Quali poteri hanno i Comuni in materia di fonti rinnovabili di energia?

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Le fonti di energia rinnovabile, come si sa, rappresentano uno dei pochi settori che, in questo momento di crisi economico-finanziaria, tirano il mercato.

Purtroppo, però, sono molti gli ostacoli, soprattutto normativo-burocratici, che, soprattutto nel nostro Paese, ostacolano lo sviluppo dell’eolico, del fotovoltaico, delle biomasse, tanto per citare le fonti di energia rinnovabile più "cool".

Natura Giuridica si occupa, come sapete, di diritto ambientale a 360 gradi, ma di recente si è specializzata ulteriormente nel settore della gestione dei rifiuti, delle bonifiche dei siti contaminati e, appunto, nel settore delle fonti di energia rinnovabile.

Oltre a pareri e consulenze legali ambientali, e a “dritte giuridiche” ai numerosi lettori che inviano per e-mail, o pongono per telefono, quesiti in materia di diritto dell’energia, Natura Giuridica collabora con un’importante Associazione di Comuni rinnovabili, che sta progettando, in giro per l’Italia, numerosi cantieri sostenibili.

Si tratta di Amministrazioni comunali lungimiranti, che puntano sulle energie rinnovabili (con una predilezione per il fotovoltaico, il minieolico e le biomasse), anticipando quelli che, secondo me, saranno i futuri scenari energetico-ambientali.

Ma gli altri Comuni, che al momento sono al palo, cosa fanno per le fonti di energia rinnovabile?
Quali sono i poteri dei Comuni in materia di fonti di energia rinnovabile?
Quali strumenti hanno per realizzare, o al contrario, per frenare questo inevitabile viaggio versa la sostenibilità?
Non si tratta di domande retoriche, perché spesso, ancora oggi, molte amministrazioni comunali, per motivi incomprensibili (politici? “culturali”? propagandistici? fate vobis...), mettono, o cercano di mettere, ostacoli di ogni genere, che spesso si traducono in un silenzio assordante, altre volte in sospensioni sine die.
E i cittadini aspettano Godot...

E’ quanto accaduto in Campania, ad esempio: qui un’Amministrazione comunale del napoletano aveva deliberato, nel corso di un procedimento partito con la richiesta di autorizzazione alla realizzazione di un impianto eolico, di non consentire la realizzazione di nuovi impianti eolici per la restante parte del territorio comunale, fatti salvi gli impianti già costruiti e già autorizzati.
Potete leggere la trama di questa ennesima storia di rallentamenti burocratico-amministrativi sul sito di Natura Giuridica, scaricando, previa registrazione gratuita, il testo della sentenza del TAR di Napoli n. 7547 del 2009.

Cos’ha detto il giudice amministrativo a proposito dei poteri del Comune, della sospensione sine die del procedimenti autorizza tori in materia di fonti di energia rinnovabile?

Un’ovvietà, sembra. Ma che tanto ovvietà, invece, non sembra essere, se c’è un continuo bisogno di conferme, e di ricorsi, e di perdite di tempo, come quelle raccontate in questo caso.

In sostanza: il Comune non può bloccare l’istallazione degli impianti eolici sine die.
Questo potere, in genere, è vietato dall’ordinamento, soprattutto quando il legislatore intende accelerare e semplificare determinate procedure, come accade nel caso delle fonti di energia rinnovabile, in relazione alle quali il D.Lgs n. 387/03 ha previsto, proprio al fine di favorire la realizzazione di tali impianti, un procedimento unico, da concludersi per di più entro un termine perentorio.
Inoltre, con il D.Lgs n. 387/03 il legislatore ha previsto una conferenza unificata, in cui tutte le Amministrazioni coinvolte debbono esprimere le proprie valutazioni: di conseguenza, il Comune – che peraltro è, nel caso, incompetente – non può decidere autonomamente, al di fuori di tale conferenza, di vietare l’istallazione degli impianti eolici.

Nel caso di specie, il TAR di Napoli (7547/09) ha accolto il ricorso, nella parte in cui si deduceva l’illegittimità dell’atto impugnato, in quanto la sospensione delle attività edili private può essere disposta solo se lo strumento urbanistico è stato già adottato, o comunque entro termini ben precisi: l’esatto contrario di quanto avvenuto in concreto, dal momento che il Comune aveva sospeso il procedimento in attesa dell’adozione dello strumento urbanistico.

In un altro caso – questa volta verificatosi nel Lazio (TAR Latina, 1345/09), e questa volta con una trama ben più complicata – una società, operante nel settore dell’imbottigliamento e della commercializzazione di acqua minerale, aveva impugnato l’autorizzazione provinciale, concessa ad un’altra società, ai sensi dell’art. 12 del D.L.vo n. 387/2003, per la realizzazione di una centrale ad energia rinnovabile alimentata ad olio di palma per la produzione di energia elettrica, della potenza di 20,5 Mwe e 7,7 Mwt.

Come vi accennavo, la trama di questa vicenda è complicata, e vi si intrecciano competenze regionali, provinciali e comunali, i cui confini sono incerti…

Se siete interessati ad approfondire questi intrecci normativo-giuridici, potete scaricare gratuitamente, previa registrazione gratuita, il testo della sentenza del TAR di Latina n. 1345/09 sul sito di Natura Giuridica.

Qual è la morale della favola?

L’amministrazione dissenziente (il Comune, in questo caso) deve esprimere la propria opposizione con un atto “costruttivo” che, oltre ad essere congruamente motivato, deve anche “recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso”.

Nella dialettica dei numerosi interessi collettivi coinvolti nel procedimento volto al rilascio dell’autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto alimentato da fonti rinnovabili, il parere negativo opposto dai Comuni il cui territorio sia interessato dalla realizzazione dell’opera pubblica svolge la funzione di mera rappresentazione degli intereressi afferenti a tali enti, rimessi alla valutazione discrezionale della Regione, che rimane libera di recepire o meno quanto da essi evidenziato, nella formulazione del proprio atto di autorizzazione unica. Altrimenti, al Comune verrebbe attribuito un potere di veto che non è previsto né dalla disciplina della conferenza di servizi.

Nel caso di specie, il Collegio ha rilevato che il dissenso manifestato dal Comune in sede di conferenza di servizi e in sede di procedura di V.I.A. è sempre stato orientato nel senso della ferma opposizione al progetto, senza alcuna indicazione delle modifiche progettuali ritenute idonee ai fini dell’assenso.

Quindi, non va bene….

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Per rinfrescarvi la memoria in materia di ripartizione delle competenze nel settore energetico ambientale, andatevi a rileggere questi post:









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