Un cliente di Natura Giuridica mi ha posto il seguente quesito in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: nel caso in cui una società venisse condannata per il reato di attività di trasporto illecito di rifiuti, per non essersi iscritta all’ANGA, il Giudice può disporre la confisca automatica del mezzo di trasporto, anche se di proprietà di un soggetto estraneo al reato?
La risposta, secca, è negativa.
No, non può essere disposta la confisca automatica del bene, ma il Giudice deve valutare la estraneità dell'ente rispetto al reato commesso dal suo manager ex Dlgs 231/2001.
Ma, come sempre accade nel settore del diritto dell’ambiente, occorre dare una motivazione contestualizzata, altrimenti la risposta vale quel che vale, è potrebbe assumere i contorni di un’opinione.
Tant’è che, fino a qualche anno fa, la risposta data dalla giurisprudenza era di segno opposto…
Vediamo velocemente come giustificare questa risposta.
È vero, l’art. 259, comma 2, del “testo unico ambientale” stabilisce che
“alla sentenza di condanna per i reati relativi al traffico o trasporto illecito di rifiuti consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto”.
Sulla base di questa norma la giurisprudenza che si è pronunciata prima dell’entrata in vigore del D.Lgs n. 121 – che ha introdotto i reati ambientali all’interno della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche – ha tenuto una posizione intransigente.
In sostanza, i giudice di legittimità evidenziavano che
«in tema di gestione di rifiuti, legittimamente il giudice dispone la confisca dei mezzi utilizzati per il trasporto illecito di rifiuti anche se appartenenti alla società di cui all'epoca dei fatti l'imputato era legale rappresentante, non rilevando in tale ipotesi la pretesa appartenenza a persona estranea al reato del bene, atteso che ove una attività illecita venga posta in essere da un soggetto collettivo attraverso i suoi organi rappresentativi mentre a costoro farà capo la responsabilità penale per i singoli atti delittuosi ogni altra conseguenza patrimoniale non può non ricadere sull'ente esponenziale in nome e per conto del quale la persona fisica abbia agito, con esclusione della sola ipotesi di rottura del rapporto organico per avere il soggetto agito di propria esclusiva iniziativa».
Ma è anche vero che, dopo l’entrata in vigore del D.Lgs n. 121/11, e sotto l’influenza della giurisprudenza della CEDU, tal posizione si è ammorbidita.
La CEDU, in particolare, esige, per punire (e di conseguenza irrogare una pena e anche la confisca), che ricorra un legame di natura intellettuale (coscienza e volontà) che permetta di rilevare un elemento di responsabilità nella condotta del soggetto cui viene applicata una sanzione sostanzialmente penale.
Pertanto, nella fattispecie sottoposta all’esame di NG, il terzo proprietario del mezzo estraneo al reato, può evitare la confisca se provi la sua buona fede, ossia, che l'uso illecito della res gli sia stato ignoto e non collegabile ad un suo comportamento negligente.
Del resto, l'espressa previsione, per l'ente, di poter provare la sua estraneità ai reati commessi nel suo interesse da persone che rivestono funzioni apicali, anche quando l'ente sia di piccole dimensioni, introduce elementi di possibile estraneità dell'ente al reato commesso dal suo legale rappresentante, dei quali il giudice non può non tenere conto in sede di confisca di beni diversi dal profitto del reato.
Di conseguenza, non può essere disposta la confisca automatica del bene, ma il Giudice deve valutare la estraneità dell'ente rispetto al reato commesso dal suo manager ex Dlgs 231/2001.