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Il disastro ambientale: cos’era, dal punto di vista giuridico, prima della sua recente introduzione nel codice penale? E – soprattutto – cos’è diventato?

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Sul numero di novembre 2015 della rivista Ambiente & Sicurezza sul lavoro, EPC Editore, è stato pubblicato un contributo a cura di Andrea Quaranta in materia di disastro ambientale incentrato sull'evoluzione del concetto di disastro ambientale, tra perenni vuoti normativi, interpretazioni giurisprudenziali e querelles di stampo politico. 
Dopo una prima parte dedicata alla ricostruzione del contesto in cui ha cominciato a farsi strada il concetto di disastro ambientale (In un momento di totale vuoto normativo, il giudice penale ha fatto spesso uso delle disposizioni presenti nel codice penale, anche forzandone i limiti, pur di offrire una qualche tutela all'ambiente e alla salute: il caso più eclatante è l’utilizzo dell’art. 674 del C.p., relativo al getto pericoloso di cose, per contrastare fenomeni di inquinamento atmosferico ed elettromagnetico), l'articolo prosegue con la trattazione dell'evoluzione giurisprudenziale del disastro ambientale, prima della riforma del 2015. In questo caso la giurisprudenza, in mancanza di una specifica normativa, ha utilizzato in via sussidiaria l'articolo 434 del codice penale (crollo di costruzioni o altri disastri dolosi), in base al quale “chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti , commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro avviene”. Questo mentre parte della dottrina (Ruga Riva) riteneva inconciliabile il delitto di cui all’art. 434 del c.p. con le caratteristiche strutture del danno ecologico e con il bene ambiente.
Segue un riferimento specifico al concetto di disastro ambientale così come configurato dalla Cassazione, la quale ha avuto modo di sottolineare in più occasioni che "per configurare il reato di “disastro” è sufficiente che il nocumento metta in pericolo, anche solo potenzialmente, un numero indeterminato di persone: infatti, il requisito che connota la nozione di “"disastro” ambientale, delitto previsto dall’art. 434 c.p., è la “potenza espansiva del nocumento” anche se non irreversibile, e l’“attitudine a mettere in pericolo la pubblica incolumità ”. L'articolo prosegue con un'ampia disamina di altre questioni evidenziate, sempre dalla Cassazione, in relazione al disastro ambientale (per il disastro ambientale basta la consapevolezza; per il risarcimento dei danni da disastro ambientale è sufficiente il patema d'animo) e, nella sua ultima parte, evidenzia le caratteristiche principali della recentissima riforma dei delitti ambientali - Legge, 22/05/2015 n° 68, G.U. 28/05/2015 - , volta - almeno nelle intenzioni del Legislatore - a colmare il vuoto normativo legato al concetto di disastro ambientale e a inserire uno specifico nuovo titolo- gli "eco-reati" - all'interno del codice penale, definendo con chiarezza le fattispecie di reato e le pene connesse. La genesi della riforma è stata tuttavia caratterizzata da un'accesa querelle di stampo politico, nella quale chi ha criticato "questa" riforma ambientale è stato anche accusato di scarso ambientalismo.
Sulla rivista EPC è disponibile l'articolo completo.



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Nuovi delitti ambientali - commento al ddl n. 1345/2014 approvato dal Senato

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Sul numero 5/2015 della rivista Ambiente & Sviluppo edita da Ipsoa - Milano è stato pubblicato un commento al testo del ddl n. 1345/2014 sui nuovi delitti ambientali approvato dal Senato il 4 marzo scorso di Andrea Quaranta.

Nell'articolo, dal titolo I nuovi delitti ambientali riveduti e non corretti dal Senato, viene posta l'attenzione sulle luci e sulle (molte) ombre del testo attuale.
Nell'articolo c'è inoltre un raffronto con la versione del ddl così come licenziato circa un anno fa dalla Camera e si pone l'accento sulle reazioni opposte suscitate in importanti commentatori, nell'ambito di una vera e propria querelle giuridico - politica che, prendendo le mosse da un avverbio, finisce per riguardare tutta la filosofia del provvedimento. 

Dalla titolazione dei paragrafi interni all'articolo (La strada lastricata di buone intenzioni; Le novità rispetto al testo precedente: il diavolo è nei dettagli; Le dichiarazioni e la querelle giuridico-parapolitica; Hanno tutti ragione) si intuisce come il nodo fondamentale della questione risieda nel pericolo di dar vita all'ennesimo maquillage normativo in tema di reati ambientali, con un provvedimento incapace di sistematizzare e risolvere una volta per tutte i problemi causati dalla disorganicità della normativa ambientale in campo penale.

