Sentenza Mayer Parry: nozione di rifiuto e riciclaggio. Trattamento dei rifiuti di imballaggio contenenti metallo

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Continua la rassegna di giurisprudenza della Corte di Giustizia sulla nozione di rifiuto, cominciata con la sentenza Vessoso e Zanetti e proseguita con l’analisi delle sentenze Tombesi, Wallonie, Arco, Fornasar e Palin - Granit.
(I link agli articoli correlati si trovano a fondo pagina).

Oggi, proseguendo in rigoroso ordine cronologico, vi propongo la sentenza Mayer Parry (causa C-444/00).
In breve (il testo della sentenza è accessibile dal link Mayer Parry 444/00), la Mayer Parry è una società specializzata nel trattamento dei rifiuti contenenti metallo, al fine di renderli utilizzabili dalle acciaierie per la produzione dell'acciaio.

La Mayer Parry si procura rifiuti contenenti metallo (fra i quali quelli di imballaggio, in particolare di origine industriale), che hanno un valore commerciale e che la società generalmente deve acquistare.
Quindi raccoglie, ispeziona, controlla la radioattività, smista, pulisce, taglia, separa e frantuma (riduce in frammenti) tali rifiuti: mediante questo processo la Mayer Parry trasforma rifiuti contenenti metallo ferroso in un materiale dalle specifiche del grado 3 B, e lo vende ad acciaierie, che lo utilizzano per la produzione di lingotti, lamiere o bobine di acciaio.

La vicenda che ha condotto alla sentenza della Corte di Giustizia nasce dalla richiesta della Mayer Parry di essere accreditata come «trasformatore» (definito come soggetto le cui attività consistono nel recuperare e riciclare rifiuti) e dal successivo rifiuto da parte dell'Environment Agency inglese.

Nella conseguente controversia la High Court ritenendo che la causa necessitasse dell'interpretazione della normativa comunitaria, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Nel caso in cui un'impresa tratti materiali di imballaggio, metalli ferrosi inclusi, che (quando ricevuti da quella impresa) costituiscono rifiuti […] smistandoli, pulendoli, tagliandoli, frantumandoli, separandoli e/o imballandoli in modo tale da rendere questi materiali adatti ad essere utilizzati come materia base nella fornace, per produrre lingotti, lamiere o bobine di acciaio, tali materiali devono considerarsi riciclati e cessano di essere rifiuti, qualora siano stati:
a) resi adatti ad essere utilizzati come materia base, o
b) utilizzati da un produttore di acciaio per la produzione di lingotti, lamiere o bobine di acciaio?
2. Questi materiali devono considerarsi come riciclati qualora siano stati:
a) resi adatti ad essere utilizzati come materia base, o
b) utilizzati da produttori di acciaio per produrre lingotti, lamiere o bobine di acciaio?

Sentenze citate a inizio articolo:
per Vessoso e Zanetti, guarda l'articolo pillole di giurisprudenza
per Tombesi, scarica il testo della sentenza Tombesi
per Wallonie, scarica il testo della sentenza Wallonie
per Arco, guarda l'articolo sulla nozione di rifiuto
per Fornasar, guarda l'articolo sulla qualificazione di rifiuto pericoloso
per Palin Granit, guarda l'articolo dal titolo Palin Granit: il sottoprodotto fa capolino nella giurisprudenza della Corte di Giustizia