Impianti eolici on shore di piccola taglia: autorizzazione unica o semplice denuncia di inizio attività?

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In seguito alla presentazione di una denuncia di inizio attività per la realizzazione di un impianto eolico di piccola taglia (potenza pari a 0,85 MW), da localizzare in area agricola non sottoposta a vincoli di natura paesaggistica, un comune pugliese ordinava al proponente di non effettuare l’intervento, “attesa la carenza della seguente documentazione”, precisando che l’impianto sarebbe sottoposto ad autorizzazione unica, e non a denuncia di inizio attività, perché in “ai sensi della delibera regionale n. 35 del 2007 la DIA si applica soltanto agli impianti eolici non superiori a 60 kw di potenza, oppure di potenza ricompresa tra 60 kw ed 1 MW ma comunque destinati all’autoconsumo. Nel caso di specie, trattandosi di impianto pari a 0,85 MW di potenza non destinato all’autoconsumo, si dovrebbe seguire il procedimento della autorizzazione espressa”.

Di fronte a tale decisione, la società presentava ricorso (adozione del provvedimento oltre il termine perentorio previsto per legge; sospensione atipica di un titolo edilizio già validamente formatosi; l’autorizzazione unica è prevista solo per i macro impianti), chiedendo anche il risarcimento dei danni patiti per effetto dei provvedimenti illegittimamente adottati.
Nell’accogliere il ricorso, il TAR di Lecce ha affermato che l’art. 27 della L.R. Puglia n. 1/2008 prevede l’applicazione degli artt. 22 e 23 del DPR n. 380 del 2001 in merito a tutti gli impianti eolici on shore, a prescindere dalla destinazione finale dell’energia prodotta e purché la potenza elettrica nominale non superi 1 MW: deve pertanto ritenersi applicabile l’istituto della D.I.A ad un aerogeneratore di potenza pari a 0,85 MW non destinato all’autoconsumo, a prescindere dalle disposizioni contenute nella delibera regionale che limita la DIA ai soli impianti eolici on shore di potenza non superiore a 0,6 MW, oppure di potenza ricompresa tra 0,6 MW ed 1 MW ma destinati all’autoconsumo.

Tali specificazioni, inoltre, non solo sono sconosciute a livello di legislazione statale di principio, ma non sono neanche state riprodotte dalla L.R. Puglia n. 1/2008, che – per posizione e criterio cronologico – supera e assorbe senz’altro le richiamate disposizioni di carattere amministrativo.

Il TAR si è soffermato anche sulla possibilità di realizzare impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili anche in zona agricola, a prescindere dalla loro integrazione s

La sentenza del TAR Lecce n. 127 del 2009 è liberamente scaricabile sul sito di Natura Giuridica, consulenza ambientale per imprese e pubbliche amministrazioni.

Foto: “Campagna” originally uploaded by Emanuele Cristallo