Le fonti di energia rinnovabili, insieme al controllo del consumo di energia, al risparmio energetico e all’aumento dell’efficienza energetica, rappresentano – ognuno con le proprie caratteristiche – strumenti essenziali per ridurre le emissioni di gas a effetto serra (e rispettare, quindi, i parametri fissati dal protocollo di Kyoto), nonché per promuovere la sicurezza degli approvvigionamenti energetici, favorire lo sviluppo tecnologico e l’innovazione e, infine, per creare posti di lavoro e sviluppo regionale.
L’Unione Europea è consapevole dell’importanza di una politica integrata (in tutti i campi, ma in special modo in relazione a quella) climatica.
Il cambiamento climatico – i cui sintomi più rilevanti sono costituiti dall’ aumento delle temperature, dallo scioglimento dei ghiacciai, dagli episodi di siccità e dalle alluvioni sempre più frequenti – infatti, rappresenta una delle maggiori sfide che i governi dovranno affrontare nei prossimi anni, al fine di evitare il peggioramento dei rischi per il pianeta e per le generazioni future.
Urgenza, pianificazione lungimirante e sostenibile e integrazione delle politiche comunitarie sono le parole d’ordine dell’Unione europea, che ha fatto della lotta al cambiamento climatico una delle priorità del suo programma di interventi, attraverso l’integrazione dell'obiettivo del controllo dei gas serra in tutti i settori di azione, in modo da conseguire una lunga serie di obiettivi:
1. consumo più efficiente di un'energia meno inquinante;
2. sistema di mezzi di trasporto più pulito e più equilibrato;
3. responsabilizzazione delle imprese, senza tuttavia compromissione della competitività;
4. gestione del territorio e delle politiche agricole al servizio dell'ambiente;
5. creazione di un quadro favorevole alla ricerca e all'innovazione.
In questo contesto si inserisce la recente Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia elettrica da fonti rinnovabili, pubblicata sulla G.U.C.E. – la Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea – lo scorso 5 giugno 2009 (L 140/16), il cui testo è gratuitamente scaricabile sul sito di Natura Giuridica.
Il tema affrontato dalla Direttiva 2009/28/CE è molto complesso, oltre che di estrema attualità.
Per questo motivo ho intenzione, in questa sede, di tratteggiare gli aspetti principali della disciplina ivi prevista, e di approfondire analiticamente il contenuto nelle pagine del sito di Natura Giuridica, il sito che, oltre ad un costante aggiornamento in materia di diritto ambientale (effettuato attraverso una selezione delle sentenze e delle normative più rilevanti), offre una specializzata consulenza ambientale in tutti i settori del diritto dell’ambiente.
La direttiva 2009/28/CE comincia con un lungo elenco di “considerando” (ben 97), che contengono, in sostanza, le motivazioni che hanno portato all’adozione della direttiva 2009/28/CE.
Oltre agli obiettivi relativi al controllo del consumo di energia, al maggior ricorso alle fonti di energia rinnovabili, al risparmio energetico e all’aumento dell’efficienza energetica, il Parlamento e il Consiglio sottolineano l’importanza del progresso tecnologico, degli incentivi all’uso e alla diffusione dei trasporti pubblici e del ricorso a tecnologie energeticamente efficienti, strumenti la cui efficacia può contribuire a ridurre la dipendenza dell’Unione dalle importazioni di petrolio nel settore dei trasporti.
La direttiva 2009/28/CE punta, inoltre, sul sostegno alle azioni di sviluppo nazionali e regionali, sullo scambio di migliori prassi tra iniziative di sviluppo locali e regionali in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili, sulla promozione del ricorso ai fondi strutturali e sulla produzione energetica decentrata, che presenta molti vantaggi, fra i quali l’utilizzo delle fonti di energia locali, la maggiore sicurezza locale degli approvvigionamenti energetici le minori distanze di trasporto, la ridotta dispersione energetica, lo sviluppo e la coesione delle comunità grazie alla disponibilità di fonti di reddito e alla creazione di posti di lavoro a livello locale.
(continua con: Energia rinnovabile, risparmio energetico, efficienza energetica: la Direttiva 2009/28/CE )
(continua con: Energia rinnovabile, risparmio energetico, efficienza energetica: la Direttiva 2009/28/CE
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7 comments
Questa direttiva va ad abrogare quella 2001/77/CE??
ReplySì, come espressamente disposto dall'articolo 26 (Modifiche e abrogazioni) che, al comma 1, stabilisce una prima parziale abrogazione ("l’articolo 2, l’articolo 3, paragrafo 2, e gli articoli da 4 a 8 della direttiva 2001/77/CE sono abrogati a decorrere dal 1 aprile 2010"), mentre al comma 3 prevede la totale abrogazione della direttiva 2001/77/CE a partire da una data successiva ("le direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE sono abrogate a decorrere dal 1 gennaio 2012").
Replyè stata recepita dall'Italia? grazie.
ReplyNon ancora.
ReplyL’art. 17 della Legge n. 96 del 4 giugno 2010 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009) ha stabilito i princìpi e i criteri direttivi per l’attuazione delle direttive 2009/28/CE, 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2009/119/CE.
Per quanto riguarda la predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/28/CE, il Governo è tenuto a seguire i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) garantire il conseguimento degli obiettivi posti in capo allo Stato mediante la promozione congiunta di efficienza energetica e di utilizzo delle fonti rinnovabili per la produzione e il consumo di energia elettrica, calore e biocarburanti;
b) nel definire il Piano di azione nazionale, avere riguardo all’esigenza di garantire uno sviluppo equilibrato dei vari settori che concorrono al raggiungimento di detti obiettivi in base a criteri che tengano conto del rapporto costi-benefìci;
c) favorire le iniziative di cooperazione per trasferimenti statistici e progetti comuni con Stati membri e Paesi terzi anche mediante il coinvolgimento delle regioni e di operatori privati, secondo criteri di efficienza e al fine del pieno raggiungimento degli obiettivi nazionali;
f) definire le certificazioni e le specifiche tecniche da rispettare affinché le apparecchiature e i sistemi per l’utilizzo delle fonti rinnovabili possano beneficiare dei regimi di sostegno;
Replyg) introdurre misure volte a migliorare la cooperazione tra autorità locali, regionali e nazionali, provvedendo in particolare alla istituzione di un meccanismo di trasferimento statistico tra le regioni di quote di produzione di energia da fonti rinnovabili;
h) adeguare e potenziare il sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili e dell’efficienza e del risparmio energetico;
i) prevedere, senza incrementi delle tariffe a carico degli utenti, una revisione degli incentivi per la produzione di energia elettrica prodotta da impianti alimentati da biomasse e biogas al fine di promuovere, compatibilmente con la disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, la realizzazione e l’utilizzazione di impianti in asservimento alle attività agricole da parte di imprenditori che svolgono le medesime attività;
l) completare, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili allo scopo, il sistema statistico in materia di energia, compresi i consumi, al fine di disporre di informazioni ed elaborazioni omogenee con i criteri adottati in sede comunitaria e funzionali al monitoraggio e all’attuazione di quanto previsto alla lettera g).