Microgenerazione eolica: TAR Bari contro la sospensione indeterminata dell’istruttoria

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Quella che vi propongo oggi è una recentissima sentenza del TAR di Bari (1543/08), interessante perché affronta un tema di estrema importanza, quella della microgenerazione di energia da impianti eolici.
E perché sancisce un importante principio.

Il caso

La società Tekno Sigma presentava all’Ufficio Tecnico di un Comune pugliese una D.I.A., denuncia di inizio attività, per la realizzazione di un aerogeneratore per la produzione di energia eolica con potenza inferiore ad 1 Mw.

Il Comune disponeva la restituzione alla ricorrente della DIA (denuncia inizio attività) in quanto “è stata interrotta ogni attività istruttoria ed inibito qualsiasi intervento esecutivo” in attesa della futura regolamentazione dell’installazione di impianti eolici di minore potenza…

Di fronte a tale atteggiamento, la società presentava ricorso al TAR di Bari, deducendo la violazione del principio di legalità […] ed erronea applicazione del regolamento regionale…

La decisione del TAR

Il TAR di Bari, con una concisa, ma convincente motivazione, ha sottolineato che il rigetto della denuncia di inizio attività è illegittimo perché non fondato su disposizioni vigenti al momento della sua presentazione.

La “restituzione” della denuncia inizio attività fondata sul mero proposito di adottare in futuro la regolamentazione di settore per la disciplina di aerogeneratori di potenza inferiore a 1 Mw si pone difatti decisamente in contrasto con il principio di legalità, il quale:
a) richiede la corrispondenza dell’attività amministrativa alle prescrizioni normative vigenti e
b) esclude che la libera attività del privato possa essere inibita in mancanza di espressa previsione di legge.

L’atto di rigetto, adottato dall’Amministrazione comunale, determina, di fatto, una inammissibile sospensione sine die dell’istruttoria procedimentale, incidendo inoltre in un settore (quello della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili) che è stato liberalizzato…

Accedi al testo integrale della sentenza
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