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Incentivi giuridici in materia di rinnovabili: quando la semplificazione rimane sulla carta

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Nelle pagine del blog di Natura Giuridica si è parlato spesso di incentivi giuridici alla produzione di energia da fonti rinnovabili, dando spazio e rilievo soprattutto alla denuncia di inizio attività o DIA (consulta gli articoli riuniti sotto l'etichetta DIA), che nel tempo si è trasformata in SCIA o segnalazione certificata di inizio attività,   e, quindi, in PAS o procedura abitativa semplificata
Si è parlato molto di queste forme di incentivazione giuridica – importanti tanto quanto quelle di tipo economico – anche e soprattutto perché, al di là del mero dato letterale della normativa, nonostante il favor legislativo, tuttavia, in non pochi casi la giurisprudenza è dovuta intervenire per dirimere contrasti interpretativi. In alcuni casi è più evidente l’intreccio fra le problematiche inerenti la DIA e quelle “temporali”, relative: 
• non solo a comportamenti ostruzionistici della P.A. (un caso ricorrente riguarda la “restituzione”, da parte di un’amministrazione comunale, della DIA, unita alla comunicazione che, in vista della futura regolamentazione dell’installazione di impianti di minore potenza, sarebbe stata interrotta ogni attività istruttoria e inibito qualsiasi intervento esecutivo), 
• ma anche agli abusi, da parte dei privati cittadini, di questo strumento semplificatorio. Potete trovare approfondimenti tecnico-giuridici relativi alla denuncia di inizio attività, alla segnalazione certificata di inizio attività e alla procedura abitativa semplificata anche sul manuale, che ho pubblicato a gennaio 2012, intitolato “La consulenza giuridica nelle fonti rinnovabili”, v. recensione,  e sul sito di Natura Giuridica. 
Anche se ufficialmente non esiste più la DIA per le rinnovabili, esiste una lunga casistica relativa alle situazioni nelle quali il procedimento autorizzativo semplificato è iniziato sotto la vigenza della vecchia normativa, e sulla base di quest’ultima devono essere risolte. Di recente, sono stati pubblicati sul sito di Natura Giuridica (www.naturagiuridica.com) due documenti relativi: 
• alla salvezza degli effetti dei titoli abilitativi formatisi in relazione ad impianti di energie rinnovabili recanti soglie superiori rispetto alla disciplina statale, effetto di leggi regionali dichiarate incostituzionali; 
• al ruolo della legislazione regionale in materia di procedure semplificate, e al rapporto diacronico con leggi regionali e statali emanate in precedenza sullo stesso tema. 
Sono solo alcuni degli ultimi documenti pubblicati sul sito di Natura Giuridica, la cui lettura e la cui analisi sono importanti per capire come muoversi nei meandri del diritto dell’ambiente e dell’energia. Non sempre ciò che sembra semplificato in teoria in pratica lo è: occorre valutare cosa conviene a chi, in quali modi e in quali tempi. Per raggiungere quale obiettivo. Per fare un esempio: siamo sicuri che, al netto del presunto rispetto delle tempistiche imposte dalla legge per la conclusione del procedimento latu sensu autorizzatorio, e dalle valutazioni concernenti la VIA, la soluzione “migliore” sia sempre quella di chiedere la PAS? Come la mettiamo con la certezza in merito ai termini di opponibilità in giudizio? E con la possibilità di accedere alle procedure espropriative? O alla contestuale autorizzazione di tutte le opere connesse, propria dell’AU? In definitiva, occorre valutare bene cosa conviene, in relazione al caso concreto. 
Questi e molti altri documenti li potete scaricare nella sezione Premium del sito di Natura Giuridica,  alla quale si può accedere sottoscrivendo un abbonamento dai costi contenuti. Abbonamento utile per tutti quei soggetti che, operando nel settore dell’ambiente e dell’energia, hanno bisogno di essere costantemente aggiornati, con un prodotto di facile consultazione, immediatamente fruibile, ordinato dia cronicamente e per singola materia. Abbonamento nel quale troverete, oltre a tutte le più importanti novità (normative e giurisprudenziali) commentate in materia di energie rinnovabili, anche le analisi sui principali argomenti relativi a tutto il diritto dell’ambiente e dell’energia. Vi ricordo che è possibile contattare Natura Giuridica per ottenere convenzioni personalizzate (nei contenuti e nella durata), sulla base delle vostre specifiche esigenze: vi verrà fornito un preventivo gratuito. Per difendere i vostri diritti, e farvi assistere, o per evitare lunghe e costose pratiche giudiziali, non esitate a contattare Natura Giuridica: un pool esperti a vostra disposizione per tutte le tematiche relative all’ambiente e all’energia.


