Diossina in Puglia: la Regione tace

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Il TAR di Lecce (sentenza n. 3144/09) contro il silenzio della Regione Puglia in materia di inquinamento da diossina.

Negli ultimi anni la Regione Puglia è balzata agli onori della cronaca "rosa-nero" (scandalistica e politico-economica): dalla D’Addario a Tarantini, passando per gli scandali della sanità pugliese, alle infinite diatribe elettorali, con l’eterno scontro Vendola-Boccia per la leadership del centro sinistra, mentre il centro destra cerca ancora un sostituto nel feudo di Fitto.

Ma per fortuna la Puglia è balzata agli onori anche della "cronaca verde": da qualche anno, infatti, è fra i leader nazionali nella produzione di energia pulita. Basterebbe dare un’occhiata rapida al numero di sentenze del TAR di Lecce e di quello di Bari, in materia di fonti di energia rinnovabile, e paragonarla a quelle di altre regioni, per trarre rapidamente le conclusioni…..
Bene.

Ma le fonti di energia rinnovabile (eolico e fotovoltaico su tutte) non esauriscono il mondo del diritto ambientale: non basta, in altre parole, occuparsi di rinnovabili, e mettere sotto il tappeto tutta la “polvere” prodotta dall’utilizzo esasperato che si fa dell’ambiente, per credere di aver risolto i problemi (ambientali, economici, sociali, sanitari,….)
Gli scempi ambientali di Taranto e Brindisi, ben evidenziati ne “La Puglia dei veleni” di Gigi Riva, su “L’Espresso” mostrano, infatti, una regione in cui, fra Brindisi e Taranto, esiste il buco nero dell’inquinamento europeo, con impianti che producono il 30 per cento della diossina in Italia, e 36 milioni di tonnellate di gas….
E dimostrano che per essere all’avanguardia, non sono sufficienti politiche energetiche verdi, per quanto indispensabili.

Occorre – e Natura Giuridica lo ha da sempre sottolineato – una politica ambientale ed energetica integrata.

Una delle ultime sentenze del TAR di Lecce (sentenza n. 3144/09), a proposito di inquinamento da diossina, evidenzia lo stato di confusione esistente in materia.

Con un’ordinanza contingibile e urgente, il Sindaco di Maglie, a seguito della rilevazione di un superamento dei valori di diossine accertato dall’A.R.P.A., disponeva l’immediata sospensione dell’attività svolta da una società della zona.

Successive analisi dell’ARPA evidenziavano addirittura che i superamenti dei valori relativi alle diossine erano percepibili in un raggio di almeno 5 Km, interessando, oltre al Comune di Maglie, anche altri Comuni.
Una vera e propria situazione di emergenza sanitaria e ambientale.

Proprio per questo motivo, il Sindaco di Maglie demandava al Presidente della Regione Puglia ogni necessaria attività e provvedimento d’urgenza, “anche con riferimento alla necessità di verifica della sussistenza di altre fonti di inquinamento da diossina che possano incidere su un territorio di così vaste dimensioni”.

Emergenza ambientale e sanitaria reale, non millantata, come purtopoo (a volte?) accade, per giustificare “operazioni” ambientali tortuose, cavillose, lente e spesso pretestuose.
Occorreva agire, quindi, in fretta, per il bene della salute dei cittadini pugliesi, e per la tutela della salubrità dell’ambiente.

E invece, il silenzio.
Evidentemente i pressanti scandali, di cui sopra, imponevano di sottacere questa ben più più grave calamità.

Non ricevendo risposta, il Comune di Maglie presentava un ricorso al competente TAR, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza e la conseguente declaratoria dell’obbligo per la Regione Puglia di provvedere.

Il TAR di Lecce, prima ancora di analizzare la vicenda, mette in risalto che “il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto”: di solito questa è una formula utilizzata alla fine della parte in diritto, che il lettore legge con una certa suspence, se non resiste alla tentazione di andare a vedersi il finale….

Il fatto che lo abbia messo lì, bene in evidenza – anche se, a conti fatti, non cambia nulla della sostanza – rappresenta comuque un segnale forte, e sottolinea in modo efficace il pensiero del giudice amministrativo pugliese…

Come la pensa il TAR di Lecce? (sentenza n. 3144/09, scaricabile dal sito di Natura Giuridica, previa semplice registrazione)

Innanzitutto, che non sussistono, né possono sussistere dubbi sulla legittimazione del Comune a richiedere, anche in qualità di ente esponenziale della relativa comunità, un provvedimento espresso dell’Amministrazione regionale che rechi una considerazione concreta della situazione di emergenza sanitaria e ambientale indubbiamente emergente dalle rilevazioni dell’A.R.P.A. Puglia ed interessante più Comuni: quindi, deve trovare accoglimento la pretesa del Comune ricorrente ad un provvedimento espresso e motivato da parte della Regione Puglia.

Anche se, nel frattempo, la fonte dell’inquinamento sembra essere stata neutralizzata, grazie all’ordinanza del Sindaco.
Infatti, sottolinea il TAR di Lecce (sentenza n. 3144/09) che “del resto, l’obbligo di provvedere non è certo escluso dal fatto che la fonte dell’inquinamento sembra essere stata neutralizzata dall’ordinanza contingibile e urgente adottata dal Sindaco”, con la quale è stata disposta l’immediata sospensione dell’attività che ha provocato il superamento dei valori soglia delle diossine: con tutta evidenza, una situazione di estesa contaminazione da diossine del terreno richiede una serie di provvedimenti che non si esauriscono certo nella neutralizzazione dell’attività inquinante, ma che includono, almeno in astratto, l’adozione di tutte le cautele idonee a minimizzare i rischi per la salute umana derivanti dall’eventuale superamento dei valori limite, con riferimento al territorio di tutte le Amministrazioni comunali interessate.

E anche se, nel frattempo, lo stesso Comune ha autorizzato la ripresa dell’attività, anche sulla base di una serie di valutazioni di “cessato allarme sanitario” da parte dell’A.R.P.A. e dell’A.U.S.L.: “con tutta evidenza, infatti, si tratta di considerazioni che attengono al contenuto dei provvedimenti da adottare, sulla base della valutazione in concreto della situazione di pericolosità, e non alla stessa esistenza dell’obbligo di provvedere sull’istanza del Comune di Maglie”.

E anche se il Sindaco ha adottato le “misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti”, come consentito dall’art. 50, comma 6, del D.Lgs n. 267 del 2000: come è evidente, conclude il TAR di Lecce (sentenza n. 3144/09) la norma ha, infatti, una valenza interinale e provvisoria e, quindi, “presuppone proprio il potere di intervento previsto dal precedente quinto comma della disposizione, ovvero il potere dello Stato o della Regione di intervenire, in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”, nelle situazioni di emergenza che, come quella del brindisino e del tarantino, interessino il territorio di più Amministrazioni comunali e che quindi non possano essere adeguatamente fronteggiate da “interventi atomistici” e scollegati dei singoli Comuni.

Insomma: Regione Puglia, muoviti!

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Natura Giuridica di Andrea Quaranta: Studio di Consulenza legale Ambientale.

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Foto: “nuvola sulla raffineria - black cloud” originally uploaded by Gabry79