Continua la rassegna di giurisprudenza della Corte di Giustizia sulla nozione di rifiuto (sentenza Fornasar, causa C-318/98)
Nel corso di un’ispezione effettuata presso una discarica, l'odore di solventi proveniente da un mucchio di rifiuti scaricati da un camion insospettiva gli agenti di polizia.Nei documenti di trasporto i rifiuti di cui era composto il carico venivano qualificati come rifiuti di tipo speciale, non tossici né nocivi, secondo la definizione data dalla legge allora vigente in Italia (DPR 915/82).
Il giudice di rinvio disponeva una perizia al fine di verificare la natura delle sostanze contenute nel fusto.
Ad un perito veniva conferito l'incarico di effettuare indagini analitiche sui rifiuti e di valutare se questi fossero o meno classificabili come rifiuti pericolosi e se su tale classificazione incidesse l'origine dei medesimi.
Tralasciando, in questa sede, l’analisi particolareggiata del fatto, per cui si rimanda al testo completo della sentenza, occorre, in questa sede, evidenziare che, al fine di verificare se il materiale sequestrato potesse qualificarsi come rifiuto pericoloso alla luce della normativa allora in vigore, il Pretore di Udine […] decideva di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte sei questioni pregiudiziali.
Nel blog riporto la prima, la più interessante:
Ai fini della qualificazione di un rifiuto come pericoloso è necessaria l'individuazione in concreto della genesi del rifiuto o è sufficiente che la sostanza sia, per la sua composizione, anche solo astrattamente utilizzabile in un determinato procedimento produttivo o da questo derivante come prodotto finale?
La Corte di Giustizia ha stabilito che la direttiva del Consiglio n. 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi, non impedisce agli Stati membri (ivi comprese, nell'ambito dei loro poteri, le rispettive autorità giudiziarie) di qualificare come pericolosi rifiuti diversi da quelli figuranti nell'elenco dei rifiuti pericolosi fissato dalla decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/904/CE […] e di stabilire, conseguentemente, misure rafforzate di protezione al fine di vietare l'abbandono, lo scarico e l'eliminazione incontrollata di tali rifiuti.
L'art. 1, n. 4, della direttiva 91/689 e la decisione 94/904 devono essere interpretati nel senso che la determinazione dell'origine di un rifiuto non costituisce una condizione necessaria per poterlo classificare, in un caso concreto, come rifiuto pericoloso.
Nel corso di un’ispezione effettuata presso una discarica, l'odore di solventi proveniente da un mucchio di rifiuti scaricati da un camion insospettiva gli agenti di polizia.Nei documenti di trasporto i rifiuti di cui era composto il carico venivano qualificati come rifiuti di tipo speciale, non tossici né nocivi, secondo la definizione data dalla legge allora vigente in Italia (DPR 915/82).
Il giudice di rinvio disponeva una perizia al fine di verificare la natura delle sostanze contenute nel fusto.
Ad un perito veniva conferito l'incarico di effettuare indagini analitiche sui rifiuti e di valutare se questi fossero o meno classificabili come rifiuti pericolosi e se su tale classificazione incidesse l'origine dei medesimi.
Tralasciando, in questa sede, l’analisi particolareggiata del fatto, per cui si rimanda al testo completo della sentenza, occorre, in questa sede, evidenziare che, al fine di verificare se il materiale sequestrato potesse qualificarsi come rifiuto pericoloso alla luce della normativa allora in vigore, il Pretore di Udine […] decideva di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte sei questioni pregiudiziali.
Nel blog riporto la prima, la più interessante:
Ai fini della qualificazione di un rifiuto come pericoloso è necessaria l'individuazione in concreto della genesi del rifiuto o è sufficiente che la sostanza sia, per la sua composizione, anche solo astrattamente utilizzabile in un determinato procedimento produttivo o da questo derivante come prodotto finale?
La Corte di Giustizia ha stabilito che la direttiva del Consiglio n. 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi, non impedisce agli Stati membri (ivi comprese, nell'ambito dei loro poteri, le rispettive autorità giudiziarie) di qualificare come pericolosi rifiuti diversi da quelli figuranti nell'elenco dei rifiuti pericolosi fissato dalla decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/904/CE […] e di stabilire, conseguentemente, misure rafforzate di protezione al fine di vietare l'abbandono, lo scarico e l'eliminazione incontrollata di tali rifiuti.
L'art. 1, n. 4, della direttiva 91/689 e la decisione 94/904 devono essere interpretati nel senso che la determinazione dell'origine di un rifiuto non costituisce una condizione necessaria per poterlo classificare, in un caso concreto, come rifiuto pericoloso.