Energie rinnovabili in Italia: occorre rivolgersi all’U.C.A.S., l’ufficio complicazione affari semplici

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Come sapete, il legislatore comunitario ha di recente emanato una nuova direttiva sulla promozione dell’energia da fonti rinnovabili (2009/28/CE, che abroga la direttiva 2001/77/CE), sottolineando l’importanza di una politica energetico-ambientale integrata, coerente, autorevole, lungimirante.

Insomma, gli Stati membri dovrebbero seguire una “traiettoria indicativa”, in modo da assicurare il raggiungimento degli obiettivi nazionali obbligatori generali (più energia rinnovabile, maggior risparmio energetico, efficienza energetica) e il corretto funzionamento dei regimi di sostegno, in modo da mantenere la fiducia degli investitori.

La semplificazione normativa, e il conseguente snellimento dell’iter burocratico, rivestono un ruolo essenziale, in questa prospettiva.

Difatti, in Europa ferve il dibattito sulle fonti di energia rinnovabile, nella consapevolezza dell’improrogabilità della ricerca di soluzioni sostenibili, non solo dal punto di vista energetico, ma anche da quello ambientale, economico, anche sociale: per questi validissimi motivi, tutte le forze politiche, negli altri paesi, convergono, fanno fronte unico, e si impegnano nella progettazione di un futuro (e di uno sviluppo) sostenibile, di un progetto di vita concreto, di un modello di società umano.
Negli altri Paesi.
Da noi, si assiste al solito di teatrino di facciata: si parla di energia rinnovabile “perché lo fa Obama”, ma intanto si continua a discutere dell’ennesima interpretazione di “quella clausola particolare”, contenuta in un decreto legge prorogato decaduto, ripresentato tale e quale, abrogato dalla circolare (?!) tal dei tali, che contraddice quanto detto dalla normativa generale, a sua volta inapplicabile per mancanza della disciplina di dettaglio, non emanata a causa dei veti politici incrociati, oltre che della totale assenza bipartisan di consapevolezza e di prospettiva politica…

Da noi, in sostanza, si continua a giocare ad un infinito gioco dell’oca, dove i giocatori sono assetati, di una seta mai appagata di particolarismo locale: una scientifica ricerca del peculiare che ha creato un puzzle normativo in grado solo di creare forti disuguaglianze fra gli operatori del settore, e di paralizzare il paese.
In Italia il D.Lgs n. 387/03 rappresenta il principale corpus normativo di riferimento in materia di energia prodotta da fonte rinnovabile: nel promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel mercato italiano e comunitario, il D.Lgs n. 387/03 ha tracciato i connotati essenziali del procedimento unico per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione e all’esercizio degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili.
In estrema sintesi, dopo l’affermazione di principio in base alla quale “le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili […] sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti”, la normativa italiana stabilisce che la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata – a seguito di un procedimento unico – dalla regione o dalle province delegate dalla regione.

A questa procedura si sottraggono una serie di impianti indicati dalla legge, per i quali – quando la capacità di generazione sia inferiore a determinate soglie – si applica la disciplina della denuncia di inizio attività.

In merito alla localizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, il nostro legislatore si è limitato a stabilire che possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, lasciando ad una successiva pianificazione nazionale e regionale il compito di individuare i parametri necessari per l’individuazione dei siti idonei all’ubicazione degli stessi.

Per un approfondimento sulla realizzazione di impianti fotovoltaici in zona agricola, vai a:
Le Regioni, in questo quadro, hanno la facoltà di individuare aree e siti non idonei all’installazione di specifiche tipologie di impianti, in attuazione delle linee guida nazionali, in relazione alle quali il D.Lgs 387/03 ha semplicemente ricordato che hanno il compito di “assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio”.

A sei anni dall’entrata in vigore del D.Lgs n. 387/03 le linee guida non sono ancora state approvate…
Questa situazione ha determinato la nascita e la successiva crescita di una vera e propria giungla normativa, di un sistema di U.C.A.S., i famigerati uffici complicazioni affari semplici…

Natura Giuridica di Andrea Quaranta: Studio di Consulenza legale Ambientale.

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