La denuncia d’inizio attività o D.I.A. per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte eolica rappresenta, come quella edilizia, un regime sostitutivo della normale procedura autorizzatoria: Natura Giuridica ne ha già parlato, all’interno del blog, con particolare riferimento:
- alla denuncia di inizio attività per il fotovoltaico in zona agricola
- agli impianti eolici on shore di piccola taglia
- e alla micro-generazione eolica
La denuncia di inizio attività, in sostanza, rappresenta un istituto volto alla semplificazione, perché consente di bypassare, al ricorrere di determinati requisiti, stabiliti dalla legge, l’iter burocratico (di per sé già semplificato, almeno a parole) previsto per la realizzazione di impianti che producono energia rinnovabile.
Ma non bisogna abusarne, come ha fatto un privato cittadino, in Puglia, che, dopo aver presentato una denuncia d’inizio attività (DIA) per la realizzazione di un impianto eolico da 900 kW si è visto chiedere dal Comune una serie di documenti, con contestuale sospensione dell'inizio dei lavori.
Di fronte al silenzio, questa volta del privato cittadino (per i silenzi della Pubblica Amministrazione, leggete il post “The sound of silence”) che però pretendeva di avere copia della denuncia di inizio attività, il Comune rigettava l’istanza volta ad ottenere copia della DIA, precisando che quest’ultima sarebbe stata rilasciata solo dopo il deposito della documentazione richiesta.
Il Comune, inoltre, sottolineava che, a seguito della pubblicazione di una legge regionale (L.R. Puglia n. 31/2008), l'intervento di realizzazione di un impianto eolico della potenza di 900 Kw non è soggetto alla disciplina della denuncia di inizio attività, perché si tratta di impianto non finalizzato all'autoconsumo: di conseguenza, l'impianto eolico così concepito non può essere realizzato con la D.I.A., ma occorre l’autorizzazione unica.
E allora scatta il ricorso (la cronistoria della sentenza n. 2226/09 del TAR di Bari la potete leggere scaricando gratuitamente la sentenza, previa semplice registrazione al sito di Natura Giuridica).
Il TAR di Bari - sentenza n. 2226/09 - ha sottolineato, come preannunciato all’inizio del post, che la denuncia d’inizio attività (DIA) per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte eolica rappresenta, come quella edilizia, un regime sostitutivo della normale procedura autorizzatoria: le attestazioni che devono accompagnare la dichiarazione regionale, pertanto, non possono che ricalcare, in linea di massima, la documentazione da produrre con l’istanza per l’ottenimento dell’autorizzazione, di cui al D.Lgs n. 387/03.
In definitiva, nell’assenza della documentazione, se pertinente ed essenziale, la dichiarazione d’inizio attività non può reputarsi formalmente presentata e, quindi dalla data del suo deposito non può iniziare a decorrere il termine dilatorio di 30 giorni.
Alla denuncia d’inizio attività d’installazione e di produzione di elettricità da fonte eolica sono applicabili gli stessi principi elaborati in tema di denuncia edilizia: pertanto, la DIA deve essere prodotta dal soggetto legittimato, ovvero dal proprietario dell'immobile o da chi abbia titolo proprietario dell'immobile o da chi abbia titolo per presentare la denuncia di inizio attività.
Nel caso di specie, il Collegio ha ritenuto che i documenti richiesti dal Comune appellato, ed elencati in due note comunali, fossero pertinenti, perché si trattava di permessi e autorizzazioni che devono essere posseduti dal soggetto richiedente non solo per il completamento della pratica edilizia, ma anche per l’effettivo avvio dell’attività di produzione elettrica.
Quando è sufficiente la semplice denuncia di inizio attività, e quando invece occorre l’autorizzazione unica?
Qual è la disciplina applicabile nella tua Regione, in assenza delle linee guida nazionali?
Qual è il corretto iter che devi seguire per realizzare un impianto fotovoltaico o eolico?
Per qualsiasi interrogativo e dubbio in materia di fonti di energia rinnovabile (in particolare, in relazione al fotovoltaico, all’eolico e alle biomasse), contatta Andrea Quaranta e chiedi un preventivo per una consulenza legale ambientale in materia di diritto dell’energia: sarai contattato quanto prima.
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