Elettrosmog e Radio Vaticana: irrazionalità del sistema e incertezze giuridiche (IV)

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Anche in relazione al secondo profilo (conseguenze delle interferenze con la specifica disciplina di settore) la Cassazione evidenzia che l'inquadramento delle onde elettromagnetiche nell'art. 674 c.p. dovrebbe, in concreto, escludersi qualora dovesse risultare che determini un sistema normativo nel suo complesso manifestamente illogico od incongruo.

Se così fosse, dovrebbe ritenersi che la volontà attuale ed oggettiva del legislatore sia contraria all'inquadramento in questione: analogamente a quanto osservato a seguito dell'introduzione di una specifica disciplina legislativa in materia di inquinamento atmosferico.

La volontà del legislatore è stata chiaramente quella di privilegiare, anche nella tutela della salute contro i pericoli derivanti dalla creazione di campi elettromagnetici, il ruolo della pubblica amministrazione, limitando il potere di intervento del giudice penale rispetto a quello in precedenza riconosciutogli da alcuni orientamenti giurisprudenziali.
Si tratta quindi di vedere, sulla base delle norme attualmente vigenti, se la oggettiva volontà del legislatore, nella materia dell'emissione di onde elettromagnetiche, sia soltanto quella di regolare e limitare l'intervento del giudice penale ovvero quella di escludere l'applicabilità dell'art. 674 c.p., in favore della applicazione del nuovo sistema di sanzioni amministrative.

La normativa dettata dalla Legge n. 36/2001 – che la sentenza richiama in modo dettagliato – e il suo apparato sanzionatorio, possono coesistere con la disciplina codicistica?

Anche in questo caso – ad ulteriore dimostrazione della complessità della materia – le opinioni, relative alla configurabiità dell’art. 674 c.p. come reato di pericolo astratto o di pericolo concreto, sono divergenti, e portano a conclusioni inevitabilmente opposte…

Se fosse sufficiente il solo superamento dei limiti tabellari per dar luogo ad una possibilità di offesa o di molestia alle persone (reato di mero pericolo), ci sarebbe una presunzione ex lege in ordine alla effettività del pericolo di nocività delle emissioni, che dovrebbe ritenersi sussistente per il solo fatto che siano stati superati i limiti fissati dalla normativa vigente in materia.
Di conseguenza, dovrebbero essere inapplicabili le sanzioni amministrative, dal momento che la L. n. 36/2001 prevede che il superamento dei limiti di esposizione o dei valori di attenzione è punito con le sanzioni ivi previste «salvo che il fatto costituisca reato».
Ma: non può presumersi che il legislatore abbia voluto punire con (pesanti) sanzioni amministrative il superamento dei limiti ed, al tempo stesso, abbia voluto escludere qualsiasi spazio per l'applicabilità di tali sanzioni…
L'oggettiva ed attuale volontà del legislatore, dunque, dovrebbe necessariamente essere interpretata nel senso della esclusione dell'emissione di onde elettromagnetiche dall'ambito di operatività dell'art. 674 cod. pen. e della loro sottoposizione alla disciplina speciale (salvo che il fatto non integri reati diversi, come ad esempio quello di lesioni).

Se, invece, si ritiene che i limiti posti dal legislatore siano stati previsti a fini di mera cautela (per poter integrare la contravvenzione, non è sufficiente il mero superamento dei limiti stessi, ma occorre che sia raggiunta la prova concreta di una effettiva idoneità delle onde elettromagnetiche a ledere o molestare le persone:pericolo concreto), in mancanza di una prova certa di questa concreta ed effettiva idoneità ad offendere o molestare le persone esposte, deve escludersi la configurabilità del reato.

Come potete constatare, il livello di complessità della materia, e le conseguenti speculazioni filosofiche della Cassazione rasentano l’incomprensibile…

Rimando al testo integrale della sentenza, per chi volesse approfondire queste “speculazioni ermeneutiche”…

In questa sede mi limito a riportare le conclusioni della Cassazione, secondo la quale "il semplice superamento dei limiti tabellari dà luogo ad un illecito amministrativo punito con le sanzioni previste dall'art. 15 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
Se poi, oltre al superamento dei limiti, vi sia anche la prova certa ed oggettiva di un effettivo e concreto pericolo di nocumento per la salute o la tranquillità delle persone, allora potrà essere ravvisabile il reato di cui all'art. 674 c.p."

Con l’ulteriore constatazione di come, tuttavia, anche questa soluzione potrebbe dar luogo ad un sistema nel suo complesso manifestamente irrazionale - e non potrebbe quindi più essere seguita - qualora nel diritto vivente dovessero prevalere alcuni orientamenti interpretativi relativi sia all'art. 674 c.p. sia alla legge n. 36 del 2001…

Foto: “Electromagnetic” originally uploaded by jjjhon