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Piemonte: semplificazioni in campo ambientale

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Con la nuova legge regionale n. 3 del 2015, la regione Piemonte ha dettato alcune disposizioni regionali in materia di semplificazione, anche in campo ambientale

Più in particolare, la regione Piemonte ha dettato norme in materia di: 
Concessioni ad uso energetico, in base alle quali: tra più domande concorrenti a parità di condizioni è preferita quella volta a soddisfare il fabbisogno energetico utile all'esercizio delle attività produttive del richiedente; la concessione di derivazione volta prevalentemente a soddisfare il fabbisogno energetico utile all'esercizio di un'attività produttiva non può essere autonomamente oggetto di trasferimento di utenza e decade automaticamente in caso di cessazione definitiva dell'attività produttiva cui è asservita. 

Autorizzazione unica ambientale
La Giunta regionale è delegata ad approvare, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, uno o più regolamenti per l'attuazione del DPR 59/2013, approvati, previo parere della competente commissione consiliare, facendo riferimento alle norme di settore per i contenuti tecnici e per gli aspetti procedimentali delle autorizzazioni sostituite, nel rispetto di alcuni criteri e principi direttivi (semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese; riduzione degli oneri amministrativi; accorpamento degli atti abilitativi in materia ambientale; rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti). 

Bonifica dei siti contaminati 
Le garanzie finanziarie per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi sono prestate ai comuni. Nel caso in cui gli interventi ricadano nel territorio di più comuni, le garanzie finanziarie sono prestate a favore della provincia).
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Nonostante le semplificazioni, tuttavia, la normativa ambientale rimane complessa e complicata da gestire.
Per questo Natura Giuridica aiuta le imprese a gestire il rischio ambientale, attraverso una consulenza personalizzata, un’informazione costante, la prevenzione dei rischi ambientali e la pronta risoluzione delle situazioni di emergenza che si dovessero verificare.
Con minor dispendio di tempo e di denaro.

In sostanza, attraverso un moderno management ambientale, una consulenza smart fatta su misura. 

Grazie alla nostra rete di collaboratori (tecnici e avvocati), siamo in grado di fornire anche un integrato servizio di assistenza tecnica e giudiziale.
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 Compilate il modulo che potete scaricare sul sito di Natura Giuridica, e inviatelo al seguente indirizzo di posta elettronica: andrea.quaranta@naturagiuridica.com
Otterrete un preventivo gratuito per una consulenza ambientale personalizzata.
Avete dei dubbi?
Volete approfondire alcuni aspetti?
Non esitate a contattare Natura Giuridica: siamo sempre a vostra disposizione.


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Autorizzazione Unica Ambientale: quali vantaggi per la PMI?

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Sul Portale InSIc, del gruppo EPC, casa editrice della rivista "Ambiente e Sicurezza sul lavoro", con la quale Natura Giuridica collabora da quasi due anni, è stato pubblicato di recente un articolo di Andrea Quaranta in materia di AUA, Autorizzazione Unica Ambientale.
Natura Giuridica vi riporta in queste pagine qualche breve estratto, rimandando alle pagine di InSIc per la lettura dell'intero articolo, che presto sarà affiancato dal commento ai numerosi provvedimenti regionali che di recente sono stati adottati, per integrare la disciplina nazionale.


All’indomani dell’entrata in vigore dell’AUA, alcune regioni hanno dettato alcune linee guida in materia, con lo scopo di rendere la normativa più intelligibile e di coordinarla meglio con quella nazionale. 
Nonostante il Ministero dell’ambiente abbia fornito alcune precisazioni in merito, infatti, rimangono ancora numerose le zone d’ombra e dubbi interpretativi. Quella che segue è una panoramica dei primi indirizzi operativi regionali sull’AUA. 


