Un impianto fotovoltaico non è un edificio: il TAR di Torino si è pronunciato poche settimane fa in merito alla (mancata) realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra a Sommariva del Bosco in provincia di Cuneo, la cui costruzione era stata negata dalla Provincia a causa del diniego espresso da parte del Comune, e motivata con il fatto che l’edificio – così veniva classificato l’impianto fotovoltaico a terra – non poteva essere realizzato, per “motivi di salute” pubblica, nella fascia di rispetto cimiteriale.
Qualcuno di voi, i più agguerriti avversari del fotovoltaico a terra “senza se e senza ma” diranno “va beh, che importanza ha, alla fine, se tanto il governo Monti, qualche mese fa, ha sostanzialmente vietato la realizzazione di tali impianti”?
Ne ha, eccome, di importanza, perché il procedimento autorizzatorio era cominciato ben prima che le regole del gioco cambiassero, e se non ci fossero stati ritardi nei procedimenti autorizzativi, la società ricorrente avrebbe avuto tutto il tempo di realizzare il proprio impianto. Contribuendo, pro quota, al raggiungimento degli obiettivi che l’Italia è obbligata a raggiungere entro il 2020…..
Ma veniamo ai fatti, che riassumo in questa sede in modo sintetico: potete scaricare il testo della sentenza sul sito di Natura Giuridica sezione premium: sul sito potrete trovare tanti altri documenti utili (sentenze, commenti, pareri) in materia di fotovoltaico, di diritto dell’energia e dell’ambiente più in generale, indispensabili per sapersi orientare in questo difficile e complicato settore, essenziale per il raggiungimento delle molteplici sostenibilità (Per un approfondimento, leggi il post: “All’insegna delle molteplici sostenibilità: ambientali, energetiche, economiche, sociali, culturali, giuridiche”).
A settembre 2011, la Provincia di Cuneo negava la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra nel Comune di Sommariva del Bosco, sulla base di svariati motivi fra i quali spiccano (direi per intrinseci motivi di eccesso di potere e contraddittorietà) quelli relativi al fatto che:
• sarebbe mancato l’ok comunale alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico a terra. La Provincia, infatti, ha sottolineato la presenza del diniego espresso da parte dell’Amministrazione locale in sede di conferenza di servizi;
• l’impianto de quo non sarebbe potuto essere realizzato a meno di cento metri dal cimitero (a norma del R.D. n. 1265/34): la centrale fotovoltaica, infatti, doveva essere considerata alla stregua di un edificio.
Poco importa se, a quest’ultimo proposito, la stessa amministrazione comunale aveva, tempo addietro, realizzato un proprio impianto fotovoltaico a meno di 50 metri dallo stesso cimitero….
Come si vede, ci sono molti motivi per storcere il naso, di fronte a un diniego autorizzatorio come quello descritto, non solo da un punto di vista logico (clamorosa la contraddizione in cui è caduta l’amministrazione provinciale) ma anche giuridico.
Già, perché la conferenza di servizi è il luogo deputato per sintetizzare “plurime espressioni di volontà ugualmente e distintamente necessarie per il corretto espletamento dell’attività del privato”: la relativa disciplina detta precise norme relative alla manifestazione del dissenso, al suo superamento e alla sua valenza.
Le conseguenze sono semplici: tutte le amministrazioni competenti devono esprimersi in quella sede e solo in quella sede, e se non lo fanno, il silenzio non può che essere interpretato come espressione definitiva di volontà favorevole all’istanza, per evitare che singole condotte inerti possano vanificare il modulo decisorio semplificato.
Come a dire: cara provincia, il silenzio non può essere interpretato come espresso rifiuto o parere sfavorevole all’istanza. Che, poi, nel caso di specie il Comune non era stato neanche silente, ma aveva dichiarato di non essere in grado di esprimersi: di conseguenza, la sua posizione non poteva essere valutata in termini negativi.
Un breve cenno alla questione relativa alla tutela sanitaria: la ratio della normativa, e la preservazione delle potenzialità di espansione dell’area cimiteriale non sono pregiudicate dell’eventuale installazione di un impianto fotovoltaico, che non è una struttura destinata ad essere occupata da persone, e non è del tutto assimilabile ad un edificio, dal punto di vista della inamovibilità….
Ecco l’importanza della sentenza: senza questi ritardi, dovuti a pseudo motivazioni paragiuridiche, e a interpretazioni fantasiose, molto probabilmente la società ricorrente sarebbe riuscita a realizzare l’impianto fotovoltaico a terra in provincia di Cuneo prima dell’entrata in vigore del decreto con il quale, come accennato, il governo Monti ha, nei fatti, impedito la realizzazione di impianti fotovoltaici in zona agricola.
E l’amministrazione colpevole quanto meno di “superficialità normativa” potrebbe essere costretta al pagamento del risarcimento che, con ogni probabilità, la società chiederà…
Valeva la pena prendere (coscientemente o molto superficialmente) decisioni di questo tipo, contro ogni buon senso procedurale e logico, per finire così?
Perché, anche in questo caso, non rivolgersi ad un consulente ambientale, per evitare di chiudersi in un vicolo cieco?
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