Sul numero di novembre 2015 della rivista Ambiente & Sicurezza sul lavoro, EPC Editore, è stato pubblicato un contributo a cura di Andrea Quaranta in materia di disastro ambientale incentrato sull'evoluzione del concetto di disastro ambientale, tra perenni vuoti normativi, interpretazioni giurisprudenziali e querelles di stampo politico.
Dopo una prima parte dedicata alla ricostruzione del contesto in cui ha cominciato a farsi strada il concetto di disastro ambientale (In un momento di totale vuoto normativo, il giudice penale ha fatto spesso uso delle disposizioni presenti nel codice penale, anche forzandone i limiti, pur di offrire una qualche tutela all'ambiente e alla salute: il caso più eclatante è l’utilizzo dell’art. 674 del C.p., relativo al getto pericoloso di cose, per contrastare fenomeni di inquinamento atmosferico ed elettromagnetico), l'articolo prosegue con la trattazione dell'evoluzione giurisprudenziale del disastro ambientale, prima della riforma del 2015. In questo caso la giurisprudenza, in mancanza di una specifica normativa, ha utilizzato in via sussidiaria l'articolo 434 del codice penale (crollo di costruzioni o altri disastri dolosi), in base al quale “chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti , commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro avviene”. Questo mentre parte della dottrina (Ruga Riva) riteneva inconciliabile il delitto di cui all’art. 434 del c.p. con le caratteristiche strutture del danno ecologico e con il bene ambiente.
Segue un riferimento specifico al concetto di disastro ambientale così come configurato dalla Cassazione, la quale ha avuto modo di sottolineare in più occasioni che "per configurare il reato di “disastro” è sufficiente che il nocumento metta in pericolo, anche solo potenzialmente, un numero indeterminato di persone: infatti, il requisito che connota la nozione di “"disastro” ambientale, delitto previsto dall’art. 434 c.p., è la “potenza espansiva del nocumento” anche se non irreversibile, e l’“attitudine a mettere in pericolo la pubblica incolumità ”. L'articolo prosegue con un'ampia disamina di altre questioni evidenziate, sempre dalla Cassazione, in relazione al disastro ambientale (per il disastro ambientale basta la consapevolezza; per il risarcimento dei danni da disastro ambientale è sufficiente il patema d'animo) e, nella sua ultima parte, evidenzia le caratteristiche principali della recentissima riforma dei delitti ambientali - Legge, 22/05/2015 n° 68, G.U. 28/05/2015 - , volta - almeno nelle intenzioni del Legislatore - a colmare il vuoto normativo legato al concetto di disastro ambientale e a inserire uno specifico nuovo titolo- gli "eco-reati" - all'interno del codice penale, definendo con chiarezza le fattispecie di reato e le pene connesse. La genesi della riforma è stata tuttavia caratterizzata da un'accesa querelle di stampo politico, nella quale chi ha criticato "questa" riforma ambientale è stato anche accusato di scarso ambientalismo.
Sulla rivista EPC è disponibile l'articolo completo.
Segue un riferimento specifico al concetto di disastro ambientale così come configurato dalla Cassazione, la quale ha avuto modo di sottolineare in più occasioni che "per configurare il reato di “disastro” è sufficiente che il nocumento metta in pericolo, anche solo potenzialmente, un numero indeterminato di persone: infatti, il requisito che connota la nozione di “"disastro” ambientale, delitto previsto dall’art. 434 c.p., è la “potenza espansiva del nocumento” anche se non irreversibile, e l’“attitudine a mettere in pericolo la pubblica incolumità ”. L'articolo prosegue con un'ampia disamina di altre questioni evidenziate, sempre dalla Cassazione, in relazione al disastro ambientale (per il disastro ambientale basta la consapevolezza; per il risarcimento dei danni da disastro ambientale è sufficiente il patema d'animo) e, nella sua ultima parte, evidenzia le caratteristiche principali della recentissima riforma dei delitti ambientali - Legge, 22/05/2015 n° 68, G.U. 28/05/2015 - , volta - almeno nelle intenzioni del Legislatore - a colmare il vuoto normativo legato al concetto di disastro ambientale e a inserire uno specifico nuovo titolo- gli "eco-reati" - all'interno del codice penale, definendo con chiarezza le fattispecie di reato e le pene connesse. La genesi della riforma è stata tuttavia caratterizzata da un'accesa querelle di stampo politico, nella quale chi ha criticato "questa" riforma ambientale è stato anche accusato di scarso ambientalismo.
Sulla rivista EPC è disponibile l'articolo completo.