Rifiuti: a pesca di giurisdizioni...

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Con due recenti sentenze, il TAR Lazio si è pronunciato sulla delicata questione concernente la giurisdizione in materia di gestione dei rifiuti.
Delicata perchè, come sovente capita nel mondo del diritto, quella inerente la giurisdizione è una problematica che da adito a comportamenti...poco chiari, ad un..."turismo giuridico" à la carte, costruito su misura delle esigenze di chi agisce in giudizio...una sorta di pesca delle giurisdizioni.


Nella prima (TAR Lazio, n. 1655/09) il giudice amministrativo ha affermato che tutte le controversie che attengono alla complessiva azione di gestione dei rifiuti, sebbene l’amministrazione non abbia in concreto esercitato il potere in astratto conferito (agendo, invece, attraverso comportamenti o comunque con atti paritetici con conseguente contrapposizione di posizioni di diritto soggettivo), rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, mentre tutte le controversie totalmente estranee all’esercizio del potere pubblico di gestione in materia di rifiuti non possono essere sottratte alla giurisdizione del giudice ordinario, ancorché l’accordo privatistico - fonte del rapporto obbligatorio - sia stato stipulato per regolamentare, anche da un punto di vista patrimoniale, la gestione dei rifiuti.

L’attribuzione di poteri che possono incidere autoritativamente ed unilateralmente sulle posizioni giuridiche contrapposte deve essere sempre effettuata dalla legge e, atteso che l’esercizio della funzione amministrativa si concreta nella traduzione del potere in atto, il principio di legalità si risolve in quello di tipicità dei provvedimenti amministrativi, nel senso che l’amministrazione può emanare soltanto i provvedimenti stabiliti in modo tassativo dalla legge stessa.

Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l’indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate.

Nel caso di specie, il Collegio ha rilevato che il potere di nomina del Commissario ad acta, attribuito da un atto amministrativo e non da una norma di legge, configura un “meccanismo” illegittimo, perchè attribuito al di fuori di una previsione normativa di legge che conferisca allo stesso tipicità e legalità risolvendosi nella violazione dell’autonomia delle amministrazioni locali costituzionalmente garantita e in quella di principi generali dell’ordinamento, attribuendo al creditore il potere, non previsto dal vigente ordinamento, di farsi giustizia da sé...

Nella seconda (TAR Lazio, n. 3482/09) il Collegio ha sottolineato che il legislatore ordinario non ha un’assoluta ed incondizionata discrezionalità nell’attribuzione al giudice amministrativo di materie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, ma gli ha conferito il potere di indicare “particolari materie” nelle quali la tutela nei confronti della pubblica amministrazione investe anche diritti soggettivi.

Si tratta di materie che devono essere “particolari” rispetto a quelle devolute alla giurisdizione generale di legittimità, nel senso che devono partecipare della loro medesima natura, la quale è contrassegnata dalla circostanza che l’amministrazione pubblica agisce come autorità nei confronti della quale è accordata tutela al cittadino davanti al giudice amministrativo, con la conseguente esclusione che la mera partecipazione dell’amministrazione al giudizio o il generico coinvolgimento di un interesse pubblico nella controversia siano sufficienti a radicare la giurisdizione amministrativa.

In questo post ho riportato solo gli aspetti salienti della vicenda: chi fosse interessato ad approfondire la tematica, o a richiedere un parere legale ambientale in materia di rifiuti, può contattarmi al seguente indirizzo di posta elettronica.

Foto: “Tra i rifiuti” originally uploaded by Silvio 60