La normativa ambientale ai tempi di twitter: il provvedimento #ambienteprotetto

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A proposito del provvedimento #ambienteprotetto il ministro dell’ambiente ha affermato che 
“con questo pacchetto di misure vogliamo rendere più efficiente l’intero sistema ambientale, su cui è fondamentale investire per il rilancio del Paese. Lo facciamo con norme che servono a fermare gli scempi compiuti sul territorio nazionale alle spalle dei cittadini e con misure immediatamente operative per difendere il nostro ecosistema, risparmiare soldi e velocizzare le procedure senza recedere di un millimetro sulla tutela dell’Ambiente. Bisogna «correre» verso un’Italia più sicura e sostenibile sotto il profilo ambientale: questo decreto fornisce gli strumenti giusti”. 
I più significativi “strumenti giusti”, a valle della legge di conversione del decreto #competitività, sono quelli che concernono la semplificazione per le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza e le misure urgenti per semplificare il sistema di tracciabilità dei rifiuti. 

L’art. 13 del decreto #competitività, così come modificato ed integrato dalla legge di conversione, introduce due nuovi articoli al testo unico ambientale, ad integrazione delle procedure operative ed amministrative previste dal codice dell’ambiente per la bonifica dei siti contaminati.

Il primo (242-bis) riguarda la procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza che, in estrema sintesi, prevede che: 
  1. l’operatore interessato a effettuare, a proprie spese, interventi di bonifica del suolo con riduzione della contaminazione ad un livello uguale o inferiore ai valori di CSC, può presentare all’amministrazione competente uno specifico progetto completo degli interventi programmati sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito, nonché del cronoprogramma di svolgimento dei lavori; 
  2. per il rilascio degli atti di assenso necessari alla realizzazione e all’esercizio degli impianti e attività previsti dal progetto di bonifica, l’interessato presenta gli elaborati tecnici esecutivi di tali impianti e attività alla regione nel cui territorio ricade la maggior parte degli impianti e delle attività; 
  3. quest’ultima, entro i successivi trenta giorni, convoca apposita conferenza di servizi;
  4. entro novanta giorni dalla convocazione, la regione adotta la determinazione conclusiva che sostituisce a tutti di effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato;
  5. non oltre trenta giorni dalla comunicazione dell’atto di assenso, il soggetto interessato comunica all’amministrazione titolare del procedimento (di cui agli articoli 242 o 252 del TUA), la data di avvio dell’esecuzione della bonifica, che si deve concludere nei successivi dodici mesi, salva eventuale proroga non superiore a sei mesi;
  6. decorso tale termine, salvo motivata sospensione, deve essere avviato il procedimento ordinario ai sensi degli articoli 242 o 252 del D.Lgs n. 152/06;
  7. ultimati gli interventi di bonifica, l’interessato presenta il piano di caratterizzazione all’autorità competente per la verifica del conseguimento dei valori di CSC della matrice suolo per la specifica destinazione d’uso;
  8. il piano é approvato nei successivi quarantacinque giorni;
  9. la validazione dei risultati della caratterizzazione da parte dell’ARPA, attestante il conseguimento dei valori di CSC nei suoli, costituisce certificazione dell’avvenuta bonifica del suolo;
  10. i costi della caratterizzazione della validazione sono a carico dell’operatore interessato; 
  11. nel caso in cui i risultati della caratterizzazione dovessero dimostrare che non sono stati conseguiti i valori di CSC nella matrice suolo, l’ARPA notifica le difformità riscontrate all’operatore interessato, il quale deve presentare, entro i successivi quarantacinque giorni, le necessarie integrazioni al progetto di bonifica che é istruito nel rispetto delle procedure ordinarie;
  12. resta fermo l’obbligo di adottare le misure di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda, se necessarie, secondo le procedure ordinarie (artt. 242 e 252 del TUA);
  13. conseguiti i valori di CSC del suolo, il sito può essere utilizzato in conformità alla destinazione d’uso prevista secondo gli strumenti urbanistici vigenti, salva la valutazione di eventuali rischi sanitari per i fruitori del sito derivanti dai contaminanti volatili presenti nelle acque di falda;
  14. l’articolo 242-bis si applica anche ai procedimenti di cui agli articoli 242 o 252 in corso alla data di entrata in vigore del decreto competitività.
Il secondo concerne le aree militari (art. 241-bis), e prevede che, ai fini dell’individuazione delle misure di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica, e dell’istruttoria dei relativi progetti, da realizzare nelle aree del demanio destinate ad uso esclusivo delle forze armate per attività connesse alla difesa nazionale, si applicano le CSC di cui alla Tabella 1, colonna b, dell’allegato 5, alla Parte IV, Titolo V, del TUA (siti ad uso commerciale ed industriale). Gli obiettivi di intervento in tali aree sono determinati mediante applicazione di idonea analisi di rischio sito specifica che deve tenere conto dell’effettivo utilizzo e delle caratteristiche ambientali di dette aree o di porzioni di esse e delle aree limitrofe: lo scopo è quello di prevenire, ridurre o eliminare i rischi per la salute dovuti alla potenziale esposizione a sostanze inquinanti e la diffusione della contaminazione nelle matrici ambientali. Nel caso in cui avvenga la declassificazione del sito da uso militare a destinazione residenziale, dovranno essere applicati i limiti di CSC di cui alla Tabella 1, colonna a), del medesimo allegato, che stabilisce, invece, i valori limite per siti adibiti ad uso verde pubblico, privato e residenziale.

(continua con: "La normativa ambientale ai tempi di twitter: lo spalmaincentivi")

(articolo pubblicato sulla rivista "Ambiente e sicurezza sul lavoro", EPC editore, n. 11/2014)