Sul numero 7 del 2008 della rivista Ambiente & Sviluppo, Ipsoa, è stato pubblicato un interessante articolo dell’Ing. Alberto Muratori, dedicato ad una delle novità meno «radiografate»: l’introduzione della definizione di «centro di raccolta», ovvero
un’«area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l’attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento».
Prima di iniziare l’analisi del testo normativo, l’autore sottolinea che
a prescindere dall’incertezza del linguaggio e dalla dubbia interpunzione - per non dire della ridondanza dell’inciso «senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica» - quella di «centro di raccolta» poteva sembrare, in prima lettura, solo una delle tante declaratorie general-generiche (oltretutto, anche piuttosto imprecisa), che frequentemente appesantiscono il nostro apparato normativo senza apprezzabili ricadute, anche in considerazione del fatto che, in presenza di così numerose ed eclatanti inadempienze nell’adozione di provvedimenti esecutivi solo preannunciati dalle norme di rango superiore, ma mai concretizzati, era ben difficile attendersi un percorso preferenziale per il decreto cui il cit. art. 183 aveva demandato la fissazione della disciplina relativa alle cosiddette «ecopiazzole», oltretutto, previa parere della Conferenza Unificata Stato - Regioni - Citta` e Autonomie locali.
Quindi, l’autore prosegue con una disamina della vexata quaestio relativa al regime autorizzatorio delle ecopiazzole, che vedeva contrapposti due orientamenti dottrinari, mentre la Magistratura, sia penale che amministrativa, si attestava su posizioni nella quasi totalità dei casi “garantiste”…
Segue un’approfondita disamina dei contenuti del DM 8 aprile 2008, volto ad approfondire:
- cosa sono i centri di raccolta disciplinati dal decreto;
- quali sono i soggetti che possono conferire rifiuti e quali quelli che gestiscono tali isole ecologiche;
- quali sono i rifiuti che possono essere conferiti nelle ecopiazzole;
- le norme tecnico-costruttive;
- le prescrizioni relative all’esercizio
Complessivamente, conclude l’Ing. Muratori
la disciplina dei «Centri di Raccolta» di cui al D.M. 8 aprile 2008 […] sembra adeguatamente ampia ed articolata, e del tutto in grado di assicurare quelle finalità di agevolazione-incentivazione non tanto della raccolta differenziata «in sé e per sé» - cui, abbastanza a torto, alcune componenti dell’ambientalismo militante sembrano riconoscere poteri taumaturgici - quanto piuttosto, grazie al controllo sui conferimenti e sul deposito, delle effettive possibilità di riciclaggio e recupero, che flussi omogenei praticamente privi impurezze, così selezionabili, sono senza dubbio in grado di consentire, a condizioni ottimali, e a costi decisamente contenuti.E ciò , in un quadro di elevata protezione sostanziale dell’ambiente, anche in assenza del «pezzo di carta» rappresentato dall’autorizzazione ex art. 208, e dalla ridondanza di una procedura d’impatto ambientale del tutto spropositata per la generalità delle fattispecie.E tutto questo, con buona pace di qualche commentatore che, stracciandosi ora le vesti per tali snellimenti procedurali, nello sposare inopinatamente tesi ultra-garantiste, sembra dimostrare totale sfiducia nel principio di sussidiarietà.Ma il mondo, si sa, è bello perché é vario, e tutte le opinioni hanno diritto di cittadinanza.
Per leggere l’intero articolo: Ecopiazzole: finalmente un decreto a dettarne la disciplina, stop ai conflitti interpretativi, collegati al sito di Lexambiente.
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