TAR Catania - Questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia europea

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L’“ultimo grido” in tema di bonifiche dei siti contaminati è rappresentato dall’ordinanza del TAR Catania, Sez. I, n. 308 del 15 luglio 2008, emanata in seguito alla domanda di sospensione dell’esecuzione di alcuni provvedimenti del Ministero dell’Ambiente avanzata dalla ENI SpA.

Nel ricorso, l’ENI SpA censurava le prescrizioni ministeriali che imponevano:
  • un barrieramento fisico delle acque di falda, in luogo di quello idraulico originariamente previsto e realizzato e
  • nuovi criteri per la restituzione delle aree agli uso legittimo dei terreni già bonificati.
In sostanza, la società, dopo aver evidenziato che una precedente Conferenza di Servizi (del luglio 2005) aveva:
  • recepito ed approvato determinate modalità di gestione degli interventi di ristrutturazione o manutenzione all’interno del sito perimetrato, proposte da alcuni Comuni in procedimenti paralleli pendenti su altri siti;
  • consentito, a determinate condizioni, la realizzazione degli interventi di ristrutturazione in alcune aree del sito perimetrato con attività di bonifica in corso, a condizione che non interferissero con le matrici ambientali interessate e non pregiudicassero la successiva bonifica delle stesse (con esclusione di scavi ed interventi edilizi veri e propri).
  • consentito anche l’effettuazione di interventi edilizi (scavi finalizzati all’installazione di strutture impiantistiche) in aree interne al perimetro, purché i terreni fossero risultati conformi ai limiti normativi all’esito di una caratterizzazione, da condursi con determinate modalità;
  • consentito la realizzazione immediata di interventi qualificabili come a) “opere pubbliche”, e b) opere “private” che rivestissero carattere di indifferibilità ed urgenza e che comportassero una limitata movimentazione di terreno
si doleva del fatto che:

* senza alcuna motivazione;
* senza contraddittorio con i soggetti interessati, nonché
* al di fuori della conferenza di servizi istruttoria

la successiva Conferenza di Servizi decisoria del 6 marzo 2008 aveva deliberato di “revocare” tali criteri e di approvarne di nuovi…

I nuovi criteri per la restituzione delle aree agli usi legittimi prevedevano che:
  • i soggetti interessati al riutilizzo delle aree non più contaminate dovessero presentare i progetti di bonifica delle matrici ambientali contaminate, previa idonea caratterizzazione delle medesime
  • lo svincolo delle aree de quibus avvenisse solamente in seguito all’attuazione del progetto definitivo di bonifica delle acque di falda, basato sul marginamento fisico.
In questo modo, secondo la ricorrente, l’Amministrazione bloccherebbe l’esecuzione di ogni tipo di intervento sul sito (persino quelli di manutenzione straordinaria, indifferibili ed urgenti) fino alla realizzazione della ritenuta incongrua opera di confinamento fisico, relativa peraltro alla falda e non ai terreni…
Come capirete, si tratta di problemi non secondari…


Per decidere sulla domanda cautelare posta, il Giudice estensore – Salvatore Costantino Gatto – ha premesso che è necessario valutare la conformità del diritto nazionale al diritto comunitario…
Tuttavia, la normativa comunitaria sembra non disciplinare fattispecie di questo tipo, caratterizzate dalla presenza di:
  • fenomeni risalenti di inquinamento ed, al contempo
  • una pluralità di soggetti imprenditoriali, che operano nel campo degli idrocarburi e della produzione e trattamento industriale di sostanze aventi rilievo ambientale.
In casi come questo, nel silenzio della normativa comunitaria, si potrebbe anche dubitare dell’operatività concreta del principio “chi inquina paga”…

In concreto: se così stessero le cose, la P.A. – stante la complessità della situazione, e la compromissione delle matrici ambientali – sarebbe, di fatto, legittimata ad operare d’autorità, senza il rispetto delle regole sul contraddittorio e sulla motivazione del procedimento, imponendo le soluzioni che reputa più idonee a contenere gli effetti della produzione industriale inquinante.

Fatta questa premessa, il Giudice estensore ha ritenuto necessario disporre la rimessione alla Corte di Giustizia della Comunità Europea, ai sensi e per gli effetti dell’art. 234 del vigente Trattato della Comunità Europea, di tre questioni pregiudiziali.

La direttiva comunitaria in materia di risarcimento per danno ambientale impedisce ad uno Stato membro di adottare una normativa nazionale che consenta alla Pubblica Amministrazione di imporre:
  1. quali “ragionevoli opzioni di riparazione del danno ambientale”, interventi sulle matrici ambientali (costituiti, nella specie, dal “confinamento fisico” della falda lungo tutto il fronte mare) diversi ed ulteriori rispetto a quelli prescelti all’esito di una apposita istruttoria in contraddittorio, già approvati, realizzati e in corso di esecuzione?
  2. tali prescrizioni senza aver valutato le condizioni sito-specifiche, i costi di attuazione in relazione ai benefici ragionevolmente prevedibili, i possibili o probabili danni collaterali ed effetti avversi sulla salute e la sicurezza pubblica, i tempi necessari alla realizzazione?
  3. tali prescrizioni quali condizioni per l’autorizzazione all’uso legittimo di aree non direttamente interessate alla bonifica, in quanto già bonificate o comunque non inquinate, comprese nel perimetro del Sito di Interesse nazionale di Priolo?
Alla Corte di Giustizia l’“ardua sentenza”…

Foto: “si, sono esaurita” originally uploaded by il custode negli occhi