Natura Giuridica ha parlato numerose volte di fotovoltaico in zona agricola, sia nelle pagine del blog che in quelle del sito (v. link in fondo al post).
Oggi torniamo sull’argomento fotovoltaico in zona agricola per analizzare cosa ha detto un giudice amministrativo (TAR Trentino, sentenza n. 240/10, che potete consultare sul sito NaturaGiuridica/rinnovabili, basta essere registrati).
In estrema sintesi, un Sindaco dell’Alta val Badia aveva rigettato la domanda di concessione edilizia per la realizzazione di un impianto fotovoltaico su terreni di proprietà del richiedente, con destinazione a verde agricolo.
• della mancata comunicazione al ricorrente dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda di concessione edilizia riguardante la realizzazione di un impianto fotovoltaico;
• del netto contrasto con lo spirito delle norme sulle fonti di energia rinnovabile;
• della mancata corretta ponderazione dell’interesse pubblico alla utilizzazione di fonti rinnovabili di energia, soprattutto in considerazione dell’irrilevante impatto ambientale;
• dell’eccesso di potere per travisamento: il progetto era stato respinto ritenendo che l’impianto dovesse rispettare le distanze dal confine e dalla strada per motivi di sicurezza stradale, senza tenere in considerazione la circostanza che l’impianto non può considerarsi costruzione in senso stretto, non sviluppando cubatura ed essendo posizionato in modo armonioso rispetto alla pendenza del declivio.
Il Giudice amministrativo, in questo caso, ha sottolineato che, se è pur vero che l’impianto fotovoltaico non costituisce costruzione nel senso classico del termine, non sviluppando cubatura, non si può negare che l’impianto fotovoltaico, realizzato immediatamente a confine con il ciglio stradale – posizionato nella fascia di rispetto, pur se l’installazione avverrebbe a valle della strada, assecondando il declivio naturale del terreno e quindi senza preclusione di visuale – contrasta con l’esigenza di sicurezza e viabilità, evidentemente a prescindere dal fatto che non costituisca fronte di fabbrica (si può pensare ad eventuali riflessi che disturbano gli automobilisti ed all’esigenza di manutenzione viaria nelle diverse stagioni) ed in ogni caso va rilevato che ai sensi delle disposizioni del Codice della strada la fascia di rispetto è sottoposta a vincoli di realizzazione pressoché totali, prevedendo “costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili”, dai quali non vi è motivo di escludere gli impianti fotovoltaici, in assenza di una previsione normativa specifica in deroga.
Articoli su Impianti FTV in zona agricola:
Fotovoltaico in zona agricola: DIA, titoli edilizi, autorizzazione unica e altra burocrazia...
Fotovoltaico sui terreni di prima classe agricola:si può fare? (1)
Fotovoltaico sui terreni di prima classe agricola:si può fare? (2)
***
Natura Giuridica di Andrea Quaranta: Impresa di Consulenza Ambientale.
Contatta Andrea Quaranta tramite mail o telefono per richiedere il tuo parere di diritto ambientale o dell’energia.
Se ti è piaciuto l'articolo, iscriviti al feed o inserisci la tua mail nel box che trovi qui sotto, e conferma l’avvenuta iscrizione, rispondendo alla mail che riceverai sulla tua casella di posta: riceverai gratuitamente tutti gli aggiornamenti di Natura Giuridica direttamente nella tua casella di posta elettronica
1 comment
interessante articolo! vorrei segnalarvi due persone che seguo spesso con interesse, Roberto Saija e Gaetano Buglisi, nei loro siti, per il loro impegno verso le energie rinnovabili e il fotovoltaico!
Replyhttp://www.youtube.com/watch?v=rbDb2o6MQGs