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Sanzioni per interventi difformi dalla presentata DIA

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Quali sanzioni si devono applicare nel caso di realizzazione di un intervento di ristrutturazione edilizia in modo parzialmente difforme dalla presentata denuncia di inizio dell'attività

Una modesta variazione volumetrica è in grado di far scattare la sanzione penale? Nel caso analizzato dalla Cassazione penale, nella sentenza che vi propongo oggi (32947/10, scaricabile sul sito di Natura Giuridica previa semplice registrazione),  il giudice di prime cure aveva ritenuto che sì, scattava la sanzione penale: il giudice monocratico, infatti, nel dichiarare il non doversi procedere per maturata prescrizione, tuttavia aveva riconosciuto l’esistenza del reato di realizzazione di un intervento di ristrutturazione edilizia di un fabbricato parzialmente difforme dalla denuncia di inizio attività presentata. Contro questa affermazione, nel ricorso per Cassazione l’imputato eccepiva l’inconfigurabilità del fatto come reato, sul presupposto che l'ordinamento non prevede l'applicazione di sanzioni penali nell'ipotesi di difformità parziale dalla DIA ritualmente presentata. 
Ebbene, cosa ha detto la Cassazione, al riguardo? Che nei casi previsti dai commi 1 e 2 dell’art. 22 del TU n. 380/2001 — in cui la denuncia di inizio attività si pone come titolo abilitativo esclusivo (non alternativo, cioè, al permesso di costruire) — la mancanza della denunzia di inizio dell’attività o la difformità delle opere eseguite rispetto alla DIA effettivamente presentata non comportano l’applicazione di sanzioni penali ma sono sanzionate soltanto in via amministrativa. L’esecuzione di interventi sostanzialmente difformi da quanto stabilito da strumenti urbanistici e regolamenti edilizi è in ogni caso punibile ai sensi dell’art. 44, lett. a), del T.U. n. 380/2001, anche se preceduta da rituale denuncia d’inizio attività. Nei casi previsti dal 3° comma dell’art. 22 del T.U. n 380/2001 — nei quali la DIA si pone come alternativa al permesso di costruire — l’assenza sia del permesso di costruire sia della denunzia di inizio dell’attività, ovvero la totale difformità delle opere eseguite rispetto alla DIA effettivamente presentata integrano il reato di cui al successivo art. 44, lett. b).    
Non trova comunque sanzione penale la difformità parziale.

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Fotovoltaico e vincoli paesaggistici: quale equilibrio?

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Dopo il progetto presentato poco tempo fa (lo abbiamo visto nel post dal titolo Fotovoltaico, vincoli paesaggistici e DIA,) l’io narrante ne presenta un altro, sempre per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza inferiore a 1 MW.
Chiede ancora l’autorizzazione paesaggistica, che viene rilasciata “in conformità del parere e del progetto sopra indicato”…

Anche questa volta l’autorizzazione viene annullata, per carenza “di adeguate motivazioni” e difetto di istruttoria, dato che nella stessa “non sono manifestate le ragioni giustificatrici in base alle quali l’intervento è ritenuto compatibile con il contesto vincolato in relazione all’esigenza di rispetto e conservazione del paesaggio.
Inoltre, si spiega, l’intervento finirebbe per alterare “gravemente il paesaggio tutelato per la sua originaria bellezza e conformazione naturale, introducendo un elemento di discontinuità percettiva inaccettabile in un quadro panoramico di grande rilievo sotto il profilo culturale e di riconoscibilità geografica di un esteso territorio”.



