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OGM ai tempi di Expo 2015: dove eravamo rimasti? Le ultime novità normative e giurisprudenziali

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Il fatto che un'intera esposizione universale abbia come tema centrale nutrire il pianeta ha di nuovo acceso i riflettori sul delicato e controverso tema degli OGM. Al di là del dibattito fra chi è pro e chi è contro la coltivazione ed il commercio degli organismi geneticamente modificati in Italia, recentemente vi sono state numerose novità sia giurisprudenziali che normative.

Nell'articolo Gli OGM ai tempi di EXPO 2015: quali prospettive alla luce delle recenti sentenze e modifiche legislative? di Andrea Quaranta pubblicato sulla rivista Ambiente & Sviluppo edita da Ipsoa, Milano n.6/2015  si da conto da una parte quella che potrebbe essere chiamata La battaglia del “signor OGM, ossia la vicenda del Sig. Fidenato che avrebbe voluto coltivare in Italia del mais con semi geneticamente modificati se non glielo avessero vietato il Tribunale di Pordenone dal punto di vista penale, la Cassazione, il TAR di Trieste e anche il Consiglio di Stato, dall'altra I recenti sviluppi a livello comunitario poiché ai primi di marzo, con la direttiva n. 2015/412/UE , nell’ottica di “migliorare l’attuazione del quadro giuridico per l’autorizzazione degli OGM”, il Parlamento europeo è intervenuto in relazione al delicato tema concernente la contaminazione transfrontaliera, dettando nuove norme per le quali ogni Stato membro potrà vietare, in due differenti momenti, la coltivazione di OGM, a determinate condizioni, e prevedendo misure transitorie adottabili dagli Stati membri fino al 3 ottobre 2015.

Nell'articolo vengono riassunte le motivazioni con le quali il Tribunale di Pordenone dal punto di vista penale "ha rigettato l’istanza di riesame presentata contro il sequestro preventivo di tutti i beni costituenti l’azienda del Fidenato, “per avere messo in coltura, in carenza della prescritta autorizzazione, sementi di mais geneticamente modificati”; passando poi alle motivazioni per cui la Cassazione, successivamente adita, "ha ritenuto infondato il ricorso del Sig. Fidenato, affermando, in estrema sintesi, che affinché la coltivazione di mais OGM possa dirsi lecita, non è sufficiente utilizzare semi geneticamente modificati provvisti di autorizzazione al commercio, ma è necessario anche chiedere alla Regione l’autorizzazione alla coltivazione (e osservare, in caso di rilascio di quest’ultima, determinate procedure); per arrivare alle sentenze con le quali il TAR friulano ed il Consiglio di Stato hanno respinto altrettanti ricorsi presentati dallo sfortunato Fidenato.

Il problema di fondo rimane quel che i singoli Stati possono o non possono stabilire in materia di OGM  in assenza di norme chiare di tipo comunitario.
In questo senso, il Consiglio di Stato si è espresso molto chiaramente: in assenza di conoscenze certe sui rischi connessi ad un'attività potenzialmente pericolosa (come la coltivazione di organismi geneticamente modificati), l'azione dei pubblici poteri può tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche, "anche nei casi in cui i danni siano poco conosciuti o solo potenziali".

Il 22 aprile scorso la Commissione ha sì presentato un nuovo pacchetto OGM con lo scopo di modificare la legislazione in materia di autorizzazione agli OGM e conferire agli Stati membri maggiore libertà di limitare o proibire l'uso di OGM già autorizzati ma, alla luce di quella che è la cronaca attuale, e soprattutto del futuro che ci aspetta, sembra che sia necessario che tutti noi iniziamo a coltivare un pensiero OGM in quanto "se è vero che i pericoli connessi alla (rectius: ad una certa) coltivazione degli OGM esistono, sono reali e non vanno sottaciuti, è altrettanto vero che quella verso gli OGM sembra essere una direzione naturale, che tuttavia occorre saper governare efficacemente".
In effetti, la scelta per certi versi pilatesca dell'UE di demandare ai singoli Stati la decisione se permettere o no la coltivazione o l'importazione di OGM, non è risolutiva né del problema OGM né delle contraddizioni intrinseche di un sistema globale nel quale gli OGM possono finire sulle nostre tavole comunque, perché entrati per esempio nella catena alimentare per "contaminazione" proveniente da uno Stato membro più permissivo in materia di OGM.


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OGM, organismi geneticamente modificati: introduzione giuridica al problema

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Sul numero 6/2014 della rivista "Ambiente & Sviluppo", edita da IPSOA, è stato pubblicato un articolo dell'Avv. Valentina Cavanna, che collabora anche con Natura Giuridica, in materia di OGM.

La questione Ogm è, da lungo tempo, al centro di un grande dibattito. Il contributo ha lo scopo di inquadrare lo stato della questione da un punto di vista giuridico, a livello europeo ed italiano, in modo da comprendere cosa sia stato fatto e cosa si possa (o debba) ancora fare a livello normativo. 
Posto che la scelta in tema di Ogm è una scelta etica, che è quindi lasciata alla coscienza di ciascun cittadino, emergono la necessità di una maggiore chiarezza da parte delle istituzioni preposte, nonché l'urgenza dell’adozione di disposizioni legislative che siano in grado di tutelare la biodiversità, la produzione a livello locale, la possibilità di sviluppare un’agricoltura organica e biodinamica, nonché l’ambiente e la salute pubblica. 

Di seguito riporto alcuni brevi passi: l'introduzione ai singoli paragrafi. 
Per la lettura del testo completo dell'articolo rimando il lettore alla rivista "Ambiente & Sviluppo", edita da IPSOA, Milano. 