I tentativi di semplificazione normativa per le PMI 

Il 13 giugno 2013 è entrata in vigore l’AUA, l’Autorizzazione Unica Ambientale per le PMI (D.P.R. n. 59 del 15 febbraio 2013, “Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle PMI - piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale”): l’AUA risponde alla primaria esigenza di semplificare gli adempimenti amministrativo-ambientali per le PMI, in generale e soprattutto in un periodo di crisi come quello che stiamo vivendo, nel quale le lentezze burocratiche e gli alti costi costituiscono, spesso, un ostacolo insormontabile, a danno della concorrenza, dello sviluppo, dei consumatori e dell’ambiente. 
Per questo motivo, l’art. 23 del “decreto sviluppo” aveva stabilito che, ferme restando le disposizioni in materia di A.I.A. “al fine di semplificare le procedure e ridurre gli oneri per le PMI e per gli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale, anche sulla base dei risultati delle attività di misurazione degli oneri amministrativi […] il Governo é autorizzato ad emanare un regolamento […] volto a disciplinare l’autorizzazione unica ambientale e a semplificare gli adempimenti amministrativi delle piccole e medie imprese e degli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale”, sulla base dei principî di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell’impresa e al settore di attività, nonché sull’esigenza di tutela degli interessi pubblici e sulla necessità di non introdurre maggiori oneri a carico delle imprese. 
L’AUA semplifica gli adempimenti amministrativi per le PMI, sia in termini temporali che economici: si calcola che il risparmio di denaro ammonterà a circa 700 milioni di € l’anno; sostituirà fino a sette autorizzazioni, che prima dovevano essere ottenute singolarmente, da diverse autorità competenti, e con durate diversificate; avrà la durata di quindici anni, mentre i sette titoli abilitativi che la stessa sostituisce hanno scadenza diverse.

Per leggere il testo completo dell'articolo, cliccate sull'immagine a sinistra


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Debutta l’AUA, la nuova Autorizzazione Unica Ambientale per le Pmi

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La gestione degli aspetti ambientali viene semplificata, ma occorre sempre affidarsi ad un consulente ambientale per stare tranquilli
di Andrea Quaranta

Il 13 giugno 2013 entra in vigore l’AUA, l’Autorizzazione Unica Ambientale per le PMI: il 29 maggio infatti, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (S.O. n. 42) il testo del D.P.R. n. 59 del 15 febbraio 2013, “Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle PMI - piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale”.

L’AUA risponde all’esigenza di semplificare gli adempimenti amministrativo-ambientali per le PMI, in generale e soprattutto in un periodo di crisi come quello che stiamo vivendo: le lentezze burocratiche e gli alti costi costituiscono, spesso, un ostacolo insormontabile, a danno della concorrenza, dello sviluppo, dei consumatori e dell’ambiente.

Per questo motivo, l’art. 23 del D.L. n. 5/12 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), aveva stabilito che, ferme restando le disposizioni in materia di A.I.A. “al fine di semplificare le procedure e ridurre gli oneri per le PMI e per gli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale, anche sulla base dei risultati delle attività di misurazione degli oneri amministrativi […] il Governo é autorizzato ad emanare un regolamento […] volto a disciplinare l’autorizzazione unica ambientale e a semplificare gli adempimenti amministrativi delle piccole e medie imprese e degli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale”, sulla base dei principî di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell’impresa e al settore di attività, nonché sull’esigenza di tutela degli interessi pubblici e sulla necessità di non introdurre maggiori oneri a carico delle imprese.
Con il cit. D.P.R. n. 59/13, finalmente l’AUA è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale, ed entrerà in vigore il prossimo 13 giugno 2013: vediamo come funziona.

 Introduzione

L’AUA semplifica gli adempimenti amministrativi per le PMI, sia in termini temporali che economici: si calcola che il risparmio di denaro ammonterà a circa 700 milioni di € l’anno.


L’Autorizzazione Unica Ambientale sostituirà fino a sette autorizzazioni che prima dovevano essere ottenuti singolarmente, da diverse autorità competenti, e con durate diversificate (vedi la tabella).

Le regioni, inoltre, hanno la possibilità di estendere la lista dei provvedimenti sostituiti dall’AUA: infatti, “nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale vigente in materia, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare ulteriori atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale che possono essere compresi nell’autorizzazione unica ambientale”.