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Fotovoltaico, vincoli paesaggistici e denuncia inizio attività

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Presento al Comune una denuncia di inizio attività per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza inferiore a 1MW.

Richiedo anche l’autorizzazione paesaggistica, visto che l’area in cui intendo realizzare il mio impianto ricade in un’area gravata da vincolo paesaggistico.
Quest’ultima autorizzazione mi viene rilasciata, sulla base di una serie di considerazioni:
a) l’intervento ... non contrasta con i caratteri ambientali e paesaggistici tutelati dal vincolo. Il terreno oggetto di trasformazione è privo di vegetazione arborea o pregiate essenze locali, essendo, allo stato, incolto e caratterizzato dalla presenza di infestanti;
b) l’intervento non comporta un impatto visivo significativo né crea discontinuità,
c) il progetto è conforme agli indirizzi di tutela previsti per l’ambito interessato…

Nonostante ciò, l’autorizzazione viene annullata con un decreto della sovrintendenza perché “il provvedimento autorizzatorio comunale sarebbe privo di “adeguate motivazioni”.
Ovviamente faccio ricorso.


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Pronti, partenza, DIA!

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Quali sono le competenze della Regione in materia di energia da fonti rinnovabili?
Quando deve essere concessa l'autorizzazione unica, e quando è sufficiente la denuncia di inizio attività?
La Corte Costituzionale è intervenuta molte volte in materia di fonti di energia rinnovabile, e nelle pagine del blog e del sito Natura Giuridica vi ha parlato spesso, e con dovizia di particolari, degli argomenti oggetto di diverse sentenze della Consulta: consulta in proposito i post su sentenze corte costituzionale di blog natura giuridica


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Fotovoltaico e denuncia di inizio attività

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Coerenza e semplificazione (per tutti!) in materia di fonti di energia rinnovabile

È difficile spiegare la frustrazione che si prova di fronte alla costante volontà di complicare le cose, il mestiere più diffuso e redditizio in Italia.

Nel settore delle fonti rinnovabili, il nostro Paese infatti, nonostante le infinite potenzialità, si bea trastullandosi in rinvii, rimpalli di competenze, istituzioni di nuove competenze (da non riconoscere appena formalizzate), di estenuanti perdite di tempo, dovute al dedalo giuridico nostrano, a sua volta fatto di tanti principi, cui non fanno seguito riforme serie e rigorose. Questo è lo scenario di  tante lotte dei cittadini contro l’ignoranza amministrativa.


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Denuncia inizio attività per la realizzazione di un impianto eolico

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Il caso sottoposto all’analisi del TAR di Bari aveva per oggetto la validità della sola denuncia di inizio di attività (DIA) per la realizzazione di un impianto eolico per la produzione di energia elettrica, di potenza pari ad 1 MW, in un Comune in Puglia.

La vicenda, come spesso accade in questi casi, è complessa, e potete approfondirla scaricando gratuitamente il testo dell’ordinanza n. 155/2009 del TAR di Bari sul sito di Natura Giuridica, previa semplice registrazione.

Ordinanza, avete letto bene, non sentenza: perché il TAR di Bari ha considerato che il caso sottoposto al suo vaglio fosse così complicato da dover rimettere alla Corte Costituzionale una questione di legittimità costituzionale della legge regionale della Puglia, applicabile al caso concreto (LR 1/2008).


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Denuncia inizio attività eolico

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Denuncia di inizio attività (DIA) per la realizzazione di un impianto eolico.

