Lo scopo dichiarato della normativa prevista per la rimodulazione degli incentivi per il fotovoltaico (#spalmaincentivi), introdotta in un maxiemendamento ad inizio agosto, è quello di “ottimizzare la gestione dei tempi di raccolta ed erogazione degli incentivi, e favorire una migliore sostenibilità nella politica di supporto alle energie rinnovabili”.
In estrema sintesi, il maxiemendamento ha ri-disciplinato il meccanismo nei seguenti termini:
- dal 1° luglio 2014 il GSE eroga le tariffe incentivanti con rate mensili costanti nella misura del 90% della producibilità media annua stimata di ciascun impianto nell’anno solare di produzione. Il conguaglio è effettuato entro il 30.06 dell’anno successivo;
- impianti di potenza nominale > 200 kW: dal 1° gennaio 2015 la tariffa è rimodulata sulla base di una scelta effettuata dall’operatore, fra le tre alternative indicate in tabella;
- tariffe omnicomprensive di cui al IV conto energia: le riduzioni si applicano alla sola componente incentivante;
- il beneficiario della tariffa incentivante, di cui ai precedenti punti 2 e 3, può accedere a finanziamenti bancari per un importo massimo pari alla differenza fra l’incentivo già spettante al 31.12.2014 e quello rimodulato. I finanziamenti possono beneficiare, cumulativamente o alternativamente, sulla base di apposite convenzioni con il sistema bancario, di provvista dedicata o di garanzia, concessa dalla CDP;
- le regioni e gli EE.LL. adeguano, ciascuno per la parte di competenza, e ove necessario, alla durata dell’incentivo rimodulata la validità temporale dei permessi rilasciati per la costruzione e l’esercizio degli impianti;
- acquirente selezionato: i beneficiari degli incentivi pluriennali per la produzione di energia elettrica da FER possono cedere una quota degli incentivi (non > all’80%) ad un acquirente selezionato, che subentra nei diritti a percepire gli incentivi rimodulati. In ogni caso, l’AEEG può esercitare annualmente l’opzione di acquisire tali diritti, a fronte della corresponsione di un importo pari alla rata annuale costante, calcolata sulla base di un tasso di interesse determinato.
In relazione allo #spalmaincentivi sono stati sollevati molti dubbi di costituzionalità, che possono esse sintetizzati come segue:
- la seconda opzione, indicata in tabella, non sembra raggiungere l’intento perseguito dal legislatore di creare una situazione di equilibrio fra riduzione, da effettuarsi immediatamente, e maggiorazione, da fare in un secondo momento, dal momento che la prima non è in alcun modo ammortizzata né compensata dalla seconda, anche solo volendo considerare che, nel tempo, gli impianti invecchiano e, dunque, decadono in termini di produttività, ledendo, in questo modo, i diritti quesiti degli operatori. E senza contare che le continue modifiche già avvenute finora su diritti quesiti dagli operatori lasciano ampi spazi di manovra a future, ed ulteriori, modifiche peggiorative: in sostanza, nulla garantisce all’operatore che all’immediata riduzione segua effettivamente la maggiorazione “promessa”;
- in relazione ai finanziamenti bancari, la norma è priva di contenuto, dal momento che nel testo, come spesso accade, si fa rinvio ad un futuro decreto del MEF, che dovrebbe prevedere criteri e modalità dell’esposizione della Cassa Depositi e Prestiti, che dovrebbe garantire i prestiti;
- anche la “cartolarizzazione” degli incentivi – prevista dalla norma che favorisce la cessione degli incentivi e il recesso degli operatori dai contratti stipulati con il GSE – presenta profili di criticità. Il legislatore sembra volersi costituire, in questo modo, una sorta di “difesa ante litteram” nei confronti di possibili contestazioni da parte degli operatori che dovessero, in futuro, lamentarsi di essere stati lesi, semplicemente affermando di essere stata data loro la possibilità di “disfarsi” di una situazione economica non più in linea con le aspettative originarie. Come se questa scelta potesse, per questo motivo, considerarsi legittima e non lesiva degli interessi, palesemente lesi, degli operatori che, nel recente passato, hanno effettuato scelte economiche sulla base di ben altre indicazioni normative…
Tant’è che sono previsti numerosi ricorsi da parte di molti operatori del settore, che sottolineano come la Commissione europea abbia:
- raccomandato in più occasioni che la rimodulazione degli incentivi non deve essere retroattiva e non deve violare gli interessi già consolidati dei produttori;
- sostenuto che “le misure di intervento pubblico devono rappresentare un impegno stabile, a lungo termine, trasparente, prevedibile e credibile nei confronti degli investitori e dei consumatori”.
L’azione del Governo, invece, a prescindere dalle dietrologie di chi vede in questa manovra un intervento pro combustibili fossili, intervenendo in modo retroattivo ha sacrificato i legittimi diritti dei produttori che hanno prestato fede agli impegni assunti dallo Stato, facendo affidamento sui principî del legittimo affidamento e della certezza del diritto.
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Le tre alternative
- Tariffa erogata per 24 anni dall’entrata in esercizio dell’impianto, con ricalcolo secondo le tabelle di cui all’allegato
- Tariffa erogata sempre in 20 anni, ma rimodulata con la previsione di un primo periodo di fruizione di un incentivo ridotto rispetto a quello attuale, e di un secondo di un incentivo incrementato in egual misura. Le percentuali di rimodulzione sono stabilite con decreto del MiSE
- Tariffa erogata sempre in 20 anni, ma con una riduzione della tariffa di una quota percentuale, per la durata residua del periodo di incentivazione, pari al 6% per impianti da 200 kW a 500 kW, 7% per impianti da 500 kW a 900 kW, 8% per impianti di potenza nominale superiore a 900 kW