'acqua).

Il tutto avveniva attraverso un collaudato meccanismo di complicità fra produttori di rifiuti, gestori degli impianti di compostaggio, titolari e dipendenti delle ditte di trasporto, titolari di aziende agricole.

Rimandando al testo integrale della sentenza della Cassazione n. 9418 del 2008 per l’approfondimento della vicenda, è importante, in questa sede, sottolineare, quanto statuito dalla Cassazione in relazione alla nozione di disastro ambientale.

Per configurare il reato di “disastro” è sufficiente che il nocumento metta in pericolo, anche solo potenzialmente, un numero indeterminato di persone.
Infatti, il requisito che connota la nozione di "disastro" ambientale, delitto previsto dall'art.434 c.p., è la "potenza espansiva del nocumento" anche se non irreversibile, e l'"attitudine a mettere in pericolo la pubblica incolumità".

Nella caso di specie, i Giudici hanno evidenziato una imponente contaminazione di siti realizzata dagli indagati mediante l'accumulo sul territorio e lo sversamento nelle acque di ingenti quantitativi di rifiuti speciali altamente pericolosi: tali condotte hanno insita una elevata portata distruttiva dell'ambiente con conseguenze gravi, complesse ed estese ed hanno una alta potenzialità lesiva tanto da provocare un effettivo pericolo per la incolumità fisica di un numero indeterminato di persone idonee a confermare gli arrestati domiciliari a un imprenditore per lo smaltimento illecito di rifiuti speciali pericolosi.

Il termine “disastro” (nella specie ambientale) implica che esso sia cagione di un evento di danno o di pericolo per la pubblica incolumità "straordinariamente grave e complesso", ma non "eccezionalmente immane" (Cassazione Sez. V, n° 40330/2006).
Pertanto, "è necessario e sufficiente che il nocumento abbia un carattere di prorompente diffusione che esponga a pericolo, collettivamente, un numero indeterminato di persone"


Quando la durata in termini temporali e l'ampiezza in termini spaziali delle attività di inquinamento (in specie gestione illecita di rifiuti), giustificano la sussunzione della fattispecie concreta nella contestata ipotesi di reato di disastro innominato; questo delitto comporta un danno, o un pericolo di danno, ambientale di eccezionale gravità non necessariamente irreversibile, ma certamente non riparabile con le normali opere di bonifica.

La Cassazione ha, così, confermato gli arresti domiciliari per il titolare di un’azienda (sedicente!) ecologica, indagato per traffico illecito di rifiuti, che aveva cercato di sminuire il suo ruolo fino a sostenere che la sua attività si limitava al trasporto dei rifiuti agli impianti di compostaggio e non era “notiziato” del loro successivo destino.


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