La denuncia d’inizio attività o D.I.A. per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte eolica rappresenta, come quella edilizia, un regime sostitutivo della normale procedura autorizzatoria: Natura Giuridica ne ha già parlato, all’interno del blog, con particolare riferimento:
La denuncia di inizio attività, in sostanza, rappresenta un istituto volto alla semplificazione, perché consente di bypassare, al ricorrere di determinati requisiti, stabiliti dalla legge, l’iter burocratico (di per sé già semplificato, almeno a parole) previsto per la realizzazione di impianti che producono energia rinnovabile.

Ma non bisogna abusarne, come ha fatto un privato cittadino, in Puglia, che, dopo aver presentato una denuncia d’inizio attività (DIA) per la realizzazione di un impianto eolico da 900 kW si è visto chiedere dal Comune una serie di documenti, con contestuale sospensione dell'inizio dei lavori.

Di fronte al silenzio, questa volta del privato cittadino (per i silenzi della Pubblica Amministrazione, leggete il post “The sound of silence”) che però pretendeva di avere copia della denuncia di inizio attività, il Comune rigettava l’istanza volta ad ottenere copia della DIA, precisando che quest’ultima sarebbe stata rilasciata solo dopo il deposito della documentazione richiesta.


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Energie rinnovabili in Italia: occorre rivolgersi all’U.C.A.S., l’ufficio complicazione affari semplici

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Come sapete, il legislatore comunitario ha di recente emanato una nuova direttiva sulla promozione dell’energia da fonti rinnovabili (2009/28/CE, che abroga la direttiva 2001/77/CE), sottolineando l’importanza di una politica energetico-ambientale integrata, coerente, autorevole, lungimirante.

Insomma, gli Stati membri dovrebbero seguire una “traiettoria indicativa”, in modo da assicurare il raggiungimento degli obiettivi nazionali obbligatori generali (più energia rinnovabile, maggior risparmio energetico, efficienza energetica) e il corretto funzionamento dei regimi di sostegno, in modo da mantenere la fiducia degli investitori.



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Fotovoltaico in zona agricola: DIA, titoli edilizi, autorizzazione unica e altra burocrazia...

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Per la realizzazione di un impianto fotovoltaico in zona agricola, quale iter burocratico occorre seguire (DIA o autorizzazione unica)?

La regione Puglia - la vicenda de qua è ambientata a Bitonto – nelle more dell’adozione delle linee guida previste dal comma 10 dell’art 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003 ha indicato i propri indirizzi e la regolamentazione delle procedure, in considerazione del fatto che il territorio regionale è stato interessato da un elevato numero di iniziative per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Nel farlo, ha distinto gli impianti la cui realizzazione è subordinata ad un’autorizzazione unica regionale, quelli per i quali la stessa non è stata ritenuta necessaria e quelli soggetti alla denuncia di inizio di attività (D.I.A.), in deroga all’autorizzazione unica regionale, fra cui “gli impianti fotovoltaici con potenza superiore a 20 KWp e fino a 1 KMp, realizzati in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, dovendosi tener conto, nell’ubicazione, di quanto specificato nell’art. 12, comma 7, del D.Lgs. n. 387/2003”.


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Impianti eolici on shore di piccola taglia: autorizzazione unica o semplice denuncia di inizio attività?

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In seguito alla presentazione di una denuncia di inizio attività per la realizzazione di un impianto eolico di piccola taglia (potenza pari a 0,85 MW), da localizzare in area agricola non sottoposta a vincoli di natura paesaggistica, un comune pugliese ordinava al proponente di non effettuare l’intervento, “attesa la carenza della seguente documentazione”, precisando che l’impianto sarebbe sottoposto ad autorizzazione unica, e non a denuncia di inizio attività, perché in “ai sensi della delibera regionale n. 35 del 2007 la DIA si applica soltanto agli impianti eolici non superiori a 60 kw di potenza, oppure di potenza ricompresa tra 60 kw ed 1 MW ma comunque destinati all’autoconsumo. Nel caso di specie, trattandosi di impianto pari a 0,85 MW di potenza non destinato all’autoconsumo, si dovrebbe seguire il procedimento della autorizzazione espressa”.

