Nella sentenza che vi propongo oggi, il TAR Bologna (sentenza n. 3296 del 2008) affronta un tema particolarmente interessante, oltre che di estrema attualità: quello della combustione di rifiuti per la produzione di energia elettrica, e della necessità o meno della Valutazione d’Impatto Ambientale.
Il caso
Alcuni residenti nel comune di Medicina avevano appreso in modo informale che su un terreno agricolo di fronte alle loro abitazioni sarebbe stato realizzato un impianto industriale per la produzione di fertilizzanti e “biogas”: a tal fine sarebbe stata impiantata una centrale a cogenerazione di media potenza per la combustione del gas (prodotto da biomasse vegetali ed in parte con liquami animali) e la produzione, :
- di elettricità, da cedere all’ENEL, e
- calore per il teleriscaldamento.
In seguito alla richiesta di ricollocare l’impianto in questione in un altro sito e alla conferenza di servizi, che invece rilasciava l’autorizzazione, i residenti proponevano ricorso al TAR, il quale, dopo la fase cautelare, nel merito ha accolto il ricorso.
Rimandando al testo integrale della sentenza del TAR Bologna n. 3296 del 2008 per l’approfondimento della parte in fatto e degli aspetti di diritto tralasciati in questa sede, occorre qui segnalare i passi più significativi della sentenza.
Il Giudice amministrativo emiliano ha sottolineato che l’allegato C alla parte quarta del Testo Unico Ambientale, elenca espressamente tra le operazioni di recupero dei rifiuti la loro utilizzazione come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (categoria R1) e che, pertanto, l’utilizzazione del rifiuto per produrre energia comporta la sottoposizione dell’impianto realizzato alla normativa in materia di recupero dei rifiuti.
Per quanto riguarda il liquame zootecnico, lo stesso è elencato tra i rifiuti […]: pertanto, ai sensi del Testo Unico Ambientale, non possono rientrare nella nozione di sottoprodotto; quando inoltre il loro utilizzo per produrre energia richiede la trasformazione in biogas, e quindi una trasformazione tramite un successivo processo produttivo, essi esulano dalla nozione generale di sottoprodotto di cui all’articolo 183 dello stesso Testo Unico Ambientale, i cui requisiti devono ritenersi cumulativi.
La sopravvenuta normativa di cui al D.Lgs. n. 4 del 2008, modificando l’articolo 185 del D.Lgs. n. 152/2006, ha incluso “potenzialmente” i liquami tra i sottoprodotti qualora utilizzati per produrre biogas: tuttavia, i liquami non sono inclusi automaticamente tra i sottoprodotti, ma soltanto qualora siano soddisfatte le condizioni di cui alla lettera p).
Ciò richiede una specifica valutazione in ordine all’impiego certo ed integrale dei liquami sin dalla fase di produzione e al soddisfacimento dei requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissione ed impatti ambientali qualitativamente diversi da quelli autorizzati per l’impianto dove sono destinati ad essere utilizzati.
In relazione, infine, alle disposizioni normative interne, queste vanno interpretate in modo coerente con il diritto comunitario, ed in particolare con l’interpretazione data dalle sentenze della CE, che hanno efficacia vincolante erga omnes per i giudici interni e per l’autorità amministrativa.
In relazione ai liquami in questione, anche qualora ricorrano i presupposti per considerarli sottoprodotti, occorre valutare l’ulteriore requisito, imposto dal diritto comunitario.
In parole povere, se per riutilizzo occorrono operazioni di deposito che:
- possono avere una certa durata (e, quindi, rappresentare un onere per il detentore), nonché
- essere potenzialmente fonte di quei danni per l’ambiente che la direttiva mira specificamente a limitare,
esso non può essere considerato certo, ma prevedibile solo a più o meno lungo termine.
Di conseguenza, la sostanza di cui trattasi deve essere considerata, in linea di principio, come rifiuto.
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12 L’espressione “inquinamento legislativo ” si fa risalire a A. A. Martino, La progettazione legislativa
nell’ordinamento inquinato, in Studi parlamentari e di politica costituzionale, n. 38, 1977.
L’informazione è tratta da R. Pagano, Introduzione alla legistica, cit., p. 14, nota 16.