Quali sanzioni si devono applicare nel caso di realizzazione di un intervento di ristrutturazione edilizia in modo parzialmente difforme dalla presentata denuncia di inizio dell'attività?
Una modesta variazione volumetrica è in grado di far scattare la sanzione penale?
Nel caso analizzato dalla Cassazione penale, nella sentenza che vi propongo oggi (32947/10, scaricabile sul sito di Natura Giuridica previa semplice registrazione), il giudice di prime cure aveva ritenuto che sì, scattava la sanzione penale: il giudice monocratico, infatti, nel dichiarare il non doversi procedere per maturata prescrizione, tuttavia aveva riconosciuto l’esistenza del reato di realizzazione di un intervento di ristrutturazione edilizia di un fabbricato parzialmente difforme dalla denuncia di inizio attività presentata.
Contro questa affermazione, nel ricorso per Cassazione l’imputato eccepiva l’inconfigurabilità del fatto come reato, sul presupposto che l'ordinamento non prevede l'applicazione di sanzioni penali nell'ipotesi di difformità parziale dalla DIA ritualmente presentata.
Ebbene, cosa ha detto la Cassazione, al riguardo?
Che nei casi previsti dai commi 1 e 2 dell’art. 22 del TU n. 380/2001 — in cui la denuncia di inizio attività si pone come titolo abilitativo esclusivo (non alternativo, cioè, al permesso di costruire) — la mancanza della denunzia di inizio dell’attività o la difformità delle opere eseguite rispetto alla DIA effettivamente presentata non comportano l’applicazione di sanzioni penali ma sono sanzionate soltanto in via amministrativa.
L’esecuzione di interventi sostanzialmente difformi da quanto stabilito da strumenti urbanistici e regolamenti edilizi è in ogni caso punibile ai sensi dell’art. 44, lett. a), del T.U. n. 380/2001, anche se preceduta da rituale denuncia d’inizio attività.
Nei casi previsti dal 3° comma dell’art. 22 del T.U. n 380/2001 — nei quali la DIA si pone come alternativa al permesso di costruire — l’assenza sia del permesso di costruire sia della denunzia di inizio dell’attività, ovvero la totale difformità delle opere eseguite rispetto alla DIA effettivamente presentata integrano il reato di cui al successivo art. 44, lett. b).
Non trova comunque sanzione penale la difformità parziale.