Il Comune di Manduria impugnava una determina del Dirigente del settore ecologia della Regione Puglia, con il quale era stato espresso parere favorevole circa la compatibilità ambientale dell’impianto di produzione di energia elettrica da biomasse, rifiuti non pericolosi e C.D.R., nel territorio del Comune stesso.
Il progetto, in estrema sintesi, prevede la realizzazione di un impianto di energia elettrica da combustibili non tradizionali, di potenzialità pari a 12,2 MW.
In seguito all’emanazione del parere favorevole regionale, il Responsabile del Servizio Ecologia del Comune di Manduria ha rappresentato alla Regione Puglia il proprio avviso sfavorevole in ordine alla realizzazione del progetto de quo, non solo sotto il profilo della compatibilità ambientale, ma anche sotto quello della localizzazione dell’impianto nell’ambito del territorio comunale di Manduria
Anche il Consiglio comunale aveva avuto occasione di esprimersi negativamente in merito alla realizzazione dell’impianto, sottolineando, in particolare:
- l’impatto negativo che il progetto in questione, se realizzato, avrebbe sortito sul complessivo stato di salubrità del territorio comunale;
- la negativa interferenza che l previsto posizionamento dell’impianto avrebbe sortito in relazione alle previsioni programmatiche del Piano regionale dei ‘siti inquinanti’, con conseguenti ricadute negative sulla gestione della bonifica e dello sviluppo del territorio comunale;
- la circostanza che l’impugnato parere regionale fosse stato espresso nonostante la mancata approvazione del piano energetico regionale ambientale che rappresenterebbe, sotto il profilo pianificatorio, un elemento preliminare indefettibile per l’assentibilità del progetto.
Il TAR Lecce - T.A.R. Lecce, sentenza n. 59 del 10 gennaio 2008 - ha respinto il ricorso, sottolineando, in particolare, la correttezza dell’operato del competente Settore regionale nella parte in cui ha ritenuto di potersi pronunciare in ordine alla compatibilità ambientale del progetto de quo svolgendo un apposito procedimento e senza internalizzare la pronuncia nell’ambito del procedimento unico di cui al d.lgs. 387 del 2003.
Infatti, evidenzia il Giudice amministrativo pugliese
l’esame del pertinente quadro normativo porta ad affermare che la procedura di V.I.A. costituisca un procedimento autonomo rispetto a quello finalizzato all’autorizzazione dell’impianto nel suo complesso, se pure le determinazioni adottate all’esito del primo (endo-)procedimento risultano necessarie e strumentali al fine dell’adozione delle determinazioni conclusive del diverso (e principale) procedimento autorizzativo.Dall’esame della norma in questione emerge, quindi, che in via ordinaria la pronuncia in sede V.I.A. vada resa in modo autonomo rispetto ai lavori della Conferenza stessa (ed all’esito di un autonomo procedimento), mentre l’ipotesi in cui tale pronuncia venga – per così dire – internalizzata nell’ambito del procedimento principale è limitata alle ipotesi – per così dire – ‘patologiche’, in cui la pronuncia in sede V.I.A. non venga resa entro i termini all’uopo previsti.