La normativa comunitaria e interna in materia di Ogm: il D.M. n. 187/2013 
La questione Ogm e`, da lungo tempo, al centro di un grande dibattito. Infatti, molti sono coloro che inseriscono gli organismi geneticamente modificati tra le minacce all’agricoltura e alla salute pubblica, nel piu` ampio discorso circa gli effetti negativi dell’industrializzazione e del progresso come generalmente inteso. In particolare, all’inquinamento delle terre (come nei casi della valle del Sacco e di Taranto, solo per citarne alcuni) viene spesso affiancata la diffusione degli Ogm come il prezzo da pagare per un modello errato di sviluppo, basato sulla produzione per la produzione. 
Vi e` poi chi sottolinea i vantaggi dell’utilizzo degli Ogm, ad esempio come alternativa all’utilizzo dei pesticidi. 
Vi e` invece chi, come Dario Bressanini, afferma, tra l’altro, che «l’evoluzione naturale della vita e` una storia di rimescolamento dei geni» e che «la produzione di Ogm da parte dell’uomo non e` una novita` (oggi si usano soltanto tecniche diverse e piu` mirate che in passato per produrli)». Infatti, «le modifiche genetiche non sono in realta` qualcosa di estraneo all’agricoltura o alla natura stessa». Nel presente contributo non si intende fornire un giudizio sugli Ogm ne´ dare una risposta positiva o negativa circa l’opportunita` della loro diffusione; lo scopo e` invece quello di inquadrare sinteticamente (senza la pretesa di essere esaustivi) lo stato della questione da un punto di vista giuridico, a livello europeo ed italiano, in modo da comprendere cosa sia stato fatto e cosa si possa (o debba) ancora fare a livello normativo. 

In breve
Cosa si intende per OGM Secondo la normativa europea, un organismo geneticamente modificato (Ogm) e` un organismo... 

La situazione in Europa 
La prima normativa in Europa che riguarda gli Ogm risale al 1990; tuttavia, ad oggi il dibattito sull’ammissibilita` di questi prodotti e` ancora aperto, con profonde divisioni tra i diversi paesi (come si vedra` infra). La normativa di riferimento per il settore degli Ogm e` rappresentata da... 

La situazione in Italia 
L’art. 1 del D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 212 dispone quanto segue: «2. (...) La messa in coltura dei prodotti sementieri (…) e` soggetta ad autorizzazione con provvedimento del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell’ambiente e del Ministro della sanita` , emanato previo parere della [Commissione per i prodotti sementieri di varieta` geneticamente modificate], nel quale sono stabilite misure idonee a garantire che le colture derivanti da prodotti sementieri di varieta` geneticamente modificate non entrino in contatto con le colture derivanti da prodotti sementieri tradizionali e non arrechino danno biologico all’ambiente circostante, tenuto conto delle peculiarita` agro ecologiche, ambientali e pedoclimatiche ». Il D.L. n. 279, del 22 novembre 2004, convertito in legge con modificazioni mediante la legge n. 5, del 28 gennaio 2005, e` diretto all’adozione di misure di coesistenza... 

Conclusione 
La scelta in tema di Ogm e` una scelta etica, che e` quindi lasciata alla coscienza di ciascun cittadino. Tuttavia, si puo` senz’altro concludere sottolineando come detta scelta, per essere veramente libera, presupponga la ricerca scientifica, l’informazione e...


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OGM: precauzione prima di tutto

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Nella sentenza pubblicata sul sito di Natura Giuridica (Il sito di consulenza ambientale che offre servizi professionali di consulenza per imprese e pubbliche amministrazioni in materia di diritto ambientale), la Corte di Giustizia delle Comunità europee (sentenza del 17 febbraio 2009 nella causa C-552/07) si è occupata degli OGM, organismi geneticamente modificati, analizzando, in particolare, la definizione di luogo di emissione di organismi geneticamente modificati, il concetto di emissione deliberata nell’ambiente di OGM, le possibilità “concesse” al consumatore di accedere ai documenti amministrativi e la libertà di accesso all’informazione.

Il tutto, alla luce del principio precauzionale, e degli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2001/18/CE: la tutela della salute umana, il principio dell’azione preventiva e quello di precauzione, oltre alla trasparenza delle misure relative all’elaborazione e all’attuazione delle emissioni di OGM.

Per chi vuole approfondire l’iter della lunga e complessa vicenda che ha portato alla decisione della Corte di Giustizia, la sentenza è liberamente scaricabile sulle pagine di Natura Giuridica.


In questa sede è sufficiente sottolineare che la Corte – nel risolvere due questioni pregiudiziali, sottopostele dal Conseil d’Etat francese, nell’ambito di una controversia fra un Comune e un cittadino francese, in relazione al rifiuto di trasmettere a quest’ultimo le lettere prefettizie e le schede d’impianto relative a esperimenti di emissione deliberata di organismi geneticamente modificati – ha sottolineato che il «sito dell’emissione», ai sensi dell’art. 25 […] della direttiva 2001/18/CE, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati, è determinato da qualsiasi informazione, relativa all’ubicazione dell’emissione, fornita dal notificante alle autorità competenti dello Stato membro sul cui territorio deve avvenire l’emissione nel contesto delle procedure di cui agli artt. 6 8, 13, 17, 20 o 23 della medesima direttiva.

Non si può opporre alla comunicazione delle informazioni (indicate nell’art. 25) una riserva relativa alla protezione dell’ordine pubblico o di altri interessi tutelati dalla legge.



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