Di fronte a tale decisione, la società presentava ricorso (adozione del provvedimento oltre il termine perentorio previsto per legge; sospensione atipica di un titolo edilizio già validamente formatosi; l’autorizzazione unica è prevista solo per i macro impianti), chiedendo anche il risarcimento dei danni patiti per effetto dei provvedimenti illegittimamente adottati.


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Impianti fotovoltaici fra favor legis e discrezionalità amministrativa

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Quali sono i poteri delle amministrazioni comunali nel “regolare” l’installazione di impianti di energia pulita? Quale il margine di discrezionalità nella scelta dell’inserimento di impianti fotovoltaici nel territorio comunale?

Queste sono le principali domande cui da risposta il TAR Lecce sentenza n. 118/09 in cui si parla, inter alia, di denuncia di inizio attività, compensazione ambientale strumenti della pianificazione urbanistica, zone agricole, localizzazione delle infrastrutture energetiche, garanzia “a prima richiesta” e misure compensative.

Il TAR Lecce ha:

1. respinto le censure mosse dalla ricorrente – violazione, da parte del Comune, del principio di non aggravamento del procedimento amministrativo e del principio di tipicità e nominatività degli atti amministrativi, in quanto non sarebbe previsto in alcun modo l’esercizio di un siffatto potere regolamentare da parte delle amministrazioni comunali – sottolineando che le previsioni contenute nella delibera rispondono nel complesso a principi di ragionevolezza e proporzionalità, considerato da un lato che va salvaguardata l’esigenza dei poteri pubblici locali di tutelare il territorio di propria competenza, e dall’altro lato che si tratta di adempimenti sì numerosi ma pur sempre realizzabili, anche attraverso la tecnologia attualmente disponibile, secondo la normale diligenza e professionalità posseduta da tecnici a tal fine abilitati;



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Microgenerazione eolica: TAR Bari contro la sospensione indeterminata dell’istruttoria

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Quella che vi propongo oggi è una recentissima sentenza del TAR di Bari (1543/08), interessante perché affronta un tema di estrema importanza, quella della microgenerazione di energia da impianti eolici.
E perché sancisce un importante principio.

Il caso

La società Tekno Sigma presentava all’Ufficio Tecnico di un Comune pugliese una D.I.A., denuncia di inizio attività, per la realizzazione di un aerogeneratore per la produzione di energia eolica con potenza inferiore ad 1 Mw.

Il Comune disponeva la restituzione alla ricorrente della DIA (denuncia inizio attività) in quanto “è stata interrotta ogni attività istruttoria ed inibito qualsiasi intervento esecutivo” in attesa della futura regolamentazione dell’installazione di impianti eolici di minore potenza…

Di fronte a tale atteggiamento, la società presentava ricorso al TAR di Bari, deducendo la violazione del principio di legalità […] ed erronea applicazione del regolamento regionale…

La decisione del TAR

Il TAR di Bari, con una concisa, ma convincente motivazione, ha sottolineato che il rigetto della denuncia di inizio attività è illegittimo perché non fondato su disposizioni vigenti al momento della sua presentazione.

La “restituzione” della denuncia inizio attività fondata sul mero proposito di adottare in futuro la regolamentazione di settore per la disciplina di aerogeneratori di potenza inferiore a 1 Mw si pone difatti decisamente in contrasto con il principio di legalità, il quale:
a) richiede la corrispondenza dell’attività amministrativa alle prescrizioni normative vigenti e
b) esclude che la libera attività del privato possa essere inibita in mancanza di espressa previsione di legge.

L’atto di rigetto, adottato dall’Amministrazione comunale, determina, di fatto, una inammissibile sospensione sine die dell’istruttoria procedimentale, incidendo inoltre in un settore (quello della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili) che è stato liberalizzato…

Accedi al testo integrale della sentenza
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