Come afferma lo stesso autore Quaranta,
in un libro di qualche anno fa, dal titolo emblematico (“Hanno tutti ragione”) scritto da quello che poi sarebbe diventato di lì a poco un premio Oscar , l’Autore de “La grande bellezza” affermava, nel narrare le peripezie del protagonista, che “nessuno, come gli italiani, sa organizzare così bene le tempeste dentro ai bicchieri d’acqua”.
Specie, come dice Amendola, quando si tratta di normativa ambientale.
Specie perché, mi viene da aggiungere, noi italiani, come nessun altro, rappresentiamo il Paese in cui “hanno tutti ragione”, e per converso non esiste nessuno che ammetta, che riesca ad ammettere, la (o meglio: una) sconfitta. Sconfitta in tutte le sue sfaccettature, compresa quella (politica) che ha a che fare con la mancata introduzione di “novità (o riforme, che dir si voglia) risolutive”, che all’atto pratico si rivelano essere né nuove né, tanto meno, risolutive". 
Nella modifica del testo operata dal Senato esistono diversi elementi migliorativi, come l’introduzione dell’articolo relativo alla morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale; l’inserimento, fra le attività sanzionate per l’impedimento del controllo, anche di quelle relative alla sicurezza e all’igiene sul lavoro; la previsione di un’aggravante ambientale; la diminuzione dello sconto di pena per coloro che aiutano concretamente l’autorità nella ricostruzione del fatto; la restrizione dell’arco temporale entro il quale è possibile il ravvedimento operoso, nonostante sia, non solo a detta di chi scrive, un istituto che comunque non dovrebbe essere mantenuto in questi termini così benevoli; il divieto, sanzionato, di esplosioni in mare per attività di ricerca e di ispezione dei fondali marini.
Ma già quest’ultima modifica rischia di essere travolta, dal momento che, all’indomani della sua approvazione, come hanno sottolineato Legambiente e Libera, è già oggetto di ripensamenti da parte dell’esecutivo. La sua ipotetica ma verosimile eliminazione, oltre ad allungare (di nuovo!) i tempi per l’approvazione del testo definitivo, andrebbe ad allungare ulteriormente la sfilza di elementi negativi che costellano anche questo testo, e che comprendono, oltre al citato “abusivamente”:

  1. una perdurante vaghezza terminologica e di quantificazione dell’aumento di pena in tre distinti casi;
  2. l’incipit del 452-quater (È punito chiunque, “fuori dei casi previsti dall’art. 434”, cagiona abusivamente un disastro ambientale). Infatti, come, ancora una volta correttamente, ha evidenziato Amendola – nel rispondere a chi gli faceva notare che, grazie ad un suo emendamento, “resta sempre anche l’art. 434 c.p. sul disastro innominato ”– “sarebbe logico il contrario [...] che, in caso di disastro ambientale, venga applicata direttamente e solo la nuova norma speciale, evitando i problemi sinora riscontrati quando si è tentato di applicare la norma sussidiaria e generica sul cd. disastro innominato. In tal modo, invece, si riconosce che può esserci un disastro ambientale non abusivo, ma non previsto tra i nuovi delitti. E allora cosa dovremmo fare? Se l’attività è abusiva applichiamo il nuovo art. 452-quater e se, invece, è autorizzata applichiamo il vecchio art. 434, dando, peraltro, ottimi argomenti di discussione ai difensori degli inquinatori? Ma non sarebbe molto più logico eliminare quell’assurdo avverbio abusivamente ?”
  3. l’aumento della possibilità di usufruire di uno sconto di pena “se l’inquinamento (o il disastro) ambientale è commesso per colpa;
  4. l’aumento del periodo di sospensione che può essere concesso all’imputato per completare le attività di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale .

