Per la realizzazione di un impianto fotovoltaico in zona agricola, quale iter burocratico occorre seguire (DIA o autorizzazione unica)?
La regione Puglia - la vicenda de qua è ambientata a Bitonto – nelle more dell’adozione delle linee guida previste dal comma 10 dell’art 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003 ha indicato i propri indirizzi e la regolamentazione delle procedure, in considerazione del fatto che il territorio regionale è stato interessato da un elevato numero di iniziative per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Nel farlo, ha distinto gli impianti la cui realizzazione è subordinata ad un’autorizzazione unica regionale, quelli per i quali la stessa non è stata ritenuta necessaria e quelli soggetti alla denuncia di inizio di attività (D.I.A.), in deroga all’autorizzazione unica regionale, fra cui “gli impianti fotovoltaici con potenza superiore a 20 KWp e fino a 1 KMp, realizzati in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, dovendosi tener conto, nell’ubicazione, di quanto specificato nell’art. 12, comma 7, del D.Lgs. n. 387/2003”.
In seguito ad alcuni provvedimenti del Comune di Bitonto, con i quali veniva comunicata la decadenza dalla DIA, gli interessati alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico presentavano ricorso al TAR, deducendo una serie di violazioni, che potrete approfondire leggendo il testo completo della sentenza n. 983/09 del TAR di Bari.
Il TAR di Bari, nell’accogliere parzialmente il ricorso, ha sottolineato che, in assenza di una specifica previsione normativa, deve ritenersi possibile anche alla DIA l’applicazione degli istituti previsti per il permesso di costruire, in quanto entrambi gli istituti hanno in comune la natura di “titoli edilizi”.
Il potere dell’Amministrazione di assumere determinazioni in via di autotutela deve intendersi comprensivo di tutte le iniziative che l’Amministrazione è legittimata ad assumere per ristabilire, nel pubblico interesse, la legalità violata, compresa, quindi, la decadenza.
Nell'esercizio della propria discrezionalità in materia di governo del territorio, poi, i Comuni possono prevedere aree specificamente destinate ad impianti fotovoltaici: si tratta, del resto, di un potere che lo stesso art. 12, comma 7, del D.Lgs. n. 387/03 sottintende, laddove prevede che "nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale...".
Solamente in mancanza di una simile previsione conformativa detti impianti possono essere localizzati, senza distinzione in tutte le zone agricole.
Per l’individuazione del momento in cui devono ritenersi iniziati i lavori relativi agli impianti alimentati da fonti rinnovabili, invece, occorre fare riferimento al disposto di un’altra legge (n. 244/07), che richiede la disponibilità delle aree destinate ad ospitare l’impianto e l'accettazione del preventivo di allacciamento alla rete elettrica formulato dal gestore competente, o, in alternativa alla suddetta accettazione del preventivo di allacciamento alla rete elettrica.
Questa normativa è speciale e successiva a quella generale prevista in materia edilizia: quindi non si tratta di opere meramente edilizie a cui si applicherebbe il concetto classico di “inizio lavori” (in base al quale i lavori possono ritenersi iniziati solo allorquando le opere intraprese sono di consistenza tale da manifestare in modo concreto e palese il serio intento di realizzare il complesso delle opere autorizzate).
Nella specie, il Collegio ha accolto il ricorso volto all’annullamento di un telegramma dell’Amministrazione comunale di Bitonto, con il quale veniva comunicata la decadenza del titolo edilizio per la realizzazione di un impianto fotovoltaico su un suolo in agro comunale, sull’asserito presupposto che i lavori non fossero ancora iniziati e che il progetto contrastasse con la disciplina urbanistica adottata dal Consiglio Comunale.
Se hai bisogno di una consulenza ambientale o di assistenza in relazione al complesso iter burocratico da seguire per la realizzazione di impianti fotovoltaici, inviami la tua richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: andrea.quaranta@naturagiuridica.com
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Natura Giuridica di Andrea Quaranta: Impresa di Consulenza Ambientale.
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