L’AUA, infine, dura ben 15 anni, mentre i sette titoli abilitativi che la stessa sostituisce hanno scadenza diverse: tuttavia, nel caso in cui si verifichi una modifica sostanziale, l’impresa deve comunicarla all’autorità competente, che ha tempo 60 giorni per pronunciarsi, altrimenti scatta il meccanismo del silenzio assenso.

L'AUA - Autorizzazione Unica Ambientale in pillole schematiche. Scarica la guida agli adempimenti in formato PDF sul sito di Natura Giuridica

Adempimenti amministrativi ambientali: meno complicati ma pur sempre complessi 

In conclusione, l’AUA finalmente semplifica gli adempimenti amministrativi in materia ambientale per le PMI, i quali, tuttavia, pur meno complicati, risultano ancora complessi.
La legislazione di settore - insieme alla giurisprudenza, alle circolari interpretative e ai documenti di buone prassi operative – continua richiedere a società, imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni, un costante impegno in termini di attenzione e aggiornamento, al fine di poter agire nel pieno rispetto degli obblighi di legge: per questi motivi, è sempre consigliabile
·         affidare in outsourcing la gestione delle problematiche ambientali ad un consulente ambientale, o
·         farlo affiancare ad una risorsa interna, al fine di formarla adeguatamente.

Natura Giuridica offre servizi personalizzati alle imprese e alle pubbliche amministrazioni: a seconda delle esigenze del cliente, viene concordato un coerente percorso di gestione degli adempimenti ambientali e di costante informazione sugli aspetti ambientali specifici di ogni settore, al fine di limitare al massimo il verificarsi di problematiche ambientali, con le pericolose conseguenze che queste si portano dietro non solo dal punto di vista ambientale, ma anche da quello economico e sanzionatorio.

Per info e costi, contatta Natura Giuridica


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Autorizzazione Unica Ambientale (AUA): finalmente in GU il testo del decreto

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Finalmente è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale l'AUA, autorizzazione unica ambientale. 

Sulla GU n.124 del 29-5-2013 - Suppl. Ordinario n. 42 è stato pubblicato il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59, Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

Il  regolamento, in attuazione della previsione di cui all'articolo 23, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, si applica alle categorie di imprese di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, nonche' agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale. 
Le disposizioni del regolamento non si applicano ai progetti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale (VIA) laddove la normativa statale e regionale disponga che il provvedimento finale di VIA comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso, comunque denominati, in materia ambientale, ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Nei prossimi giorni potrete trovare sul blog approfondimenti sul tema




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Se qualcuno è contrario parli ora o taccia per sempre

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Chiunque, nell’ambito dei procedimenti per l’autorizzazione alla realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili (in questo caso, impianti eolici), ha dei motivi per far valere il proprio dissenso, lo deve fare nell’ambito della Conferenza di servizi: della serie, se qualcuno è contrario parli ora o taccia per sempre

In attuazione della direttiva comunitaria 2001/77/CE, e in ossequio a impegni internazionali e comunitari, finalizzati alla riduzione dell’inquinamento, anche mediante lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, il nostro legislatore ha varato, nel “lontano” 2003, il D.Lgs. n. 387.
Uno dei principi cardine del Decreto legislativo è quello volto alla semplificazione e all’accelerazione delle procedure finalizzate alla realizzazione e gestione degli impianti di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili.
In particolare, l’art. 12 del D.Lgs n. 387/2003, proprio per snellire l’iter, ha previsto un’autorizzazione unica, che sostituisce tutti i pareri e le autorizzazioni altrimenti necessari: la Conferenza di Servizi, in cui confluiscono le valutazioni di carattere paesaggistico, quelle relative alla esistenza di vincoli di carattere storico- artistico, ogni ordine di valutazione insomma.
Si tratta di un principio così importante che la Corte Costituzionale ha riconosciuto all’articolo 12 del D.Lgs n. 387 del 2003 valore di principio fondamentale, vincolante per le Regioni nella materia di legislazione concorrente “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”, cui è da ascrivere la realizzazione e gestione degli impianti di energia da fonte eolica.


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