Elementi negativi ai quali devono essere aggiunte le criticità e i dubbi che persistono, in quanto non corrette neanche da questo testo.
Criticità relative alla possibilità di “eliminare la contravvenzione ” e di “restringere sostanzialmente” il campo di applicazione della disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale; al mutamento del ruolo del tecnico della PA, che si accompagna all’“inversione di ruoli” fra PG e PM; al potere che, di fatto, viene concesso al contravventore, che può chiedere che il termine stabilito dall’organo di vigilanza per la “regolarizzazione” possa essere prorogato fino a sei mesi.
 Dubbi concernenti il destino dei «nuovi» delitti ambientali a fronte della (vigente) previsione del comma 4 dell’art. 257 del TUA; i rapporti fra il delitto di “traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività” e quello di “attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti” e i reati previsti e puniti dalla particolare disciplina di settore; le modalità di coordinamento delle attività di ripristino, messa in sicurezza, bonifica, eliminazione del danno o del pericolo per l’ambiente ordinate o imposte o previste come condizioni cui subordinare la sospensione condizionale della pena di cui al codice dell’ambiente e la previsione del «ravvedimento operoso»; i lunghissimi tempi di prescrizione, che di per sé non costituiscono una soluzione, ma un “éscamotage simbolico, di grande effetto (forse) sull’opinione pubblica, ma di scarsissima efficacia in concreto” .

Ce n’è abbastanza per dire che, nell’analisi complessiva del testo del ddl licenziato dal Senato, sono molto di più gli elementi negativi che quelli positivi.

Sul sito Edicola professionale WK vi sono in ordine cronologico tutti i contributi di Andrea Quaranta in materia ambientale.


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Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: può essere disposta la confisca automatica del bene?

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Un cliente di Natura Giuridica mi ha posto il seguente quesito in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: nel caso in cui una società venisse condannata per il reato di attività di trasporto illecito di rifiuti, per non essersi iscritta all’ANGA, il Giudice può disporre la confisca automatica del mezzo di trasporto, anche se di proprietà di un soggetto estraneo al reato? 
La risposta, secca, è negativa. 
No, non può essere disposta la confisca automatica del bene, ma il Giudice deve valutare la estraneità dell'ente rispetto al reato commesso dal suo manager ex Dlgs 231/2001. 
Ma, come sempre accade nel settore del diritto dell’ambiente, occorre dare una motivazione contestualizzata, altrimenti la risposta vale quel che vale, è potrebbe assumere i contorni di un’opinione. 
Tant’è che, fino a qualche anno fa, la risposta data dalla giurisprudenza era di segno opposto… 

Vediamo velocemente come giustificare questa risposta. 
È vero, l’art. 259, comma 2, del “testo unico ambientale” stabilisce che 
“alla sentenza di condanna per i reati relativi al traffico o trasporto illecito di rifiuti consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto”. 
Sulla base di questa norma la giurisprudenza che si è pronunciata prima dell’entrata in vigore del D.Lgs n. 121 – che ha introdotto i reati ambientali all’interno della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche – ha tenuto una posizione intransigente. 
In sostanza, i giudice di legittimità evidenziavano che 
«in tema di gestione di rifiuti, legittimamente il giudice dispone la confisca dei mezzi utilizzati per il trasporto illecito di rifiuti anche se appartenenti alla società di cui all'epoca dei fatti l'imputato era legale rappresentante, non rilevando in tale ipotesi la pretesa appartenenza a persona estranea al reato del bene, atteso che ove una attività illecita venga posta in essere da un soggetto collettivo attraverso i suoi organi rappresentativi mentre a costoro farà capo la responsabilità penale per i singoli atti delittuosi ogni altra conseguenza patrimoniale non può non ricadere sull'ente esponenziale in nome e per conto del quale la persona fisica abbia agito, con esclusione della sola ipotesi di rottura del rapporto organico per avere il soggetto agito di propria esclusiva iniziativa». 
Ma è anche vero che, dopo l’entrata in vigore del D.Lgs n. 121/11, e sotto l’influenza della giurisprudenza della CEDU, tal posizione si è ammorbidita. 
La CEDU, in particolare, esige, per punire (e di conseguenza irrogare una pena e anche la confisca), che ricorra un legame di natura intellettuale (coscienza e volontà) che permetta di rilevare un elemento di responsabilità nella condotta del soggetto cui viene applicata una sanzione sostanzialmente penale. 

Pertanto, nella fattispecie sottoposta all’esame di NG, il terzo proprietario del mezzo estraneo al reato, può evitare la confisca se provi la sua buona fede, ossia, che l'uso illecito della res gli sia stato ignoto e non collegabile ad un suo comportamento negligente.
Del resto, l'espressa previsione, per l'ente, di poter provare la sua estraneità ai reati commessi nel suo interesse da persone che rivestono funzioni apicali, anche quando l'ente sia di piccole dimensioni, introduce elementi di possibile estraneità dell'ente al reato commesso dal suo legale rappresentante, dei quali il giudice non può non tenere conto in sede di confisca di beni diversi dal profitto del reato. 

