L'evoluzione del danno ambientale nella politica europea (5)

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Nel precedente
post l’analisi dell’evoluzione della politica della Comunità europea in materia di danno ambientale si è soffermata sulla seconda fase della “terza tappa”, quella che va dall’Atto Unico Europeo fino al Trattato di Maastricht.

Oggi ci soffermeremo sulla penultima e parte dell’ultima tappa, che precede l’emanazione della Direttiva 2004/35/CE sul danno ambientale.


Da Maastricht al trattato di Amsterdam (1993-1999)
Con l'entrata in vigore del trattato di Maastricht, il 1° novembre 1993, vennero introdotte alcune importanti modifiche al testo degli artt. del Titolo VII del Trattato: in particolare, accanto agli obiettivi della salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, della protezione della salute umana, nonché dell'utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali, venne introdotto l'obiettivo della promozione a livello internazionale di misure destinate a risolvere i problemi ambientali a livello regionale o mondiale.

Nello stesso periodo, il quinto programma di azione in materia ambientale (1993-2000) propose, per la prima volta - accanto alle misure di intervento tradizionali, basate su una logica di "comando e controllo" - l'utilizzo di misure di tipo economico, strumenti di mercato (ecolabel ed ecoaudit), strumenti orizzontali e meccanismi di sostegno finanziario (fondi strutturali, fondi di coesione, prestiti della BEI), al fine di correggere in senso ambientale le inefficienze del mercato.

Dal trattato di Amsterdam alla Direttiva 2004/35/CE
Dal 1999 le tappe dell'evoluzione legislativa sul danno ambientale sono state il Libro bianco sulla responsabilità per danni all'ambiente; la proposta di direttiva sulla responsabilità ambientale e la direttiva del 21 aprile 2004.

Il Trattato di Amsterdam, entrato in vigore il 1° maggio 1999, non ha apportato modifiche sostanziali alla politica ambientale, ma si è limitato a chiarire il ruolo di alcuni principi nell'ordinamento giuridico comunitario.

Il 9 febbraio 2000, è stato pubblicato il Libro Bianco sulla responsabilità ambientale, con il quale la Commissione ha inteso delimitare il nuovo sistema di responsabilità - con riguardo sia alla tipologia di danni risarcibili, sia alle attività potenzialmente suscettibili di causare danni all'ambiente - dettando un regime più ampio, tale da coprire sia i danni tradizionali che quelli all'ambiente.

Nel definire l'oggetto della tutela messa a punto dal Libro Bianco, la Commissione ha osservato che non tutte le leggi che hanno introdotto la responsabilità civile come strumento di politica ambientale condividono lo stesso oggetto di tutela:
- alcuni interventi legislativi, infatti, hanno preso in considerazione soltanto i danni a cose o persone derivanti da attività inquinanti, mentre
- in altri casi è stata dettata un'apposita disciplina per i danni che riguardano l'ambiente in senso stretto, indipendentemente dalle lesioni arrecate a diritti individuali.
In questo senso, quindi, si può distinguere fra danni da inquinamento, comportanti una tutela indiretta del bene ambiente, come conseguenza di danni causati alle persone o alle cose, e danni ambientali in senso stretto, concernenti le risorse naturali indipendentemente dalla lesione di un qualsiasi diritto soggettivo.
Si tratta di una differenza di non poco conto, alla luce di tutte le conseguenze che la scelta per un'impostazione o l'altra esercita sulla quantificazione del danno e in generale su tutte le variabili legate alla responsabilità civile.


I punti fondamentali possono schematizzarsi come segue:
1) il termine danno ambientale viene impiegato in due accezioni specifiche: come danno alla biodiversità e come danno sotto forma di contaminazione di siti;
2) al fine di conferire una maggior completezza all'intervento comunitario, il sistema di responsabilità delineato contempla sia il danno all'ambiente che il danno tradizionale a persone e cose;
3) con riguardo alle tipologie di attività che possono comportare dei rischi ambientali, la Commissione opta per un approccio circoscritto
4) i soggetti responsabili sono le persone che esercitano il controllo sull'attività che ha occasionato il danno. 5) viene sancito il principio di irretroattività;
6) responsabilità oggettiva per il danno causato da attività intrinsecamente pericolose, responsabilità per colpa per il danno alla biodiversità causato da attività non pericolose;
7) garanzia al giudice di poter decidere secondo equità in tutti quei casi in cui l'operatore che ha causato il danno possa provare che il danno stesso è stato interamente ed esclusivamente causato da emissioni esplicitamente permesse dalla sua licenza.

Ma l'aspetto sicuramente più importante del Libro Bianco è costituito dall'affermazione dell'importanza dello strumento della financial responsibility. La Commissione, infatti ha affermato che "l'assicurabilità è importante per consentire il raggiungimento degli obiettivi di un sistema di responsabilità per danni all'ambiente", e ha auspicato lo sviluppo di un mercato assicurativo in grado di assicurare la copertura dei rischi di danni all'ambiente.

(continua)

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