Di conseguenza, non può essere disposta la confisca automatica del bene, ma il Giudice deve valutare la estraneità dell'ente rispetto al reato commesso dal suo manager ex Dlgs 231/2001.


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Delitti ambientali: quali sono e quali le conseguenze

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La Camera ha approvato il testo unificato di tre proposte di legge in materia di tutela penale dell’ambiente
I nuovi delitti – inquinamento ambientale; disastro ambientale; traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività; impedimento al controllo – verranno inseriti in un apposito nuovo titolo del codice penale. 
Il “Pacchetto” prevede anche aggravanti per le associazioni per delinquere (comuni e a stampo mafioso) e sconti di pena per chi si ravvede. 

I motivi 
La necessità di introdurre specifici reati ambientali all’interno del codice penale nasce dall’esigenza di prevedere un gruppo omogeneo di norme volte alla tutela dell’ambiente, finora sparse in una pluralità di normative disorganiche che, nonostante la presenza di un testo unico ambientale, rendono difficoltosa anche la loro percezione, oltre la possibilità di applicazione pratica. 
Inoltre, questa strada è stata intrapresa da molti Stati europei, che hanno considerato la maggior capacità di sintesi della formazione codicistica per una finalità che, oltre che repressiva, deve essere anche di “orientamento culturale” dei cittadini, volta a definire a livello normativo-codicistico i beni giuridici fondanti la convivenza civile nella società. Ecco come cambierà il diritto penale dell’ambiente.

I nuovi reati ambientali
Inquinamento ambientale
Chiunque:
·         introduce, in violazione di specifiche disposizioni normative, nell’ambiente sostanze o radiazioni,
·         in modo da determinare una compromissione o un deterioramento rilevante del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell’aria, è punito con:
·         la reclusione da due a sei anni  e
·         con la multa da 10.000 € a 100.000 €
Ipotesi aggravata
Aumento fino ad 1/3 se il delitto è commesso in un’area naturale protetta o sottoposta a specifici vincoli, o  in danno di specie animali o vegetali protette
Disastro ambientale
Definizione

un’alterazione irreversibile dell’equilibrio dell’ecosistema o dell’equilibrio dell’ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali
L’offesa all’incolumità pubblica collegata alla rilevanza oggettiva dell’evento, per l’estensione della compromissione o il numero di persone offese o esposte a pericolo
Pena
Reclusione da 5 a 15 anni

Questi due reati possono essere anche colposi: in tali casi, le pene sono diminuite da 1/3 alla metà
Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività
Chiunque,  illegittimamente o in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene o trasferisce materiale di alta radioattività ovvero, detenendo tale materiale, lo abbandona o se ne disfa illegittimamente
Pena
Reclusione da 2 a 6 anni
Aggravanti
Aumento di 1/3 quando si verifica l’evento della compromissione o del deterioramento dell’ambiente
Aumento fino alla metà se dal fatto deriva un pericolo per la vita o l’incolumità delle persone
Impedimento al controllo
Chiunque impedisce, intralcia o elude l’attività di vigilanza e controllo ambientale ovvero ne compromette gli esiti
Modalità
L’impedimento deve realizzarsi negando o ostacolando l’accesso ai luoghi, ovvero mutando artificiosamente lo stato dei luoghi
Autonomia
Questa fattispecie non costituisce un semplice corollario di quanto disposto dagli articoli precedenti perché è destinata a trovare applicazione ogniqualvolta sia ostacolato un campionamento o una verifica ambientale.
Confisca
Se l’ostacolo è posto con mezzi meccanici, deve esserne disposta la confisca.

La confisca e il ripristino dello stato dei luoghi 
In caso di condanna o patteggiamento per uno dei quattro nuovi delitti ambientali, il giudice deve sempre ordinare la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commetterlo; se la confisca dei beni non è possibile, il giudice ordina la confisca per equivalente, individuando i beni sui quali procedere dei quali il condannato abbia disponibilità anche per interposta persona. Inoltre, nei medesimi casi, il giudice deve ordinare il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendo le spese per tali attività a carico del condannato e delle persone giuridiche obbligate al pagamento delle pene pecuniarie in caso di insolvibilità del primo.

Gli approfondimenti analitici sulle altre conseguenze, sulle violazioni contravvenzionali, sulle colpe e sulle aggravanti, nonchè sul ravvedimento operoso, potrete leggerle collegandovi al sito di ipsoa


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